Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6111/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza dell'1.4.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6111/2017
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ta alla VIA MADONNELLA 13/A in ACE- Parte_1
RA presso lo studio dell'Avv. MIELE CRISTINA, dal quale è rappr.ta e difesa,
unitamente agli avv.ti MIGLIORE LUCA e DE MARIA ERNESTO in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
, elett.te dom.ti al- Controparte_1 Controparte_2
la CORSO UMBERTO I, 72 MARANO DI NAPOLI presso lo studio dell'Avv.
NASTI GIUSEPPE, dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
1
, elett.te dom.to in San Nicola La Strada Via Man- _3
zoni n. 86 Parco delle Magnolie presso lo studio dell'Avv. RICCITELLI ANGE-
LO, dal quale è rappr.to e difeso, unitamente all'avv. SCUDIERO FRANCE-
SCA, in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
Controparte_4
- CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_5
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: donazione e divisione ereditaria
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n.
4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgi-
mento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale allo scopo di sentir dichiarare la nullità dell'atto di donazio-
ne per notar del 20.06.2013, a tal proposito deducendo: Per_1
a) di essere, unitamente ai convenuti _3 [...]
, figlia ed erede legittima di CP_6 Controparte_4 Persona_2
2
zo, deceduto ad Acerra il 2.8.2012, il quale in prime nozze sposava _3
(il Tribunale di Napoli dichiarava, con sentenza del 28.6.1989, la ces-
[...]
sazione degli effetti civili di tale matrimonio) ed, in seconde nozze, contraeva matrimonio con , nascendo da questa unione Controparte_7 Persona_4
[...]
b) che il germano decedeva il 24.8.1982, sicché ve- Persona_5
nivano citati in giudizio, per rappresentazione, i figli di quest'ultimo, CP_2
e ;
[...] Controparte_1
c) che, con la impugnata donazione donava alla so- Controparte_1
rella i beni immobili ivi indicati, dichiarando di averli ac- Controparte_2
quistati per usucapione;
d) che detta donazione era nulla, sia in ragione dell'inesistente acqui-
sto per usucapione, sia venendo in rilievo beni ricadenti nella massa ereditaria del de cuius . Controparte_1
Tanto premesso, chiedevano in via preliminare, come dianzi esposto, che venisse dichiarata la nullità della donazione in esame, chiedendo, altresì, che si procedesse alla divisione della eredità del de cuius . Controparte_1
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
contestando la nullità della donazione ma non opponendosi alla richiesta di divi-
sione del compendio ereditario, mentre si costituiva tardi- _3
vamente solo il 29.3.2022.
Restavano contumaci e (citato Controparte_4 Controparte_5
in giudizio ex art 102 cpc).
3
In via preliminare, ai fini della corretta integrazione del contraddittorio,
deve rilevarsi che , seconda moglie del de cuius Controparte_7 CP_1
, risulta deceduta (circostanza incontestata e comunque evincibile per
[...]
tabulas) laddove, in ogni caso, gli eredi della medesima sono stati citati ex art
102 cpc nell'ambito del presente giudizio, sicché ogni contestazione al riguardo appare pretestuosa, mentre, in ordine al matrimonio con , ri- Controparte_8
sulta documentalmente dimostrata l'intervenuta pronunzia di divorzio e dunque correttamente l'attrice non ha provveduto a citare in giudizio anche la predetta
_3
Tanto premesso, la domanda di nullità della impugnata donazione è fonda-
ta.
A tal proposito, dirimente al fine della risoluzione della presente controversia, è
la sentenza resa a sezioni unite dalla Suprema Corte di legittimità, n.5068 del
15/03/2016, secondo la quale “La donazione di un bene altrui, benché non
espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che
nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non
appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da par-
te del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria
è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia
parte del patrimonio del coerede donante”.
Il Supremo organo nomofilattico, in particolare, muove dalla premessa che gli elementi costitutivi della donazione sono l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante, nonché lo spirito di liberalità il c.d. animus donandi che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario, con-
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sistente 'nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patri-
moniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale'. La mancanza del depauperamento del donante, per l'inesistenza nel patrimonio dello stesso del bene che questi intende donare, comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione di cui all'art. 769 c.c., ciò
che impedisce la realizzazione della causa del contratto. Conseguentemente, l'as-
senza di causa determina ineluttabilmente la nullità della donazione per il combi-
nato disposto degli artt. 1325 e 1418, comma II c.c.
Nel caso di specie, dal testamento per Notar in atti risulta effettivamente Per_1
che i beni oggetto della donazione del 20.6.2013 rientrano nella massa ereditaria del de cuius . Controparte_1
Ed, infatti, nel verbale di pubblicazione del testamento predetto si legge che il de cuius, nel revocare ogni precedente disposizione testamentaria, assegnava al fi-
glio le unità immobiliari, site in Acerra, alla via Muro di Controparte_5
Piombo n. 9, e riportate al catasto fabbricati del Comune di Acerra al foglio 50,
p.lla 12 sub 1, 2, 4, 5 ed, inoltre, terreni riportati al catasto terreni del medesimo
Comune al foglio 50, p.lla 20 e 21, lasciando agli altri figli, nati dal primo ma-
trimonio con ovvero Persona_3 Parte_1 Persona_6
[...
, nonché e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
figli del premorto , la restante parte dei beni immobili facenti Persona_5
parte del fabbricato sito in Acerra, alla via Muro di Piombo n. 9.
Orbene, sulla base della documentazione ipocatastale tempestivamente prodotta in giudizio dall'attrice, il predetto compendio ereditario residuo, risulta composto dalle unità immobiliari in catasto fabbricati del Comune di Acerra al foglio 50,
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p.lla 12 sub 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mentre l'atto di donazione per cui è causa ha ad oggetto la p.lla 12 sub 4, 5, 6, 7, 8, oltre alla p.lla 20 di cui al foglio 50 del ca-
tasto terreni.
Pertanto, essendo stato documentalmente dimostrato che i beni di cui alla dona-
zione rientrano nella massa ereditaria del de cuius , il coere- Controparte_1
de e nipote – per rappresentazione del padre Controparte_1 CP_9
[...
– non poteva disporne (venendo in rilievo la cd. donazione della quotina). Né
dall'atto risulta che il donante si sia dichiarato consapevole dell'attuale non ap-
partenenza del bene al suo patrimonio.
A tanto si aggiunga che, dal canto loro, e Controparte_1 CP_10
, con le proprie difese, si sono limitati del tutto genericamente a dichiarare
[...]
“non condivisibile…la pretesa dell'attrice”, non prendendo dunque alcuna chiara posizione al riguardo.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la domanda di nullità della impugnata donazione deve essere accolta.
Spese con il definitivo.
Si dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Nola, in persona del giudice unico, dott.ssa Valeria Fer-
raro, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità della do-
nazione effettuata da in favore di Controparte_1 CP_1
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per notar del 20 giugno 2013 rep. n. 43772 racc. CP_2 Per_1
n. 20519;
b) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di rimuo-
vere la trascrizione in favore di in ragione della Controparte_2
donazione per Notar di cui al punto che precede, sollevandolo Per_1
da ogni relativa responsabilità;
c) spese con il definitivo;
d) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Nola, 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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