Sentenza 22 ottobre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04933/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02617/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2617 del 2015, proposto da:
AN De IO, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Morelli, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza G. Bovio, n. 22;
contro
RC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Chirulli con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso lo studio dell’avvocato Valerio Barone, alla piazza Jacopo Sannazaro n. 71;
nei confronti di
AR Senese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 29 aprile 2015, prot. 0369035, matr. 647495 con il quale RC in relazione all’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 16 marzo 2015 ne ha disposto il parziale rigetto, limitandosi alla trasmissione della sola comunicazione prot. 9/elez./2015 del 28.1.2015 priva dei relativi allegati;
nonché per la declaratoria del diritto di accesso con pronuncia di ordine di esibizione dei documenti di cui alla predetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RC - Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la domanda di accesso presentata in data 16 marzo 2015, il ricorrente, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli, ha chiesto all’RC – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti, di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti:
“a) promemoria n. 460/DG/2014 dell’1 ottobre 2014 predisposto dall’Ufficio di Segreteria..richiamato nella delibera di indizione delle elezioni del 10 ottobre 2014;
b) documento attestante il numero degli Ingegneri aventi diritto di elettorato attivo, formalmente iscritti negli archivi di RC alla data della deliberazione delle votazioni (10 ottobre 2014) per il rinnovo del C.N.D. di RC, ai sensi dell’art. 1 del regolamento sulle modalità di votazione per le elezioni del C.N.D. di RC;
c) ogni altro atto connesso e/o collegato: alla delibera del 10 ottobre 2014, al promemoria di cui alla lettera a), al documento di cui alla lettera b), e dunque richiamato e/o appartenente al procedimento di indizione delle suddette elezioni, così come previsto dall’art. 6, co. 2, del vostro regolamento di accesso a documenti e notizie”.
In particolare, il ricorrente ha rappresentato di essere interessato ad acquisire tali atti in qualità di candidato (come ingegnere) alle elezioni del Comitato Nazionale dei Delegati per la Provincia di Napoli per il quinquennio 2015-2020 (e risultato primo dei non eletti), ciò al fine di verificare il numero dei delegati da eleggere (in base all’art. 11 dello Statuto di RC il numero dei delegati da eleggere per ogni ambito provinciale è determinato con riferimento al numero degli iscritti al momento di indizione delle elezioni).
L’RC con la nota impugnata ha consentito l’accesso alla “documentazione attestante il numero degli ingegneri aventi diritto di elettorato attivo” ma non alla nota prot. 460/DG/2014 del 1° ottobre 2014 non avente alcuna valenza provvedimentale idonea a ledere gli interessi del ricorrente”.
Avverso tale atto il ricorrente ha spiegato il presente ricorso, affidato alle censure di violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e ss. della legge n. 241/90 e di eccesso di potere sotto vari profili, ritenendo, in particolare, che dalla documentazione esibita non sia dato evincere “il numero degli ingegneri iscritti nell’ambito della provincia di Napoli al 10.10.2014” (data di indizione delle elezioni), “da cui discende il numero dei delegati eleggibili per il medesimo ambito”.
Si è costituita per resistere al ricorso RC che ha eccepito in rito l’incompetenza territoriale di questo T.A.R. e, in subordine, l’inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso.
Con memoria depositata in data 20 luglio 2015 il ricorrente ha replicato all’eccezione di incompetenza territoriale.
Con memorie depositate rispettivamente in date 21 settembre 2015 e 24 settembre 2015 il ricorrente e RC hanno insistito nelle rispettive posizioni.
All’odierna camera di consiglio, all’esito della quale la causa è stata introitata in decisione, parte ricorrente ha dichiarato a verbale di non avere più interesse ad ottenere la documentazione indicata alle lettere a) e c) dell’istanza di accesso.
Preliminaramente deve essere respinta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della resistente. Secondo quest’ultima poiché RC ha sede a Roma e non ha organi decentrati sarebbe competente a conoscere il ricorso il T.A.R. del Lazio e non quello della Campania.
Di contro deve osservarsi quanto segue.
Il ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti in qualità di candidato ingegnere per Napoli e Provincia alle elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati per la Provincia di Napoli per il quinquennio 2015-2020, ciò al fine di verificare il numero dei delegati da eleggere (in base all’art. 11 dello Statuto di RC il numero dei delegati da eleggere per ogni ambito provinciale è determinato con riferimento al numero degli iscritti al momento di indizione delle elezioni). L’interesse del ricorrente è, dunque, circoscritto a quegli atti che hanno determinato il numero dei delegati da eleggere esclusivamente nell’ambito provinciale.
Avuto riguardo ai criteri normativi che presiedono alla perimetrazione della competenza territoriale dei T.A.R. previsti dall’art. 13 c.p.a. risulta prevalente il criterio dell’efficacia su quello della sede quando gli effetti dell’atto sono delimitati, come in questo caso, territorialmente; tale criterio risponde all’esigenza di facilitare l’accesso alla giustizia amministrativa. L’art. 13 c.p.a., stabilisce, infatti, che “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”.
Da quanto precede deve ritenersi che la competenza a conoscere della presente controversia si radichi presso questo T.A.R. (cfr. giurisprudenza formatasi, nei termini appena illustrati, in materia di impugnazione delle decisioni della Commissione per l’accesso, da ultimo C.d.S. n. 4047/2014).
Ciò premesso, il ricorso deve essere in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile.
Con la domanda di accesso di cui è causa il ricorrente ha chiesto i seguenti atti:
“a) promemoria n. 460/DG/2014 dell’1 ottobre 2014 predisposto dall’Ufficio di Segreteria..richiamato nella delibera di indizione delle elezioni del 10 ottobre 2014;
b) documento attestante il numero degli Ingegneri aventi diritto di elettorato attivo, formalmente iscritti negli archivi di RC alla data della deliberazione delle votazioni (10 ottobre 2014) per il rinnovo del C.N.D. di RC, ai sensi dell’art. 1 del regolamento sulle modalità di votazione per le elezioni del C.N.D. di RC;
c) ogni altro atto connesso e/o collegato: alla delibera del 10 ottobre 2014, al promemoria di cui alla lettera a), al documento di cui alla lettera b), e dunque richiamato e/o appartenente al procedimento di indizione delle suddette elezioni, così come previsto dall’art. 6, co. 2, del vostro regolamento di accesso a documenti e notizie”.
Con riguardo alle lettere a) e c) dell’istanza di accesso parte ricorrente ha dichiarato a verbale in udienza di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e, pertanto, il ricorso per questa parte deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In riferimento alla lettera b) della domanda, RC sostiene di aver inviato all’interessato l’elenco degli ingegneri titolari del diritto di voto nella Provincia di Napoli sin dall’8 gennaio 2015 ed, in ogni modo, allega nuovamente in giudizio l’elenco completo (da qui l’eccepita improcedibilità del ricorso). Tale elenco coinciderebbe secondo il difensore dell’ente resistente con quello inviato al Presidente del seggio elettorale di Napoli al fine di procedere alle operazioni elettorali. Rappresenta ulteriormente il difensore dell’ente (memoria del 21 settembre 2015) come “RC abbia puntualmente rispettato le previsioni dello statuto..provvedendo a compilare l’elenco degli aventi diritto al voto aggiornato alla data del 10 ottobre 2014 e a trasmettere quindi tale elenco al Presidente del seggio di Napoli, una prima volta, il 28 gennaio 2015 e una seconda volta il 3 marzo 2015”.
Parte ricorrente sostiene di contro che tale elenco non è quello degli ingegneri iscritti al 10 ottobre 2014 (data di indizione delle elezioni) bensì quello esistente all’8 gennaio 2015. Evidenzia, in particolare, che ai sensi dell’art. 11 dello Statuto di RC, il Comitato Nazionale dei Delegati è composto per ogni provincia da un numero di ingegneri determinato in base agli iscritti. In particolare, se gli iscritti non superano i 2.500 viene eletto un Delegato mentre, se gli iscritti sono compresi tra 2.501 e 5.000 vengono eletti due Delegati. Con l’ulteriore precisazione, sempre ai sensi del citato art. 11 che “il numero dei Delegati eleggibili, per ogni provincia e per ogni categoria…viene fissato al momento dell’indizione delle elezioni e rimane invariato per tutta la durata del mandato, indipendentemente dalle iscrizioni e cancellazioni deliberate”. Sicchè il dato che rileva è unicamente il numero degli iscritti alla data di indizione delle elezioni (10 ottobre 2014). A tale proposito, secondo la prospettazione di parte ricorrente non vi è alcuna certezza che l’elenco a lui trasmesso (e al Presidente del seggio) sia quello riferibile al numero degli iscritti alla data del 10 ottobre 2014 in mancanza di un’attestazione formale sul punto proveniente da RC (e non dal suo difensore). Peraltro, il ricorrente evidenzia che nella nota inviata al Presidente del seggio del 3 marzo 2015 si fa espresso riferimento agli elenchi “aggiornati” degli architetti e ingegneri iscritti nell’ambito della provincia di Napoli aventi diritto al voto e nel promemoria per il Consiglio di Amministrazione della cassa del 28 maggio 2015 si fa cenno alla circostanza che il numero dei delegati eleggibili sia stato definito “senza considerare i professionisti deceduti e quelli che” hanno perso “l’iscrizione ad RC e, quindi, il diritto al voto” con ciò alimentando il dubbio che l’elenco trasmesso a seguito della domanda di accesso non sia quello degli ingegneri iscritti alla data del 10 ottobre 2014 bensì quello successivamente aggiornato.
La prospettazione di parte ricorrente deve essere condivisa.
L’affermazione che l’elenco degli aventi diritto al voto esistente alla data di indizione delle elezioni (10 ottobre 2014) è lo stesso di quello trasmesso al Presidente del seggio elettorale (e al ricorrente in sede di accesso) è recata unicamente nelle memorie difensive dell’ente non essendo rinvenibile negli atti di causa una attestazione in tal senso proveniente da RC (in un diverso contesto il Consiglio di Stato – n. 1705/2015 – ha affermato il principio, perfettamente estensibile alla presente controversia, che in riferimento alla esistenza della documentazione della quale è richiesto l’accesso, in questo caso diremmo della congruenza della stessa con quanto domandato, sia l’amministrazione a doversi esprimere assumendosi formalmente la responsabilità di quanto dichiarato, non essendo a ciò sufficiente una affermazione contenuta in una memoria difensiva).
Dalle note depositate da RC risulta unicamente che al Presidente del seggio elettorale è stato trasmesso in date 28 gennaio 2015 e 3 marzo 2015 un elenco (peraltro, definito in quest’ultima nota “aggiornato” senza indicare a quale data) degli aventi diritto al voto ma non che tale elenco sia effettivamente riferito agli iscritti esistenti alla data di indizione delle elezioni (10 ottobre 2014). L’affermazione, infatti, che “l’elenco” in questione “attesta il numero degli aventi diritto al voto alla data del 10 ottobre 2014” è contenuta solo nella memoria del difensore e non è stata mai sottoscritta dall’ente resistente.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere per questa parte accolto con conseguente accertamento del diritto all’ostensione dell’elenco di cui alla lettera b) dell’istanza di accesso secondo le modalità indicate in dispositivo.
L’esito in parte in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l'obbligo dell'ente intimato di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta alla lettera b) dell'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
b) lo dichiara improcedibile quanto alle lettere a) e c) dell’istanza di accesso;
c) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2015
IL SEGRETARIO