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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: IA SEBASTIANI Presidente TO DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2018/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] (con gli avv.ti Amadei Parte_1 C.F._1 e Sabatino) e AN PA (c.f. ), nato a [...] il [...] (con C.F._2 l'avv. Piacente) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 17.10.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in UM NO (NA) in data 20.12.1990 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1990, numero 28, parte I); che dall'unione sono nate tre figlie, (24.06.1992), (25.02.1996) e Per_1 Per_2
(07.11.2006); di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla Per_3 documentazione allegata (come successivamente integrata). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con impegno di reciproco rispetto e si scambiano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o della carta d'identità valida anche per l'espatrio, libero per il prosieguo ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, anche all'estero;
2) l'abitazione di attuale residenza coniugale sita in Via Europa n° 64 - FOLLO (SP) di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla Sig.ra che, per l'effetto, continuerà a risiedervi e Pt_1 ad abitarvi in soluzione di continuità con la figlia , mentre il Sig. NO ha reperito altra Per_3 sistemazione abitativa presso la quale trasferirà il proprio domicilio e la propria residenza, in essa trasferirà i propri beni ed effetti personali al più presto e, comunque, entro e non oltre il termine di mesi due dalla data di omologazione della presente separazione, al cui asporto la sig.ra presta fin d'ora il proprio consenso;
Pt_1
3) il luogo di residenza della figlia minore, pertanto rimarrà quello corrispondente alla odierna abitazione;
4) entrambi i genitori si impegnano a provvedere quotidianamente alla cura, all'educazione e all'istruzione della figlia, compatibilmente con le esigenze e le attitudini della stessa, fino a quando non avrà acquisito autonomia economica e di modo di vivere;
5) il mutuo rimarrà a carico del Sig. NO e pertanto la sig.ra provvederà entro il giorno Pt_1 10 del mese a corrispondere allo stesso la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) come contributo al pagamento del mutuo;
6) il Sig. NO si impegna a versare la somma di euro 200 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , direttamente alla stessa con espressa intesa che tali importi Per_3 subiranno la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT trascorso un anno dalla comparizione dei coniugi avanti il Tribunale e fatte salve le spese straordinarie da contrarsi nell'esclusivo interesse della figlia, da corrispondersi in misura pari al 50% ciascuno, intendendosi congiuntamente per spese straordinarie quelle specificate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli (prot. n. 2349/18 inf. del 13.12.2018 sottoscritto dal Tribunale della Spezia nella persona del Presidente Dott. Francesco Sorrentino e approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in persona del Suo Presidente Avv. Salvatore Lupinacci), da versarsi al coniuge che le avrà sostenute nella misura del 50% con obbligo, per il coniuge che provvederà all'esborso di previa informazione e consultazione con l'altro coniuge e necessaria approvazione da parte di quest'ultimo prima di procedere al pagamento, salvo casi di necessità e di urgenza non procrastinabili;
7) non vi sono altri beni, né mobili, né immobili, né mobili registrati salvo quanto al punto 8, né conti correnti cointestati tra i coniugi salvo il conto corrette cointestato utilizzato per il pagamento del mutuo, e sul quale la Sig.ra provvedere a versare il contributo al mutuo come previsto al Pt_1 punto 5;
8) l'autovettura targata Opel Astra targata EC766SY rimarrà nella disponibilità del marito;
9) i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, eccezione fatta per quanto costituisce oggetto delle determinazioni congiunte di cui ai punti che precedono, e di avere già regolato tra loro ogni ulteriore aspetto patrimoniale all'atto della determinazione delle sopra estese condizioni”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 04.12.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e AN PA, generalizzati Parte_1 come in epigrafe e coniugatisi in UM NO (NA) in data 20.12.1990 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1990, numero 28, parte I);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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