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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9812 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
LU BR e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 14575/2023 del Giudice di Pace di Roma, iscritto al n. 43515/2023 R.G. promosso da
(C.F. E P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.
33, presso lo studio dell'avv. Maria Pia CO che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello
– appellante– contro
(C.F. -appellata contumace- CP_1 C.F._1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14575/2023 pubblicata in data 06.07.2023 relativa alla causa iscritta a RGN 5139/2023; codice della strada.
Conclusioni: l'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza del
04.06.2025.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato all'Agenzia delle Entrate, proponeva CP_1 azione di accertamento negativo del credito avverso l'intimazione di pagamento notificata il 18.10.2022 in riferimento alla sottostante cartella di pagamento n. 09720200027294879000 per una serie di motivi genericamente dedotti e di seguito titolati:
- decadenza ex art. 35 bis legge 24.12.2007;
- nullità per difetto di indicazione degli estremi del titolo esecutivo e della data di esecutività del ruolo;
-inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento;
-vizi della cartella di pagamento;
- inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo ex art. 12
DPR n. 602/1973; prescrizione ex 28 legge 689/1981.
1 2. , costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva in ordine alle censure relative al merito della pretesa impositiva, impugnava e contestava le avverse deduzioni ed eccezioni. Infine, versava in atti la prova della ritualità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n.
09720200027294879000 contestando l'avvenuta interruzione della prescrizione dedotta dall'attrice.
5. Con sentenza n. 14575/2023, depositata in data 06.07.2023 e non notificata, il Giudice di
Pace, considerata la domanda nel suo complesso, riteneva di qualificarla come opposizione ex art. 615 c.p.c. e l'accoglieva sul presupposto che l'indirizzo pec
“ dal quale l'Agenzia delle Entrate aveva Email_1 notificato all'attrice la cartella di pagamento “era un indirizzo pec non ufficiale non inserito nei pubblici registri” con la conseguenza che rendeva insanabilmente nulla la notifica.
Condannava, dunque, l' al pagamento delle spese di Controparte_2 lite liquidate in € 550,00, oltre € 43,00 per spese ed accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Simona Fonso.
6. Avverso tale sentenza l' proponeva appello ritenendo Parte_2 che il Giudice di prime cure era incorso in errore per avere ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento in quanto proveniente da un indirizzo pec non riportato nei pubblici registri citando numerosa giurisprudenza a favore. Inoltre, l'Ente censurava l'illegittimità del capo di condanna alle spese di lite e reiterava le ulteriori eccezioni e deduzioni già proposte in primo grado sui motivi di opposizione formulati dalla CP_1
7. L'appello, ritualmente notificato il 27.09.2023 al domicilio pec Avv. Simona Di Fonso, costituita in primo grado per veniva iscritto a R.G. del Tribunale di Roma CP_1 con n. 43515/2023 assegnato al Ruolo della Dott.ssa . Per_1
Dopo alcuni rinvii, mutato il Giudice titolare del ruolo, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 04.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
8. In via del tutto preliminare occorre rilevare che il Giudice di prima cure, considerata l'opposizione nel suo complesso, ha ritenuto di qualificarla come opposizione ex art. 615
c.p.c., se pure l'eccezione relativa alla validità della notifica dell'atto opposto o di atto prodromico allo stesso attenga alla valutazione del Giudice dell'esecuzione ex art. 617
c.p.c.
In particolare, la doglianza concernente una presunta illegittimità della notifica della cartella esattoriale, perché eseguita in modo irregolare con un messaggio proveniente da un indirizzo p.e.c. non "inserito nei pubblici elenchi", è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., rimedio con il quale si fanno valere appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell'azione esecutiva (Cass., sez. 3, 23/03/1998, n. 3069; Cass., sez. 3, 22/05/1997,
n. 4561; Cass., sez. 3, 05/04/2003, n. 5368; Cass., sez. 3, 08/05/2006, n. 10497; cfr. Cass.
04/02/2022, n. 3582, che si è pronunciata su fattispecie analoga a quella in esame).
2 Tuttavia, nel caso di specie il Giudice di primo cure ha espressamente qualificato l'azione intrapresa dalla come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In tale caso, il CP_1 rimedio esperibile avverso la citata sentenza è quello dell'appello.
A tal riguardo si rammenta che ai fini dell'operatività del cd. principio dell'apparenza, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica, con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. 18214/2023).
9. Passando al merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto.
10. Preliminarmente deve osservarsi che la notifica della cartella di pagamento in esame è avvenuto a mezzo pec in data 22.02.2020, come si evince dalla documentazione prodotta da in primo grado. Pertanto, sono del tutto inconferenti Controparte_2 le censure sollevate genericamente dalla in sede di costituzione nel giudizio di primo CP_1 grado, con riguardo alle ulteriori modalità di notifica.
11. Passando all'esame del primo motivo di appello con cui Controparte_2
ha censurato la decisione del Giudice di primo grado per avere ritenuto
[...] inesistente la notifica della cartella di pagamento in quanto proveniente da un indirizzo pec non riportato nei pubblici registri, si evidenzia come lo stesso sia fondato.
In primo luogo, come confermato dalla Corte di legittimità, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha comunque permesso al destinatario di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa senza dubbi sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto.
Nel caso in esame è evidente la riferibilità ad Parte_2 dell'indirizzo " t" dal quale è stata effettuata Email_2 la notifica della cartella alla posto che si legge nella intestazione. CP_1
La Suprema Corte, inoltre, richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza
18 maggio 2022 n. 15979), ha posto l'attenzione sul fatto che la regola più rigorosa dell'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 si applica solo alle notifiche eseguite dagli avvocati, come, peraltro, giustamente dedotto dall'appellante.
Per le notifiche rivolte alla Pubblica Amministrazione, è possibile utilizzare anche l'Indice previsto dall'art.
6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Inoltre, la maggiore rigidità formale nelle notifiche digitali riguarda l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, ma non del mittente (Cass. S.U. n. 15979 del 18/05/2022 “in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati che, ai fini della notifica nei
3 confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005
e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica” (in senso conforme Cass. n. 6015/2023;
Cass. n. 26882/2024).
In secondo luogo, in quanto l'opposizione proposta dall'appellante sana, comunque, eventuali irregolarità ovvero vizi della notifica della cartella di pagamento che, appunto, è pervenuta al destinatario, il quale nei confronti della stessa ha svolto le proprie difese
(inoltre, l'appellante non ha nemmeno dedotto che le modalità di notificazione della cartella abbiano pregiudicato ovvero leso il proprio diritto di difesa); e invero, secondo l'orientamento costante della Corte di cassazione, “l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo» (cfr. Cass. n. 7800/2020); e, inoltre, «il tempestivo ricorso del contribuente sana non solo i vizi della notifica, ma anche tutti i residui vizi di nullità della cartella” (cfr. Cass. n. 20837/2020 e n. 16826/2022).
Il principio è assolutamente ormai chiaro e consolidato al punto da non lasciare spazio ad ulteriori precisazioni che risulterebbero sovrabbondanti, ha pertanto errato il Giudice di
Pace nel ritenere inesistente la notifica della cartella di pagamento n.
09720200027294879000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e notificata il 22 febbraio 2020 all'opponente che al contrario deve ritenersi valida e correttamente CP_1 effettuata e produttiva di tutti i suoi intrinseci effetti interruttivi.
12. Ciò posto, deve considerarsi la validità della notifica della cartella posta alla base dell'opposto avviso di pagamento n. 09720229037414855000, interruttiva dei termini prescrizionali del credito vantato.
10. Quanto agli ulteriori motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del primo grado e non riproposti in questa sede, stante la contumacia della va precisato che in CP_1 ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, deve intendersi rinunciato ex art. 346 c.p.c. e non più riesaminabile.
A tal riguardo si rammenta che l'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo
4 sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole.
Le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.),
a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado (Sez. U, Sent. n. 7940 del 2019; Cass. civ. 34906
2021 “Il principio sancito dall'art. 346 c.p.c., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole" (Sez. 3, Sent. n. 28454 del 2013).).
11. La sentenza di primo grado merita, dunque, di essere riformata e rigettata l'opposizione per evidente infondatezza.
Alla riforma della sentenza di primo grado segue la condanna dell'avv. Simona Fonso, difensore della dichiaratasi antistatario in primo grado, alla restituzione delle somme CP_1 ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata.
A tal riguardo si rammenta che “in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1526 del 27/01/2016). Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale” (Cass. civ.
6225/2022).
Tuttavia, l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore
5 distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del
25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
12. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle
Tabelle 2022 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Roma n. 14575/2023 pubblicata in data 06.07.2023 relativa alla causa iscritta a RGN 5139/23, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado, conferma la validità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720229037414855000 notificata il
18.10.2022 in riferimento alla sottostante cartella di pagamento n.
09720200027294879000;
- condanna l'avv. Simona Fonso, difensore della dichiaratasi antistatario in CP_1 primo grado, alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata;
- condanna a rifondere ad le spese CP_1 Controparte_2 del primo grado che si liquidano in € 139,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Pia CO dichiaratosi antistatario;
- condanna a rifondere ad le spese CP_1 Controparte_2 del presente grado di giudizio che si liquidano in € 232,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Pia
CO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 01.07.2025
Il Giudice
LU BR
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