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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza del 25.03.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 5818/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 4037/2019, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo TRA
nata Napoli, il 26.5.1948 e residente in [...]Parte_1
(CE) al viale Tino di Camaino 18, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Annibale Frizzati ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla via Santa Lucia n. 123
[...]
, in persona del Controparte_1 suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis e L. Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 20.9.2023, l'istante di cui in epigrafe premesso di aver presentato, in data 25.6.2018, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 4037/19), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, integrate le operazioni peritali, depositata la ctu, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 25.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura.
1 Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.8.2023 e la dichiarazione è stata depositata l'1.9.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 20.9.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato le patologie della ricorrente, omettendo di ricondurre le stesse al codice tabellare di riferimento e senza fornire la loro percentualizzazione. In particolare, contesta l'erronea valutazione della patologia dell'obesità e della vasculopatia celebrale. Del tutto omessa sarebbe poi la broncopneumopatia. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover integrare le operazioni peritali, disponendo che il CTU della fase di atp rendesse chiarimenti tenuto conto anche degli aggravamenti valutabili ex art. 149 disp.att. c.p.c. Il consulente, presa anche visione della nuova documentazione sanitaria ha confermato le conclusioni di cui alla relazione depositata in atp ritenendo che la perizianda sia affetta dalle seguenti patologie: «Sindrome metabolica (obesità viscerale, ipertensione arteriosa ipercolesterolemia, alterata glicemia a digiuno). Modica insufficienza renale cronica. Pregresso arresto cardiaco successivo ad ipostenia dell'emilato dx. Lombosciatalgia da discoartrosi .Gonartrosi.
2 Distiroidismo in trattamento farmacologico.Vasculopatia cerebrale cronica con segni iniziali di decadimento cognitivo». In merito alla valutazione circa i requisiti necessari per il beneficio all'indennità di accompagnamento, dopo aver correttamente precisato che in caso di valutazione dei requisiti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento le patologie non devono essere considerare secondo i codici e le tabelle in quanto fattispecie differente dall'inabilità o invalidità, ha statuito che « Nel corso dell'esame clinico a cui era presente anche il ME PS ,ho potuto valutare che la periziata, nonostante il sovrappeso, deambulava autonomamente con appoggio di un bastone anche se con lentezza ,il sensorio era vigile e collaborante ,orientata nel tempo nello spazio e negli affetti, nonostante il deficit degli indici di funzionalità certificati dal Geriatra il 2\5\2022 .Occorre far presente che questi indici possono avere una variabilità dovuta alla collaborazione del paziente, mentre nella storia clinica non c'è un riscontro inconfutabile di sofferenza vascolare cerebrale rappresentato da esami strumentali quali una TAC e /o da una RMN encefalo». L'ausiliario del giudice ha, di conseguenza, statuito: «In definitiva la periziata, nonostante le patologie riscontrate era all'atto della visita ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto di un accompagnatore». Giova rimarcare, a questo punto, che l'indennità di accompagnamento spetta, per esplicito dettato legislativo, ai soggetti che si trovano nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa. L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere
3 pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute). Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521). Ancora, gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi. Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato. Allo stato dell'obiettività clinica riscontrata in fase di ATPO e alla luce della documentazione successiva prodotta nella presente sede non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente ha chiarito che la certificazione, sostanzialmente riproduttiva di quanto riscontrato in sede di esame obiettivo e pertanto non idonea a fondare un rinnovo
4 dell'esame obiettivo, descrive ancora la sussistenza di un livello di un significativo livello di autonomia. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, e solo genericamente contestate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, vanno condivise. Pertanto, va accertato che l'istante è invalida al 100% e ma non presenta i requisiti richiesti per il beneficio relativo all'indennità di accompagnamento, essendo, come motivato in sede di CTU, in grado di deambulare e svolgere gli atti della vita quotidiana autonomamente. Allo stesso modo va rigettata la domanda relativa alla condizione di handicap grave che presuppone a sua volta un intervento assistenziale permanente e continuativo, in quanto in il ctu ha ritenuto che “le patologie riscontrate non azzerano il globale funzionamento nelle varie circostanze della vita quotidiana, pertanto all'atto della visita era portatrice di handicap ai sensi della L.104 art.1 Comma 1”. Pertanto, in mancanza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, va rigettata sia la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento sia la domanda volta al riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 c.p.c Spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'PS
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta nel resto il ricorso;
b) Nulla per le spese di lite;
c) condanna l'PS al pagamento delle spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 26.3.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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nata Napoli, il 26.5.1948 e residente in [...]Parte_1
(CE) al viale Tino di Camaino 18, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Annibale Frizzati ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla via Santa Lucia n. 123
[...]
, in persona del Controparte_1 suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis e L. Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 20.9.2023, l'istante di cui in epigrafe premesso di aver presentato, in data 25.6.2018, inoltrata alla commissione sanitaria, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92, senza esito positivo, e di aver, pertanto, proposto ricorso per ATP (proc. n. 4037/19), contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisita la documentazione prodotta dalla parte, integrate le operazioni peritali, depositata la ctu, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 25.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura.
1 Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 17.8.2023 e la dichiarazione è stata depositata l'1.9.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 20.9.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato le patologie della ricorrente, omettendo di ricondurre le stesse al codice tabellare di riferimento e senza fornire la loro percentualizzazione. In particolare, contesta l'erronea valutazione della patologia dell'obesità e della vasculopatia celebrale. Del tutto omessa sarebbe poi la broncopneumopatia. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover integrare le operazioni peritali, disponendo che il CTU della fase di atp rendesse chiarimenti tenuto conto anche degli aggravamenti valutabili ex art. 149 disp.att. c.p.c. Il consulente, presa anche visione della nuova documentazione sanitaria ha confermato le conclusioni di cui alla relazione depositata in atp ritenendo che la perizianda sia affetta dalle seguenti patologie: «Sindrome metabolica (obesità viscerale, ipertensione arteriosa ipercolesterolemia, alterata glicemia a digiuno). Modica insufficienza renale cronica. Pregresso arresto cardiaco successivo ad ipostenia dell'emilato dx. Lombosciatalgia da discoartrosi .Gonartrosi.
2 Distiroidismo in trattamento farmacologico.Vasculopatia cerebrale cronica con segni iniziali di decadimento cognitivo». In merito alla valutazione circa i requisiti necessari per il beneficio all'indennità di accompagnamento, dopo aver correttamente precisato che in caso di valutazione dei requisiti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento le patologie non devono essere considerare secondo i codici e le tabelle in quanto fattispecie differente dall'inabilità o invalidità, ha statuito che « Nel corso dell'esame clinico a cui era presente anche il ME PS ,ho potuto valutare che la periziata, nonostante il sovrappeso, deambulava autonomamente con appoggio di un bastone anche se con lentezza ,il sensorio era vigile e collaborante ,orientata nel tempo nello spazio e negli affetti, nonostante il deficit degli indici di funzionalità certificati dal Geriatra il 2\5\2022 .Occorre far presente che questi indici possono avere una variabilità dovuta alla collaborazione del paziente, mentre nella storia clinica non c'è un riscontro inconfutabile di sofferenza vascolare cerebrale rappresentato da esami strumentali quali una TAC e /o da una RMN encefalo». L'ausiliario del giudice ha, di conseguenza, statuito: «In definitiva la periziata, nonostante le patologie riscontrate era all'atto della visita ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto di un accompagnatore». Giova rimarcare, a questo punto, che l'indennità di accompagnamento spetta, per esplicito dettato legislativo, ai soggetti che si trovano nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa. L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere
3 pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute). Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521). Ancora, gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi. Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato. Allo stato dell'obiettività clinica riscontrata in fase di ATPO e alla luce della documentazione successiva prodotta nella presente sede non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente ha chiarito che la certificazione, sostanzialmente riproduttiva di quanto riscontrato in sede di esame obiettivo e pertanto non idonea a fondare un rinnovo
4 dell'esame obiettivo, descrive ancora la sussistenza di un livello di un significativo livello di autonomia. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, e solo genericamente contestate nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, vanno condivise. Pertanto, va accertato che l'istante è invalida al 100% e ma non presenta i requisiti richiesti per il beneficio relativo all'indennità di accompagnamento, essendo, come motivato in sede di CTU, in grado di deambulare e svolgere gli atti della vita quotidiana autonomamente. Allo stesso modo va rigettata la domanda relativa alla condizione di handicap grave che presuppone a sua volta un intervento assistenziale permanente e continuativo, in quanto in il ctu ha ritenuto che “le patologie riscontrate non azzerano il globale funzionamento nelle varie circostanze della vita quotidiana, pertanto all'atto della visita era portatrice di handicap ai sensi della L.104 art.1 Comma 1”. Pertanto, in mancanza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, va rigettata sia la domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento sia la domanda volta al riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 c.p.c Spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'PS
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta nel resto il ricorso;
b) Nulla per le spese di lite;
c) condanna l'PS al pagamento delle spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto emesso in pari data. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 26.3.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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