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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6822/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6822/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Benadusi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Mosti del Foro di Parte_2
Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 19 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle concordate condizioni.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 settembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario il 23 giugno 2012 e che dalla loro unione è nata (il 24 ottobre 2012) la figlia . Persona_1
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, già culminata con la cessazione del rapporto di coabitazione, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (e afferenti all'affidamento condiviso della minorenne, alla sua residenza anagrafica presso la madre, alla sua collocazione paritetica, al suo mantenimento, all'attribuzione del godimento della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni funzionali e accessorie di natura prettamente patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 3 Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle concordate condizioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale formulata dalle parti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'intervenuta cessazione del rapporto di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime Persona_1 di affidamento, residenza anagrafica e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e all'assegnazione della casa familiare,
Deve poi prendersi atto delle ulteriori condizioni accessorie e funzionali concordate tra i ricorrenti, in quanto vertenti su diritti disponibili.
Nulla in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
Si precisa infine che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma il 23 giugno 2012, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 71, p. 2, s. A, anno 2012.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 18 settembre 2024, così come integrate e precisate con le note autorizzate depositate il 19 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
pagina 2 di 3 Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6822/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Benadusi Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Mosti del Foro di Parte_2
Reggio Emilia, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 19 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle concordate condizioni.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 settembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario il 23 giugno 2012 e che dalla loro unione è nata (il 24 ottobre 2012) la figlia . Persona_1
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, già culminata con la cessazione del rapporto di coabitazione, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (e afferenti all'affidamento condiviso della minorenne, alla sua residenza anagrafica presso la madre, alla sua collocazione paritetica, al suo mantenimento, all'attribuzione del godimento della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni funzionali e accessorie di natura prettamente patrimoniale), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 3 Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle concordate condizioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale formulata dalle parti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'intervenuta cessazione del rapporto di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime Persona_1 di affidamento, residenza anagrafica e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e all'assegnazione della casa familiare,
Deve poi prendersi atto delle ulteriori condizioni accessorie e funzionali concordate tra i ricorrenti, in quanto vertenti su diritti disponibili.
Nulla in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
Si precisa infine che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Parma il 23 giugno 2012, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 71, p. 2, s. A, anno 2012.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 18 settembre 2024, così come integrate e precisate con le note autorizzate depositate il 19 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
pagina 2 di 3 Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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