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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 27.5.2025 , ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1870/2019 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019; tra
(P. IV ) in nome del titolare e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , nato a [...] il [...] [cod. fisc. Parte_1 [...]
], ed ivi residente in [...] in Giulianova (TE), rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv.to Luca Gentile;
-attore-
e
rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Marco Gasparroni, con elezione di domicilio in Teramo via Antica Cattedrale 30, presso e nello studio del sud-detto avvocato;
- Convenuta-
on sede legale in Alzano Lombardo (BG), via Daniele Controparte_2
Pensenti n. 16 (C.F. in persona del legale rappresentante pt (all. 3) e nella P.IVA_2
qualità di mandataria di Controparte_3
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di precetto notificato, dall'avv. Gabriele
Cristinzio presso il cui studio in Isernia alla Via Occidentale n. 148 elettivamente domicilia;
-Terza intervenuta-
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: contratti bancari RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha articolato domanda Parte_1
avverso la deducendo: a) che tra le parti sarebbe intercorso un rapporto di Controparte_1
conto corrente n. n. 0490012099, già 10641, a far data dal 04.01.1988 al 31.03.2016, in essere presso la filiale di Sant'Egidio alla Vibrata;
b) che l'istituto di credito avrebbe applicato interessi anatocistici mediante capitalizzazione composta trimestrale;
c) che i tassi pattuiti si paleserebbero usurari tenendo conto delle commissioni, remunerazioni e spese applicate;
d) che sarebbero state addebitate CMS illegittime;
che, in generale, l'istituto di credito avrebbe applicato spese ed oneri non contrattualizzati e non giustificati.
L'impresa attrice, quindi, ha chiesto di accertare la nullità delle clausole applicate in violazione della normativa in materia e, per l'effetto, di condannare la alla restituzione di euro 37.736,11, frutto CP_1
del calcolo delle somme illegittimamente addebitate al correntista.
Si è costituito in giudizio l'istituto di credito convenuto deducendo: a) preliminarmente che le rimesse solutorie avvenute anteriormente al 30.5.2009 sarebbero prescritte;
b) nel merito, che sarebbe del tutto destituita di fondamento la censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici relativamente al periodo successivo al 1.7.2000, dal momento che il calcolo della capitalizzazione degli interessi, dall'analisi documentale, è parsa conforme a quanto disposto all'art. 7 della delibera
CICR; c) che la CMS non potrebbe essere computata nel calcolo del tasso soglia usura e che, in generale, non sarebbe in alcun modo ravvisabile, sulla scorta della documentazione contrattuale,
l'applicazione di tassi applicati oltre il tasso usurario (a fronte, oltretutto, dell'impossibilità di considerare la CMS nel calcolo del TEG); d) che tutte le commissioni e le spese applicate sarebbero state adeguatamente pattuite tra le parti e sarebbero chiaramente determinate all'interno della documentazione contrattuale.
La causa è stata istruita mediante CTU volta esclusivamente ad accertare l'applicazione di interessi anatocistici.
Medio tempore, si è costituita ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito vantato dalla CP_3
nei confronti dell'odierno attore. CP_1
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 29.1.2024, la stessa, dopo diversi rinvii finalizzati all'individuazione di una soluzione conciliativa, è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21.5.2025.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Le censure relative alla nullità del contratto di conto corrente sono infondate. Nello specifico, parte attrice ha dedotto l'applicazione di interessi usurari ivi includendo nel calcolo le spese e commissioni e, in particolare, la CMS rilevante ai fini del calcolo dell'usura.
Va premesso che l'onere della prova opera diversamente a seconda che sia il correntista a promuovere l'azione di accertamento negativo a rettifica del saldo contabile e/o per la ripetizione dell'indebito, ovvero sia la banca ad agire per il recupero del credito, poiché ai sensi dell'art. 2697 cc. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Da ciò consegue che allorché è la banca ad agire per il recupero di un proprio credito (ad es. rinveniente dal saldo negativo di un conto corrente), ad essa spetterà dare prova degli elementi
“costitutivi” del credito (con onere di produzione sia della documentale contrattuale che della movimentazione generante il credito azionato); quando è invece il correntista ad agire per l'accertamento negativo del credito e/o per la ripetizione di indebito e/o per il risarcimento del danno, dovrà farsi carico dell'assolvimento dell'onere della prova, che si concretizza nell'onere della compiuta allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e della produzione dei documenti ricostruenti il rapporto. È quindi possibile affermare che, in generale, “l'onere di allegazione” delimita l'oggetto della lite (thema decidendum) e il suo ambito istruttorio (thema probandum).
Nella fattispecie che ci occupa è il cliente che promuove l'azione di rettifica del saldo contabile avanzando domanda di ripetizione dell'indebito, conseguentemente l'onere della prova dei fatti che allegava gravava sul correntista.
L'attore, dunque, nell'eccepire la nullità delle varie clausole contrattuali (interessi, usura, valute, anatocismo, spese e commissioni) incorre nell'onere di allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli affermava che le diverse voci di indebito fossero state illegittimamente computate dalla banca
(c.d. onere di contestazione specifica). La prova documentale del rapporto doveva essere fornita attraverso il deposito del contratto e degli estratti conto, analitici e scalari, in via integrale, al fine di consentire la ricostruzione del rapporto sulla base di dati certi e senza la possibilità di ricorrere a criteri presuntivi o ad accertamenti esplorativi.
La Suprema Corte ha più volte affermato che in tal caso incombe sul correntista la prova della
“inesistenza di una causa giustificativa” dell'obbligazione contestata (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (Cass. Civ.14 maggio 2012, n. 7501).
Il primo corollario di tali principi è che il giudice deve verificare che la domanda dell'attore non sia formulata in modo generico, ciò che renderebbe l'azione inammissibile. Sul punto si è ben precisato che la domanda non può consistere nella mera esposizione astratta di “... orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (Trib. Roma, 26 febbraio 2013,n. 4233, Trib. Lamezia Terme sent.
n. 190/2020).
Parte attrice, peraltro, non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, non avendo allegato il contratto da cui è scaturito il rapporto negoziale in relazione al quale egli ha articolato l'odierna domanda di ripetizione.
E, d'altra parte, lo stesso attore non ha domandato l'accertamento della nullità del contratto per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, chiedendo di dichiarare, in via esclusiva, la nullità del conto corrente a fronte della sussistenza di interessi usurari e lamentando la mancata consegna del contratto – stipulato in forma scritta ex art. 117 co. 3 TUB– intercorso tra le parti.
Né, d'altra parte, rileva il fatto che – prima dell'instaurazione del giudizio – lo stesso attore avesse articolato istanza ex art. 119 TUB.
A ben vedere, infatti, parte attrice ha allegato una generica richiesta funzionale ad ottenere la documentazione contrattuale ma senza dare prova di essersi attivato concretamente per avere copia del contratto né articolando, in sede giudiziale, istanza ex art. 210 c.p.c., che avrebbe consentito – in presenza della prevista istanza stragiudiziale– di ordinare alla Banca la produzione della documentazione contrattuale.
Ed infatti, sarebbe stato onere del correntista attivarsi per ottenere la documentazione, anche mediante specifico ricorso monitorio, e, in questa sede, articolando istanza volta ad ottenere ordine di esibizione, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Giova, peraltro, sottolineare come l'art. 119 TUB non abbia ad oggetto l'obbligo della banca di consegnare la documentazione costitutiva del rapporto negoziale, onere che incombe sì, ma sulla scorta del disposto di cui all'art. 117 TUB al momento della conclusione del contratto.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 117 c. 1 Tub, i contratti bancari sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato al cliente, mentre, ai sensi dell'art. 119 c. 2 Tub, nei rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto (definito al c. 1 quale "comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto") è inviato al cliente con una determinata periodicità; pertanto, almeno in caso di svolgimento fisiologico del rapporto, il cliente, al momento della stipula del contratto di conto corrente, ne riceve una copia e poi riceve periodicamente gli estratti conto, i quali, a meno di circostanze avverse (smarrimento, distruzione, ecc.), rimangono nella sua disponibilità;
In pratica, - ai sensi dell'art. 119 c. 4 Tub, il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha "diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" -formulazione normativa che la Suprema Corte di Cassazione (alla luce dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale) ha riferito anche ai contratti e agli estratti conto-; pertanto, il cliente ha diritto di ottenere copia del contratto e degli estratti conto che pur la banca gli abbia già consegnato/trasmesso. In sostanza, l'art. 119 c. 4 Tub, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire/distruggere la documentazione negoziale, per poi nuovamente richiederne copia, nei limiti, però, del decennio anteriore, con il solo onere di pagare la relativa spesa.
La differenza tra la previsione di cui all'art. 119 c. 4 Tub e le previsioni di cui agli artt.
117 c. 1 Tub e 119 c. 2 Tub è lampante: - le previsioni di cui agli artt. 117 c. 1 Tub e 119 c. 2 Tub stabiliscono a carico della banca un'obbligazione che sorge con la stipulazione del contratto;
ne deriva che l'inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 117 c. 1 Tub si concretizza se, al momento della stipulazione del contratto, la banca omette di consegnarne copia al cliente, mentre, con riferimento alla consegna periodica degli estratti conti, l'inadempimento si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti.
La previsione di cui all'art. 119 c. 4 Tub, invece, stabilisce a carico della banca un'obbligazione che “sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico” (cfr. Cass. 24641/2021).
Ebbene, non avendo parte attrice allegato né dedotto la mancata stipula del contratto bancario per iscritto (e non venendo in rilievo, pertanto, una violazione riconducibile all'art. 117 co. 1 TUB) , la richiesta articolata sulla scorta del 119 TUB deve ritenersi, a sua volta, subordinata al limite della decennalità come avviene, in generale, per ogni richiesta afferente alla documentazione bancaria sulla scorta del co. 4 dell'art. 119 TUB.
Occorre, poi, sottolineare come le censure avanzate dal correntista fossero afferenti alla cd. usura sopravvenuta, irrilevante in forza dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Infine, con riferimento alla deduzione inerente all'applicazione di interessi anatocistici, occorre recepire le conclusioni della CTU, che appaiono congruenti e logiche;
secondo il perito, infatti,
“valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 1.206,22” come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -10.075,05 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -
8.868,83, con riferimento al conto corrente ordinario n. 12099, rispetto al quale: a) per il periodo anteriore al 30/05/2005, è intervenuta prescrizione delle rimesse, ai sensi di quanto accertato al quesito Sub. 3; b) per il periodo successivo al 30/05/2005, lo scrivente CTU ha provveduto ad espungere le competenze passive addebitate a titolo di interessi anatocistici, in applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi per tutto il suddetto periodo.
Mentre, con riferimento al c/c n. 10641, come correttamente rilevato dal CTU, “è stato ottenuto il medesimo saldo finale al 31/12/1992 risultante dagli estratti conto di € 44,91 (Lire 86.961) a favore di , in quanto tutte le competenze risultano prescritte per l'intero periodo di Parte_1 analisi”.
Da quanto esposto dal CTU, pertanto, il ricalcolo effettuato sulla concreta determinazione del dare- avere tra le parti conduce ad accertare che, all'esito del ricalcolo, la risulta essere creditrice nei CP_1
confronti dell'attore per la somma di euro 8.868,83 e non anche 10.075,00 come risultante dal saldo dell'istituto di credito.
La domanda di restituzione articolata dall'impresa, pertanto, va respinta.
A fronte dell'esito del giudizio, che ha visto parte attrice soccombente, ma, altresì, ha condotto ad un diverso saldo delle poste di dare-avere tra le parti, si ritiene opportuno compensare le spese di lite.
Anche le spese di CTU sono da porre a carico delle parti in solido.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di e con
[...] Controparte_1
l'intervento, ex art. 111 c.p..c, di uale mandataria di Controparte_2 [...]
società per azioni: Controparte_3
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Teramo, 28.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 27.5.2025 , ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1870/2019 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019; tra
(P. IV ) in nome del titolare e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , nato a [...] il [...] [cod. fisc. Parte_1 [...]
], ed ivi residente in [...] in Giulianova (TE), rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv.to Luca Gentile;
-attore-
e
rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Marco Gasparroni, con elezione di domicilio in Teramo via Antica Cattedrale 30, presso e nello studio del sud-detto avvocato;
- Convenuta-
on sede legale in Alzano Lombardo (BG), via Daniele Controparte_2
Pensenti n. 16 (C.F. in persona del legale rappresentante pt (all. 3) e nella P.IVA_2
qualità di mandataria di Controparte_3
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di precetto notificato, dall'avv. Gabriele
Cristinzio presso il cui studio in Isernia alla Via Occidentale n. 148 elettivamente domicilia;
-Terza intervenuta-
CONCLUSIONI: come in atti.
OGGETTO: contratti bancari RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha articolato domanda Parte_1
avverso la deducendo: a) che tra le parti sarebbe intercorso un rapporto di Controparte_1
conto corrente n. n. 0490012099, già 10641, a far data dal 04.01.1988 al 31.03.2016, in essere presso la filiale di Sant'Egidio alla Vibrata;
b) che l'istituto di credito avrebbe applicato interessi anatocistici mediante capitalizzazione composta trimestrale;
c) che i tassi pattuiti si paleserebbero usurari tenendo conto delle commissioni, remunerazioni e spese applicate;
d) che sarebbero state addebitate CMS illegittime;
che, in generale, l'istituto di credito avrebbe applicato spese ed oneri non contrattualizzati e non giustificati.
L'impresa attrice, quindi, ha chiesto di accertare la nullità delle clausole applicate in violazione della normativa in materia e, per l'effetto, di condannare la alla restituzione di euro 37.736,11, frutto CP_1
del calcolo delle somme illegittimamente addebitate al correntista.
Si è costituito in giudizio l'istituto di credito convenuto deducendo: a) preliminarmente che le rimesse solutorie avvenute anteriormente al 30.5.2009 sarebbero prescritte;
b) nel merito, che sarebbe del tutto destituita di fondamento la censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici relativamente al periodo successivo al 1.7.2000, dal momento che il calcolo della capitalizzazione degli interessi, dall'analisi documentale, è parsa conforme a quanto disposto all'art. 7 della delibera
CICR; c) che la CMS non potrebbe essere computata nel calcolo del tasso soglia usura e che, in generale, non sarebbe in alcun modo ravvisabile, sulla scorta della documentazione contrattuale,
l'applicazione di tassi applicati oltre il tasso usurario (a fronte, oltretutto, dell'impossibilità di considerare la CMS nel calcolo del TEG); d) che tutte le commissioni e le spese applicate sarebbero state adeguatamente pattuite tra le parti e sarebbero chiaramente determinate all'interno della documentazione contrattuale.
La causa è stata istruita mediante CTU volta esclusivamente ad accertare l'applicazione di interessi anatocistici.
Medio tempore, si è costituita ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito vantato dalla CP_3
nei confronti dell'odierno attore. CP_1
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 29.1.2024, la stessa, dopo diversi rinvii finalizzati all'individuazione di una soluzione conciliativa, è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21.5.2025.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Le censure relative alla nullità del contratto di conto corrente sono infondate. Nello specifico, parte attrice ha dedotto l'applicazione di interessi usurari ivi includendo nel calcolo le spese e commissioni e, in particolare, la CMS rilevante ai fini del calcolo dell'usura.
Va premesso che l'onere della prova opera diversamente a seconda che sia il correntista a promuovere l'azione di accertamento negativo a rettifica del saldo contabile e/o per la ripetizione dell'indebito, ovvero sia la banca ad agire per il recupero del credito, poiché ai sensi dell'art. 2697 cc. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Da ciò consegue che allorché è la banca ad agire per il recupero di un proprio credito (ad es. rinveniente dal saldo negativo di un conto corrente), ad essa spetterà dare prova degli elementi
“costitutivi” del credito (con onere di produzione sia della documentale contrattuale che della movimentazione generante il credito azionato); quando è invece il correntista ad agire per l'accertamento negativo del credito e/o per la ripetizione di indebito e/o per il risarcimento del danno, dovrà farsi carico dell'assolvimento dell'onere della prova, che si concretizza nell'onere della compiuta allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e della produzione dei documenti ricostruenti il rapporto. È quindi possibile affermare che, in generale, “l'onere di allegazione” delimita l'oggetto della lite (thema decidendum) e il suo ambito istruttorio (thema probandum).
Nella fattispecie che ci occupa è il cliente che promuove l'azione di rettifica del saldo contabile avanzando domanda di ripetizione dell'indebito, conseguentemente l'onere della prova dei fatti che allegava gravava sul correntista.
L'attore, dunque, nell'eccepire la nullità delle varie clausole contrattuali (interessi, usura, valute, anatocismo, spese e commissioni) incorre nell'onere di allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli affermava che le diverse voci di indebito fossero state illegittimamente computate dalla banca
(c.d. onere di contestazione specifica). La prova documentale del rapporto doveva essere fornita attraverso il deposito del contratto e degli estratti conto, analitici e scalari, in via integrale, al fine di consentire la ricostruzione del rapporto sulla base di dati certi e senza la possibilità di ricorrere a criteri presuntivi o ad accertamenti esplorativi.
La Suprema Corte ha più volte affermato che in tal caso incombe sul correntista la prova della
“inesistenza di una causa giustificativa” dell'obbligazione contestata (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (Cass. Civ.14 maggio 2012, n. 7501).
Il primo corollario di tali principi è che il giudice deve verificare che la domanda dell'attore non sia formulata in modo generico, ciò che renderebbe l'azione inammissibile. Sul punto si è ben precisato che la domanda non può consistere nella mera esposizione astratta di “... orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (Trib. Roma, 26 febbraio 2013,n. 4233, Trib. Lamezia Terme sent.
n. 190/2020).
Parte attrice, peraltro, non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, non avendo allegato il contratto da cui è scaturito il rapporto negoziale in relazione al quale egli ha articolato l'odierna domanda di ripetizione.
E, d'altra parte, lo stesso attore non ha domandato l'accertamento della nullità del contratto per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, chiedendo di dichiarare, in via esclusiva, la nullità del conto corrente a fronte della sussistenza di interessi usurari e lamentando la mancata consegna del contratto – stipulato in forma scritta ex art. 117 co. 3 TUB– intercorso tra le parti.
Né, d'altra parte, rileva il fatto che – prima dell'instaurazione del giudizio – lo stesso attore avesse articolato istanza ex art. 119 TUB.
A ben vedere, infatti, parte attrice ha allegato una generica richiesta funzionale ad ottenere la documentazione contrattuale ma senza dare prova di essersi attivato concretamente per avere copia del contratto né articolando, in sede giudiziale, istanza ex art. 210 c.p.c., che avrebbe consentito – in presenza della prevista istanza stragiudiziale– di ordinare alla Banca la produzione della documentazione contrattuale.
Ed infatti, sarebbe stato onere del correntista attivarsi per ottenere la documentazione, anche mediante specifico ricorso monitorio, e, in questa sede, articolando istanza volta ad ottenere ordine di esibizione, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
Giova, peraltro, sottolineare come l'art. 119 TUB non abbia ad oggetto l'obbligo della banca di consegnare la documentazione costitutiva del rapporto negoziale, onere che incombe sì, ma sulla scorta del disposto di cui all'art. 117 TUB al momento della conclusione del contratto.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 117 c. 1 Tub, i contratti bancari sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato al cliente, mentre, ai sensi dell'art. 119 c. 2 Tub, nei rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto (definito al c. 1 quale "comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto") è inviato al cliente con una determinata periodicità; pertanto, almeno in caso di svolgimento fisiologico del rapporto, il cliente, al momento della stipula del contratto di conto corrente, ne riceve una copia e poi riceve periodicamente gli estratti conto, i quali, a meno di circostanze avverse (smarrimento, distruzione, ecc.), rimangono nella sua disponibilità;
In pratica, - ai sensi dell'art. 119 c. 4 Tub, il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha "diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" -formulazione normativa che la Suprema Corte di Cassazione (alla luce dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale) ha riferito anche ai contratti e agli estratti conto-; pertanto, il cliente ha diritto di ottenere copia del contratto e degli estratti conto che pur la banca gli abbia già consegnato/trasmesso. In sostanza, l'art. 119 c. 4 Tub, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire/distruggere la documentazione negoziale, per poi nuovamente richiederne copia, nei limiti, però, del decennio anteriore, con il solo onere di pagare la relativa spesa.
La differenza tra la previsione di cui all'art. 119 c. 4 Tub e le previsioni di cui agli artt.
117 c. 1 Tub e 119 c. 2 Tub è lampante: - le previsioni di cui agli artt. 117 c. 1 Tub e 119 c. 2 Tub stabiliscono a carico della banca un'obbligazione che sorge con la stipulazione del contratto;
ne deriva che l'inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 117 c. 1 Tub si concretizza se, al momento della stipulazione del contratto, la banca omette di consegnarne copia al cliente, mentre, con riferimento alla consegna periodica degli estratti conti, l'inadempimento si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti.
La previsione di cui all'art. 119 c. 4 Tub, invece, stabilisce a carico della banca un'obbligazione che “sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico” (cfr. Cass. 24641/2021).
Ebbene, non avendo parte attrice allegato né dedotto la mancata stipula del contratto bancario per iscritto (e non venendo in rilievo, pertanto, una violazione riconducibile all'art. 117 co. 1 TUB) , la richiesta articolata sulla scorta del 119 TUB deve ritenersi, a sua volta, subordinata al limite della decennalità come avviene, in generale, per ogni richiesta afferente alla documentazione bancaria sulla scorta del co. 4 dell'art. 119 TUB.
Occorre, poi, sottolineare come le censure avanzate dal correntista fossero afferenti alla cd. usura sopravvenuta, irrilevante in forza dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Infine, con riferimento alla deduzione inerente all'applicazione di interessi anatocistici, occorre recepire le conclusioni della CTU, che appaiono congruenti e logiche;
secondo il perito, infatti,
“valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 1.206,22” come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -10.075,05 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -
8.868,83, con riferimento al conto corrente ordinario n. 12099, rispetto al quale: a) per il periodo anteriore al 30/05/2005, è intervenuta prescrizione delle rimesse, ai sensi di quanto accertato al quesito Sub. 3; b) per il periodo successivo al 30/05/2005, lo scrivente CTU ha provveduto ad espungere le competenze passive addebitate a titolo di interessi anatocistici, in applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi per tutto il suddetto periodo.
Mentre, con riferimento al c/c n. 10641, come correttamente rilevato dal CTU, “è stato ottenuto il medesimo saldo finale al 31/12/1992 risultante dagli estratti conto di € 44,91 (Lire 86.961) a favore di , in quanto tutte le competenze risultano prescritte per l'intero periodo di Parte_1 analisi”.
Da quanto esposto dal CTU, pertanto, il ricalcolo effettuato sulla concreta determinazione del dare- avere tra le parti conduce ad accertare che, all'esito del ricalcolo, la risulta essere creditrice nei CP_1
confronti dell'attore per la somma di euro 8.868,83 e non anche 10.075,00 come risultante dal saldo dell'istituto di credito.
La domanda di restituzione articolata dall'impresa, pertanto, va respinta.
A fronte dell'esito del giudizio, che ha visto parte attrice soccombente, ma, altresì, ha condotto ad un diverso saldo delle poste di dare-avere tra le parti, si ritiene opportuno compensare le spese di lite.
Anche le spese di CTU sono da porre a carico delle parti in solido.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di e con
[...] Controparte_1
l'intervento, ex art. 111 c.p..c, di uale mandataria di Controparte_2 [...]
società per azioni: Controparte_3
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Teramo, 28.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo