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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4782/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BOLLANI DAVIDE e BOLLANI ANDREA;
e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. DUSI LORENZA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 05/03/2025, con cui e Parte_1 [...]
, unitisi in matrimonio a Napoli in data 30.10.1993 (atto trascritto nei registri dello CP_1 stato civile del Comune di Napoli al numero 629 parte II serie A dell'anno 1993), hanno chiesto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 10.3.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 23.5.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30.10.1993, in Comune di Napoli e trascritto presso il Comune di Lonato del Garda, al numero 629 Parte II serie A anno 1993, con ordine al
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competente ufficiale di stato civile di provvedere alle necessarie annotazioni.
2. Disporre per il figlio minore l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso la madre.
3. Dare atto che i genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Disporre che la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza del minore, la facoltà di interloquire. Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle stesse, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
5. Disporre che il padre vedrà e terrà con sé il figlio accordandosi direttamente con lo stesso, anche durante le vacanze scolastiche, ma comunque garantendo la frequentazione minima a fine settimana alternati con entrambi i genitori, dal venerdì alla domenica sera.
6. I giorni di Natale e Pasqua saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
7. Onorarsi il Sig. di corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 Parte_1 del figlio entro il giorno 5 di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, la somma di € 240,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima.
8. Darsi atto che il primo pagamento sarà maggiorato di euro 200,00 quale rimborso alla signora della sua Parte_1 quota assegni inps incassati interamente dal sig. CP_1
9. L'importo mensile di euro 240,00 sarà soggetto alla rivalutazione ISTAT annuale come per Legge a partire dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
10. I genitori concordano che nel suddetto contributo di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie contemplate nel Protocollo del Tribunale di Brescia, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure con assegno bancario salvo buon fine dello stesso.
11. I genitori concordano che gli Assegni Unici familiari saranno percepiti nella misura del 50% ciascuno.
12. I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio e ciò anche in favore del figlio minore Per_1
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non spiegare reciproche domande di mantenimento, di avere risolto ogni pendenza economica tra loro e quindi di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente.
14. I ricorrenti dichiarano che non sono in corso tra di loro altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse a quelle proposte con il presente ricorso.
15. Le parti dichiarano di rinunciare espressamente alla facoltà di impugnare l'emananda sentenza di divorzio.
16. Spese legali compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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