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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 845/2021 R.G.
tra
in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Grassellini opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese P.IVA_2
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 24.6.2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 25.6.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 845/2021 R.G., vertente
tra
in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Grassellini opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese P.IVA_2
opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione acqua
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 24 giugno
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
2 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute
3 come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Si controverte del credito di € 184.650,53, oltre accessori, vantato dalla CP_1
quale cessionaria del credito e mandataria all'incasso, nei confronti del
[...] Parte_1
e derivante dalla somministrazione di acqua potabile.
[...]
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
165/2021 del Tribunale di Crotone), il Comune ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645
c.p.c., eccependo: l'inopponibilità della cessione stipulata tra la società ingiungente e l'originaria creditrice, in forza del disposto di cui all'art. 70 R.D. del 18 novembre 1923, n.
2440, stante la mancata adesione dell'Amministrazione alla cessione;
l'intervenuto pagamento del capitale ingiunto;
la non debenza degli interessi moratori e comunque la debenza a far data dal giorno del deposito del ricorso monitorio, quale atto di costituzione in mora.
Pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, dando atto dell'intervenuto pagamento, dopo la notifica del d.i., della sorte capitale da parte del e chiedendo, al contempo, il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento Pt_1 della somma a titolo di interessi moratori maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture azionate, oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
La causa è stata istruita documentalmente e, assegnata allo scrivente, è stata rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4 4. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Si deve, sin da subito, osservare che in comparsa di costituzione, la Controparte_1 ha eccepito l'avvenuto pagamento in favore di (originaria creditrice), dopo la Parte_2 notifica del decreto ingiuntivo, degli importi portati dalle fatture azionate in sede monitoria.
Peraltro, è lo stesso a dare atto di aver saldato tutte le fatture azionate nell'odierna Pt_1 sede (cfr. atto di citazione), sicché non si comprende l'eccezione, sollevata dal Pt_1 stesso, di inopponibilità della cessione stipulata tra la e la Controparte_1 Parte_2 stante la mancata adesione della p.A. alla cessione ai sensi dell'art. 70 R.D. del 18 novembre
1923, n. 2440.
In ogni caso, il pagamento della sorte capitale, integrando un riconoscimento di debito, comporta di conseguenza che rimane da esaminare solamente la domanda di pagamento della somma a titolo di interessi moratori.
4.1. Ciò posto, va anzitutto respinta l'eccezione di inopponibilità della cessione del credito de quo, sollevata dal che ha allegato di aver rifiutato la cessione del credito in Pt_1 oggetto.
Al riguardo si precisa che, secondo l'art. 70 R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt.
351 e 355, allegato F, della legge medesima".
Tale disposizione riproduce il contenuto dell'art. 9 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata", avendo il Comune opponente allegato di aver espressamente
In particolare, la normativa sulla contabilità di Stato, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (in particolare, gli artt. 69 e 70) e la Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (in particolare, l'art. 9, dell'allegato E, espressamente richiamato dall'art. 70, R.D. n. 2440/1923) fissano i requisiti di forma e di efficacia delle cessioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse e sanciscono il principio del divieto di cessione, in assenza di adesione dell'amministrazione pubblica, con espresso riferimento ai soli contratti in corso. Nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora
5 pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di acqua e, dunque, a rapporti di durata.
Dall'esame della documentazione in atti, non emerge che il rapporto di somministrazione da cui derivano i crediti ceduti fosse ancora in corso al momento della notifica del rifiuto della cessione da parte del di , atteso che l'ultima fattura posta a fondamento Pt_1 Pt_1 del credito risale ad un'epoca precedente alla cessione.
Ne deriva che, non trattandosi di crediti afferenti a rapporti negoziali ancora in corso, non era necessaria l'adesione della Pubblica Amministrazione, quale debitore ceduto, al contratto di cessione, con conseguente validità di quest'ultimo.
A ciò aggiungasi che, da un punto di vista soggettivo, la disciplina sulla Contabilità di Stato risulta essere testualmente applicabile alle sole amministrazioni dello Stato ("tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate e , in considerazione sia della Controparte_2 Controparte_3 natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente al , di rappresentante dello Controparte_3
Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni" art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 come modificato da L. 2317/2005).
6 Sul punto, la Suprema Corte ha infatti chiarito che le disposizioni contenute nell'art. 69 della
Contabilità di Stato hanno natura eccezionale e riguarderebbero la sola Amministrazione statale, risultando dunque insuscettibili di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (tra tante, Cass., sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32788).
Ne deriva, a fortiori, il rigetto della doglianza in parola.
4.2. Tanto precisato, quanto alla richiesta di interessi moratori, si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica di tali interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche
Amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cass. 27.2.2019, n. 5734).
Ed invero, la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta d. Lgs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche
Amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (arg. da Cass. Sez. 1, 29.7.2004, n. 14465).
Ciò premesso quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che, in base all'art. 3 dell'indicato testo normativo, “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” mentre, in base al successivo art. 4, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (co. 1) e, salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, alla scadenza del seguente termine legale: trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (co. 2).
7 Pertanto, nel caso di specie, venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra impresa e Pubblica Amministrazione, sono certamente dovuti gli interessi moratori sul capitale, da calcolarsi nel rispetto degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna fattura azionata fino al pagamento.
In merito alla quantificazione, la società ha depositato le fatture emesse, unitamente al prospetto contabile recante i conteggi analitici degli interessi moratori, con indicazione delle fatture pagate in ritardo, con i relativi estremi, gli importi, le date di emissione e di scadenza nonché di incasso.
Era certamente onere del contestare specificamente gli elementi presi in Pt_1 considerazione per il calcolo, in quanto (necessariamente) a sua diretta conoscenza, ciò che invece non ha fatto.
La voce di credito in questione va dunque integralmente riconosciuta per la somma di €
58.426,92, come riportata nel su indicato prospetto contabile (dovendo, invece, ritenersi che l'indicazione della somma di € 58.462,92 negli atti difensivi dell'opposta sia frutto di un refuso).
In ossequio al principio della domanda e tenuto conto che le fatture azionate sono state tutte già saldate dal null'altro va riconosciuto in favore della società. Pt_1
In conclusione, in tema di onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., si deve ritenere come parte opposta abbia esaurientemente assolto il proprio onere probatorio, seppur limitatamente alla parte residuale del credito legittimamente vantato nei confronti del
. Parte_1
Di contro, quest'ultimo, pur avendo fornito prova in giudizio dell'avvenuto pagamento nei confronti di parte opposta della somma dovuta a titolo di sorte capitale, non ha dedotto e allegato in giudizio alcun valido argomento a sostegno della non dovutezza degli interessi moratori richiesti dalla società o della diversa decorrenza di tali interessi rispetto a quanto previsto per legge.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda di pagamento avanzata dalla società va accolta, nei limiti e termini su precisati.
Ogni altra eccezione o domanda è assorbita.
8 5. Va, poi, disattesa l'istanza ex art. 96 comma 1 c.p.c., avanzata dall'opponente, in assenza di elementi che evidenzino dolo o colpa grave dell'opposta nella proposizione della domanda di pagamento e nel resistere all'atto di opposizione.
6. Quanto alle spese, va rammentato che nella liquidazione delle stesse nel giudizio di opposizione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali.
Nel caso di specie, la liquidazione delle spese processuali deve essere effettuata considerando che: il pagamento dell'importo indicato in decreto, intervenuto nelle more, non è stato integrale, mancando il pagamento degli interessi moratori;
il ricorso monitorio
è stato depositato prima dell'incasso delle somme da parte della società opposta;
il decreto ingiuntivo è stato revocato;
la fase di opposizione ha visto comunque il riconoscimento di un debito a carico della parte opponente.
I fatti su rappresentati giustificano, dunque, la compensazione delle spese.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda di pagamento azionata, condanna il Pt_1 opponente al pagamento in favore della società opposta degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale recata dalle fatture per cui è causa, nella misura di € 58.426,92;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente;
- compensa le spese.
Così deciso in Crotone, il 25 giugno 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
9
SEZIONE CIVILE
Causa n. 845/2021 R.G.
tra
in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Grassellini opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese P.IVA_2
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 24.6.2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 25.6.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 845/2021 R.G., vertente
tra
in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Grassellini opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese P.IVA_2
opposta OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione acqua
CONCLUSIONI
Come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 24 giugno
2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
2 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute
3 come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Si controverte del credito di € 184.650,53, oltre accessori, vantato dalla CP_1
quale cessionaria del credito e mandataria all'incasso, nei confronti del
[...] Parte_1
e derivante dalla somministrazione di acqua potabile.
[...]
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
165/2021 del Tribunale di Crotone), il Comune ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645
c.p.c., eccependo: l'inopponibilità della cessione stipulata tra la società ingiungente e l'originaria creditrice, in forza del disposto di cui all'art. 70 R.D. del 18 novembre 1923, n.
2440, stante la mancata adesione dell'Amministrazione alla cessione;
l'intervenuto pagamento del capitale ingiunto;
la non debenza degli interessi moratori e comunque la debenza a far data dal giorno del deposito del ricorso monitorio, quale atto di costituzione in mora.
Pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto, con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, dando atto dell'intervenuto pagamento, dopo la notifica del d.i., della sorte capitale da parte del e chiedendo, al contempo, il rigetto dell'opposizione e la condanna al pagamento Pt_1 della somma a titolo di interessi moratori maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture azionate, oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
La causa è stata istruita documentalmente e, assegnata allo scrivente, è stata rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4 4. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Si deve, sin da subito, osservare che in comparsa di costituzione, la Controparte_1 ha eccepito l'avvenuto pagamento in favore di (originaria creditrice), dopo la Parte_2 notifica del decreto ingiuntivo, degli importi portati dalle fatture azionate in sede monitoria.
Peraltro, è lo stesso a dare atto di aver saldato tutte le fatture azionate nell'odierna Pt_1 sede (cfr. atto di citazione), sicché non si comprende l'eccezione, sollevata dal Pt_1 stesso, di inopponibilità della cessione stipulata tra la e la Controparte_1 Parte_2 stante la mancata adesione della p.A. alla cessione ai sensi dell'art. 70 R.D. del 18 novembre
1923, n. 2440.
In ogni caso, il pagamento della sorte capitale, integrando un riconoscimento di debito, comporta di conseguenza che rimane da esaminare solamente la domanda di pagamento della somma a titolo di interessi moratori.
4.1. Ciò posto, va anzitutto respinta l'eccezione di inopponibilità della cessione del credito de quo, sollevata dal che ha allegato di aver rifiutato la cessione del credito in Pt_1 oggetto.
Al riguardo si precisa che, secondo l'art. 70 R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt.
351 e 355, allegato F, della legge medesima".
Tale disposizione riproduce il contenuto dell'art. 9 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, secondo cui "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata", avendo il Comune opponente allegato di aver espressamente
In particolare, la normativa sulla contabilità di Stato, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (in particolare, gli artt. 69 e 70) e la Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (in particolare, l'art. 9, dell'allegato E, espressamente richiamato dall'art. 70, R.D. n. 2440/1923) fissano i requisiti di forma e di efficacia delle cessioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse e sanciscono il principio del divieto di cessione, in assenza di adesione dell'amministrazione pubblica, con espresso riferimento ai soli contratti in corso. Nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora
5 pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di acqua e, dunque, a rapporti di durata.
Dall'esame della documentazione in atti, non emerge che il rapporto di somministrazione da cui derivano i crediti ceduti fosse ancora in corso al momento della notifica del rifiuto della cessione da parte del di , atteso che l'ultima fattura posta a fondamento Pt_1 Pt_1 del credito risale ad un'epoca precedente alla cessione.
Ne deriva che, non trattandosi di crediti afferenti a rapporti negoziali ancora in corso, non era necessaria l'adesione della Pubblica Amministrazione, quale debitore ceduto, al contratto di cessione, con conseguente validità di quest'ultimo.
A ciò aggiungasi che, da un punto di vista soggettivo, la disciplina sulla Contabilità di Stato risulta essere testualmente applicabile alle sole amministrazioni dello Stato ("tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate e , in considerazione sia della Controparte_2 Controparte_3 natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente al , di rappresentante dello Controparte_3
Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni" art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 come modificato da L. 2317/2005).
6 Sul punto, la Suprema Corte ha infatti chiarito che le disposizioni contenute nell'art. 69 della
Contabilità di Stato hanno natura eccezionale e riguarderebbero la sola Amministrazione statale, risultando dunque insuscettibili di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (tra tante, Cass., sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32788).
Ne deriva, a fortiori, il rigetto della doglianza in parola.
4.2. Tanto precisato, quanto alla richiesta di interessi moratori, si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica di tali interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche
Amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cass. 27.2.2019, n. 5734).
Ed invero, la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta d. Lgs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche
Amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (arg. da Cass. Sez. 1, 29.7.2004, n. 14465).
Ciò premesso quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che, in base all'art. 3 dell'indicato testo normativo, “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” mentre, in base al successivo art. 4, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (co. 1) e, salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, alla scadenza del seguente termine legale: trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (co. 2).
7 Pertanto, nel caso di specie, venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra impresa e Pubblica Amministrazione, sono certamente dovuti gli interessi moratori sul capitale, da calcolarsi nel rispetto degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna fattura azionata fino al pagamento.
In merito alla quantificazione, la società ha depositato le fatture emesse, unitamente al prospetto contabile recante i conteggi analitici degli interessi moratori, con indicazione delle fatture pagate in ritardo, con i relativi estremi, gli importi, le date di emissione e di scadenza nonché di incasso.
Era certamente onere del contestare specificamente gli elementi presi in Pt_1 considerazione per il calcolo, in quanto (necessariamente) a sua diretta conoscenza, ciò che invece non ha fatto.
La voce di credito in questione va dunque integralmente riconosciuta per la somma di €
58.426,92, come riportata nel su indicato prospetto contabile (dovendo, invece, ritenersi che l'indicazione della somma di € 58.462,92 negli atti difensivi dell'opposta sia frutto di un refuso).
In ossequio al principio della domanda e tenuto conto che le fatture azionate sono state tutte già saldate dal null'altro va riconosciuto in favore della società. Pt_1
In conclusione, in tema di onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., si deve ritenere come parte opposta abbia esaurientemente assolto il proprio onere probatorio, seppur limitatamente alla parte residuale del credito legittimamente vantato nei confronti del
. Parte_1
Di contro, quest'ultimo, pur avendo fornito prova in giudizio dell'avvenuto pagamento nei confronti di parte opposta della somma dovuta a titolo di sorte capitale, non ha dedotto e allegato in giudizio alcun valido argomento a sostegno della non dovutezza degli interessi moratori richiesti dalla società o della diversa decorrenza di tali interessi rispetto a quanto previsto per legge.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda di pagamento avanzata dalla società va accolta, nei limiti e termini su precisati.
Ogni altra eccezione o domanda è assorbita.
8 5. Va, poi, disattesa l'istanza ex art. 96 comma 1 c.p.c., avanzata dall'opponente, in assenza di elementi che evidenzino dolo o colpa grave dell'opposta nella proposizione della domanda di pagamento e nel resistere all'atto di opposizione.
6. Quanto alle spese, va rammentato che nella liquidazione delle stesse nel giudizio di opposizione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali.
Nel caso di specie, la liquidazione delle spese processuali deve essere effettuata considerando che: il pagamento dell'importo indicato in decreto, intervenuto nelle more, non è stato integrale, mancando il pagamento degli interessi moratori;
il ricorso monitorio
è stato depositato prima dell'incasso delle somme da parte della società opposta;
il decreto ingiuntivo è stato revocato;
la fase di opposizione ha visto comunque il riconoscimento di un debito a carico della parte opponente.
I fatti su rappresentati giustificano, dunque, la compensazione delle spese.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda di pagamento azionata, condanna il Pt_1 opponente al pagamento in favore della società opposta degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale recata dalle fatture per cui è causa, nella misura di € 58.426,92;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opponente;
- compensa le spese.
Così deciso in Crotone, il 25 giugno 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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