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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/12/2024, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 480/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. all'udienza del 4.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Potenza in [...] Parte_1 C.F._1
11.8.1989, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTIANA COVIELLO (C.F.: ), giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Achille Rosica n. 71, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti AGOSTINO PARISI (C.F.: ) e C.F._4 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Tito Scalo (PZ) alla via C.F._5
E. De Nicola n. 40 presso lo studio dei difensori, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 480/2024
E con l'intervento del PUBLICO MINISTERO;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 8.2.2024, la ricorrente Parte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio con in
[...] CP_1
Potenza il 7.12.2019, che dall'unione coniugale non erano nati figli, di aver avuto una figlia da una precedente relazione, di essere disoccupata, di non possedere o essere titolare di beni mobili o immobili, che anche il marito era disoccupato e percettore della pensione di invalidità pari a euro 700,00 al mese e che da diverso tempo il rapporto coniugale si era deteriorato fino al punto da rendere intollerabile la convivenza tanto che il 12.11.2023 si era allontanata dalla casa coniugale per recarsi presso l'abitazione dei suoi genitori, ha domandato al Tribunale di:
«1. pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2.prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
3.stabilire che il sig. provveda al mantenimento della moglie con la somma CP_1 mensile di € 300,00 o in quella che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, con decorrenza dalla presentazione del ricorso da versare a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, tale assegno dovrà essere automaticamente adeguato secondo le variazioni Istat;
4.intimare il sig. a restituire, qualora non vi abbia già provveduto, i CP_1
cellulari di proprietà della sig.ra ed in uso alla predetta e alla di Parte_1 lei figlia minore i loro vestiti, l'elettrodomestico Vorwerk Bimby, Persona_1
nonché il cane AK di razza chihuahua, intestato alla sig.ra ed il criceto» Pt_1
II Il resistente si è costituito in giudizio il 20.5.2024, non si CP_1
è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato l'avversa domanda di mantenimento, mancando i presupposti di Legge per il relativo riconoscimento, chiedendone il rigetto.
2 R.G. N. 480/2024
III Con ordinanza del 17.7.2024 è stata confermata l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 4.12.2024 per la discussione orale della causa e la rimessione al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Con nota del 2.12.2024 la difesa di parte resistente ha depositato nel fascicolo telematico il certificato di morte di chiedendo dichiararsi cessata la CP_1
materia del contendere.
All'udienza del 4.12.2024, i difensori hanno discusso e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
IV Sulla cessazione della materia del contendere.
La morte di uno dei coniugi pendente il giudizio di separazione personale determina la cessazione della materia del contendere («La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi», Cass. civ., sez. VI – 1, ord.,
12.12.2017, n. 29669).
È in atti il certificato di morte del resistente, rilasciato dal Comune di Potenza in data 13.8.2024, nel quale è stato attestato che è deceduto in Potenza il CP_1
12.8.2024, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In via ulteriore, come rilevato all'esito della prima udienza, deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande restitutorie per difetto di connessione.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere (quale statuizione portante della decisione), -dunque- l'assenza di alcuna pronuncia in ordine allo status di coniuge, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 R.G. N. 480/2024
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 480 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico
[...] CP_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara l'inammissibilità delle domande restitutorie;
3. spese compensate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 480/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. all'udienza del 4.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Potenza in [...] Parte_1 C.F._1
11.8.1989, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTIANA COVIELLO (C.F.: ), giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Achille Rosica n. 71, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti AGOSTINO PARISI (C.F.: ) e C.F._4 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Tito Scalo (PZ) alla via C.F._5
E. De Nicola n. 40 presso lo studio dei difensori, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
1 R.G. N. 480/2024
E con l'intervento del PUBLICO MINISTERO;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 8.2.2024, la ricorrente Parte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio con in
[...] CP_1
Potenza il 7.12.2019, che dall'unione coniugale non erano nati figli, di aver avuto una figlia da una precedente relazione, di essere disoccupata, di non possedere o essere titolare di beni mobili o immobili, che anche il marito era disoccupato e percettore della pensione di invalidità pari a euro 700,00 al mese e che da diverso tempo il rapporto coniugale si era deteriorato fino al punto da rendere intollerabile la convivenza tanto che il 12.11.2023 si era allontanata dalla casa coniugale per recarsi presso l'abitazione dei suoi genitori, ha domandato al Tribunale di:
«1. pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2.prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco;
3.stabilire che il sig. provveda al mantenimento della moglie con la somma CP_1 mensile di € 300,00 o in quella che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, con decorrenza dalla presentazione del ricorso da versare a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, tale assegno dovrà essere automaticamente adeguato secondo le variazioni Istat;
4.intimare il sig. a restituire, qualora non vi abbia già provveduto, i CP_1
cellulari di proprietà della sig.ra ed in uso alla predetta e alla di Parte_1 lei figlia minore i loro vestiti, l'elettrodomestico Vorwerk Bimby, Persona_1
nonché il cane AK di razza chihuahua, intestato alla sig.ra ed il criceto» Pt_1
II Il resistente si è costituito in giudizio il 20.5.2024, non si CP_1
è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato l'avversa domanda di mantenimento, mancando i presupposti di Legge per il relativo riconoscimento, chiedendone il rigetto.
2 R.G. N. 480/2024
III Con ordinanza del 17.7.2024 è stata confermata l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 4.12.2024 per la discussione orale della causa e la rimessione al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Con nota del 2.12.2024 la difesa di parte resistente ha depositato nel fascicolo telematico il certificato di morte di chiedendo dichiararsi cessata la CP_1
materia del contendere.
All'udienza del 4.12.2024, i difensori hanno discusso e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
IV Sulla cessazione della materia del contendere.
La morte di uno dei coniugi pendente il giudizio di separazione personale determina la cessazione della materia del contendere («La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi», Cass. civ., sez. VI – 1, ord.,
12.12.2017, n. 29669).
È in atti il certificato di morte del resistente, rilasciato dal Comune di Potenza in data 13.8.2024, nel quale è stato attestato che è deceduto in Potenza il CP_1
12.8.2024, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In via ulteriore, come rilevato all'esito della prima udienza, deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande restitutorie per difetto di connessione.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere (quale statuizione portante della decisione), -dunque- l'assenza di alcuna pronuncia in ordine allo status di coniuge, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 R.G. N. 480/2024
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 480 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico
[...] CP_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. dichiara l'inammissibilità delle domande restitutorie;
3. spese compensate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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