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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1255/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1255/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GONZATO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, attore, contro
(c.f. , con l'avv. DOTTO NICOLA, Controparte_1 C.F._2
con l'avv. MIRKO ARENA, Controparte_2
convenuti,
In punto: lesione personale
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note depositate in data 5.2.2025.
Conclusioni del convenuto : come da note depositate in data 4.2.2025. Pt_1
Conclusioni del convenuto come da note depositate in data 11.2.2025. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 15 Con atto di citazione notificato in data 9/2/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio , unitamente alla compagnia assicurativa di quest'ultima Controparte_1 [...]
già chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei CP_2 Controparte_3
danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il giorno 11.8.2020, in Jesolo (VE), quando l'attore, alla guida del proprio monopattino elettrico, procedeva a moderata velocità
e mantenendo la propria destra lungo la via Firenze e – giunto all'altezza dell'intersezione con la via del Carabiniere, ubicata sulla destra rispetto alla propria direzione di marcia – veniva investito dalla vettura Ford Fiesta targata FW496RF, di proprietà e condotta da che, percorrendo via Firenze, con direzione opposta rispetto all'attore, Controparte_1
eseguiva una manovra di svolta a sinistra, verso la via del Carabiniere, omettendo di dare la dovuta precedenza al velocipede.
Si è costituita in giudizio la convenuta , producendo il proprio contratto Controparte_1
di assicurazione con la compagnia oggi certificato di Controparte_3 Controparte_2
assicurazione n. 386730692 valido dal 17/4/2020 al 17/4/2021 e, in ordine alla dinamica del sinistro, ha evidenziato che “la stessa è già nota anche all'assicurazione che, nella CP_2
corrispondenza intercorsa con l'attore, pare qualificare la responsabilità della convenuta come totale”.
Si è costituita in giudizio anche che, con riguardo alla tematica dell'an Controparte_2
debeatur, ha confermato di aderire alla ricostruzione della cinematica dell'occorso offerta da parte attrice, talché non ha sollevato alcuna obiezione e/o particolare eccezione, mentre ha contestato il quantum debeatur, sia con riferimento alle conclusioni rese in sede di A.T.P. dal
C.T.U. dott. che riguardo all'applicazione quale criterio liquidativo delle Tabelle di Per_1
Milano allorché si tratti di lesioni micropermanenti, che infine alcune voci di danno.
Con Ordinanza del 23.3.2025, è stata rigettata l'eccezione di nullità della consulenza tecnica esperita nel procedimento di A.T.P. ed è stata, perciò, disposta l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. n. 7561/2021 R.G. di questo pagina 2 di 15 Tribunale;
con il medesimo provvedimento la causa è stata rinviata all'udienza del
13.2.2025 per precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta della stessa e, con Decreto del 13.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni dell'attore: “Nel merito: condannarsi i convenuti, in solido tra loro e ognuno per il titolo che compete, a risarcire al signor tutti i danni, nessuno escluso, patiti e patiendi a seguito Parte_1
dei fatti per cui è causa e, per l'effetto, a corrispondere all'attore l'ulteriore somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi compensativi, per la ritardata corresponsione delle somme dovute, dalla data dell'evento alla domanda giudiziale, e degli interessi moratori ex art. 1824 comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Spese e competenze tutte di lite, anche del procedimento ex art 696 bis c.p.c., interamente rifuse, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa 4% e iva 22%, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio che si dichiara antistatario”.
Conclusioni del convenuto : “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni avversa istanza rigettata e Pt_1
disattesa, accertati i fatti per cui è causa, accertate le rispettive responsabilità e l'eventuale danno e relativa quantificazione, accertata la copertura assicurativa contratta dalla signora con , ora CP_1 CP_3
dichiarare la , già con sede legale in Milano, Piazza CP_2 Controparte_2 CP_3
Tre Torri n. 3, P.I. tenuta, in forza del contratto d'assicurazione stipulato con polizza n. P.IVA_1
386730692 a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni pretesa risarcitoria del Controparte_1
sig. che dovesse essere riconosciuta in giudizio e comunque da ogni onere o spesa derivante Parte_1
dall'accoglimento della spiegata domanda nella misura che risulterà, condannando già CP_2
al pagamento di quanto determinato e dovuto, in luogo della convenuta;
condannare la CP_3
, già alla rifusione delle spese di lite”. Controparte_2 CP_3
Conclusioni del convenuto “In via principale, previo accertamento dei fatti di Controparte_2
cui all'odierno contendere, datosi atto della corresponsione ante causam dell'offerta reale di €2.100,00, rigettarsi le avversarie domande di risarcimento in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non
pagina 3 di 15 provate. In via subordinata, previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, datosi atto della corresponsione ante causam dell'offerta reale di €2.100,00, limitarsi il risarcimento in favore di parte attrice a quanto rigorosamente accertato all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa o, quantomeno, adeguatamente compensati.
*****
Non essendo in contestazione la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità della convenuta nel causarlo, il giudizio verte sulla quantificazione dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali oggetto della domanda risarcitoria.
Danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale è il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e in particolare, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del D.lgs.
209/2005, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia), va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. n.
3906/2010); occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a pagina 4 di 15 tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost. n. 356/1991, Corte Cost.
n. 184/1986).
Innanzitutto si deve ribadire che la C.T.U. resa dal dott. nel procedimento Persona_2
ex art. 696 bis c.p.c. n. 7561/2021 R.G. di questo Tribunale non è affetta da nullità in quanto il C.T.U. si è attenuto entro i limiti del quesito peritale proposto, dato che il Giudice ha chiesto al Consulente di accertare: “la natura e l'entità delle lesioni lamentate dal ricorrente siano causalmente riconducili all'evento oggetto di causa ovvero se siano compatibili con un quadro traumatico pre- esistente” ed in tal senso ha valutato un danno biologico permanente del 10%, indicando nella misura del 4% quello preesistente ed un 6% quale diretta conseguenza dell'evento traumatico, mentre sono del tutto irrilevanti le valutazioni, anche di natura giuridica, dallo stesso successivamente proposte.
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla relazione del dott. risulta dunque Per_1
che l'attore, a seguito del sinistro, ha riportato un politrauma con trauma dell'arto inferiore sinistro e del ginocchio con interessamento del ligamento crociato posteriore.
Il Consulente ha rilevato che sussisteva prima del sinistro uno stato patologico del ginocchio sinistro.
Viene, pertanto, in rilievo un danno di natura “differenziale”, per cui si ha riguardo all'esito del sinistro che ha prodotto un esito peggiorativo del precedente stato di salute (già compromesso), determinando conseguenze pregiudizievoli “maggiori” (cd. danno iatrogeno) rispetto allo status quo ante: lo stato patologico pregresso, quale causa naturale preesistente, interviene a concorrere con l'atto illecito del terzo, quale causa umana successiva, nella produzione del danno consistito nella complessiva diminuzione della precedente capacità biologica del soggetto, risultando in tal guisa verificato il nesso di causalità materiale tra concorso di causa naturale ed umana ed eventum damni; la diminuzione della capacità biologica - rispetto a quella accertata anteriormente al sinistro - non può
pagina 5 di 15 essere imputata, tuttavia, integralmente alla condotta della convenuta, dovendo provvedersi a distinguere, sul piano del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., la invalidità correlata al preesistente stato patologico da quella, invece, correlata al sinistro (pregiudizio biologico differenziale) (cfr. Cass. n. 6341/2014).
Nel caso di specie, il danno evento cagionato dal sinistro ha determinato una situazione invalidante del 10%.
Il danno evento così verificatosi, tuttavia, fino a concorrenza del 4%, non è imputabile alla condotta della sig.ra , dato che ella ha determinato la sola perdita di integrità dal 5% CP_1
al 10%.
Ora, nel liquidare il danno secondo il sistema tabellare, considerare l'equivalente di un'invalidità del 6% significa considerare un danno-evento diverso da quello del sinistro, perché la condotta della conducente del veicolo ha cagionato il danno-evento rappresentato non dalla perdita dell'integrità fisica da zero al 4%, bensì in quella dal 5% al 10%.
L'equivalente da considerare è, dunque, quello pari al 10%, ma non già nella integrità, bensì solo in quello che, secondo le tabelle applicate, rappresenta la differenza fra il valore dell'invalidità del 10% e quello del 4%.
Pertanto, se il danno evento da considerate consiste in una diminuzione permanente della validità psicofisica del 10%, il corollario inevitabile è l'inapplicabilità della Tabella unica nazionale prevista dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni e l'applicazione delle Tabelle di formazione giudiziaria ed in particolare di quelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2024.
In sintesi, la liquidazione deve essere operata stimando in punti percentuali, l'invalidità complessiva dell'individuo e convertendola in denaro (a), stimando in punti percentuali l'invalidità pregressa e convertendola in denaro (b) ed, infine, sottraendo l'importo (b) dall'importo (a) (cfr., Cass. n. 28986/2019).
pagina 6 di 15 Il C.T.U. ha, poi, quantificato un periodo d'invalidità temporanea di giorni 20 in forma parziale al 75%, di giorni 20 in forma parziale al 50% e di giorni 30 in forma parziale al
25%.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al maggio 2024, va considerato come valore base quello €130 per tutto il periodo d'inabilità, dato che il CTU ha valutato un livello di sofferenza di entità media durante la malattia.
Ne consegue la liquidazione per l'inabilità temporanea della somma di €4.225,00 già comprensiva di personalizzazione.
Per il danno non patrimoniale derivante dall' invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti che va equitativamente individuato nel 10% e dell'età della danneggiata alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 70 giorni dall'intervento, anni 68), va stabilita la somma di €21.889,00 a valori attuali.
Quanto alla parte di danno pregresso, stimato dal CTU nella misura del 4%, esso può essere calcolato nella somma di €5.501,00.
Il danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente liquidabile è pertanto di
€16.388,00.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore è liquidabile nella complessiva somma di
€20.613,00.
Tale somma è comprensiva della liquidazione del cd. danno morale subiettivo, dato che è stato considerato il valore del cd. “punto” aumentato della percentuale ponderata anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”.
Va considerato che la Corte di Cassazione ha ribadito la “autonomia ontologica” della sofferenza soggettiva dal danno biologico, autonomia che “deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone” e “pure attiene ad un diritto inviolabile della persona” (Cass. n. 29191/2008,; Cass. n. 379/2009, Cass. Civ.,
pagina 7 di 15 SS.UU., n. 557/2009, e Cass. n. 11059/2009), quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza” (Cass. n.
5770/2010).
Nella specie, le sofferenze subite dall'attore appaiono accertate anche facendo ricorso al ragionamento presuntivo, dato il patimento morale che consegue normalmente al subire lesioni fisiche come il politrauma che ha interessato l'attore a seguito del sinistro e dato che il CTU ha valutato la sofferenza soggettiva patita di grado medio durante la malattia e medio-lieve nel cronico.
Gli importi sopra indicati, tuttavia, possono essere eventualmente adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento delle attività relazionali e quotidiane. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26972), nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nell'un caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nell'altro, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica, necessariamente presidiati dalla minima tutela risarcitoria, a prescindere da una specifica previsione normativa.
Nella liquidazione del danno devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale, ma al contempo di evitare duplicazioni;
ne discende che, qualora il giudice si avvalga delle tabelle in uso nei tribunali del luogo, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche pagina 8 di 15 patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno sia all'esterno del nucleo familiare
(Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Unite
24/3/2006, n. 6572).
Quanto al risarcimento della componente di danno “relazione”, va ribadito che sebbene la recente giurisprudenza di legittimità abbia dilatato la nozione di danno non patrimoniale, estendendolo ad ogni ipotesi in cui sia leso un diritto inviolabile inerente alla persona non avente natura economica (cfr. Cass. 31.5.2003 n. 8828; Cass. 31.5.2003 n. 8827), tuttavia, quando viene in considerazione il danno biologico, come si è in precedenza esposto, questo normalmente assorbe, in termini di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto fondamentale, ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi, ricomprendendo tutti i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
In altre parole, in presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest'ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso (Cass. 26.02.2004, n. 3868; Cass. 20.4.2007, n. 9514,
e da ultimo Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972 ).
pagina 9 di 15 Di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”.
Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (Cass.
7513/2018).
Il Supremo Collegio, ha evidenziato nell'ultima pronuncia citata, che una lesione della salute può avere conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e può subire altresì conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. La liquidazione delle prime presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno, cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, ed allora si riterrà per ricompresa con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”, Cass., n. 17219/2014).
Tali orientamenti appaiono condivisibili, per cui le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non pagina 10 di 15 patrimoniale e, al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Rilevano, dunque, quelle conseguenze che siano straordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (tra le più recenti, Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).
Nel caso di specie, l'attore non ha neppure allegato in modo specifico e non ha provato di aver subito un peggioramento della complessiva qualità della vita e relazionale che vada oltre quello normale ed inevitabile per tutti coloro che abbiano patito quelle lesioni a quell'età, per cui nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente sopra riconosciuto deve ritenersi già completamente liquidata questa componente di natura
“dinamico relazionale”.
Danno patrimoniale.
Il C.T.U. ha confermato la congruità e la pertinenza delle spese mediche e del costo della perizia medico – legale stragiudiziale nella misura di €2.688,00 e pertanto esse possono trovare liquidazione.
Con riferimento all'importo dovuto dall'attore per l'attività svolta dallo Controparte_4
(€1.220,00), tale somma può trovare ristoro.
[...]
L'attore ha, infatti, dimostrato che l'attività svolta da tale Studio ha avuto utilità per la definizione del contenzioso, dato che comunque è stata liquidata da parte della Compagnia di assicurazione la somma di €2.100,00, trattenuta a titolo di acconto.
Possono trovare, anche, riconoscimento le spese per l'espletamento del procedimento di
A.T.P.
pagina 11 di 15 La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis c.p.c. non hanno natura giudiziale dato che l'A.T.P. preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in parte “giurisdizionalizzata”, è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. n. 26573/2018 e n. 21975/2019).
Pertanto, tale voce di danno patrimoniale può trovare riconoscimento nella misura documentata da parte attrice di € 4.148,00.
Il danno patrimoniale risarcibile è, quindi, di €8.056,00.
Somma liquidabile.
Il danno complessivamente subito dall'attore è di €28.669,00.
La Compagnia di assicurazione ha già liquidato all'attore la somma di €2.100,00 nel luglio
2021, somma che rivalutata all'attualità è di €2.433,90 (coeff. 1,159).
Il danno risarcibile all'attore è, quindi, di €26.235,10.
Interessi e rivalutazione.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995,
Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente pagina 12 di 15 somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori dell'agosto 2020 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Per il danno patrimoniale l'interesse è dovuto dalla data dell'esborso, con devalutazione alla stessa data.
A decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate.
Domanda di garanzia
La Compagnia nel costituirsi non ha contestato il rapporto assicurativo, né ha sollevato eccezioni di polizza, per cui essa deve essere condannata a manlevare Controparte_1
dalle conseguenze del presente giudizio nei limiti della polizza.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe oggi vigenti anche con riferimento alla procedura di A.T.P. limitatamente al compenso dei legali, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum) e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. S.U. 11.9.2007
n. 19014) e con riferimento all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento.
Con riferimento al rapporto tra e la di lei Compagnia assicurativa, per il Controparte_1
principio di causalità, spetta alla prima il rimborso delle spese di resistenza, attesa la tardiva costituzione della compagnia assicurativa, che si è costituita soltanto due giorni prima pagina 13 di 15 dell'udienza, per cui ella, per far valere la sua posizione, ha dovuto costituirsi in giudizio con un proprio legale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 1255/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro e ogni altra
[...] Controparte_1 Controparte_2
diversa domanda ed eccezione respinta:
1. Accerta la responsabilità esclusiva di per la causazione Controparte_1
del sinistro di cui in premessa e per l'effetto condanna e Controparte_1
in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_2 Parte_1
la somma di €26.235,10, oltre interessi calcolati come in motivazione.
[...]
2. Condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in complessivi
€10.672,00 per compenso (di cui €1.701,00 per la fase di studio;
€1.204,00 per la fase introduttiva;
€1.806,00 per la fase istruttoria;
€2.905,00 per la fase decisoria, €3.056,00 per A.T.P.), oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Gonzato che si è dichiarato antistatario;
3. Accoglie la domanda di garanzia proposta nei Controparte_1
confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne CP_1
da qualsiasi pregiudizio derivante dalla presente statuizione, nei limiti di
[...]
polizza;
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2
, che liquida in complessivi €7.616,00 per compenso (di cui Controparte_1
€1.701,00 per la fase di studio;
€1204,00 per la fase introduttiva;
€1.806,00 per la fase istruttoria;
€2.905,00 per la fase decisoria), oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario nella pagina 14 di 15 misura del 15%.
Venezia, 22/07/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 15 di 15