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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO AS, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5429/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041043027000 CONS BONIF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Ader avverso la cartella di pagamento n. 09420240041043027000, notificata in data 6.6.2025, relativa al contributo consortile dovuto per l'anno 2023, del complessivo importo di Euro 33,88. Deduceva l'istante l'illegittimità di detto atto, tra l'altro, per mancanza dei presupposti impositivi.
L'Ader si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione e spiegando tempestiva chiamata di terzo in giudizio nei confronti dell'ente impositore, Associazione_1
ritualmente intimato, l'ente consortile restava contumace.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Per una migliore comprensione del percorso logico-giuridico seguito nella presente decisione, occorre delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
Va rilevato che l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art.10, comma 1 R.D. 13 febbraio 1933, n.215 "Testo unico sulla bonifica integrale", il quale stabilisce che "nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza" nonché dall'art.860 c.c. il quale stabilisce che "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".
Inoltre, l'art.11 comma 1, del citato regio decreto stabilisce che "la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del benefìcio conseguibile".
Il successivo art.17, comma 1, precisa che "la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto".
Infine, l'art.59 comma 2 prevede che "per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21".
Con il progressivo trasferimento delle competenze alla Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia;
in tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n.11 del 2003, successivamente modificata con legge n.13 del 2017.
Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica (art.3), la legge regionale del 2003 prevede che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art.13).
L'art.17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24.
Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n.215 del 1933; in ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui all'art.23. L'art.24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
L'assoggettamento a contribuzione consortile è condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.
La legge disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art.23 che, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con legge n.13/17, stabiliva che il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:
a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario
»; b) per le spese riferibili al successivo art.24 comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a)- testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponente il beneficio per il consorziato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 23, comma 1, lett. a), "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio", ma ha precisato che, la successiva legge n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n.
11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art.24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore".
Così delineato il quadro normativo di riferimento, appare utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art.860 c.c. e art.10 R.D. n.215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis, Cass. n.20359/2021).
Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità l'ente impositore
è esonerato dalla prova del predetto benefìcio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. n.8079/2020).
Il Piano di classifica è, dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara la presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente.
Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nell'atto impugnato, ovvero la cartella di pagamento, deve rilevarsi che nella sezione “Comunicazione per il Contribuente” alla pag. 7 è specificato che il contributo è stato calcolato, con riferimento alle particelle catastali di cui lei è titolare, risultanti nella banca dati consortile e ricadenti nel comprensorio del suddetto Consorzio, applicando i criteri indicati “nel
Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili adottato dal Consorzio con Delibera del Consiglio dei
Delegati n.3 del 05/08/2014 sulla base delle linee guida stabilite dalla Regione Calabria in data 16/01/2014.
Il suddetto Piano di Classifica è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.203 del 04/05/2017 pubblicata sul BURC n.54 del 14/06/2017”.
Ora il piano di classifica in questione nel disciplinare il riparto delle spese prevede che “Ai sensi dell'art. 23, primo comma, della L.R. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte in : a) spese di funzionamento riferite al conseguimento dei fini istituzionali e quindi ai benefici di carattere generale da ripartire indipendentemente dal beneficio fondiario sulla base della superficie consorziata;
b) spese di manutenzione ed esercizio delle opere riferite al beneficio idraulico e irriguo da ripartire sula base degli indici illustrati nei paragrafi precedenti. Il comprensorio assoggettato al contributo delle spese di funzionamento
è costituito da tutti i terreni che traggono il beneficio generale sopra descritto, pertanto oltre alle zone in cui l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica generano il beneficio idraulico e irriguo, il contributo per le spese di funzionamento è riferito anche a zone e immobili che, pur rientrando in bacini in cui sono presenti opere di bonifica, non traggono un beneficio che si traduce in un incremento del loro valore fondiario ma ricevono un beneficio orientato al mantenimento del livello del valore fondiario raggiunto…”.
Ed ancora il piano di riparto delle spese allegato dal Consorzio reca la dicitura “Totale delle spese per il conseguimento dei fini istituzionali (art.23 comma 1 lett.a)”.
Appare dunque evidente come il citato piano di classifica, nella parte in cui prevede quale criterio di riparto delle spese la mera inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica indipendentemente dal beneficio fondiario, come previsto, expressis verbis, dalla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.23 della l.r. n.11/03, si manifesti illegittimo perché fondato su una normativa dichiarata incostituzionale per quanto sopra esposto, così come è illegittimo il piano di riparto delle spese redatto sulla scorta dei criteri dettati dal predetto Piano di classifica.
Dunque, ciò che viene in rilievo, nel caso in esame, non è un inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel Piano di classifica, ma la illegittimità in radice di dette indicazioni riguardanti i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel perimetro di intervento consortile.
Il Piano di classifica in discussione non può fondare legittimamente pretese consortili in ragione della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina da esso richiamata e del sopravvenuto mutamento legislativo di cui alla citata legge regionale n. 13/17 che non distingue più tra quota a) e quota b).
Ne deriva conseguentemente l'obbligo del Consorzio, al fine di poter correttamente procedere alla riscossione dei contributi, di formulare un nuovo ed adeguato piano di classifica dei benefici e riparto spese del tutto conforme alla nuova disciplina di rango primario.
Il ricorso va quindi accolto e le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'ente consortile e liquidate come da dispositivo, alcuna responsabilità potendo essere imputata alla Agenzia delle Entrate-
Riscossione con riferimento all'illegittimità della pretesa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna il Associazione_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, tale dichiaratosi. Compensa in toto le spese tra ricorrente e Ader.
Reggio Calabria, 26.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO AS, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5429/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041043027000 CONS BONIF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Ader avverso la cartella di pagamento n. 09420240041043027000, notificata in data 6.6.2025, relativa al contributo consortile dovuto per l'anno 2023, del complessivo importo di Euro 33,88. Deduceva l'istante l'illegittimità di detto atto, tra l'altro, per mancanza dei presupposti impositivi.
L'Ader si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione e spiegando tempestiva chiamata di terzo in giudizio nei confronti dell'ente impositore, Associazione_1
ritualmente intimato, l'ente consortile restava contumace.
All'odierna udienza pubblica di trattazione, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Per una migliore comprensione del percorso logico-giuridico seguito nella presente decisione, occorre delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
Va rilevato che l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art.10, comma 1 R.D. 13 febbraio 1933, n.215 "Testo unico sulla bonifica integrale", il quale stabilisce che "nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza" nonché dall'art.860 c.c. il quale stabilisce che "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".
Inoltre, l'art.11 comma 1, del citato regio decreto stabilisce che "la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del benefìcio conseguibile".
Il successivo art.17, comma 1, precisa che "la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto".
Infine, l'art.59 comma 2 prevede che "per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21".
Con il progressivo trasferimento delle competenze alla Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia;
in tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n.11 del 2003, successivamente modificata con legge n.13 del 2017.
Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica (art.3), la legge regionale del 2003 prevede che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art.13).
L'art.17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24.
Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n.215 del 1933; in ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui all'art.23. L'art.24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
L'assoggettamento a contribuzione consortile è condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.
La legge disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art.23 che, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con legge n.13/17, stabiliva che il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:
a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario
»; b) per le spese riferibili al successivo art.24 comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a)- testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponente il beneficio per il consorziato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 23, comma 1, lett. a), "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio", ma ha precisato che, la successiva legge n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n.
11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art.24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore".
Così delineato il quadro normativo di riferimento, appare utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art.860 c.c. e art.10 R.D. n.215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis, Cass. n.20359/2021).
Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità l'ente impositore
è esonerato dalla prova del predetto benefìcio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. n.8079/2020).
Il Piano di classifica è, dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara la presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente.
Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nell'atto impugnato, ovvero la cartella di pagamento, deve rilevarsi che nella sezione “Comunicazione per il Contribuente” alla pag. 7 è specificato che il contributo è stato calcolato, con riferimento alle particelle catastali di cui lei è titolare, risultanti nella banca dati consortile e ricadenti nel comprensorio del suddetto Consorzio, applicando i criteri indicati “nel
Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili adottato dal Consorzio con Delibera del Consiglio dei
Delegati n.3 del 05/08/2014 sulla base delle linee guida stabilite dalla Regione Calabria in data 16/01/2014.
Il suddetto Piano di Classifica è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.203 del 04/05/2017 pubblicata sul BURC n.54 del 14/06/2017”.
Ora il piano di classifica in questione nel disciplinare il riparto delle spese prevede che “Ai sensi dell'art. 23, primo comma, della L.R. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte in : a) spese di funzionamento riferite al conseguimento dei fini istituzionali e quindi ai benefici di carattere generale da ripartire indipendentemente dal beneficio fondiario sulla base della superficie consorziata;
b) spese di manutenzione ed esercizio delle opere riferite al beneficio idraulico e irriguo da ripartire sula base degli indici illustrati nei paragrafi precedenti. Il comprensorio assoggettato al contributo delle spese di funzionamento
è costituito da tutti i terreni che traggono il beneficio generale sopra descritto, pertanto oltre alle zone in cui l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica generano il beneficio idraulico e irriguo, il contributo per le spese di funzionamento è riferito anche a zone e immobili che, pur rientrando in bacini in cui sono presenti opere di bonifica, non traggono un beneficio che si traduce in un incremento del loro valore fondiario ma ricevono un beneficio orientato al mantenimento del livello del valore fondiario raggiunto…”.
Ed ancora il piano di riparto delle spese allegato dal Consorzio reca la dicitura “Totale delle spese per il conseguimento dei fini istituzionali (art.23 comma 1 lett.a)”.
Appare dunque evidente come il citato piano di classifica, nella parte in cui prevede quale criterio di riparto delle spese la mera inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica indipendentemente dal beneficio fondiario, come previsto, expressis verbis, dalla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.23 della l.r. n.11/03, si manifesti illegittimo perché fondato su una normativa dichiarata incostituzionale per quanto sopra esposto, così come è illegittimo il piano di riparto delle spese redatto sulla scorta dei criteri dettati dal predetto Piano di classifica.
Dunque, ciò che viene in rilievo, nel caso in esame, non è un inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel Piano di classifica, ma la illegittimità in radice di dette indicazioni riguardanti i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel perimetro di intervento consortile.
Il Piano di classifica in discussione non può fondare legittimamente pretese consortili in ragione della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina da esso richiamata e del sopravvenuto mutamento legislativo di cui alla citata legge regionale n. 13/17 che non distingue più tra quota a) e quota b).
Ne deriva conseguentemente l'obbligo del Consorzio, al fine di poter correttamente procedere alla riscossione dei contributi, di formulare un nuovo ed adeguato piano di classifica dei benefici e riparto spese del tutto conforme alla nuova disciplina di rango primario.
Il ricorso va quindi accolto e le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'ente consortile e liquidate come da dispositivo, alcuna responsabilità potendo essere imputata alla Agenzia delle Entrate-
Riscossione con riferimento all'illegittimità della pretesa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna il Associazione_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, tale dichiaratosi. Compensa in toto le spese tra ricorrente e Ader.
Reggio Calabria, 26.1.2026