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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11127 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– S E Z I O N E V I I I C I V I L E – in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati dott. LUIGI ARGAN PRESIDENTE dott. PAOLO D'AVINO GIUDICE REL. dott.SSA CLELIA TESTA PICCOLOMINI GIUDICE ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 78511 R. G. affari contenziosi dell'anno 2015, vertente tra
(cod. fisc. ), residente in [...] CodiceFiscale_1
RI VA n. 4, e rappresentato e difeso, congiuntamente fra loro, dagli Avv. Dario Colucci, del Foro di Pisa, e Graziano Pungì, presso lo studio del secondo dei quali elett.te domicilia in Roma, Via Sabotino n. 12, giusta procura in calce all'atto di citazione, attore e
(cod. fisc. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(cod. fisc. ), residenti entrambi in CP_2 CodiceFiscale_3
Roma, Via De Cosmi n. 4, e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Rubinetti, presso lo studio del quale elett.te domiciliano in Roma, Via della Magliana n. 179, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
OGGETTO: azione di riduzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 §1. Con atto di citazione ritualmente notificato, per mezzo del servizio postale, il 2/7.12.2015, ha convenuto in giudizio i Parte_1
nipoti ex sorore, e al fine di far Controparte_1 Controparte_2
accertare la lesione della propria quota di legittima nella successione alla madre, apertasi in data 17/10/2010 ad IO (LE) e regolata da testamento olografo datato 27/02/2003 (pubblicato con verbale in data
30/09/2011, a cura del Notaio dr. di Roma, rep. n. Persona_1
146.831 e racc. n. 7310), con il quale la de cuius ( , DO Persona_2
) ha attribuito ai due convenuti la piena comproprietà indivisa (in Pt_1
parti eguali fra loro) dell'unità immobiliare (casa e giardino) sita in
IO (LE), alla Via Roma n. 10 (e censita al locale NCEU foglio 6,
p.lla 532, sub. 1, cat. A/3, cl. 1), con relativi annessi e pertinenze.
L'attore ha chiesto, pertanto, che il Tribunale adito voglia «disporre la reintegrazione della propria quota di legittima, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie» impugnate eccedenti la disponibile, fino alla concorrenza di 1/3, e «per il valore che verrà stabilito in corso di causa a seguito di apposita CTU tecnico- estimativa», nonché accertare (sic) «l'obbligo di collazione per imputazione, ai sensi degli artt. 746 e 750 c.c., nei confronti di tutti gli eredi, per i beni immobili e la mobilia compresa, eventualmente alienati in favore di parenti e/o terzi, ovvero il controvalore in denaro, così come verrà determinato in corso di causa a seguito dell'espletanda CTU tecnico-estimativa, e, quindi, per l'effetto, condannarli a versar[gli] la quota spettante di 1/3, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo».
Costituitisi tempestivamente, i convenuti hanno resistito alle avverse pretese (delle quali hanno, perciò, chiesto il rigetto), sia
2 eccependone, in rito, «la totale indeterminatezza e genericità» sia contestando la lesione del diritto altrui per effetto delle impugnate disposizioni di ultima volontà in loro favore, stante – se non altro – la maggior consistenza dell'asse ereditario, così con riferimento al relictum
(beni mobili per almeno € 20.000,00; residua giacenza di € 14.000,00, su un fondo comune d'investimento) come con riferimento al donatum (in pendenza di altra causa – promossa contro l'odierno attore dalla sorella di lui, , madre di essi comparenti – per la riduzione della CP_3
donazione di un'unità immobiliare del valore di almeno € 500.000,00 disposta in vita dalla de cuius, in favore dell'altro figlio, sotto le apparenze di un'alienazione commutativa, e per la divisione inter fratres).
Disposta, da un precedente Giudice istruttore, ed espletata una
Consulenza tecnica estimativa d'ufficio, al fine di quantificare il valore commerciale dell'immobile oggetto della disposizione testamentaria de qua, la causa, dopo numerosi rinvii, dovuti all'assenza del Giudice togato titolare del ruolo, è stata, infine, trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti con riferimento all'udienza in trattazione scritta del giorno 25/02/2025 e alla scadenza di entrambi i termini di legge in quella circostanza assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§2.1. La domanda di riduzione è da dichiarare inammissibile.
E invero, l'art. 564 c.c., che prescrive le condizioni per il valido esercizio dell'azione de qua, stabilisce che il legittimario che non ha accettato l'eredità con beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano
3 rinunziato all'eredità.
La ratio della norma, è noto, consiste nella tutela del terzo destinatario di beni (per atti inter vivos o mortis causa a titolo particolare da parte del defunto), in quanto, non essendo coerede rispetto a colui che lamenta l'asserita lesione della propria riserva di legge per effetto delle dedotte attribuzioni, non potrebbe compiutamente difendersi dalle pretese di costui, ignorando la composizione della massa ereditaria: il verbale di inventario consente, invece, più agevolmente, al legatario/donatario di eccepire la diversa composizione del relictum eventualmente presente, potendo meglio argomentare per il rigetto della domanda di riduzione grazie all'evidenza della maggior consistenza dell'asse.
Ciò spiega, altresì, perché la domanda rimanga ammissibile quand'anche il legittimario che si assume leso abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario e ne sia, poi, decaduto (art. 564, primo comma, ultima parte, c.c.).
§2.2. Nel caso di specie, tuttavia, non sono risultate soddisfatte dall'attore in riduzione le richiamate condizioni dell'azione stabilite dalla norma in esame.
E infatti, emerge dagli atti – ed è, comunque, incontroverso – che la sorella coerede, con l'attore, della propria defunta CP_3
madre, ha instaurato contro di lui un separato giudizio di riduzione di una pretesa donazione della quale il primo dei due avrebbe beneficiato in vita della de cuius e di divisione del relictum derivante dalla successione materna e non menzionato nel testamento per cui è causa.
L'azione e la difesa rispettivamente esperite in tale distinto giudizio sono già di per sé stesse sufficienti a integrare (all'occorrenza, per
4 entrambi i successibili ex lege) la fattispecie di cui all'art. 476 c.c., a mente del quale l'accettazione (pura e semplice) è tacita quando il chiamato compie atti che presuppongono la propria volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe il potere di compiere se non nella qualità di erede.
Da ciò si desume, pertanto, che l'attore, già prima di incardinare l'odierno giudizio, risultava erede puro e semplice della madre,
[...]
, DO , deceduta in Roma, il 17.10.2010. Per_2 Pt_1
Né può trarsi argumentum e contrario dalla circostanza che egli agisca in questa sede quale legittimario leso: è noto, infatti, che, solo in caso di pretermissione totale, il legittimario «acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione» (cfr. Cass. civ. n. 27556/2008), mentre la presenza di un relictum e la conseguente domanda giudiziale di divisione del medesimo escludono in radice un tale stato giuridico nell'avente diritto alla quota di riserva.
§2.3. L'attore, che non nega la circostanza di non aver provveduto all'accettazione dell'eredità materna con il beneficio dell'inventario, contesta, però, la natura della disposizione testamentaria, pretendendo di qualificarla come c.d. institutio ex re certa (di cui all'art. 588, secondo comma, c.c.).
Sostiene, invero, che «la sig.ra non ha istituito Persona_2
alcun legato, bensì ha devoluto ai nipoti, figli della sorella dell'attore,
l'unico bene di valore dell'intera eredità, dunque una quota della stessa.» (pag. 2 della memoria di replica).
Tale pretesa, diversa qualificazione del lascito testamentario in favore dei due beneficiati (nipoti della de cuius), tuttavia, non può che
5 essere disattesa.
§2.4. Anzitutto, infatti, è assolutamente incontestabile che l'interpretazione della volontà testamentaria rientri nella naturale e autonoma potestas iudicandi dell'Ufficio investito della cognizione della causa e, quindi, ben può (anzi, deve) essere immancabilmente operata senza limiti di tempo (fino, perciò, alla decisione) e senza limiti d'impulso di parte (senza, cioè, che la questione debba essere previamente sollevata da alcuna di esse), sicché è destituita di fondamento l'eccezione di tardività con la quale l'attore pretenderebbe di escludere la questione dai temi del giudizio (in quanto, cioè, sollevata dalla difesa avversaria, per la prima volta, soltanto con la comparsa conclusionale).
Nel merito della suddetta questione, osserva, quindi, il Collegio quanto segue.
È noto, sul piano teorico, che l'interpretazione della mens testantis deve, pur sempre, avvenire ex ipsomet testamento, non aliunde, nec extrinsecus (Cass. civ., 26 giugno 1976, n. 2417), sicché – inter cetera – l'eventuale richiamo – proprio nel corpo dell'atto di ultima volontà e da parte dello stesso autore della successione – ai contenuti dell'uno piuttosto che dell'altro dei peculiari e diversissimi regimi giuridici dei due tipi di attribuzione mortis causa (com'è ben noto, in primo luogo, mentre l'eredità si acquista per il tramite dell'accettazione – tacita o espressa –, il legato si acquista automaticamente con la morte del disponente, fatta salva la possibilità di rinuncia del legatario – art. 649
c.c. –; in secondo luogo, i debiti gravano sui soli eredi, mentre il legatario non è tenuto al pagamento degli stessi – art. 756 c.c. –, ragion per cui, se sul legato sono posti degli oneri, il legatario comunque risponde entro il
6 limiti di quanto ricevuto – art. 671 c.c. –; infine, l'erede continua il possesso del defunto con effetto dall'apertura della successione – art. 1146, 1° comma, c.c. –, mentre il legatario comincia un nuovo possesso su quanto ricevuto a titolo di legato – art. 1146, 2° comma, c.c. –) ben potrebbe contribuire – se del caso – a collocare la concreta vicenda successoria di cui trattatasi nel suo alveo naturale.
Inoltre, costituisce ormai ius receptum quello secondo cui, al fine
«di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale – che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede – e disposizioni a titolo particolare – che, invece, attribuiscono la sola qualità di legatario –, il
Giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo, riferita al contenuto dell'atto, sia una indagine di carattere soggettivo, riferita all'intenzione» dell'autore dello stesso, con la conseguenza che «soltanto in seguito a tali … indagini – che sono di competenza del Giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità, se congruamente motivati – può stabilirsi se, attraverso l'assegnazione di beni determinati, il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) oppure abbia inteso escludere l'istituzione nell'“universum ius” (sicché la successione è a titolo di legato)» (Cass.
Sez. lavoro, 12 luglio 2001, n. 9467): specularmente, pertanto, è onere probatorio, per la parte che, di volta in volta, invochi – contro le apparenze – la natura sostanzialmente ereditaria del lascito di beni determinati come fatto, ora, costitutivo del diritto azionato, ora – e all'opposto –, impeditivo/estintivo del diritto altrui, dimostrare che, nel disporre in questo specifico modo, l'autore della successione avesse, in
7 realtà, tenuto presente l'universalità del suo patrimonio e inteso, quindi, assegnare e dividere i singoli cespiti come quota del tutto.
Si legga, diffusamente, in termini, Cass. civ., 11 gennaio 2024, n.
1149:
«Orbene, andando con ordine, occorre, in primo luogo, ricordare come, secondo l'insegnamento di questa Corte, nell'interpretazione del testamento il giudice debba accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato pratico e concreto delle espressioni usate, al quale deve dare prevalenza rispetto a quello meramente letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni e quegli elementi estrinseci che siano stati idonei a influire sulla determinazione della volontà del testatore e a rivelare le ragioni, il contenuto delle disposizioni e le finalità con esse perseguite (Cass., Sez. 2, 26/2/1970, n. 469) e, dunque, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2, 14/10/2013, n. 23278, Rv. 628013; Cass., Sez. 2, 14/01/2010, n. 468, Rv. 610814; Cass., Sez. 2, 21/02/2007, n. 4022, Rv. 595401). Andando più nello specifico, è proprio attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche che va individuata la distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. e che può ravvisarsi l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773), tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo a una successione a titolo universale, qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, oppure a un legato, se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni (Cass., Sez. 2, 25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; Cass., Sez. 2, 1/03/2002, n. 3016, Rv. 552709). Peraltro, mentre in base al primo comma dell'art. 588 c.c. l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di essa, con la conseguenza che, sempre che la chiamata avvenga in universam rem o pro quota, si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati;
viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché,
8 alla stregua del secondo comma dell'art. 588 cod. civ., anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass., sez. 2, 8/7/1964, n. 1800). Il risultato di tale interpretazione non è sindacabile in sede di legittimità ove non si alleghi la violazione di un preciso canone interpretativo o il vizio della motivazione della sentenza (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773; Cass., Sez. 2, 21/1/1978, n. 269), risolvendosi l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass., Sez. 2, 6/10/2017, n. 23393). Ebbene, le ricorrenti, pur avendo lamentato la violazione dell'art. 1362 cod. civ., non hanno chiarito in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, sicché deve operare il principio secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., Sez. 3, 10/2/2015, n. 2465; Cass. 3, Sez., 26/5/2006, n. 10891)».
§2.5. Orbene, dal tenore letterale della disposizione testamentaria della quale si discute in questa sede («Io sottoscritta, […] Persona_2
stabilisco che, alla mia morte, la mia proprietà […] intestata a me stessa e situata in IO, Lecce, Via Roma n. 10, sia divisa in due parti uguali tra i miei nipoti e ) non emergono Controparte_1 Controparte_2
affatto elementi oggettivi dai quali si possa univocamente inferire la volontà della testatrice di istituire (altri) eredi, sicché esistendone già due per legge (vale a dire il figlio – odierno attore – e la figlia Parte_1
– madre dei due odierni convenuti –), dei quali la CP_3
disposizione medesima non fa menzione alcuna, deve, senz'altro, prevalere la qualificazione dell'attribuzione mortis causa come lascito a titolo particolare: da un lato, infatti, non viene espressa la volontà di estendere la chiamata alla successione in universum ius di una pluralità di
9 soggetti, che includa tanto gli uni (i legittimi) quanto gli altri (i pretesi istituiti ex voluntate); dall'altro, la non operata delimitazione della complessiva, più ampia delazione successoria in termini di institutiones ex rebus certis, sortirebbe l'effetto (che tutto induce a ritenere, invece, non voluto) di dare luogo a una sola comunione incidentale ereditaria fra tutti i chiamati sull'intero asse (e non piuttosto, rispettivamente, a una dei primi fra loro e a una dei secondi fra loro).
§2.6. D'altro canto e sotto il secondo profilo – quello soggettivo –, si rileva, in generale, che nemmeno il criterio della proporzionalità di valore tra il bene determinato oggetto della disposizione e quello dell'intero asse ereditario potrebbe avere rilevanza decisiva. Infatti, mentre parte della giurisprudenza più risalente (Cass. civ., 12.05.71, n.
1368, cfr. anche Cass. civ., 26.10.72, n. 3282) attribuiva valore a tale criterio, ritenendo che l'institutio ex re certa dovesse «considerarsi istituzione di erede quando il de cuius ha considerato la res certa in rapporto alla totalità del suo patrimonio, come quota di esso, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore della res certa attribuita e il valore dell'intero asse», oggi la giurisprudenza dominante ritiene che la sola adozione della regola della proporzionalità non è di per sé sufficiente ad accertare la reale “mens testantis”, dato che il valore della res certa finirebbe pur sempre con il corrispondere a una quota, foss'anche minima, dell'intero asse ereditario.
Da ciò deriva il necessario ricorso anche ad altri criteri interpretativi, all'interno di un'indagine ermeneutica diretta a stabilire le effettive intenzioni del de cuius: l'istituzione dei beneficiari nel residuo dei beni ereditari, il voler far gravare sui medesimi i debiti ereditari,
l'esplicitazione oggettiva della attribuzione del bene in funzione di quota
10 del patrimonio e così via.
Del resto, l'impiego dell'espressione «non esclude» da parte del legislatore (art. 588, comma secondo, c.c.) e l'affermata esigenza di un ulteriore elemento caratterizzante la fattispecie, rappresentato
«dall'intenzione del testatore», evidenziano come, in presenza di un lascito di un bene determinato, di regola si riterrà di essere in presenza di un mero legato, mentre solo in via eccezionale e derogatoria potrà configurarsi una successione a titolo universale.
Per giunta, poi, evidentemente (e anche a prescindere dalla rilevata non esaustività del criterio di proporzionalità), se l'unità immobiliare attribuita per testamento fosse l'unico bene relitto dalla de cuius, sarebbe ben difficile poterla considerare come una quota dell'asse; concorrendo essa, viceversa, con altri beni, sarebbe stato pur sempre onere di chi la pretendeva oggetto di una vera e propria istituzione di erede riuscire ad attribuirle (almeno in apparenza, se non anche a dimostrarne) la consistenza oggettivamente proporzionale rispetto al restante universum ius defuncti (almeno nella – certa – componente del relictum, se non anche in quella – del tutto incerta – del donatum).
§2.7. I convenuti, pertanto, in qualità di meri legatari, non sono chiamati alla successione di quali coeredi e ciò imponeva Persona_2
all'attore che avesse voluto validamente esperire l'azione di riduzione di operare la preventiva accettazione beneficiata dell'eredità, accettazione, per altro, che, naturalmente, nella fattispecie, non è oramai più possibile, ostandovi il principio semel heres, semper heres: una volta che il chiamato ha compiuto – circostanza, come detto, incontestata – atti in qualità di erede puro e semplice, egli non può più giovarsi del beneficio dell'inventario.
11 §3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riferimento al pertinente scaglione della tabella (da €
52.000,00 a € 260.000,00) e nei limiti dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato, per mezzo del servizio postale, il 2/7.12.2015, contro e convenuti costituiti, così Controparte_1 Controparte_2
decide:
a) Dichiara inammissibile la domanda di riduzione;
b) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di C.t.u., già liquidate con separato decreto;
c) Condanna, infine, l'attore a rimborsare ai convenuti, in solido tra loro, le spese del presente giudizio, che liquida, d'ufficio, in complessivi €
10.500,00 per compensi professionali, oltre accessori tutti, fiscali e previdenziali, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
IL PRESIDENTE (DOTT. LUIGI ARGAN)
IL GIUDICE RELATORE (DOTT. PAOLO D'AVINO)
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Marco Francesco
Ayari, funzionario addetto all'Ufficio per il processo
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