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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/10/2025, n. 5608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5608 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1616/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa NA D'VI Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 275/2022 del
Tribunale di Velletri, pubblicata in data 10.02.2022, proposto con atto di appello notificato in data 14.03.2022, da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante Generale per l'Italia dei e per esso della Procuratrice Speciale Pt_1
Dott.ssa quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo Controparte_1
agli associati al e tra questi del Sindacato Parte_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_3
LE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come da procura in C.F._1
calce all'atto di appello;
Appellante
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore Dr. Controparte_4 [...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Marcellini (C.F. CP_5 P.IVA_2 ), ed elettivamente domiciliato come procura alle liti in calce C.F._2
all'atto di costituzione in appello;
Appellato/appellante incidentale
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._3
dall'avv. Laura Iacobelli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._4
alla Piazza Federico Marcello Lante 33 presso il suo studio giusta procura in calce CP_4
all'atto di citazione di primo grado;
Appellata
All'udienza cartolare del 15.05.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi il Tribunale di Velletri il Controparte_6 [...]
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “Voglia CP_4
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reiette, dichiarare
responsabile ax art. 2051 c.c., o in alternativa ex art. 2043 c.c. del sinistro il convenuto
, e condannarlo al risarcimento dei danni tutti, fisici, patrimoniali e Controparte_4
non, subiti e subendi dall'attrice mediante il pagamento in suo favore della somma
complessiva di Euro 95.554,65 così suddivisa: I.P. 25 % Euro 83.091,00; ITA gg. 40 Euro
3.920,00; ITP al 50% gg. 40 Euro 1.960,00; danno morale (15% del danno biologico)
Euro 12.463,65;spese mediche documentate Euro 71,15, o con quella maggiore o minore
che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
sinistro al giorno dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con
attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre
il rimborso spese ex art.15 L.P.2”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -che in data 12.02.2016 alle ore 10:40 circa,
mentre percorreva a piedi Piazza Tommaso Frasconi del comune convenuto, nella zona pedonale, cadeva rovinosamente a terra a causa della cattiva manutenzione della pavimentazione;
-che veniva soccorsa da alcuni passanti che assistevano all'incidente e,
accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giuseppe di Albano le veniva diagnosticata una “frattura scomposta pluriframmentaria epifisi prossimale omero sinistro”; -che in data 17.02.16, presso lo stesso nosocomio, veniva sottoposta ad intervento di “impianto di artroprotesi inversa di spalla sinistra più tutore di spalla”,
prescritto riposo, controllo ambulatoriale e prognosi di 30 gg;
-che in data 11.03.16 veniva ricoverata presso l'Istituto Ortopedico Fisiatrico “L. Spolverini" di Ariccia, fino all'08.04.16 per riabilitazione e dal 12.04.16 al 31.05.16 effettuava presso il medesimo
20 sedute di FKT ambulatoriale;
-che le lesioni provocate dal sinistro Parte_3
venivano così quantificate dal dott. I.P. 25%, ITA gg. 40; ITP gg. 40, Parte_4
oltre a spese mediche documentate per complessivi euro 71,15; -che, nonostante i numerosi solleciti effettuati direttamente al Comune di quest'ultimo non forniva CP_4
alcun riscontro rispetto alle richieste risarcitorie avanzate.
§1.1-Si è costituito il e, contestata fondatezza della Controparte_4
domanda attorea, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevato dalla stessa in caso di accoglimento della domanda avversa.
§1.2-Si è costituita la compagnia assicurativa chiamata in causa, Parte_2
e ha eccepito la inoperatività e inefficacia della polizza, ai sensi e per gli effetti degli artt.
3.6, lett. g) della Polizza, 1900 e 1917 cod. civ.. Ha poi eccepito l'inoperatività della garanzia con riguardo alle spese di difesa dell'assicurato, in quanto il CP_4
pur consapevole dei motivi del diniego di copertura assicurativa, aveva
[...]
comunque chiamato in causa gli Ha invocato, infine, la Parte_2
riduzione dell'indennizzo, in virtù dell'applicazione della franchigia prevista in contratto.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea eccependo riconducibilità dell'evento al caso fortuito per avere l'attrice omesso le normali cautele, esigibili in situazioni analoghe.
1.3-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione della prova per testi e con l'acquisizione di CTU medica. Precisate le conclusioni, è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che, tenuto conto delle dichiarazioni dei testi escussi, ha accolto parzialmente la domanda attorea, così
motivando: “Nel caso di specie;
dunque, va affermata la responsabilità dell'ente
convenuto. La prova testimoniale acquisita, come sopra riportata, ha dimostrato infatti
che l'attrice è caduta a causa delle condizioni stradali dissestate, condizioni peraltro
confermate dalle foto allegate e segnalate dalla polizia municipale intervenuta in
occasione del sinistro (vedi rapporto in atti). La circostanza che la signora potesse CP_6
avvedersene, facendo più attenzione, non rappresenta un'esimente per il posto CP_4
che, come abbiamo visto, a tutto voler concedere, il comportamento disattento dell'utente
non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile”.
Il medesimo primo giudice, ritenuta infondata l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa chiamata in causa, ha poi così statuito: “Condanna il Controparte_4
a pagare alla signora l'importo di euro 40.146,00; - Condanna
[...] Controparte_6
il a rifondere la signora delle spese di Controparte_4 Controparte_6
lite che si liquidano in euro 7.254,00 oltre spese forf iva e cpa, da corrispondersi al
procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di
parte attrice e di parte convenuta in pari misura. - Condanna Parte_2
a manlevare il convenuto - salva la franchigia – di quanto
[...] CP_4
quest'ultimo pagherà all'attrice in esecuzione della presente sentenza;
- Condanna
a rifondere il delle spese di lite che si liquidano Parte_2 CP_4
in euro 7.254,00 oltre spese forf iva e cpa”. §2-La sentenza è stata impugnata da con atto di appello, alla cui Parte_2
integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, in cui sono state premesse “in diritto” diffuse considerazioni in ordine alla legittimazione ad agire e ad impugnare della compagnia assicurativa stessa e, quanto al merito, sono stati esposti motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “1. Errata valutazione in
merito alla inoperatività ed inefficacia della Polizza ai sensi e per gli effetti degli artt.
3.6, lett. g) della Polizza, 1900 e 1917 cod. civ.”: il primo giudice ha erroneamente accolto la domanda di indennizzo proposta dal nei confronti degli Controparte_4
Assicuratori, sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 1900 c.c., ritenendo infondata l'eccezione di inoperatività della polizza, in quanto carente degli elementi probatori idonei a configurare il comportamento doloso da parte del assicurato nella CP_4
causazione del dedotto sinistro, ciò nonostante sia stata data piena prova della consapevolezza da parte dell'ente della pericolosità del tratto pedonale interessato.
“2. Errata valutazione e/o interpretazione di diritto in relazione agli articoli 2051 cod.
civ. e 1227 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 116 cod. proc. civ.”: il tribunale ha accolto integralmente la domanda proposta da nei confronti del Controparte_6 CP_4
sulla scorta di una errata valutazione delle rispettive responsabilità delle parti
[...]
nella causazione del dedotto sinistro. Difatti, l'agevole evitabilità del sinistro, data dalle condizioni spazio-temporali in cui questo si è verificato, dimostra l'inequivocabile disattenzione dell'attrice e, specularmente, limita sensibilmente la responsabilità del custode – che, in virtù del concorso di colpa della predetta, Controparte_4
ai sensi dell'art. 1227 c.c., avrebbe dovuto essere limitata al 50%.
“3. Inoperatività della garanzia con riguardo alle spese di difesa dell'Assicurato”:
conseguenza dell'erroneo riconoscimento del diritto del convenuto di essere CP_4
manlevato dalla compagnia assicurativa è la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite del primo grado. L'appellante ha quindi concluso chiedendo di: “- riformare la sentenza impugnata nel
capo 4) del dispositivo e, all'effetto, rigettare la domanda di indennizzo proposta dal
nei confronti di quale Controparte_4 Parte_1
successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli Parte_2
associati al e tra questi al Sindacato CP_2 Controparte_3
, che ha assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n.
[...]
10397870B, perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di qualsivoglia supporto
probatorio, e con condanna dell'Assicurato alla Controparte_4
restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza gravata;
- riformare, in ogni
caso, la sentenza impugnata nel capo 1) del dispositivo e, all'effetto, dichiarare il
concorso di colpa tra l'attrice e il convenuto (in misura Controparte_4
pari al 50%, in mancanza di altro criterio utilizzabile) e conseguentemente ridurre la
domanda risarcitoria della sig.ra nei confronti del Controparte_6 [...]
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, cod. civ., e con Controparte_4
condanna della sig.ra alla restituzione della differenza tra quanto Controparte_6
versato in esecuzione della sentenza gravata ed il minor importo che sarà liquidato a
titolo di danno dalla Ecc.ma Corte d'Appello adita;
- riformare, in ogni caso, la sentenza
impugnata nel capo 5) del dispositivo, all'effetto, condannare il Controparte_4
alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di
[...] [...]
quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo Parte_1
agli associati al e tra questi al Sindacato Parte_2 CP_2
, che ha assunto il rischio derivante dal Controparte_3
Certificato di Assicurazione n. 10397870B, con condanna dell' Parte_5 [...]
alla restituzione di tutto quanto versato in esecuzione della sentenza Controparte_4
gravata a titolo di spese di lite”. §2.1-Si è costituito il e, contestato integralmente l'appello Controparte_4
principale, eccependone la nullità per violazione dell'art. 163 cpc c.3 n. 6, ha altresì
evidenziato la contraddittorietà delle difese in esso esposte, in quanto, da un lato, è chiesta la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la compagnia assicurativa a manlevarlo, benché dolosamente responsabile dell'evento occorso e,
dall'altro, la riforma della medesima sentenza per non essere stata ritenuta la responsabilità concorrente delle parti.
Ha poi spiegato appello incidentale condizionato avverso la sentenza gravata sulla scorta dei seguenti motivi: “
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha giudicato provato
il danno – sia nel suo an che quantum - condannando il ”. Controparte_4
Diversamente dalle conclusioni cui è giunto il primo giudice, l'operato complessivamente tenuto dal è immune da qualsivoglia censura di imperizia, Controparte_4
negligenza e imprudenza, mentre, al contrario, parte attrice non ha assolto l'onere della prova su di sé gravante al fine dell'accoglimento della domanda. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in via subordinata, nella sola ipotesi della riforma della sentenza di primo grado sotto il profilo della manleva, di dichiarare non dovuto il risarcimento chiesto dall'attrice in primo grado, rigettando la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata o, in via ulteriormente subordinata, ridurre detto risarcimento.
§2.2-Si è costituita e ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto Controparte_6
di appello e l'inammissibilità e improcedibilità dello stesso. Ha contestato poi l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale perché tardiva. Nel merito, ha contestato l'appello principale e incidentale relativamente alla parte diretta a impugnare le statuizioni sulla responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del CP_4
sinistro. §2.3-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-Va anzitutto chiarito che l'eccezione di nullità dell'atto di appello, per l'asserita mancata sottoscrizione del difensore indicato costituito nell'interesse dell'appellante,
l'avv. Francesco LE, sollevata da entrambe le parti appellate, è infondata.
La disamina del tenore letterale dell'atto di appello consente di evincere la sua riconducibilità al sopra indicato procuratore, costituito nell'interesse della compagnia assicurativa appellante in forza della procura alle liti allegata in atti (cfr. all. B della produzione della parte appellante), essendo il suo nome correttamente indicato nell'epigrafe dell'atto in esame, come univocamente ammesso dalle medesime parti appellate;
e, soprattutto, poiché proprio l'avv. LE risulta aver firmato digitalmente l'atto di appello, come dato evincere dalla stringa con la coccardina posta nel margine sinistro di ogni pagina del medesimo scritto difensivo. Il che elimina ogni margine di dubbio circa l'avvenuta firma dell'atto di appello proprio da parte dell'avv. Francesco
LE, che, come detto, risulta incontrovertibilmente colui che ha apposto la firma digitale, apparendo frutto di mero refuso l'indicazione, solo in calce all'atto di appello,
del nome di altro difensore, mai costituito in questo giudizio.
Per completezza va anche richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità in questione non è ravvisabile se dal tenore dell'atto difensivo “sia possibile
desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore
abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello
scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua
conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore (Sez. 3,
Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793). In particolare, non si verifica una nullità quando
dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato” (Cassazione civile sez. III,
12/05/2020, n.8815).
Ancora preliminarmente va esaminata l'eccezione dell'appellata di Controparte_6
inammissibilità dell'appello incidentale condizionato, in quanto tardivo, poiché proposto dal oltre i termini di cui all'art. 325 c.p.c., essendo stata Controparte_4
notificata la sentenza di primo grado in data 10.02.2022 ed essendo stato proposto l'appello incidentale in argomento con comparsa depositata in data 26.05.2022.
L'eccezione è infondata alla luce di quanto opinato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui: è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza
autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a
proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (così Cass.
civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024; Sez. 1 -, Ordinanza n. 5290 del
28/02/2025, in continuità con quanto opinato nella sentenza sez. III - 14/11/2024, n.
29448; Sez. 3 -, Ordinanza n. 24731 del 17/08/2023), considerato altresì che l'ente territoriale ha subordinato l'appello incidentale all'accoglimento del primo motivo di appello proposto dall'appellante principale, con cui è stato chiesto il rigetto della domanda di manleva.
Prima di esaminare i motivi posti a fondamento dell'appello principale, appare il caso di chiarire che la prolissa esposizione difensiva volta a dare evidenza delle vicende
societarie che hanno riguardato la compagnia assicurativa che l'impugnativa ha proposto non meritano particolare considerazione, poiché il profilo della sua legittimazione ad agire non è stato in questa sede contestato e, comunque, risulta comprovato dalla documentazione allegata all'atto di appello (cfr. all. C).
Quanto alle deduzioni volte a dare evidenza della legittimazione della compagnia appellante, condannata alla manleva, all'impugnativa della sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha ravvisato la responsabilità dell'assicurato nella causazione del dedotto evento lesivo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., va richiamato quanto la giurisprudenza di legittimità va costantemente affermando sulla specifica questione: in caso di chiamata
in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione -
esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la
domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna
dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova
anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario
che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente
su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente
soggetti alle vicende che li riguardano;
pertanto, l'atto dispositivo del rapporto
principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per
impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo
di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di
impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la
legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola l'atteggiamento
processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi
giovarsi dell'eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante
(Cass. civ. sez. 3 -, Sentenza n. 11724 del 05/05/2021; Sez. U, Sentenza n. 24707 del
04/12/2015). Conseguentemente, ferma la legittimazione all'impugnativa che ci occupa da parte della garante compagnia assicurativa anche riguardo al rapporto principale, potrà,
al più, porsi questione solo riguardo alla possibilità per l'ente garantito di giovarsi degli effetti favorevoli che dall'eventuale accoglimento della ridetta impugnativa potrebbero derivare al garante. Ciò anche in considerazione della proposizione dell'impugnativa incidentale di cui si è detto solo il via condizionata, subordinatamente all'accoglimento del motivo relativo all'accoglimento della domanda di manleva. E, però, il primo motivo con il quale l'appellante si duole, per l'appunto, della condanna alla manleva dell'assicurato è, prima ancora che infondato, Controparte_4
inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché espresso in modo perplesso e
contraddittorio.
Difatti, la compagnia cade in evidente contraddizione quando, dopo aver impugnato la sentenza di primo grado ritenendo non dovuto l'indennizzo a causa del dolo del comune convenuto, afferma: “a parere di chi scrive, pacifica appare la dimostrazione che
l'eventus damni, sebbene non arrecato intenzionalmente dall'Ente ad esclusivo danno
della sig.ra (con ogni probabilità, sconosciuta al stesso), di Controparte_6 CP_4
certo poteva prefigurarsi come conseguenza probabile e prevedibile, nonché evitabile, in
danno di qualunque utente della strada”.
E ove pure volesse esaminarsi nel merito la doglianza, la conclusione non potrebbe essere diversa, poiché nessun elemento oggettivo a conforto delle mere asserzioni difensive è
stato allegato dall'appellante per contestare la ben condivisibile valutazione del primo giudice, espressa nei seguenti termini in parte motiva: “Risulta assorbente, in senso
contrario, il rilievo per cui non è stata offerta dalla compagnia di assicurazioni alcuna
dimostrazione del fatto che il abbia cagionato il sinistro per cui è causa con CP_4
dolo. A tal fine, in particolare, non risulta decisiva la circostanza che nel rapporto redatto
dalla polizia locale in occasione del sinistro de quo, si dia atto che “tempo addietro l'area
è rimasta transennata per diverso tempo. Poi tutto è tornato nella normalità senza che
siano stati presi provvedimenti”. La circostanza, posta dalla compagnia di assicurazioni
a fondamento della difesa, non vale infatti a giustificare la ricorrenza, nella specie, di
quella consapevolezza e volontarietà, rispetto al sinistro per cui è causa, che sole
consentono di qualificare come dolosa la fattispecie al fine di fondare l'esimente. Non
può infatti ritenersi in tal modo dimostrato che il abbia omesso la CP_4 manutenzione con l'intenzione di provocare il sinistro ai danni della signora CP_6
(grassetto e corsivo per pronta evidenza delle parti rilevanti).
Non può quindi che confermarsi quanto deciso dal primo giudice in ordine all'obbligo di manleva in capo alla compagnia assicurativa appellante.
Stante il rigetto del primo motivo di appello, cui consegue l'operatività della polizza tra le parti, ai sensi dell'art. 1917 c.c., il terzo motivo di appello risulta assorbito.
Neppure il secondo motivo di appello è meritevole di accoglimento.
La compagnia ha diffusamente contestato, con richiami giurisprudenziali a supporto delle sue tesi difensive, la valutazione del tribunale nella parte in cui ha trascurato le oggettive condizioni dei luoghi ove è accaduto il dedotto incidente e che, per come raffigurate nella documentazione fotografica allegata in atti, avrebbero imposto di ritenere sussistente il concorso di colpa della danneggiata, che ben avrebbe potuto avvedersi del pericolo ed attivare quelle ordinarie cautele idonee ad evitare il danno, attesa anche l'ora diurna in cui si è verificato, alle ore 10,40, con piena visibilità dello stato di dissesto della strada.
Tuttavia, la medesima compagnia appellante nulla ha controbattuto rispetto al rilevante dato probatorio, riscontrabile nel verbale di accertamento redatto nell'immediatezza del dedotto incidente dalla Polizia Municipale di , per altro, alla medesima CP_4 CP_4
sua produzione di parte allegato.
Nel verbale sopra indicato è dato leggere che gli agenti della Polizia Municipale avevano ricevuto anche precedentemente al dedotto incidente altre segnalazioni, tant'è la sede stradale interessata dal dedotto evento era stata “tempo addietro transennata per diverso tempo. Poi tutto è tornato alla normalità senza che siano stati presi provvedimenti”.
Ora, tali rilievi, siccome provenienti da atti fidefacenti non solo riguardo alla loro provenienza dai pubblici ufficiali che li hanno redatti, ma anche quanto alle circostanze cadute sotto la loro percezione diretta, sebbene non siano idonei ad affermare il dolo dell'ente assicurato, custode della strada, sono senz'altro di valenza tale da rendere non ipotizzabile un concorso di colpa della danneggiata, che verosimilmente, specialmente se abituale frequentatrice dei luoghi, ha ragionevolmente potuto confidare nell'assenza di inconvenienti, data la rimozione del transennamento e degli opportuni avvisi di pericolo.
Il che esclude in radice qualsivoglia ipotesi di suo concorso di colpa, nei termini prospettati dalla parte appellante.
Del resto, la stessa compagnia ha profusamente posto l'accerto sul comportamento gravemente negligente dell'assicurato comune, per la mancanza di qualsivoglia cautela nel custodire i luoghi teatro del dedotto incidente, arrivando a ricondurlo all'ipotesi del dolo.
Il rigetto di tutti i motivi dell'appello principale assorbono anche le censure frapposte al governo delle spese di lite fatto dal primo giudice, di contro, fondate sul presupposto del loro accoglimento.
§3.1-Come pure disamina dell'appello incidentale spiegato dal Controparte_4
risulta preclusa dal rigetto del primo motivo di appello, al cui accoglimento
[...]
l'appellante incidentale stesso aveva condizionato l'esame della propria doglianza.
§3.2-Quanto alle richieste di condanna della compagnia appellante ai sensi dell'ar. 96
c.p.c., formulata da entrambe le parti appellate, ne va ravvisata l'inaccoglibilità,
quand'anche la si volesse ritenere qualificabile ai sensi del terzo comma della citata norma. Infatti: la figura dell'art. 96 c.p.c è eccezionale o, meglio, residuale, giacché una
sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta
processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cfr. Cass. Civ., III
sez., ord. n.19948/23).
Le spese di lite del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante principale e riconosciute in favore di entrambe le parti appellate, previa liquidazione come da dispositivo, in misura pari ai minimi tariffari vigenti, per il corrispondente grado di complessità delle questioni esaminate e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, essendo consistita in meri rinvii la prima e per non essersi tenuta affatto la seconda, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR
115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit..
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) Pone a carico dell'appellante le spese di lite del grado, liquidandole in €. 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante innanzi indicato.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2025
La Presidente est.
NA D'VI