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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2339/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14273/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma - Via Del Burro 147 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Riscossioni - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220030469882501 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 356/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.9.2024, la Sig.ra Ricorrente_1 ha contestato l'atto in epigrafe recante la richiesta del diritto di iscrizione alla Camera di Commercio dovuto dal Sig. Ricorrente_1, a sè notificata quale suo erede, dell'importo complessivo di euro 85,63.
In particolare, parte ricorrente si è soffermata sull'omessa notifica degli atti prodromici, ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e la vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 15.11.2024, si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di
Roma che ha precisato e documentato la regolarità del suo operato e delle rituali notifiche, concludendo per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia della Riscossione regolarmente adita da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto documentato dalla Camera di Commercio, ritiene infondate le doglianze di parte ricorrente, conferma l'atto impugnato, e rigetta il ricorso.
La Corte, preso altresì atto delle complessive circostanze, ritiene sussistere motivi per la compensazioni tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, Sez. 11, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate. Cosi deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026. Il Giudice monocratico Giovanni
Tomo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14273/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma - Via Del Burro 147 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Riscossioni - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220030469882501 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 356/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.9.2024, la Sig.ra Ricorrente_1 ha contestato l'atto in epigrafe recante la richiesta del diritto di iscrizione alla Camera di Commercio dovuto dal Sig. Ricorrente_1, a sè notificata quale suo erede, dell'importo complessivo di euro 85,63.
In particolare, parte ricorrente si è soffermata sull'omessa notifica degli atti prodromici, ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e la vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni depositate in data 15.11.2024, si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di
Roma che ha precisato e documentato la regolarità del suo operato e delle rituali notifiche, concludendo per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese di lite.
Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia della Riscossione regolarmente adita da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto documentato dalla Camera di Commercio, ritiene infondate le doglianze di parte ricorrente, conferma l'atto impugnato, e rigetta il ricorso.
La Corte, preso altresì atto delle complessive circostanze, ritiene sussistere motivi per la compensazioni tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, Sez. 11, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate. Cosi deciso in Roma, all'udienza del 13.1.2026. Il Giudice monocratico Giovanni
Tomo