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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 1616/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 1616/2018
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. LUIGI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
CUSCUNÀ, elettivamente domiciliato in PIAZZA ETTORE MAIORANA 24, CATANIA
contro
) con il patrocinio dell'avv. SARIA LEOTTA, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in VIA ATANASIA 31, ACIREALE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
R.G.A.C. 1616/2018
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 20 dicembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Il Tribunale procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
A
Le domande proposte da sono infondate per le motivazioni di seguito illustrate. Parte_1
Il Tribunale condivide la valutazione operata dal consulente tecnico d'ufficio in relazione alle risultanze delle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, a mente delle quali “[…] non è facilmente individuabile la quota dei terreni prima degli interventi eseguiti nei medesimi […]” dai rispettivi proprietari (cfr. pag. 4 della consulenza tecnica d'ufficio) – terreni, questi, limitrofi tra loro ed ubicati, quello di parte attrice, in Acireale – frazione Scillichenti, via Vanellaccia 8 (censito al locale catasto al foglio 30, particella 1043), e, quello del convenuto in Acireale – frazione CP_1
Scillichenti, via Vanellaccia 6/D, (censito al locale catasto al foglio 30, particella 1863). Ed anzi, proprio sulla scorta delle suddette deposizioni ed avuto riguardo agli accertamenti peritali acquisiti agli atti del processo, è dato evincersi che “[…] il terreno in ditta al signor ha subito dei CP_1 riempimenti per trovarsi nella attuale quota, così come nella proprietà della signora il Parte_1 livello del terreno è stato ribassato […]” – il tutto, senza sforamenti di sorta del confine che separa le proprietà (cfr. pag. 4 della consulenza tecnica d'ufficio).
Così opinando, non può dirsi provata l'allegazione attorea secondo la quale il Re avrebbe preventivamente modificato la quota di calpestio del proprio terreno rispetto a quello della , sì da Pt_1 innalzarlo rispetto alla quota del limitrofo fondo attoreo e provocare gli sversamenti d'acque meteoriche denunziati in atti;
anzi, se tale situazione di progressivo deterioramento del fondo attorea è attuale, ciò appare ragionevolmente imputabile – sulla base degli analitici rilievi operati in loco dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha dato anche esauriente risposta alle osservazioni dei consulenti di parte – anche alle erosioni riscontrabili presso il muretto interamente ubicato nel fondo della e Pt_1
“[…] dovute agli scavi effettuati alla base dalla proprietà del fondo a cui fa capo […]” (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio). Certamente “[…] l'azione meteorica ha sicuramente fatto ulteriori danni, ma, data ancora la posizione nello spazio, si tratta di azione diretta delle piogge e per una minima parte indiretta (riversamento di acqua dal terreno a quota maggiore) […]”, sicché il crollo del muro suddetto (oggetto di doglianza da parte della ) è da ricondurre per lo più ai lavori di scavo Pt_1 effettuati nel terreno attualmente a quota più bassa (cfr. pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio) – vale a dire, quello di parte attrice: non a caso, “[…] il fatto che sia stato scavato alla base del muro ha tolto sostegno a quest'ultimo quindi in occasione di bombe d'acqua e comunque a seguito di eventi eccezionali, il muro è soggetto ad acqua battente che va ad erodere il residuo di piede del muro […]” (cfr. pag. 8 della consulenza tecnica d'ufficio).
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Non colgono nel segno nemmeno le doglianze attore in relazione al muro di confine.
Da un lato, infatti, sono anche le opere di sbancamento effettuate presso il fondo della ad Pt_1 aver determinato il deterioramento di tale manufatto (cfr. pagg.
5-6 della consulenza tecnica d'ufficio); dall'altro, appare del tutto fuorviante l'asserzione attorea secondo la quale la realizzazione delle opere edili presso il terreno del Re avrebbe “[…] fatto venire meno l'originaria funzione del muro a secco che serviva solo come delimitazione del confine, mutandolo in muro di contenimento […] (cfr. pag. 2 del ricorso): infatti, per quanto rilevato in loco dal perito d'ufficio, tutta l'area ove sono ubicati i fondi per cui è causa è interessata da terrazzamenti, “[…] quindi di per sé il muro è già di contenimento […]” (cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio).
Inoltre, per quanto concerne la demolizione di parte del muro ubicato al confine – alla quale sarebbe seguita, secondo la prospettazione attorea, una ricostruzione di parte di esso in cemento armato
– ritiene il Tribunale di condividere le considerazioni in merito formulate dal consulente tecnico d'ufficio, secondo le quali (a) “[…] il muro presente sul posto […] di antica manifattura non è stato soggetto a demolizione e ricostruzione in cemento armato per gli interventi che sono stati eseguiti nel fondo del signor […]”; (b) per quanto a ridosso del cancello di accesso alla proprietà del CP_1 Co (e su porzione di proprietà della ) sia stato attuato “[…] un ingrossamento del muro Pt_1 preesistente con un muro in cemento armato […]”, esso è pur sempre funzionale a sostenere la forza di spinta esercitata dalla scivola che immette nella strada interna del fondo di parte convenuta (cfr. pagg.
6-7 della consulenza tecnica d'ufficio).
Parimenti infondata è, infine, la domanda con la quale ha chiesto condannarsi Parte_1 ad eliminare le opere da questi realizzate sulla canaletta di irrigazione servente la CP_1 proprietà attorea.
Come chiarito dal perito d'ufficio nel proprio elaborato, da un lato, i paletti d'illuminazione e di recinzione ivi installati dal convenuto insistono su di una porzione in comproprietà tra i proprietari confinanti;
dall'altro, contrariamente a quanto sostenuto dalla nelle proprie difese, “[…] date le Pt_1 dimensioni esigue dei paletti appena cennati, queste non possono incidere sul funzionamento della canaletta […]” (cfr. pag. 9 della consulenza tecnica d'ufficio).
Da tutto quanto sopra esposto discende pertanto il rigetto di ogni domanda – anche risarcitoria – come proposta da . Parte_1
B
Deve invece accogliersi la domanda riconvenzionale formulata da seppur nei CP_1 limiti di seguito illustrati.
Il convenuto lamenta che la ricorrente avrebbe installato un pozzetto di smistamento alla distanza di circa 43 centimetri dal confine che separa i fondi dei contendenti e ciò in spregio alle distanze prescritte nel caso di specie dalla legge.
La doglianza è fondata.
Come correttamente osservato dal perito d'ufficio, “[…] la distanza legale dei pozzi e di quanto
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altro viene utilizzato per il contenimento di acqua deve essere posto a 2.00 ml dal confine […]” ex art. 889, co. I c.c. e, “[…] nel caso in esame, [il pozzetto visibile nelle fotografie n. 4, 21 e 22 in allegato alla consulenza tecnica d'ufficio] è in aderenza al muro di confine […]”, sicché deve condannarsi parte attrice ad arretrare il suddetto manufatto di modo che il punto (più vicino al confine) del perimetro interno dell'opera predetta sia posto ad una distanza non inferiore a metri 2,00 dal confine che separa i fondi delle parti.
Ogni pretesa risarcitoria di parte convenuta è invece infondata, stante l'allegazione del tutto Co generica del pregiudizio asseritamente patito dal per effetto delle condotte addebitate alla . Pt_1
III
Le spese di lite e di mediazione (tanto obbligatoria, quando demandata, come da relativi verbali depositati agli atti del processo) sono compensate nella misura di un terzo, stante la parziale soccombenza anche della parte convenuta;
dette spese seguono, per il residuo, i criteri di cui all'art. 91
c.p.c. e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice, atteso che siffatto incombente istruttorio ha consentito di accertare non solo l'infondatezza delle domande formulate da , ma anche la fondatezza della domanda riconvenzionale formulata Parte_1 da in relazione alla violazione delle distanze legali. CP_1
IV
Deve infine disattendersi la richiesta formulata dal convenuto nella memoria di replica, deputata ad ottenere la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, attribuite al difensore di parte attrice.
In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte
(Cass. 21031/2016). Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, "evidente falsità" e "mistificazione", le quali si iscrivono nella normale dialettica difensiva e, riferite ad una tesi della controparte, servono semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi) che, rientrando seppur in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (Cass. 21031/2016).
P.Q.M.
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Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta ogni domanda proposta da parte attrice;
2. condanna ad arretrare il pozzetto di smistamento meglio descritto al § II, B della Parte_1 superiore motivazione, di modo che il punto (più vicino al confine) del perimetro interno dell'opera predetta sia posto ad una distanza non inferiore a metri 2,00 dal confine che separa il terreno di parte attrice (ubicato in Acireale – frazione Scillichenti, via Vanellaccia 8, censito al locale catasto al foglio 30, particella 1043) dal terreno di (ubicato in Acireale – CP_1 frazione Scillichenti, via Vanellaccia 6/D, censito al locale catasto al foglio 30, particella 1863);
3. rigetta ogni residua domanda di parte convenuta;
4. condanna al rimborso, a favore di dei due terzi delle spese Parte_1 CP_1 processuali e di mediazione, che si liquidano, per l'intero, in € 56,00 per anticipazioni e €
788,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con compensazione del residuo terzo;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 31 marzo 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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