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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 396 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Parte_1 C.F._1
Savastano (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
( c.f. in proprio e nella qualità di amministratore del CP_1 C.F._3
(c.f. ), procuratore Controparte_2 P.IVA_1
di sé stesso rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Orditura (C.F. ) e C.F._4
Piero Orditura (c.f. ) C.F._5
APPELLATI
CONCLUSIONI Per l'appellante: accertare il diritto del sig. a ricevere copia della documentazione Parte_1
amministrativa, fiscale e contabile relativa ai lavori straordinari eseguiti dal Condominio sito in al Viale dello Zodiaco n.5; condannare l'avv. in proprio ed il in CP_2 CP_1 CP_2
via solidale o in via alternativa, al ristoro dei danni patrimoniali e non patiti (nella misura di euro
6.000,00 pari all'importo degli oneri condominiali straordinari corrisposti pro-quota dal per il Pt_1
lavori straordinari indicati, oppure in quella diversa misura maggiore/minore che dovesse essere determinata in corso di causa, anche in forma equitativa) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati: rigettare l'appello infondato oltre che inammissibile, con vittoria di spese e condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il sito in al Viale dello Zodiaco n. 5, nonché il suo CP_2 CP_2
amministratore p.t. , affinchè venisse dichiarato il suo diritto a ricevere copia della CP_1
documentazione amministrativa, fiscale e contabile concernente gli eseguiti lavori straordinari in virtù di delibera condominiale del 24.03.2006 e al risarcimento dei danni patiti.
In particolare, l'attore a sostegno della domanda deduceva che:
-sino al 28.05.2008 era stato proprietario di un'unità immobiliare - distinta con n. 23, quarto piano, scala B - facente parte dell'indicato condominio, nonché di un box auto - distinto con n. 68 - ubicato all'interno del condominio;
-in qualità di condomino, aveva partecipato al pagamento delle relative spese condominiali (in particolare, di seguito, gli eseguiti lavori straordinari: restauro conservativo fabbricato ed adeguamento l. 46/1990 con delibera del 24.03.2009; bonifica cortile condominiale con delibera del
26.09.2009; risanamento torrini scale), come da rendiconto del 9.01.2007 firmato dall'amministratore p.t ,da allegati riparti e verbale assembleare del 9.10.2006;
, per i predetti lavori, si era avvalso - come da certificazioni, a firma di CP_3 CP_1
- dei benefici fiscali ex lege 449/1997 e succ.;
[...]
-pur non condividendo la gestione dell'ente condominiale, sì da proporre opposizione - con esito negativo - alla delibera condominiale del 24.03.2006, aveva regolarmente corrisposto i relativi oneri condominiali;
-nonostante le reiterate richieste (racc. 14.5.2012; fax 23.5.12; fax 31.5.2012; fax 28.6.2012) rivolte all'amministratore p.t., non aveva avuto la possibilità di visionare la documentazione fiscale, amministrativa e contabile , per lui necessaria in caso di verifica fiscale, relativa ai menzionati lavori straordinari.
Si costituiva in giudizio il Condominio sito in al viale dello Zodiaco n. 5, in persona CP_2 dell'amministratore p.t. nonché il in proprio. Veniva eccepito il difetto di CP_1 CP_1
legittimazione del , in quanto l'attore aveva venduto l'appartamento ubicato all'interno del Pt_1
condominio nel 2008 e, essendo proprietario all'attualità solo del box n. 68, rivestiva la qualità di condomino del Condominio box Auto viale dello Zodiaco 3 (e non del Condominio di viale dello
Zodiaco n.5). Eccepiva altresì, la nullità parziale dell'atto di compravendita del 2008 - in favore di
- nella parte in cui non vi aveva ricompreso anche la proprietà del box auto n. 68, Controparte_4
unito al primo da un vincolo di pertinenzialità ex lege 122/89. Rappresentava inoltre la pretestuosità della richiesta avanzata, priva di riscontri probatori quanto agli asseriti danni.Chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto, dopo la notifica della citazione e prima dell'iscrizione della causa a ruolo l'amministratore aveva inviato a mezzo posta a Parte_1
tutta la documentazione richiesta.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 11487/2019, pubblicata il 31.12.2019, così provvedeva:
“dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto , che si liquidano in euro 50,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per CP_2
competenze di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato ad unico articolato motivo. Parte_1
L'appellante ha sostanzialmente riproposto le argomentazioni poste a fondamento della domanda avanzata in primo grado. In particolare ha dedotto che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato il comportamento omissivo ed inadempiente tenuto dall'amministratore dal momento che quest'ultimo, nonostante reiterate richieste, non aveva consentito CP_1
l'accesso alla documentazione fiscale, amministrativa e contabile relativa ai lavori condominiali straordinari (che aveva richiesto riservando all'ente condominiale la scelta in ordine alle modalità organizzative della consegna); l'omessa tempestiva consegna aveva comportato “un danno di non agevole quantificazione e nè tantomeno facilmente riparabile”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, gli appellati si sono costituiti evidenziando il carattere pretestuoso dell'azione (essendo stata addotta la mera eventualità di una verifica fiscale in relazione a lavori straordinari effettuati circa dieci anni prima) e la carenza di legittimazione del . Hanno Pt_1
chiesto il rigetto del gravame, in considerazione della corretta statuizione del Tribunale.
Depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2024, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex adverso proposta. Su tale profilo giova richiamare l'arresto della S.C. secondo il quale, “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass.S.U 16/11/2017, n. 27199). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100). Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 28/10/2020 n. n. 23781). Sulla scorta di tali premesse, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato da è idoneo Parte_1
a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la sentenza di primo grado attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esponendo altresì le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di
Napoli.
Precisati come in premessa i termini della controversia, l'appello è infondato e va respinto.
Questa Corte ritiene corretta la statuizione del tribunale, che ha definito il giudizio con una declaratoria di cessazione della materia del contendere. A fondamento della quale sono state poste circostanze documentalmente provate, ovvero:
1.la documentazione richiesta è stata consegnata all'attore (documentazione contabile, fiscale ed amministrativa relativa ai lavori straordinari deliberati nel 2006);
2. tale consegna – alla quale l'amministratore non era tenuto ex art.1130 bis c.c.-
è stata effettuata ancor prima dell'iscrizione della causa a ruolo.
Va aggiunto inoltre, secondo la prospettazione offerta dallo stesso appellante (cfr. atto di citazione sub f)) che non è evincibile un suo interesse concreto a ricevere la documentazione, relativa a lavori di straordinaria manutenzione risalenti, deliberati nel 2006 e poi effettuati. Risulta inoltre che l'importo per i citati lavori è stato corrisposto pro-quota dal nel 2012. Pt_1
Richiamando la normativa di riferimento, l'art. 1130, co. 1, n. 9 c.c. prevede che l'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso. E, ai sensi dell'art. 1130-bis cc, “i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione".
Ebbene, alla luce delle disposizioni di legge citate non l'amministratore non è tenuto alla consegna dei documenti, dal momento che sussiste unicamente in capo a condomini l'onere di prenderne visione.
In tema di condominio negli edifici, gli articoli 1129, comma 2, e 1130-bis del c.c., come novellati dalla legge n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condomini di ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, sempreché l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art.1175 c.c. Al istante - il quale non è tenuto a specificare le ragioni della CP_2
richiesta - fa capo l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito l'esercizio della facoltà in parola.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il fatto che i condomini abbiano diritto d'accesso alla documentazione condominiale non vuol dire che possano esercitare questa loro prerogativa in modo compulsivo ed irragionevole. Ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il , dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui CP_2
condomini richiedenti. In tal senso, la Corte di Cassazione, costantemente, afferma che la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all'amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza, ex art. 1175 c.c. né risolversi in un onere economico per il condominio (v. Cass.
4445/2020; Cass. 19210/2011; Cass. 15159/2001; Cass. 8460/1998).
Tali decisioni pongono in evidenza che l'obbligo dell'amministratore di fornire informazioni ai condomini non è senza limiti, perché l'interesse alla buona amministrazione del Condominio osta a che l'amministratore sia tenuto a distogliersi dallo svolgimento delle proprie funzioni per assecondare richieste reiterate e non finalizzate a soddisfare autentiche esigenze informative.
Riguardo poi alla pretesa di consegna della documentazione richiesta - nel caso in esame avanzata con una raccomandata e diversi fax - si deve osservare che ciascun condomino ha un diritto di
“prendere visione” e di “estrarre copia” della documentazione condominiale, ma tale diritto va esercitato presso i locali ove si trovano gli stessi documenti, nei giorni e negli orari prestabiliti dall'amministratore (come previsto dagli artt. 1129 e 1130 bis cc.) Ritenere dunque che un condomino abbia il diritto di esigere dall'amministratore che quest'ultimo proceda alla ricerca, alla copia ed all'invio di documenti, oltre a non trovare fondamento normativo, confligge con i limiti imposti dalle norme citate (l'obbligo di consegna è invece ipotizzabile nei confronti dell'amministratore uscente ai sensi dell' art.1129 c.c.e in forza del proprio ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza che a norma dell' art.1713 c.c. impone all'amministratore una volta scaduto il mandato di restituire all'amministratore subentrante i documenti concernenti la gestione).
Ora, benché il abbia diritto di prendere visione e di estrarre copia della documentazione CP_2
richiesta, nel caso che occupa non può ritenersi che tale diritto sia stato negato al , tale da Pt_1
giustificare il fondamento della pretesa azionata.
Del resto, benchè le disposizioni codicistiche richiamate riconoscano ai singoli condomini la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili, peraltro senza la necessità di specificarne la ragione, tuttavia tale facoltà non si estende sino ad onerare l'amministratore del del compito di procedere all'invio, a ciascun richiedente, della documentazione pretesa CP_2
in visione.
Dunque, qualora il condomino stesso agisca in via giudiziale per ottenere l'ostensione di documenti di suo interesse ha l'onere di dimostrare di aver richiesto un appuntamento all'amministratore, senza esito, o di essersi recato presso i luoghi ove era custodita la documentazione senza aver potuto accedere o comunque esaminare i documenti. Circostanza, questa, rimasta sfornita di prova: è incontestato che non ha Parte_1
formalizzato alcuna istanza di accesso all'amministratore in carica.
Egli ha avanzato richieste pretestuose ed esplorative, tali da rivelarsi da intralcio a fronte della condotta tenuta da parte dell'amministratore p.t., al quale non è ascrivibile alcun inadempimento. Non può sottacersi la mancanza di un reale apprezzabile interesse da parte dell'appellante alla consegna della documentazione, sia per il tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori (per i quali aveva già corrisposto la quota dovuta), sia perché la “verifica ad opera della Agenzia delle Entrate” è prospettata in termini di mera eventualità (cfr. pag.5 della citazione).
La richiesta risarcitoria è stata correttamente disattesa dal primo giudice, non essendo stato provato alcun inadempimento ascrivibile all'amministratore. La prospettazione dell'appellante, ovvero di aver subito a causa della condotta omissiva dell'amministratore, tenuta in violazione dei doveri di correttezza, un grave pregiudizio “non agevolmente commisurabile nè tantomeno facilmente riparabile” al di là dell'estrema genericità, non ha trovato nelle emergenze processuali alcun riscontro. Peraltro l'appellante ha chiesto il risarcimento dei danni per l'importo di euro 6.000,00, corrispondente agli oneri che assume di avere corrisposto per i lavori straordinari. Tale assunto è però contestato dal che, in ordine alla quantificazione, ha precisato che il aveva CP_2 Pt_1
versato per i lavori un importo pari a circa la metà di quanto richiesto in citazione ( e, a fronte di questa contestazione, nulla è stato dedotto dall'appellante per chiarire i criteri con cui ha determinato l'importo degli asseriti danni).
Sulla scorta delle riportate argomentazioni l'appello va respinto, con conferma della sentenza n.11487/2019 emessa dal tribunale di Napoli.
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., né con riguardo all'elemento oggettivo (prova del danno), né con riferimento all'elemento soggettivo, ravvisabile nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute (mala fede), ovvero nel difetto della normale diligenza per acquisire tale consapevolezza (colpa grave).
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 d.m. cit.) liquidate negli importi minimi per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e delle questioni trattate.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in proprio e nella qualità di amministratore p.t. del
[...] CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_5
n.11487/2019 pubblicata il 31.12.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Napoli n.11487/2019 pubblicata il 31.12.2019,
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.904,5 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa