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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 11480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11480 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa NA AR DI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 91034 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2002, avente ad
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'Avv. Giacomo Pignata, presso il cui studio elettivamente domicilia
ATTORE
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F ) entrambi rappresentati, difesi e domiciliati C.F._3 presso lo studio dell'Avv. CO PA (C.F. ) sito C.F._4
in Napoli al Centro Direzionale-Isola G7, giuste procure in atti, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ) rappresentata e Controparte_3 C.F._5 difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Corso Mattia (C.F.
1 ) ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in C.F._6
CA (Na) alla via G.B. Vico n. 16, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo:
[...]
; Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
IC LM (C.F. in proprio ed in C.F._7 sostituzione del revocato procuratore speciale, , rappresentato CP_4
e difeso dall'Avv. Nuzzi Augusto (C.F. ) presso il C.F._8 quale elett.te domicilia in Napoli alla Galleria Vanvitelli n.37, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente all'indirizzo pec:
Email_3
CONVENUTO
Nonche'
(C.F. ) e CP_4 C.F._9 [...]
(C.F. ) CP_5 C.F._10
CONVENUTE contumace
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali e note di replica.
All'udienza a trattazione scritta del 16.07.2025, il Giudice, lette le note autorizzate delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione e rilevato che l'udienza era stata fissata per la precisazione delle conclusioni, riservava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c. con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione del relativo provvedimento.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, innanzi al Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Marano di Napoli, il 31.10.2002, Parte_1
conveniva in giudizio i germani , , CP_4 CP_1 Controparte_5 CP_3
e per ottenere la divisione giudiziale dell'eredità lasciata da
[...] CP_2
(deceduta ab intestato, in Giugliano in Campania il Persona_1
12.06.1999) costituita dall'immobile sito in Giugliano in Campania (NA), alla
Via Giardini n. 53 (ora n. 62), riportato in Catasto al foglio 54, p.lla 341.
All'udienza del 5.2.2003, si costituiva, con il patrocinio dell'Avv. Carlo
Perfetto, il sig. , il quale chiedeva di disporsi la divisione CP_4
dell'intero patrimonio ereditario.
In data 4.2.2008, il processo veniva dichiarato interrotto, in seguito al decesso del procuratore del convenuto , che provvedeva, poi, alla CP_4
riassunzione del giudizio, con ricorso depositato il 22.7.2008, e notificato il
5.11.2008.
All'udienza fissata per la prosecuzione del procedimento, si costituiva la sola sig.ra la quale, nel premettere di aver acquistato (giusto Controparte_3
atto per notaio dell'8.5.2008) la quota del germano , attore nel Per_2 Pt_1
presente giudizio, chiedeva, nell'ipotesi di accertata indivisibilità del compendio ereditario, l'attribuzione dell'intero cespite, con addebito dell'eccedenza (art. 720 c.c.), con spese a carico della massa e/o a carico di chi ha proposto domande inammissibili ed infondate.
Disposta ed espletata una prima C.T.U., ad opera dell'Ing. CP_6 poi rinnovata con quella dell'Arch. , all'udienza del Controparte_7
7.6.2019, la causa veniva riservata, una prima volta, per la decisione.
Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in data 24.12.2019, la causa veniva
3 rimessa sul ruolo, per consentire alle parti di supplire alle carenze documentali rilevate dal Magistrato, ed indicate nella relativa ordinanza.
Nel prosieguo del giudizio, veniva, altresì, disposta l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c., nei confronti dei convenuti e fino CP_1 CP_2
ad allora rimasti contumaci. Tuttavia, e nelle CP_1 CP_2 more, si costituivano nel presente giudizio e chiedevano anche loro di disporre la divisione dell'intero patrimonio ereditario.
Nel pendente giudizio, si sono costituite tutte le parti, ad eccezione di
[...]
la quale, avendo ritualmente ricevuto in data 5 Controparte_5 novembre 2008 la notifica dell'atto di riassunzione del processo, risulta contumace. Parimenti contumace deve considerarsi , il quale CP_4
non ha rinnovato la propria costituzione dopo l'interruzione del processo per la morte del proprio difensore.
Nel corso del giudizio sono sopravvenute le seguenti vicende traslative delle quote ereditarie:
- a) con atto per Notar del 9 marzo 2007 ha Persona_3 CP_4 donato la propria quota al figlio CO, successivamente intervenuto nel processo;
- b) con atto per Notar dell'8 maggio 2008, l'originario attore, Persona_4
, ha venduto la propria quota alla sorella . Parte_1 CP_3
All'udienza del 5.11.2021, le parti rassegnavano nuovamente le conclusioni e, all'esito della riserva assunta in pari data, la causa veniva riservata, un'altra volta, per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
a decorrere dall'8.11.2021.
Rimessa nuovamente sul ruolo, per un supplemento di perizia, la causa veniva decisa, con la sentenza parziale n. 8427/2024 del 3.10.2024, con la quale:
- è stata dichiarata aperta la successione legittima di , Persona_1
4 nata a [...] il [...] e deceduta in Giugliano in Campania il 12 giugno 1999;
- è stata dichiarata l'inammissibilità dell'azione di divisione con riguardo ai seguenti beni:
a) APPARTAMENTO al secondo piano accessibile dal vano scala in NCEU del comune di Giugliano in Campania foglio 54 p.lla 341 sub 6;
b) DEPOSITO al piano interrato con accesso da cortile comune, in NCEU del comune di Giugliano in Campania foglio 54 p.lla 341 sub;
- è stato dichiarato che gli attuali comproprietari dei beni oggetto di divisione sono: (titolare di una quota pari a 1/6), Controparte_5 CP_1
(titolare di una quota pari a 1/6), (titolare di una quota
[...] CP_2
pari a 1/6), (titolare di una quota pari a 2/6), PA CO Controparte_3
(titolare di una quota pari a 1/6);
- con separata ordinanza del 3.10.2024, comunicata il 4.10.2024, è stata disposta la vendita a mezzo di professionista delegato dei restanti beni, non comodamente divisibili, assegnava alle parti interessate termine di giorni trenta per curare e documentare la trascrizione della domanda giudiziaria di divisione a favore e contro ciascuno dei comproprietari, nonché di provvedere al deposito della documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c., aggiornata alla data di trascrizione della domanda di divisione.
Nessuno provvedeva, entro il termine concesso, a tale adempimento, né veniva richiesta una proroga, prima della sua scadenza.
Il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, ha invitato nuovamente le parti a precisare le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini, decorrenti dal giorno successivo
(18.7.2025) alla comunicazione del relativo provvedimento depositato all'esito dell'udienza trattata in modalità cartolare.
5 In sede di comparsa conclusionale, il difensore costituito per CP_3
ha reiterato l'eccezione di estinzione del giudizio, già in precedenza
[...] sollevata nella prima difesa utile, per l'inosservanza del termine assegnato con l'ordinanza del 3-4.10.2024, atteso che, altrimenti opinando, tale violazione potrebbe perpetuarsi all'infinito, con il rischio di vulnerare le esigenze di certezza del diritto e di celerità dei processi.
L'eccezione è fondata.
Con ordinanza del 3.10.2024, comunicata il 4.10.2024, è stata disposta la vendita a mezzo di professionista delegato dei restanti beni, non comodamente divisibili, assegnava alle parti interessate termine di giorni trenta per curare e documentare la trascrizione della domanda giudiziaria di divisione a favore e contro ciascuno dei comproprietari, nonché di provvedere al deposito della documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c., aggiornata alla data di trascrizione della domanda di divisione.
Con relazione del 16.1.2025, il professionista delegato, al quale gli atti erano stati delegati per la vendita, previa verifica mediante apposite ispezioni ipotecarie, segnalava che il termine di 30 giorni assegnato alle parti per la trascrizione della domanda era spirato e che, comunque, anche successivamente, non risultava né la trascrizione della domanda di divisione né conseguenzialmente l'aggiornamento della certificazione ipocatastale, pure richiesto espressamente con la medesima ordinanza del 4.10.2024.
Le parti interessate non hanno chiesto alcuna proroga del termine di 30 giorni concesso con ordinanza del 4.10.24 né hanno provveduto all'adempimento richiesto.
Anzi, e in sede di comparsa conclusionale, CP_1 CP_2
hanno osservato che, pur essendo stata rilevata la mancata trascrizione della domanda giudiziale iniziale (anche a causa della perdita di atti del fascicolo
6 cartaceo originario, per cui si è chiesta la ricostruzione e l'emissione di provvedimento equipollente ai fini della trascrizione), tale circostanza non inficia la procedibilità del giudizio inter partes.
Va, preliminarmente, osservato che, solamente all'udienza del 24.1.2025, è stata formalizzata, a verbale, la richiesta di disporre la ricostruzione del fascicolo con la citazione per consentire alle parti la trascrizione della stessa, considerato che l'atto di citazione è di fatto andato smarrito
Va, poi, evidenziato che il termine ordinatorio non è un termine che può essere violato: è solo un termine che può essere abbreviato o prorogato, ma solo per una volta e, comunque, a condizione che la richiesta di proroga sia basata su un giustificato motivo e sia formulata prima della scadenza ai sensi dell'art. 154 c.p.c. (Cass. n. 25369 del 28/08/2023).
La predetta interpretazione, di recente proposta dalla Corte di legittimità (si rinvengono, infatti, anche pronunce, piuttosto risalenti, di segno diverso), appare pienamente condivisibile alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali volti a valorizzare il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo.
Ed invero, la disciplina di cui all'art. 154 c.p.c. consente la proroga del termine ordinatorio, per una durata non superiore al termine originario, alla duplice condizione che il termine non sia ancora scaduto e che lo stesso non sia stabilito a pena di decadenza.
La disposizione in questione, prescrivendo che la proroga giudiziale del termine possa darsi solo prima della sua scadenza, induce ad escludere che la violazione del termine ordinatorio sia priva di rilevanza e, anzi, rende evidente il contrario.
Qualora, poi, non si attribuisse alcuna conseguenza alla violazione del termine ordinatorio, dovrebbe concludersi che si tratti di un termine
7 sostanzialmente inutile.
Muovendo da tali rilievi, appare preferibile l'interpretazione, pure proposta dalla Corte di Cassazione, secondo cui la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/01/2005).
D'altronde, la regola della "ragionevole durata" del processo, sancita dall'art. 111 Cost., comma 2, nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, non può non implicare che, in caso di mancato rispetto del termine inizialmente concesso, l'eventuale concessione da parte del giudice di un nuovo termine, al di fuori di ogni limite temporale, contrasterebbe col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, anche avuto riguardo alla improrogabilità dei termini processuali, ancorché aventi natura ordinatoria.
Si veda sul punto Cass. Sez. Un., Sentenza n. 20604 del 2008, la quale, sia pure resa in diversa fattispecie, ha evidenziato che “anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai di per sè determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione
"costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della
"ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito,
8 di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga – come è avvenuto nella fattispecie in esame – si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio”.
Dunque, la richiesta di ricostruzione del fascicolo, formulata da una delle parti ben oltre il termine di scadenza concesso per procedere all'adempimento disposto, si appalesa tardiva ed inaccoglibile.
Infine, quanto alla eccepita superfluità dell'adempimento richiesto, va rilevato, in limine litis, che, secondo la Corte di Cassazione (Cass. n. 6228 del
2.3.2023), “la trascrizione della domanda di divisione va curata non per gli effetti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c., ma per gli effetti enunciati nell'art.
1113 c.c., norma che in verità disciplina non solo gli effetti della trascrizione della domanda di divisione, ma anche quelli della trascrizione della stessa divisione (Cass. n. 26692/2020). Pertanto, colui che trascrive o iscrive contro uno dei comproprietari, prima della trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale), non rafforza definitivamente il proprio acquisto secondo lo schema dell'art. 2644 c.c., ma, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 1113 c.c., acquisisce il diritto di impugnare la divisione già eseguita alla quale non sia stato chiamato a partecipare, o di disconoscerne immediatamente l'efficacia, se l'omissione è incorsa in danno dei soggetti indicati nel comma 3 della norma”.
In buona sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, la trascrizione della domanda di divisione va curata non per gli effetti previsti dagli artt. 2652
e 2653 c.c., ma per gli effetti enunciati nell'art. 1113 c.c.. Si ritiene, poi, che la trascrizione della domanda di divisione sia richiesta ai fini della continuità
9 di cui all'art. 2650 c.c. (Cass. n. 2800/1985; Cass. n. 821/2000).
La trascrizione della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2646
e 1113 c.c., realizza, quindi, l'esigenza di tutelare gli aventi causa da uno o più comproprietari che abbiano trascritto il loro titolo prima della trascrizione della divisione.
La trascrizione della domanda consente, in particolare, di tutelare i creditori ipotecari di uno o più coeredi che abbiano iscritto la loro ipoteca sulla quota indivisa o su beni determinati, secondo quanto previsto dall'art. 2825 c.c., norma che riguarda il trasferimento dell'ipoteca, con il medesimo grado, dalla quota indivisa ai beni concretamente assegnati al condividente a seguito della divisione.
La previsione di cui al secondo comma dell'art. 2646 c.c. è funzionale, infine, all'interesse dei creditori chirografari che abbiano trascritto l'opposizione prevista dall'art. 1113 c.c., al punto che la divisione effettuata senza che tali soggetti siano stati chiamati all'intervento è, nei loro confronti, inopponibile;
i soggetti pretermessi, d'altronde, potranno pretendere soltanto che le operazioni divisionali vengano ripetute, al fine da essere tutelati contro il rischio di divisioni elusive del loro diritto.
Da ultimo, non può non evidenziarsi che alla divisione di beni immobili può pervenirsi attraverso due procedimenti, giudiziale o stragiudiziale. Quando tutti i condividenti concordano sullo scioglimento della comunione e non vi sono profili di contrasto, la divisione si realizza in via contrattuale, ovvero con un atto notarile, che va trascritto.
Quando non c'è accordo tra i condividenti, si rende necessaria una divisione giudiziale, la quale viene, di norma, introdotta da uno dei partecipanti alla comunione. In tal caso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2646 c.c., la domanda di divisione giudiziale deve essere trascritta.
10 Il Tribunale ritiene, dunque, che non possa rimettersi al corso del giudizio la verifica circa l'eventuale iscrizione di ipoteche o di opposizioni e che, a prescindere dal verificarsi o meno di tali ipotesi, non possa essere vanificata una esplicita previsione normativa, a maggior ragione se vi è stata la prescrizione di un apposito termine da parte del giudice per provvedervi e tale termine sia inutilmente elasso.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto.
La declaratoria di estinzione va effettuata con sentenza, trattandosi di estinzione di giudizio monocratico (Trib. Torino, 29.10.2013) ed in quanto nelle controversie, come quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c..
Del resto, la Cassazione ritiene che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (Cass. n. 6023/2007, n. 6023; Cass. n. 8041/2006;
Cass. n. 8092/2004; Cass. n. 3733/2004).
La presenza di contrasti giurisprudenziali sulla prorogabilità o meno del termine ordinatorio (anche se i precedenti difformi all'interpretazione in questa sede accolta risultano essere risalenti nel tempo) costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti. Le spese di ctu sono poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra contro + altri, così Parte_1 CP_1
11 definitivamente provvede:
1- Dichiara estinto il giudizio;
2- Compensa le spese di lite;
3- Pone a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di ctu.
Napoli, così deciso il 06/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA AR DI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa NA AR DI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 91034 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2002, avente ad
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'Avv. Giacomo Pignata, presso il cui studio elettivamente domicilia
ATTORE
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F ) entrambi rappresentati, difesi e domiciliati C.F._3 presso lo studio dell'Avv. CO PA (C.F. ) sito C.F._4
in Napoli al Centro Direzionale-Isola G7, giuste procure in atti, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ) rappresentata e Controparte_3 C.F._5 difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Corso Mattia (C.F.
1 ) ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in C.F._6
CA (Na) alla via G.B. Vico n. 16, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo:
[...]
; Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
IC LM (C.F. in proprio ed in C.F._7 sostituzione del revocato procuratore speciale, , rappresentato CP_4
e difeso dall'Avv. Nuzzi Augusto (C.F. ) presso il C.F._8 quale elett.te domicilia in Napoli alla Galleria Vanvitelli n.37, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale per le comunicazioni e notificazioni al seguente all'indirizzo pec:
Email_3
CONVENUTO
Nonche'
(C.F. ) e CP_4 C.F._9 [...]
(C.F. ) CP_5 C.F._10
CONVENUTE contumace
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali e note di replica.
All'udienza a trattazione scritta del 16.07.2025, il Giudice, lette le note autorizzate delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione e rilevato che l'udienza era stata fissata per la precisazione delle conclusioni, riservava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c. con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione del relativo provvedimento.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, innanzi al Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Marano di Napoli, il 31.10.2002, Parte_1
conveniva in giudizio i germani , , CP_4 CP_1 Controparte_5 CP_3
e per ottenere la divisione giudiziale dell'eredità lasciata da
[...] CP_2
(deceduta ab intestato, in Giugliano in Campania il Persona_1
12.06.1999) costituita dall'immobile sito in Giugliano in Campania (NA), alla
Via Giardini n. 53 (ora n. 62), riportato in Catasto al foglio 54, p.lla 341.
All'udienza del 5.2.2003, si costituiva, con il patrocinio dell'Avv. Carlo
Perfetto, il sig. , il quale chiedeva di disporsi la divisione CP_4
dell'intero patrimonio ereditario.
In data 4.2.2008, il processo veniva dichiarato interrotto, in seguito al decesso del procuratore del convenuto , che provvedeva, poi, alla CP_4
riassunzione del giudizio, con ricorso depositato il 22.7.2008, e notificato il
5.11.2008.
All'udienza fissata per la prosecuzione del procedimento, si costituiva la sola sig.ra la quale, nel premettere di aver acquistato (giusto Controparte_3
atto per notaio dell'8.5.2008) la quota del germano , attore nel Per_2 Pt_1
presente giudizio, chiedeva, nell'ipotesi di accertata indivisibilità del compendio ereditario, l'attribuzione dell'intero cespite, con addebito dell'eccedenza (art. 720 c.c.), con spese a carico della massa e/o a carico di chi ha proposto domande inammissibili ed infondate.
Disposta ed espletata una prima C.T.U., ad opera dell'Ing. CP_6 poi rinnovata con quella dell'Arch. , all'udienza del Controparte_7
7.6.2019, la causa veniva riservata, una prima volta, per la decisione.
Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in data 24.12.2019, la causa veniva
3 rimessa sul ruolo, per consentire alle parti di supplire alle carenze documentali rilevate dal Magistrato, ed indicate nella relativa ordinanza.
Nel prosieguo del giudizio, veniva, altresì, disposta l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c., nei confronti dei convenuti e fino CP_1 CP_2
ad allora rimasti contumaci. Tuttavia, e nelle CP_1 CP_2 more, si costituivano nel presente giudizio e chiedevano anche loro di disporre la divisione dell'intero patrimonio ereditario.
Nel pendente giudizio, si sono costituite tutte le parti, ad eccezione di
[...]
la quale, avendo ritualmente ricevuto in data 5 Controparte_5 novembre 2008 la notifica dell'atto di riassunzione del processo, risulta contumace. Parimenti contumace deve considerarsi , il quale CP_4
non ha rinnovato la propria costituzione dopo l'interruzione del processo per la morte del proprio difensore.
Nel corso del giudizio sono sopravvenute le seguenti vicende traslative delle quote ereditarie:
- a) con atto per Notar del 9 marzo 2007 ha Persona_3 CP_4 donato la propria quota al figlio CO, successivamente intervenuto nel processo;
- b) con atto per Notar dell'8 maggio 2008, l'originario attore, Persona_4
, ha venduto la propria quota alla sorella . Parte_1 CP_3
All'udienza del 5.11.2021, le parti rassegnavano nuovamente le conclusioni e, all'esito della riserva assunta in pari data, la causa veniva riservata, un'altra volta, per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
a decorrere dall'8.11.2021.
Rimessa nuovamente sul ruolo, per un supplemento di perizia, la causa veniva decisa, con la sentenza parziale n. 8427/2024 del 3.10.2024, con la quale:
- è stata dichiarata aperta la successione legittima di , Persona_1
4 nata a [...] il [...] e deceduta in Giugliano in Campania il 12 giugno 1999;
- è stata dichiarata l'inammissibilità dell'azione di divisione con riguardo ai seguenti beni:
a) APPARTAMENTO al secondo piano accessibile dal vano scala in NCEU del comune di Giugliano in Campania foglio 54 p.lla 341 sub 6;
b) DEPOSITO al piano interrato con accesso da cortile comune, in NCEU del comune di Giugliano in Campania foglio 54 p.lla 341 sub;
- è stato dichiarato che gli attuali comproprietari dei beni oggetto di divisione sono: (titolare di una quota pari a 1/6), Controparte_5 CP_1
(titolare di una quota pari a 1/6), (titolare di una quota
[...] CP_2
pari a 1/6), (titolare di una quota pari a 2/6), PA CO Controparte_3
(titolare di una quota pari a 1/6);
- con separata ordinanza del 3.10.2024, comunicata il 4.10.2024, è stata disposta la vendita a mezzo di professionista delegato dei restanti beni, non comodamente divisibili, assegnava alle parti interessate termine di giorni trenta per curare e documentare la trascrizione della domanda giudiziaria di divisione a favore e contro ciascuno dei comproprietari, nonché di provvedere al deposito della documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c., aggiornata alla data di trascrizione della domanda di divisione.
Nessuno provvedeva, entro il termine concesso, a tale adempimento, né veniva richiesta una proroga, prima della sua scadenza.
Il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, ha invitato nuovamente le parti a precisare le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini, decorrenti dal giorno successivo
(18.7.2025) alla comunicazione del relativo provvedimento depositato all'esito dell'udienza trattata in modalità cartolare.
5 In sede di comparsa conclusionale, il difensore costituito per CP_3
ha reiterato l'eccezione di estinzione del giudizio, già in precedenza
[...] sollevata nella prima difesa utile, per l'inosservanza del termine assegnato con l'ordinanza del 3-4.10.2024, atteso che, altrimenti opinando, tale violazione potrebbe perpetuarsi all'infinito, con il rischio di vulnerare le esigenze di certezza del diritto e di celerità dei processi.
L'eccezione è fondata.
Con ordinanza del 3.10.2024, comunicata il 4.10.2024, è stata disposta la vendita a mezzo di professionista delegato dei restanti beni, non comodamente divisibili, assegnava alle parti interessate termine di giorni trenta per curare e documentare la trascrizione della domanda giudiziaria di divisione a favore e contro ciascuno dei comproprietari, nonché di provvedere al deposito della documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c., aggiornata alla data di trascrizione della domanda di divisione.
Con relazione del 16.1.2025, il professionista delegato, al quale gli atti erano stati delegati per la vendita, previa verifica mediante apposite ispezioni ipotecarie, segnalava che il termine di 30 giorni assegnato alle parti per la trascrizione della domanda era spirato e che, comunque, anche successivamente, non risultava né la trascrizione della domanda di divisione né conseguenzialmente l'aggiornamento della certificazione ipocatastale, pure richiesto espressamente con la medesima ordinanza del 4.10.2024.
Le parti interessate non hanno chiesto alcuna proroga del termine di 30 giorni concesso con ordinanza del 4.10.24 né hanno provveduto all'adempimento richiesto.
Anzi, e in sede di comparsa conclusionale, CP_1 CP_2
hanno osservato che, pur essendo stata rilevata la mancata trascrizione della domanda giudiziale iniziale (anche a causa della perdita di atti del fascicolo
6 cartaceo originario, per cui si è chiesta la ricostruzione e l'emissione di provvedimento equipollente ai fini della trascrizione), tale circostanza non inficia la procedibilità del giudizio inter partes.
Va, preliminarmente, osservato che, solamente all'udienza del 24.1.2025, è stata formalizzata, a verbale, la richiesta di disporre la ricostruzione del fascicolo con la citazione per consentire alle parti la trascrizione della stessa, considerato che l'atto di citazione è di fatto andato smarrito
Va, poi, evidenziato che il termine ordinatorio non è un termine che può essere violato: è solo un termine che può essere abbreviato o prorogato, ma solo per una volta e, comunque, a condizione che la richiesta di proroga sia basata su un giustificato motivo e sia formulata prima della scadenza ai sensi dell'art. 154 c.p.c. (Cass. n. 25369 del 28/08/2023).
La predetta interpretazione, di recente proposta dalla Corte di legittimità (si rinvengono, infatti, anche pronunce, piuttosto risalenti, di segno diverso), appare pienamente condivisibile alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali volti a valorizzare il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo.
Ed invero, la disciplina di cui all'art. 154 c.p.c. consente la proroga del termine ordinatorio, per una durata non superiore al termine originario, alla duplice condizione che il termine non sia ancora scaduto e che lo stesso non sia stabilito a pena di decadenza.
La disposizione in questione, prescrivendo che la proroga giudiziale del termine possa darsi solo prima della sua scadenza, induce ad escludere che la violazione del termine ordinatorio sia priva di rilevanza e, anzi, rende evidente il contrario.
Qualora, poi, non si attribuisse alcuna conseguenza alla violazione del termine ordinatorio, dovrebbe concludersi che si tratti di un termine
7 sostanzialmente inutile.
Muovendo da tali rilievi, appare preferibile l'interpretazione, pure proposta dalla Corte di Cassazione, secondo cui la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/01/2005).
D'altronde, la regola della "ragionevole durata" del processo, sancita dall'art. 111 Cost., comma 2, nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, non può non implicare che, in caso di mancato rispetto del termine inizialmente concesso, l'eventuale concessione da parte del giudice di un nuovo termine, al di fuori di ogni limite temporale, contrasterebbe col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, anche avuto riguardo alla improrogabilità dei termini processuali, ancorché aventi natura ordinatoria.
Si veda sul punto Cass. Sez. Un., Sentenza n. 20604 del 2008, la quale, sia pure resa in diversa fattispecie, ha evidenziato che “anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai di per sè determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione
"costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della
"ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito,
8 di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga – come è avvenuto nella fattispecie in esame – si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio”.
Dunque, la richiesta di ricostruzione del fascicolo, formulata da una delle parti ben oltre il termine di scadenza concesso per procedere all'adempimento disposto, si appalesa tardiva ed inaccoglibile.
Infine, quanto alla eccepita superfluità dell'adempimento richiesto, va rilevato, in limine litis, che, secondo la Corte di Cassazione (Cass. n. 6228 del
2.3.2023), “la trascrizione della domanda di divisione va curata non per gli effetti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c., ma per gli effetti enunciati nell'art.
1113 c.c., norma che in verità disciplina non solo gli effetti della trascrizione della domanda di divisione, ma anche quelli della trascrizione della stessa divisione (Cass. n. 26692/2020). Pertanto, colui che trascrive o iscrive contro uno dei comproprietari, prima della trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale), non rafforza definitivamente il proprio acquisto secondo lo schema dell'art. 2644 c.c., ma, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 1113 c.c., acquisisce il diritto di impugnare la divisione già eseguita alla quale non sia stato chiamato a partecipare, o di disconoscerne immediatamente l'efficacia, se l'omissione è incorsa in danno dei soggetti indicati nel comma 3 della norma”.
In buona sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, la trascrizione della domanda di divisione va curata non per gli effetti previsti dagli artt. 2652
e 2653 c.c., ma per gli effetti enunciati nell'art. 1113 c.c.. Si ritiene, poi, che la trascrizione della domanda di divisione sia richiesta ai fini della continuità
9 di cui all'art. 2650 c.c. (Cass. n. 2800/1985; Cass. n. 821/2000).
La trascrizione della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2646
e 1113 c.c., realizza, quindi, l'esigenza di tutelare gli aventi causa da uno o più comproprietari che abbiano trascritto il loro titolo prima della trascrizione della divisione.
La trascrizione della domanda consente, in particolare, di tutelare i creditori ipotecari di uno o più coeredi che abbiano iscritto la loro ipoteca sulla quota indivisa o su beni determinati, secondo quanto previsto dall'art. 2825 c.c., norma che riguarda il trasferimento dell'ipoteca, con il medesimo grado, dalla quota indivisa ai beni concretamente assegnati al condividente a seguito della divisione.
La previsione di cui al secondo comma dell'art. 2646 c.c. è funzionale, infine, all'interesse dei creditori chirografari che abbiano trascritto l'opposizione prevista dall'art. 1113 c.c., al punto che la divisione effettuata senza che tali soggetti siano stati chiamati all'intervento è, nei loro confronti, inopponibile;
i soggetti pretermessi, d'altronde, potranno pretendere soltanto che le operazioni divisionali vengano ripetute, al fine da essere tutelati contro il rischio di divisioni elusive del loro diritto.
Da ultimo, non può non evidenziarsi che alla divisione di beni immobili può pervenirsi attraverso due procedimenti, giudiziale o stragiudiziale. Quando tutti i condividenti concordano sullo scioglimento della comunione e non vi sono profili di contrasto, la divisione si realizza in via contrattuale, ovvero con un atto notarile, che va trascritto.
Quando non c'è accordo tra i condividenti, si rende necessaria una divisione giudiziale, la quale viene, di norma, introdotta da uno dei partecipanti alla comunione. In tal caso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2646 c.c., la domanda di divisione giudiziale deve essere trascritta.
10 Il Tribunale ritiene, dunque, che non possa rimettersi al corso del giudizio la verifica circa l'eventuale iscrizione di ipoteche o di opposizioni e che, a prescindere dal verificarsi o meno di tali ipotesi, non possa essere vanificata una esplicita previsione normativa, a maggior ragione se vi è stata la prescrizione di un apposito termine da parte del giudice per provvedervi e tale termine sia inutilmente elasso.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto.
La declaratoria di estinzione va effettuata con sentenza, trattandosi di estinzione di giudizio monocratico (Trib. Torino, 29.10.2013) ed in quanto nelle controversie, come quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c..
Del resto, la Cassazione ritiene che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (Cass. n. 6023/2007, n. 6023; Cass. n. 8041/2006;
Cass. n. 8092/2004; Cass. n. 3733/2004).
La presenza di contrasti giurisprudenziali sulla prorogabilità o meno del termine ordinatorio (anche se i precedenti difformi all'interpretazione in questa sede accolta risultano essere risalenti nel tempo) costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti. Le spese di ctu sono poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra contro + altri, così Parte_1 CP_1
11 definitivamente provvede:
1- Dichiara estinto il giudizio;
2- Compensa le spese di lite;
3- Pone a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di ctu.
Napoli, così deciso il 06/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA AR DI
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