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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/07/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1828/2023, in materia di regolamentazione rapporti genitori-figli, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. FERRARI VALERIO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e l'Avv. TERESA FERRARI;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. CAZZOLA MARCO CP_1 C.F._2
- resistente –
CURATORE SPECIALE del MINORE A. CAZZOLA Avv. Anna Maria Chiama
- intervenuto -
con la partecipazione del PM in sede.
1 MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2023 la Sig.ra adiva l'intestato Tribunale chiedendo Pt_1
la regolamentazione della responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore nato dalla Per_1
relazione con Parte ricorrente deduceva di aver avuto una relazione more uxorio CP_1
con il Sig. da cui nasceva il figlio minore a Milano, in data 7 aprile 2020; CP_1 Per_1
dichiarava che la relazione era venuta meno con, in particolare, il proprio allontanamento dalla casa già famigliare con il minore a seguito di un episodio di violenza ai suoi danni da parte del padre
(spinta contro un pilone della casa, referto in atti). Parte ricorrente instava per l'affido esclusivo del minore con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa già famigliare, la regolamentazione delle visite padre-figlio, nonché la previsione di un contributo al mantenimento del minore.
Parte resistente si costituiva contestando quando ex adverso dedotto, in particolare l'episodio di violenza, e chiedendo l'affido condiviso del minore, il rigetto dell'assegnazione della casa già famigliare, nonché visite padre-figlio comprensive di pernottamenti.
Con provvedimento del 4 luglio 2023, in ragione della esposta violenza nonché della difficoltà dei rapporti genitori-figlio, veniva fissata udienza ravvicinata, con abbreviazione dei termini, alla data del 29 settembre 2023, incaricando già i Servizi Sociali della presa in carico del nucleo.
In sede di udienza del 29 settembre 2023 i genitori raggiungevano accordi in punto visite padre- figlio che, con ordinanza del 1° ottobre 2023, che venivano recepite come segue: “I genitori concordano che allo stato le visite siano le seguenti: ogni settimana il papà vedrà il minore due volte infrasettimanali allorché lo porterà a scuola (in caso di assenza da scuola lo prenderà dalle
9.30) e lo andrà a prendere (anche avvalendosi dell'aiuto dei famigliari) finita scuola;
il papà terrà con sé il figlio fino alle 18.30 se l'uscita da scuola è alle 16.00, fino alle 17.30 se invece esce per pranzo. Nel weekend il minore passerà o il sabato o la domenica con il papà in modo alternato dalle 9.30 alle 17.30. I giorni infrasettimanali preferibilmente dovranno ricadere nei giorni in cui la mamma lavora. I genitori concordano fin d'ora che passerà con il papà il 24 dicembre Per_1
fino dopo cena presto (ritorno alle 21.00); passerà poi con la mamma il 25 dicembre Per_1
allorché verrà comunque fatto un momento di apertura regali alla presenza di entrambi i genitori. il giudice chiarisce che in caso di malattia del minore il padre gestirà la malattia e lo riporterà alla mamma;
in caso il minore sia ammalato e saltino le visite del padre il padre comunque farà visita almeno un'ora ad , ed i genitori si impegnano a stare il più possibile separati durante quel Per_1 momento”.
In punto di provvedimenti urgenti, con riguardo all'affido del minore, pur ritenendosi al contempo di procedere ad approfondimento delle rispettive capacità genitoriali sia acquisendo (quale
2 aggiornamento) gli atti di indagine in ordine alla riferita violenza sia con indagine peritale, si confermava l'affido condiviso con collocazione presso la madre, non si disponeva allo stato l'assegnazione della casa già famigliare e veniva posto a carico del padre un contributo pari ad €
250,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il procedimento veniva quindi istruito oltre che mediante CTU anche mediante incarico ai SS, nonché con plurime udienze (e relativi interrogatori liberi), in cui i genitori trovavano svariati accordi a leggera modifica delle visite.
All'esito della CTU, ritenuta debitamente approfondita, con ordinanza emessa in data 13 luglio
2024, veniva nominato un curatore speciale per il minore al contempo mantenendo l'affido condiviso “data la prospettata limitazione della responsabilità genitoriale, debba venire garantita rappresentanza processuale al minore, con nomina di un curatore speciale per lo stesso;
in punto di affido del minore, si ritiene di non procedere a modificare in via urgente il vigente regime, di affido condiviso, onde da un lato integrare il contradditorio con il curatore, dall'altro procedere alla visione delle videoregistrazioni del minore”, ed in particolare a modificare il regime di visite padre-figlio, con consistenti tempi in più con il padre, anche di pernottamento (si richiama integralmente l'ordinanza del 13 luglio 2024); le visite venivano poi ulteriormente modificate in data 13 settembre 2024 (sempre con spazi ampi padre-figlio) ed al contempo veniva mantenuto l'affido condiviso in capo ai genitori “Ritenuto anzitutto in punto di affido all'Ente allo stato di proseguire nell'istruttoria, in particolare mediante la coordinazione genitoriale;
nelle more non si sono comunque verificate stasi decisionali né comunque esposizioni a pregiudizio grave del minore
(conflitti “aperti”), salva la mancanza totale di dialogo e comunicazione tra i genitori, percepita all'evidenza dal minore”. Si proseguiva poi modificando ulteriormente più volte le visite, anche con avallo del curatore.
Infine, le parti precisavano le conclusioni, in particolare raggiungendo nei fatti un accordo rispetto ad affido, collocazione, visite e assegnazione della casa famigliare (implicita rinuncia a riguardo, rimanendo controverso il contributo al mantenimento).
Parte ricorrente concludeva chiedendo “affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, la quale continuerà temporaneamente ad abitare in
Montabone, Frazione Lacqua n.26, presso l'immobile di proprietà dei di lei genitori.
Compatibilmente con le tempistiche di ultimazione dei lavori di imbiancamento e risistemazione a seguito del rilascio da parte dei conduttori, nonché con le sue condizioni economiche e lavorative, la sig.ra si trasferirà successivamente presso l'immobile di sua proprietà in Terzo, Via Pt_1
Giulio Monteverde n°3/1, ove stabilirà la residenza propria e di;
Per_1
3 settimana A): il papà preleva il minore il martedì mattina alle ore 8.30 comprensivo di accompagnamento a scuola, oppure alle ore 10.00 quando non va a scuola, e lo riporta a Per_1
scuola il mercoledì, poi passa con il minore dal venerdì dopo la scuola, oppure dalle ore 10.00 se non va a scuola, alla domenica alle ore 20.30;
settimana B): il papà trascorre con il minore quali giorni infrasettimanali dal mercoledì mattina alle ore 8.30 con accompagnamento a scuola, oppure dalle ore 10.00 se non va a scuola, fino al giovedì sera alle ore 20.30 allorquando lo riaccompagnerà dalla madre. Le giornate infrasettimanali potranno subire variazioni concordate, previo congruo preavviso, ove le rispettive esigenze lavorative dei genitori dovessero renderlo necessario;
vacanze invernali: un genitore trascorrerà con il 24 dicembre dalle ore 10.00 e lo porterà Per_1 all'altro genitore entro le ore 10.30 del 25 dicembre in modo che possa aprire i regali con entrambi. Dal 26 dicembre mattina alle ore 10.30 al 31 dicembre alle ore 12.00 starà con Per_1 un genitore, mentre dal 31 dicembre alle ore 12.00 al 6 gennaio alle ore 20.30 con l'altro genitore
(se con la madre, rimarrà con lei che lo accompagnerà a scuola il 7 mattina). Alternanza annuale delle suddette frequentazioni e quindi se un anno il bambino trascorre le vacanze fino al
Capodanno con la mamma e poi quelle fino all'Epifania con il papà, l'anno seguente viceversa trascorrerà le vacanze fino al Capodanno con il papà e quelle fino all'Epifania con la mamma, e così via di anno in anno;
vacanze pasquali: trascorrerà con un genitore il weekend di Pasqua dal venerdì alle ore Per_1
10.30 alla domenica alle ore 20.30 e con l'altro genitore il lunedì di Pasquetta con ri- accompagnamento presso l'altro alle ore 20.30. Alternanza annuale delle suddette frequentazioni, quindi se un anno il bambino trascorre con la mamma il weekend di Pasqua e con il padre il lunedì di Pasquetta, l'anno successivo trascorrerà il weekend di Pasqua con il padre e viceversa il lunedì di Pasquetta con la madre;
vacanze estive: il minore trascorrerà due settimane di vacanza con ciascun genitore alternandole in maniera non consecutiva, così da consentire comunque il mantenimento di una certa regolarità nella sua routine quotidiana. Le pattuizioni che precedono potranno essere concordemente modificate dai genitori, avuto sempre riguardo alle esigenze del figlio, in relazione a quelle proprie personali e/o lavorative che dovessero renderlo inevitabile;
impegno di ciascuno dei genitori a svolgere con il minore attività consone e compatibili con la sua età, avendo sempre cura di preservarne lo stato di salute, stante la sua predisposizione alla contrazione di infezioni influenzali e segnatamente bronchiali;
4 impegno di ciascuno dei genitori a mantenersi adeguatamente e reciprocamente informati circa le attività e le frequentazioni di al fine di consentire la preparazione di tutto il necessario per i Per_1
suoi spostamenti e trasferimenti nonché comunque nel suo superiore interesse;
impegno alla comunicazione reciproca da parte dei genitori qualora dovessero intraprendere una relazione sentimentale con terze persone così da concertare l'eventuale inserimento della nuova figura nella vita di nell'ottica di preservare il più possibile la sua serenità ed il suo Per_1
equilibrio;
assunzione sempre di comune accordo delle decisioni concernenti la salute di ed impegno a Per_1
rimanere costantemente aggiornati ed allineati sulle terapie e sui medicinali che il medesimo dovesse assumere;
qualora dovesse avere una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C, rimarrà presso il Per_1
genitore con il quale si trova in quel momento fino alla sua completa guarigione, evitando così trasferimenti che potrebbero aggravare le sue condizioni di salute e/o provocare ricadute.
Il genitore che nel caso di verificazione dell'ipotesi contemplata al periodo che precede dovesse perdere la visita/frequentazione con il minore, potrà recuperarla nella settimana successiva alla sua guarigione secondo il calendario stabilito;
applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria per tutto quanto non espressamente previsto;
corresponsione da parte del sig. a favore della sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del minore della somma mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario entro Per_1 il giorno 10 di ogni mese alle coordinate già note”; in punto di visite ulteriormente chiariva “Si rinnova, pertanto, la disponibilità della ricorrente sig.ra ad addivenire alla definizione Pt_1
della vertenza alle condizioni di cui alle predette note in data 28.3.2025, eventualmente con le integrazioni/modifiche condivise dalle parti nel corso dell'udienza del 2.4.2025, ed in subordine, ai soli fini della precisazione delle conclusioni, non possono che richiamarsi quelle formulate dal precedente difensore con la memoria ex art.473 bis 17 comma 1 c.p.c. in data 19.9.2023.”.
Il padre dal canto suo chiedeva l'affido condiviso con collocazione presso la madre, visite come segue “In accordo a quanto già stabilito nella settimana (A) il papà prende il figlio il martedì mattino con accompagnamento a scuola (alle 10.00 in caso di non scuola) e lo riaccompagna il mercoledì a scuola (alle 10,00 in caso di non scuola), il venerdì mattina lo riaccompagna a scuola
(alle 10.00 in caso di non scuola) e lo riporta alle 20.30 della domenica sera alla casa materna.
Secondo quanto deciso in udienza del 2 Aprile 2025 in cui i genitori "si accordano che il papà
5 estenda il week end della settimana (A) al lunedì, riportandolo per le 10.00, o comunque entro pranzo se va via durante l'estate (considerando l'estate da giugno a settembre)".
Nella settimana (B) il papà prende il mercoledì mattina con accompagnamento a scuola o Per_1
alle 10.00 in caso di non scuola e lo riporta il venerdì mattina a scuola o alle 10.00 in caso di no scuola. In caso di malattia del minore secondo quanto deciso " i genitori concordano che se Per_1
malato possa venire spostato sotto i 38 gradi di febbre (magari abbassata), che però se ha la febbre non venga spostato per il singolo pernotto con il papà nella settimana (A) - dal martedì al mercoledì.
Per mero refuso in decisione del 2 Aprile sono stati indicati 30 gradi anziché 38 come da accordi dei genitori e da consiglio CTU (n.d.r.).
I genitori concordano che per il caso di visite saltate per malattia vi sia possibilità di recupero andandosi incontro e senza stravolgere le visite, e comunque entro il mese successivo”.
Il curatore concludeva come segue “a) disporre/confermare l'affido condiviso di ad Persona_2
entrambi i genitori relativamente alle questioni straordinarie, con la precisazione che, relativamente alle questioni ordinarie, deciderà in via autonoma il genitore presso cui si trovi il minore nel momento considerato;
b) disporre/confermare il prevalente collocamento del minore presso la madre;
c) prescrivere che frequenti i genitori con le modalità dagli stessi concordate in sede di Per_1
verbale di udienza in data 02/04/2025 avuto riguardo alla modalità subordinata accettata da entrambi i genitori;
d) avuto riguardo alle ulteriori questioni attinenti alla gestione del minore e nell'interesse dello stesso, relativamente alle festività, alla presenza di eventuali terzi allorché il genitore considerato abbia con sé , avuto riguardo alla chiarezza delle comunicazioni fra genitori e Per_1
particolarmente di ciascuno di essi con , che deve sentirsi libero di parlare in modo Per_1
trasparente a ciascun genitore senza avere segreti, avuto riguardo agli spostamenti allorché
sia febbricitante nonché al recupero di visite saltate per motivi di malattia del minore, Per_1
recepire gli accordi assunti dai genitori in sede di udienza in data 02/04/2025;
e) determinare adeguato contributo mensile ordinario a carico del padre, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese, somma da corrispondersi con rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat ai sensi di legge decorrente dal giorno 05/07/2023;
f) determinare la ripartizione delle spese straordinarie nella misura percentuale maggiormente
6 adeguata a carico di ciascun genitore, con integrale applicazione, quanto alla determinazione della tipologia delle spese straordinarie ed alla loro regolamentazione, del relativo Protocollo vigente presso il tribunale di Alessandria.”.
In punto di affidamento del minore, pur se il rapporto tra i genitori non è risultato scevro da criticità, anche con iniziali deduzioni di violenza (in particolare spinta verso il pilone), nonché rispetto all'accesso all'altro genitore (si richiama la CTU in atti, che indicava l'affido all'Ente), si deve rilevare come i genitori abbiano sempre collaborato con i SS e abbiano sempre cercato, ciascuno portando il proprio punto di vista, di trovare accordi in punto di visite. La buona collaborazione di fondo dei genitori ha permesso, pur a fronte di indicazione di limitazione alla responsabilità genitoriale da parte della CTU, di non modificare il regime di affido ed al contempo di apportare una consistente modifica in punto visite durante l'estate scorsa. Tale modifica, supportata dai genitori, ha consentito di riequilibrare per così dire la situazione famigliare, non solo garantendo maggior accesso del minore al padre, ma anche consentendo una ripartizione degli oneri genitoriali, che molto gravavano sulla madre. A posteriori si può confermare che non è stato necessario limitare i genitori che hanno sicuramente dimostrato poi nei fatti capacità di miglioramento nell'interesse del figlio, e che all'esito del procedimento riportano una collaborazione sufficiente e soprattutto una crescita con benessere del minore, con contributo di entrambi i genitori. Dunque, può venire recepito l'accordo in punto di affido del minore, condiviso, con collocazione presso la madre (il padre si dichiarava d'accordo al trasloco a Terzo). Inoltre, vanno mantenute le prese in carico già disposte – CISA ASTI SUD, NPI, SERVIZIO PSICOLOGIA ASL AT – con prosecuzione per almeno mesi sei e poi prosecuzione a discrezione dei Servizi.
Rispetto alle visite padre-figlio, i genitori in sede di ultima udienza concordavano in via subordinata
(mero disaccordo sul venerdì) “però come subordinata chiedono entrambi il regime attuale. Inoltre vi è accordo sull'accompagnamento a scuola il mercoledì mattina della settimana B). inoltre i genitori si accordano che il papà estenda il weekend della settimana A al lunedì riportandolo per le
10.00 o comunque entro pranzo se va via durante l'estate (considerando l'estate da giugno a settembre).”. Inoltre i genitori si impegnavano “I genitori si impegnano a comunicare la presenza di terzi durante le visite con , anche terzi non rilevanti, di modo che non abbia Per_1 Per_1
percezione di tenere segreti per i genitori;
i genitori si impegnano a collaborare proficuamente circa l'inserimento di nuove persone significative. I genitori concordano che se malato Per_1
possa venire spostato sotto i 38 gradi di febbre (magari abbassata), che però se ha la febbre non venga spostato per il singolo pernotto con il papà nella settimana A) – dal martedì al mercoledì-. I genitori concordano che per il caso di visite saltate per malattia vi sia possibilità di recupero
7 andandosi incontro e senza stravolgere le visite, e comunque entro il mese successivo.”. Per il resto i genitori davano atto di essere d'accordo rispetto vacanze e festività.
Alla luce di tutte le modifiche apportate nel tempo, si ritiene di mantenere l'attuale regime di visite, ritenendosi importante mantenere dei tempi maggiormente prolungati di con il papà, Per_1
limitando invece ad una sola volta (ogni due settimane) la permanenza presso il papà con un solo pernottamento (settimana A infrasettimanale); si dispongono quindi visite come segue: nella settimana (A) il papà prende il figlio il martedì mattino con accompagnamento a scuola (alle 10.00 in caso di non scuola) e lo riaccompagna il mercoledì a scuola (alle 10,00 in caso di non scuola), il venerdì mattina lo riaccompagna a scuola (alle 10.00 in caso di non scuola) e lo riporta alle 20.30 della domenica sera alla casa materna. Durante l'estate (da giugno a settembre) il papà – in caso programmi una gita/trasferta che non consente il ritorno la domenica sera - estenderà il week end della settimana (A) al lunedì, riportando il minore per le 10.00, o comunque entro pranzo.
Nella settimana (B) il papà prende il mercoledì mattina con accompagnamento a scuola o Per_1
alle 10.00 in caso di non scuola e lo riporta il venerdì mattina a scuola o alle 10.00 in caso di non scuola.
In caso di malattia del minore può venire spostato sotto i 38 gradi di febbre (38 gradi Per_1
raggiunti al massimo nella giornata precedente e in quella dello spostamento, lo spostamento fisico dovrà avvenire però solo una volta che la febbre sia stata abbassata, e quindi in momento di maggior benessere grazie ai medicinali); comunque per il caso di febbre non verrà spostato per il singolo pernotto con il papà nella settimana (A) - dal martedì al mercoledì.; rispetto alle vacanze possono venire recepiti gli accordi dei genitori.
Rispetto al mantenimento del figlio, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore
8 di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Si procede a delineare le situazioni economiche dei genitori, come aggiornate. La madre lavora quale collaboratrice scolastica (contratti sempre rinnovati ogni anno pur con NASPI “estiva”) e si stima percepisca oggi circa euro 750 mensili (media di tutti gli stipendi del 2024), percepisce euro
175 di assegno unico (circa 900 totali), oltre ad una mera indennità di 80 euro quale assessore a
Montabone. La stessa non percepisce più gli euro 350 che le pervenivano dalla locazione in Terzo avendo la stessa intenzione di trasferirvisi (casa in proprietà). Rispetto ai titoli ed estratti conto della madre emergeva che la stessa aveva un piano di accumulo previdenziale con euro 28000 al 2020, un deposito titoli al 50 % con il padre che all'esordio del giudizio ammontava ad euro 14.000 e un conto cointestato con il padre che all'esordio del giudizio vedeva una giacenza pari ad euro 17000.
Rispetto agli aggiornamenti depositati si evidenziano delle carenze documentali, in particolare emerge l'esistenza di una carta di credito di cui non sono stati prodotti gli estratti conto (es. movimentazione del 15 gennaio 2023), nonché la ricarica di una carta (131398556), non prodotta parimenti. Comunque, emergeva che il conto cointestato con il di lei padre veniva alimentato dalla sola madre ( , un accrescimento del deposito cointestato (ora pari ad euro 32000), e Pt_1
comunque il costante investire della madre (dal conto cointestato che alimenta solo lei), la quale quindi ha avuto un margine di risparmio entro le sue disponibilità (salvo lo svincolo di euro 5000 all'ottobre 2023 per pagare il difensore). Dunque, complessivamente, pur se la madre non percepisce più il canone di locazione ed ha entrate contenute, si rileva che dall'esordio del giudizio
è riuscita a lavorare di più, percepisce l'assegno unico, ha dei risparmi che è riuscita ad accrescere e comunque ha una casa in proprietà.
Guardando al padre, lo stesso dichiarava in ultimo di avere un fatturato pari a circa euro 20.000 annuali;
anche il padre ha infatti migliorato i suoi redditi (2021 circa 6000 euro, dichiarazione 2024
14000 circa); ha contenuti risparmi (5000 euro in buoni), lo stesso è proprietario di una casa a
Milano che utilizza anche per lavoro e che si deve considerare anche quale investimento (peraltro lo stesso in passato la affittava per pochi giorni, cfr. entrate da booking.com negli estratti conto fino a settembre 2021) per cui paga un mutuo pari a circa euro 430 mensili. Lo stesso ha inoltre un finanziamento agos per euro 266 mensili. Inoltre, il padre vive in Montabone in comodato
(abitazione di proprietà dei di lui genitori). Pur se il padre è gravato di una consistente esposizione debitoria, si deve rilevare come lo stesso venga costantemente sovvenzionato dai di lui genitori (nel
2024 oltre 20.000 euro). Detti emolumenti, donativi, non possono certo venire considerati quale
9 reddito – concordandosi con il pacifico orientamento della Suprema Corte in punto di assegno di mantenimento del coniuge “ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti. Eventuali elargizioni dei genitori, pertanto, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato” -; al contempo, trattandosi qui peraltro di contributo al mantenimento del figlio, si deve ritenere che le continue elargizioni dei genitori del padre contribuiscano a conferire solidità alla di lui situazione patrimoniale, rendendo sostenibile l'esposizione debitoria dallo stesso contratta
(che risale a prima della fine della relazione).
Dunque, considerato anzitutto il maggior tempo che il padre passa con il figlio (anche infra settimanale, di talché lo stesso contribuirà anche ai buoni pasto), considerato che la madre non fruisce più del canone di locazione ed al contempo la stessa ha uno stipendio (leggermente) migliore ma comunque molto esiguo e che d'altro canto la stessa ha risparmi che ha continuato ad alimentare;
considerato dall'altro lato la situazione del padre comunque migliorata (entrate lavorative) ed al contempo le maggiori spese per venire a Montabone da Milano per le visite, situazione che ad ogni modo si ritiene complessivamente migliore di quella della madre che comunque ha entrate molto esigue (si considera l'investimento dell'immobile in Milano in particolare) si ritiene di porre in capo al padre un contributo al mantenimento pari ad euro 150 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Le spese di lite, atteso l'impegno dei genitori e la convergenza fattiva nell'interesse del minore e la reciproca soccombenza rispetto al mantenimento, vanno compensate tra i genitori. Rispetto al curatore, attesa appunto la convergenza fattiva nell'interesse del minore - a fronte delle gravi criticità che rendevano necessaria la nomina suddetta -, si ritiene di compensare le spese di lite per metà e porle per l'altra metà a carico dei genitori, con diminuzione di valori rispetto alla fase decisionale (minimi). Le spese di CTU rimangono in capo a ciascuno dei genitori per il 50 % ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- affida il figlio minore in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, Persona_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre;
10 - dispone la prosecuzione delle prese in carico da parte di CISA ASTI SUD, , CP_2
SERVIZIO PSICOLOGIA ASL AT per almeno mesi sei e poi a discrezione dei Servizi;
- nella settimana (A) il papà prende il figlio il martedì mattino con accompagnamento a scuola
(alle 10.00 in caso di non scuola) e lo riaccompagna il mercoledì a scuola (alle 10,00 in caso di non scuola), il venerdì mattina lo riaccompagna a scuola (alle 10.00 in caso di non scuola) e lo riporta alle 20.30 della domenica sera alla casa materna. Durante l'estate (da giugno a settembre) il papà – in caso programmi una gita/trasferta che non consente il ritorno la domenica sera - estenderà il week end della settimana (A) al lunedì, riportando il minore per le 10.00, o comunque entro pranzo.
Nella settimana (B) il papà prende il mercoledì mattina con accompagnamento a scuola o Per_1
alle 10.00 in caso di non scuola e lo riporta il venerdì mattina a scuola o alle 10.00 in caso di non scuola.
In caso di malattia del minore può venire spostato sotto i 38 gradi di febbre (38 gradi Per_1
raggiunti al massimo nella giornata precedente e in quella dello spostamento, lo spostamento fisico dovrà avvenire però solo una volta che la febbre sia stata abbassata, e quindi in un momento di maggior benessere grazie ai medicinali); comunque per il caso di febbre non verrà spostato per il singolo pernotto con il papà nella settimana (A) - dal martedì al mercoledì;
- vacanze invernali: un genitore trascorrerà con il 24 dicembre dalle ore 10.00 e lo Per_1 porterà all'altro genitore entro le ore 10.30 del 25 dicembre in modo che possa aprire i regali con entrambi. Dal 26 dicembre mattina alle ore 10.30 al 31 dicembre alle ore 12.00 Per_1
starà con un genitore, mentre dal 31 dicembre alle ore 12.00 al 6 gennaio alle ore 20.30 con l'altro genitore (se con la madre, rimarrà con lei che lo accompagnerà a scuola il 7 mattina).
Alternanza annuale delle suddette frequentazioni e quindi se un anno il bambino trascorre le vacanze fino al Capodanno con la mamma e poi quelle fino all'Epifania con il papà, l'anno seguente viceversa trascorrerà le vacanze fino al Capodanno con il papà e quelle fino all'Epifania con la mamma, e così via di anno in anno;
vacanze pasquali: trascorrerà con un genitore il weekend di Pasqua dal venerdì alle Per_1 ore 10.30 alla domenica alle ore 20.30 e con l'altro genitore il lunedì di Pasquetta con ri- accompagnamento presso l'altro alle ore 20.30. Alternanza annuale delle suddette frequentazioni, quindi se un anno il bambino trascorre con la mamma il weekend di Pasqua
e con il padre il lunedì di Pasquetta, l'anno successivo trascorrerà il weekend di Pasqua con il padre e viceversa il lunedì di Pasquetta con la madre;
11 vacanze estive: il minore trascorrerà due settimane di vacanza con ciascun genitore alternandole in maniera non consecutiva, così da consentire comunque il mantenimento di una certa regolarità nella sua routine quotidiana. Quanto precede potrà essere concordemente modificate dai genitori, avuto sempre riguardo alle esigenze del figlio, in relazione a quelle proprie personali e/o lavorative che dovessero renderlo inevitabile;
- pone, a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 150 mensili, rivalutabile annualmente secondo Per_1
gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- spese compensate tra i genitori;
spese di CTU definitivamente a carico dei genitori Pt_1
e per il 50 % ciascuno.
[...] CP_1
- condanna e in solido al pagamento delle spese Parte_1 CP_1
processuali di nella persona del curatore speciale Avv. Anna Maria Persona_2
Chiama, che liquida, operata la compensazione per metà, in complessivi euro 3082 di cui euro
1701 per fase di studio (ancora da compensare), euro 1204 per la fase introduttiva (ancora da compensare), euro 1806 per la fase istruttoria (ancora da compensare), euro 1453 per la fase decisionale (ancora da compensare), oltre a spese generali ex art. 2 DM 55/14, oltre IVA e
CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al CISA ASTI SUD,
[...]
Controparte_3
Così deciso in Alessandria, 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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