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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5713/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17 luglio 2025 sono comparsi per l'opponente gli avv.ti Scatturin e Fattoretto, per l'opposta l'avv.
Paganini in sost. avv. Baccarini
I procuratori dell'opponente rilevano la tardività della nota conclusiva avversaria, che si sostanzia in una replica alla nota conclusiva dell'opponente e che comunque si contesta.
Il procuratore dell'opposta richiama le conclusioni agli atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15:30
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5713/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti e Parte_1 C.F._1 Parte_1
SCATTURIN NICOLETTA opponente contro
c.f. ), con l'avv. BACCARINI MONICA Controparte_1 P.IVA_1
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 23.2.23 l'intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento, in Parte_1
favore di della somma di € 5.611,67, oltre ad interessi e spese monitorie, per il CP_1
mancato pagamento di bollette emesse negli anni 2018-2019 relative alla fornitura di gas naturale presso l'immobile sito in Dolo, già residenza del padre dell'ingiunto deceduto nel Parte_2
2014, in proprietà pro quota di . Parte_1
Con atto di citazione del 6.3.22, ritualmente notificato, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il provvedimento monitorio deducendo a motivi: i) l'intervenuta prescrizione pagina 2 di 5 biennale dell'asserito credito;
ii) l'insussistenza delle forniture e l'incertezza del credito preteso;
iii)
l'interruzione dell'erogazione di gas nel 2014, con la morte dell'intestatario della fornitura Parte_2
, e comunque la risoluzione del rapporto con il precedente fornitore Enel Energia nel 2018; iv)
[...]
l'insussistenza di alcun valido rapporto contrattuale tra da un parte, e il de cuius CP_1
e/o l'ingiunto, dall'altra; v) il difetto di prova dell'effettività dei consumi addebitati;
Parte_2
vi) la carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto. si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1
del provvedimento monitorio.
L'opposta, in particolare, deduceva che la fornitura erogata andava qualificata come servizio di ultima istanza e, quindi, non necessitava di un contratto sottoscritto con il somministrato;
che i consumi addebitati nelle bollette risultavano conformi a quelli registrati dal distributore locale sulla base CP_2
della lettura stimata, in difetto di invio della lettura reale da parte dell'utente; che la prescrizione biennale introdotta dalla legge di bilancio del 2018 (limitatamente peraltro alle fatture di conguaglio) non poteva applicarsi retroattivamente alle bollette oggetto della pretesa monitoria;
che alcuna prova risultava fornita dall'ingiunto in ordine all'asserita chiusura del contatore del gas;
che l'ingiunto doveva ritenersi legittimato passivo siccome erede di e (com)proprietario Parte_2
dell'immobile di Dolo.
Negata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 17.7.25, ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
L'opposizione è fondata.
Assume rilievo assorbente l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
La pretesa creditoria viene da rivolta nei confronti dell'odierno opponente siccome CP_1
erede dell'intestatario del servizio di fornitura e, quindi, comproprietario pro quota dell'immobile in
Dolo dove veniva erogato il gas.
L'opponente, qualificandosi mero chiamato all'eredità e non nel possesso dei beni, ha negato la propria qualità di erede onde spetta al creditore che voglia rivolgere la propria pretesa nei suoi confronti provare l'acquisto dell'eredità che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato (tra le molte C.
pagina 3 di 5 appello Milano sez. I, 3.1.20 n. 2).
Prova che, nel caso, non può dirsi fornita.
Non constano atti di accettazione espressa ex art. 475 c.c.
L'opponente ha allegato di non essere nel possesso dei beni ereditari, per gli effetti di cui all'art. 485
c.c., e l'opposta non ha provato il contrario.
Quanto al compimento di atti incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità, valga quanto segue.
La denuncia di successione, come ripetutamente precisato in giurisprudenza, ha natura eminentemente fiscale onde non può valere ad integrare accettazione tacita dell'eredità (tra le più recenti Cass. n.
522/25).
Quanto alla voltura catastale, se tale atto è considerato concludente per rivelare la volontà del chiamato,
è tuttavia necessario, come precisato dalla giurisprudenza, che lo stesso sia riferibile ad un comportamento del successibile, onde non è configurabile l'accettazione tacita laddove non risulti che sia stato quest'ultimo personalmente a richiedere la voltura, ovvero che egli abbia conferito delega ad altro chiamato in tal senso ovvero ne abbia ratificato l'operato (in tal senso Cass. n. 22769/24; Cass. n.
8980/17).
Nel caso, si osserva, pacifica l'avvenuta volturazione dell'intestazione catastale degli immobili, dai documenti allegati dall'opposta (all.ti 9-11) non si evince chi sia il soggetto che ha presentato la richiesta di voltura catastale (se l'opponente o l'altro chiamato ) né se Parte_3 Parte_1
abbia conferito delega in tal senso.
[...]
L'opposta assume che il credito azionato non sarebbe iure hereditario, essendosi formato successivamente al decesso del padre e sorto direttamente in capo all'opponente per l'utilizzazione della fornitura.
Ragione, quest'ultima, per la quale la domanda viene precisata, in via subordinata, ex art. 2041 c.c.
L'argomento non ha pregio, non essendovi prova, come detto, che l'opponente sia nel possesso dei beni ereditari e/o che abbia utilizzato la fornitura.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
Accolta l'opposizione il decreto opposto va quindi revocato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta dell'opposta consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa o difetto di ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in
€ 3.800,00 per compensi, € 145,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 17/07/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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