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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento - in persona del Giudice, dott.ssa Consolante Floriana, all'esito dell'udienza di discussione del 26 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 176/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vetrone Carmen Gerarda elettivamente Parte_1
domiciliata unitamente alla stessa in Benevento alla via Raffaele Calabria n. 22, giusto mandato in atti
- APPELLANTE -
E
in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici siti in Napoli, alla via Diaz n. 11 è domiciliata per legge
- APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, proponeva appello avverso la sentenza n. 2028/21 Parte_1
del Giudice di Pace di Benevento all'esito del giudizio iscritto al n. 497/2020 R.G., promosso dall'odierna appellante al fine di ottenere l'annullamento del verbale di contestazione n. 106353035 del 24.01.2020 emesso dai Carabinieri della Stazione di Benevento per violazione dell'art. 213/8
C.d.S., con cui era stato contestato all'odierna appellante che la stessa, avente la custodia dell'autovettura Tg CK825XL, circolava abusivamente con detto veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, eccepiva genericamente che il Parte_1
verbale impugnato era fortemente viziato da molteplici violazioni di legge che lo rendevano nullo, invalido ed inefficace e che la ricorrente aveva subito un duplice danno sia sotto il profilo della
1 inutilizzabilità del mezzo sia sotto il profilo del danno esistenziale. Si sottolineava la mancata chiarezza del verbale e la mancata indicazione del numero del telaio del veicolo. Veniva, inoltre, chiesta la sospensione dell'efficacia del verbale e si rassegnavano le conclusioni chiedendo di dichiarare illegittimo e nullo il verbale di contestazione n. 106353035, elevato dai Carabinieri di
Benevento in data 24/01/2020, con il quale si contestava la violazione dell'art. 213 comma 8 C.d.S.,
e di ogni altro provvedimento presupposto, correlato o consequenziale.
Nel giudizio di I grado si costituiva l'UTG la quale chiedeva che Controparte_1
il Giudice adito rigettasse il ricorso proposto e confermasse la legittimità e la fondatezza dell'impugnato verbale.
Il Giudice di Pace di Benevento con sentenza n. 2028/21, resa e letta all'udienza del 22.11.2021, rigettava il ricorso e compensava le spese e le competenze di lite.
Avverso detta sentenza ricorreva in appello al Tribunale di Benevento chiedendo che, Parte_1
previo rigetto di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previo accoglimento dello spiegato appello, fosse dichiarato nullo il verbale di contestazione impugnato nonché di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale.
Si costituiva nel presente giudizio l' , a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, chiedendo che il Tribunale adito, rigettato l'avverso appello, confermasse la sentenza di primo grado.
Senza espletare attività istruttoria ed acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il proposto gravame l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure “nella motivazione non ha considerato le doglianze mosse dalla odierna appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni nonché di chiarimenti resi all'udienza fissata per la sospensione della esecuzione del verbale”. Nel ricorso in appello l'appellante lamenta che il Giudice di I grado non Parte_1
abbia motivato sulla doglianza con la quale ella aveva eccepito di non essere la custode del veicolo sottoposto a sequestro che, invero, era affidato alla custodia della Ditta Boscia.
Il Tribunale in merito a tale motivo di appello rileva che, tanto nel ricorso in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, tanto nei successivi verbali di causa, non ha Parte_1
affatto contestato in modo puntuale e specifico di non essere la custode del veicolo sequestrato. La difesa dell'appellante, difatti, si è limitata in primo grado a contestazioni del tutto generiche, senza far cenno alcuno a tale specifica eccezione.
Ne consegue che detta contestazione risulta proposta solo in sede di gravame, ciò comportando
2 l'inammissibilità della stessa.
Infatti, come stabilito dall'art 345 c.p.c.. co. 1 e co. 2 “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Il divieto di nova, sancito dalla norma in commento, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili" (Cassazione, sez. VI,
1 febbraio 2018, n. 2529 in Corte d'Appello Campobasso, Sent., 16/03/2021, n. 103), ciò perché, come ribadito da costante giurisprudenza, l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio di appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum" - modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale - (Cass. 13.10.2015, n. 20502 ma anche Cass. 28.02.2014, n. 4854).
Inoltre è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000 in Corte d'Appello Bari,
Sez. lavoro, Sent., 14/05/2020, n. 529).
L'appellante lamenta, inoltre, che il Giudice di prime cure nella parte dispositiva della sentenza impugnata abbia utilizzato la locuzione “rigetta entrambi i ricorsi” e che lo stesso abbia erroneamente riportato, nell'appellata sentenza, il numero di ruolo generale della causa n.
3981/2016 laddove il numero esatto è il n. 497/2020 R.G.
In ordine a tale motivo di impugnazione, che si appalesa infondata, si osserva come le doglianze innanzi riportate sono ininfluenti ai fini dell'accoglimento dell'appello perché gli errori evidenziati integrano meri errori materiali, attribuibili a mera svista, i quali non evidenziano un'anomalia nell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado e che, dunque, non incidono sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Pertanto tali “errori” sono inidonei a determinare la erroneità del contenuto decisorio della sentenza impugnata. La ricorrente avrebbe, difatti, ben potuto far ricorso all'istituto della correzione di errore ex art. 287 c.p.c., che è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione
(Cassazione civile, sez. lav. 11 agosto 2020, n. 16877).
3 Ne consegue che il ricorso in appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante il rigetto dell'impugnazione deve darsi atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2028/21 emessa dal Giudice di Pace di Benevento, promosso da contro Parte_1
, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si quantificano in complessivi € 1275,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 425,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R.
115/2002
Così deciso in Benevento il 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento - in persona del Giudice, dott.ssa Consolante Floriana, all'esito dell'udienza di discussione del 26 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 176/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vetrone Carmen Gerarda elettivamente Parte_1
domiciliata unitamente alla stessa in Benevento alla via Raffaele Calabria n. 22, giusto mandato in atti
- APPELLANTE -
E
in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici siti in Napoli, alla via Diaz n. 11 è domiciliata per legge
- APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, proponeva appello avverso la sentenza n. 2028/21 Parte_1
del Giudice di Pace di Benevento all'esito del giudizio iscritto al n. 497/2020 R.G., promosso dall'odierna appellante al fine di ottenere l'annullamento del verbale di contestazione n. 106353035 del 24.01.2020 emesso dai Carabinieri della Stazione di Benevento per violazione dell'art. 213/8
C.d.S., con cui era stato contestato all'odierna appellante che la stessa, avente la custodia dell'autovettura Tg CK825XL, circolava abusivamente con detto veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, eccepiva genericamente che il Parte_1
verbale impugnato era fortemente viziato da molteplici violazioni di legge che lo rendevano nullo, invalido ed inefficace e che la ricorrente aveva subito un duplice danno sia sotto il profilo della
1 inutilizzabilità del mezzo sia sotto il profilo del danno esistenziale. Si sottolineava la mancata chiarezza del verbale e la mancata indicazione del numero del telaio del veicolo. Veniva, inoltre, chiesta la sospensione dell'efficacia del verbale e si rassegnavano le conclusioni chiedendo di dichiarare illegittimo e nullo il verbale di contestazione n. 106353035, elevato dai Carabinieri di
Benevento in data 24/01/2020, con il quale si contestava la violazione dell'art. 213 comma 8 C.d.S.,
e di ogni altro provvedimento presupposto, correlato o consequenziale.
Nel giudizio di I grado si costituiva l'UTG la quale chiedeva che Controparte_1
il Giudice adito rigettasse il ricorso proposto e confermasse la legittimità e la fondatezza dell'impugnato verbale.
Il Giudice di Pace di Benevento con sentenza n. 2028/21, resa e letta all'udienza del 22.11.2021, rigettava il ricorso e compensava le spese e le competenze di lite.
Avverso detta sentenza ricorreva in appello al Tribunale di Benevento chiedendo che, Parte_1
previo rigetto di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previo accoglimento dello spiegato appello, fosse dichiarato nullo il verbale di contestazione impugnato nonché di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale.
Si costituiva nel presente giudizio l' , a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, chiedendo che il Tribunale adito, rigettato l'avverso appello, confermasse la sentenza di primo grado.
Senza espletare attività istruttoria ed acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il proposto gravame l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure “nella motivazione non ha considerato le doglianze mosse dalla odierna appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni nonché di chiarimenti resi all'udienza fissata per la sospensione della esecuzione del verbale”. Nel ricorso in appello l'appellante lamenta che il Giudice di I grado non Parte_1
abbia motivato sulla doglianza con la quale ella aveva eccepito di non essere la custode del veicolo sottoposto a sequestro che, invero, era affidato alla custodia della Ditta Boscia.
Il Tribunale in merito a tale motivo di appello rileva che, tanto nel ricorso in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, tanto nei successivi verbali di causa, non ha Parte_1
affatto contestato in modo puntuale e specifico di non essere la custode del veicolo sequestrato. La difesa dell'appellante, difatti, si è limitata in primo grado a contestazioni del tutto generiche, senza far cenno alcuno a tale specifica eccezione.
Ne consegue che detta contestazione risulta proposta solo in sede di gravame, ciò comportando
2 l'inammissibilità della stessa.
Infatti, come stabilito dall'art 345 c.p.c.. co. 1 e co. 2 “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Il divieto di nova, sancito dalla norma in commento, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili" (Cassazione, sez. VI,
1 febbraio 2018, n. 2529 in Corte d'Appello Campobasso, Sent., 16/03/2021, n. 103), ciò perché, come ribadito da costante giurisprudenza, l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio di appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum" - modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale - (Cass. 13.10.2015, n. 20502 ma anche Cass. 28.02.2014, n. 4854).
Inoltre è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000 in Corte d'Appello Bari,
Sez. lavoro, Sent., 14/05/2020, n. 529).
L'appellante lamenta, inoltre, che il Giudice di prime cure nella parte dispositiva della sentenza impugnata abbia utilizzato la locuzione “rigetta entrambi i ricorsi” e che lo stesso abbia erroneamente riportato, nell'appellata sentenza, il numero di ruolo generale della causa n.
3981/2016 laddove il numero esatto è il n. 497/2020 R.G.
In ordine a tale motivo di impugnazione, che si appalesa infondata, si osserva come le doglianze innanzi riportate sono ininfluenti ai fini dell'accoglimento dell'appello perché gli errori evidenziati integrano meri errori materiali, attribuibili a mera svista, i quali non evidenziano un'anomalia nell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado e che, dunque, non incidono sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Pertanto tali “errori” sono inidonei a determinare la erroneità del contenuto decisorio della sentenza impugnata. La ricorrente avrebbe, difatti, ben potuto far ricorso all'istituto della correzione di errore ex art. 287 c.p.c., che è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione
(Cassazione civile, sez. lav. 11 agosto 2020, n. 16877).
3 Ne consegue che il ricorso in appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante il rigetto dell'impugnazione deve darsi atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2028/21 emessa dal Giudice di Pace di Benevento, promosso da contro Parte_1
, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si quantificano in complessivi € 1275,00 per compenso di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 425,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R.
115/2002
Così deciso in Benevento il 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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