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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/03/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1747/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1747/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data 1.10.2024
DA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], Voc. Colpernaco n. 35, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ZOCCHI Luana ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via
La Louviere n. 4, presso il Difensore;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Trasimeno n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. SPACCHETTI Paolo ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Umberto I n. 48, presso il Difensore;
pagina 1 di 4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Foligno in data 10.09.2006 (atto n.
83, parte II, Serie A, anno 2006), separati con decreto di omologa del Tribunale di Spoleto del
6.03.2023 pubblicato il 29.03.2023;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data
1.10.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Il Sig. verserà un assegno di mantenimento alla sig.ra di €. 150,00 Parte_2 Parte_1
(centocinquantaeuro/00) mensili, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della stessa a mezzo IBAN: IT 33E08
8712 1701 0000 1167 32;
2) I coniugi prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
3) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economico, e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4) Entrambi le parti intendono avvalersi ai sensi dell'art. 473-bis 51-2 comma della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 cpc.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 cpc, il quale ha espresso parere favorevole in data 2.01.2025.
DIRITTO
pagina 2 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, per come dagli stessi rappresentati, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Allo stesso modo, il Tribunale rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Foligno in data 10.09.2006, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio Parte_2
dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Foligno al n. 83, parte II, Serie A, anno 2006;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1747/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data 1.10.2024
DA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], Voc. Colpernaco n. 35, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ZOCCHI Luana ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via
La Louviere n. 4, presso il Difensore;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Trasimeno n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. SPACCHETTI Paolo ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Umberto I n. 48, presso il Difensore;
pagina 1 di 4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Foligno in data 10.09.2006 (atto n.
83, parte II, Serie A, anno 2006), separati con decreto di omologa del Tribunale di Spoleto del
6.03.2023 pubblicato il 29.03.2023;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data
1.10.2024, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Il Sig. verserà un assegno di mantenimento alla sig.ra di €. 150,00 Parte_2 Parte_1
(centocinquantaeuro/00) mensili, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della stessa a mezzo IBAN: IT 33E08
8712 1701 0000 1167 32;
2) I coniugi prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
3) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economico, e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
4) Entrambi le parti intendono avvalersi ai sensi dell'art. 473-bis 51-2 comma della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 cpc.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 cpc, il quale ha espresso parere favorevole in data 2.01.2025.
DIRITTO
pagina 2 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, per come dagli stessi rappresentati, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Allo stesso modo, il Tribunale rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Foligno in data 10.09.2006, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio Parte_2
dell'Ufficio dello Stato civile del Comune di Foligno al n. 83, parte II, Serie A, anno 2006;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
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