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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1170 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 12 febbraio 2025, vertente tra:
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Marpillero (C.F. ) e Cosimo C.F._1
Roberto Boccuni (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Cosimo Roberto Boccuni (C.F. ), in Vicenza, Viale Verdi, 24, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione
- attrice - contro
P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura CP_1 P.IVA_2
Covi (C.F. ) e Eleonora Mingati (C.F. ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, via Matteotti, 27, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. Alessandra Cinalli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio in Verona, Corso Porta Nuova, 93/a, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata -
pagina 1 di 30
OGGETTO: contratto di assicurazione – responsabilità per danni – diritto di surroga
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 12.2.2025 si riscontrava il deposito delle note scritte del 4.2.2025, in cui l'attrice così precisava le conclusioni:
“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis,
- accertata e dichiarata la responsabilità della per i fatti esposti in narrativa, in via CP_1
sussidiaria accertata e dichiarata la ricorrenza dell'ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c., condannare la convenuta – in persona del suo legale rappresentante – al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 297.000,00, o della veriore somma accertanda e determinanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 08/06/20, data dell'esborso;
- accertata e dichiarata l'inesistenza e l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito, l'inoperatività della garanzia assicurativa quale pretesa da comunque l'infondatezza della domanda CP_1
avversaria, respingere la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e 15 % spese generali.”
Si riscontrava il deposito delle note del 6.2.2025, in cui la convenuta così precisava le conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE Per tutti i motivi dedotti ed eccepiti, accertata e dichiarata la mancanza di ogni responsabilità in capo a in ordine agli asseriti danni pagati dalla compagnia CP_1 Pt_1
e/o comunque rilevata l'invalidità del contratto di assicurazione in forza del quale
[...] Parte_1
ha liquidato le somme ora chieste in regresso per il secondo e terzo sinistro, o comunque rilevando
l'illegittimità/erroneità di tali liquidazioni, rigettarsi ogni domanda avversaria. Rigettarsi altresì ogni domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo a per i danni pagati da alla propria assicurata, CP_1 Parte_1
mantenersi il debito di in termini di stretta proporzione con gli effettivi e reali danni in CP_1
relazione a ciascun sinistro, con quantificazione da effettuarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi.
In tal caso, accertato e dichiarato il rapporto contrattuale con la terza chiamata Controparte_2
per i sinistri del 24.07.2017 e del 29.04.2019 nonché la garanzia operante ai sensi di polizza, per tutti i motivi dedotti ed eccepiti in premesse, condannarsi la medesima compagnia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare la convenuta da ogni e qualsivoglia somma fosse condannata a pagare in favore di per gli indicati eventi lesivi. CP_1 Parte_1
pagina 2 di 30 IN VIA RICONVENZIONALE - Accertata e dichiarata per tutte le ragioni e deduzioni esposte e documentate in premesse la responsabilità contrattuale a titolo di garanzia di quale Parte_1 compagnia dell'assicurata accertato il rapporto assicurativo in essere tra e CP_1 CP_1
per il sinistro del 20.07.2018 e le relative coperture di polizza, nella denegata e non Parte_1
creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo a per i CP_1 danni pagati da alla propria assicurata , per l'effetto condannare la Parte_1 CP_3
medesima compagnia a manlevare e tenere indenne dal pagamento di qualsivoglia CP_1 somma fosse tenuta a pagare alla medesima compagnia per l'indicato evento lesivo.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Si riscontrava il deposito delle note del 7.2.2025, in cui la terza chiamata così precisava le conclusioni:
“in principalità: dichiararsi le garanzie assicurative tutte, invocate da nei confronti di CP_1
,a., inoperanti (con riguardo sia all'evento dannoso del 24.7.2017,sia a quello del Controparte_4
29.4.2019), per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione, nonché la prescrizione di ogni teorico diritto d'indennizzo; conseguentemente, rigettarsi la domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
subordinatamente: respinte le domande attoree nei confronti di in quanto infondate, CP_1
dichiararsi assorbita ogni questione sulla domanda di manleva della Società convenuta nei confronti di;
Controparte_2
in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui le conclusioni sopra rassegnate venissero disattese, ridotte le domande attoree nei limiti di legge e di giustizia, dichiararsi Controparte_2
tenuta alla manleva nei confronti di unicamente se sussistenti le condizioni delle polizze CP_1
invocate nel presente giudizio e comunque nei limiti stabiliti nei contratti assicurativi stessi (compresi massimali, scoperti e franchigie); in ogni caso: con rifusione dei compensi legali e delle spese processuali, compresi spese generali 15%,
c.p.a. e i.v.a., nonché rimborso della quota di CT anticipata.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
deducendo che:
- aveva stipulato con un contratto di assicurazione (polizza n. 2014/10/2716356 Controparte_5
denominata All Risk Danni Diretti) avente ad oggetto l'azienda ubicata in Bassano del Grappa (VI),
Via dei Tulipani, 71/73;
- il fabbricato, adibito a deposito merci e uffici, era condotto in locazione da in forza di CP_3
contratto di locazione ad uso diverso da abitazione stipulato con Alfa Service S.r.l. cui, in forza di pagina 3 di 30 cessione di contratto di locazione del 22.01.2016, era subentrata CP_1
- in data 24.7.2017, in seguito ad abbondanti precipitazioni atmosferiche, a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura del capannone, le merci ivi stoccate subivano irrimediabili danneggiamenti;
- denunciato il sinistro da l'attrice incaricava lo studio peritale di CP_3 Persona_1
riscontrare i danni subiti dalle merci, che venivano indicati in complessivi euro 118.400,70. Nel dettaglio, i danni venivano così individuati in: “- Custodie per cellulari RO varie tipologie per complessivi € 33.201,66 - Spezie COMPAGNIA per complessivi € Parte_3 Parte_4
18.940,35 - Tavolo Gambe alluminio BONALDO per € 688,50 - Consolle in legno rovere e ciliegio
OZZIO per complessivi € 4.557,00 - Salviette struccanti MITI per complessivi € 208,00 - Integratori alimentari vari RAYS per complessivi € 60.399,49 - Lampada Tube Sospensione EUCOS per complessivi € 142,50 - set posate pesce SAN MARCO per complessivi € 94,00
- Guanti monouso latex free LI GUI XIANG per complessivi €169,20”;
- a conclusione di detti accertamenti, la pratica assicurativa veniva chiusa mediante la corresponsione a di € 50.000,00: limite contrattuale previsto per la Garanzia Acqua Piovana;
CP_3
- in data 11.12.2017 con appendice di variazione alla polizza assicurativa di cui sopra, il limite di indennizzo veniva elevato ad euro 200.000,00;
- per ottenere il risarcimento dei danni non coperti dalla garanzia, radicava avanti al CP_3
Tribunale di Vicenza, nei confronti di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. cui seguiva il merito CP_1
iscritto al numero di R.G. 2880/2019, definito con sentenza n. 120/2021 del 19.1.2021;
- in tale pronuncia, in adesione alle conclusioni dimesse nell'ambito del procedimento per ATP dal
CT ing. , venivano individuate le cause delle infiltrazioni (in particolare, Persona_2
riconducibili alla deficitaria canalizzazione dell'acqua piovana in occasione di fenomeni atmosferici intensi, dovuta anche al deterioramento della copertura del fabbricato), stimati i danni subiti dalle merci in €109.591,00 e, conseguentemente, veniva condannata al risarcimento dei danni pari ad € CP_1
59.591,00, detratto quanto già ricevuto da Parte_1
- non si adoperava per rimuovere le individuate cause delle infiltrazioni e pertanto si CP_1
verificavano, con le medesime modalità, due ulteriori sinistri;
(i) il primo in data 20.7.2018, per il quale il perito della compagnia assicurativa e il Persona_1
perito dell'assicurata, geom. , accertavano danni per complessivi euro 118.938,57 alle Persona_3
merci così individuate: “ - Custodie per cellulari e tablet CELLY, TWICH, RO CP_6
vari modelli e tipologie per complessivi € 15.553,43 - Integratori alimentari per complessivi € CP_7
19,503,85 - Lampade vari modelli LEUCOS per complessivi € 1.402,39 - Creme corpo BI per
pagina 4 di 30 complessivi € 82.478,93”.
considerato l'innalzamento del limite indennizzabile, liquidava a la somma Parte_1 CP_3
di euro 107.000,00, al netto dello scoperto contrattuale;
(ii) il secondo in data 29.4.2019, per cui il perito geom. , di concerto con il perito Persona_4
dell'assicurata, geom. , accertava danni per complessivi euro 175.911,45 (comprensivi Persona_3
di quelli subiti ai lettere (dalla A alla Z) con codici art. da FLJ0001 a FLJ0026 per Parte_5 complessivi n. 27.105”).
Per quest'altro sinistro la Compagnia liquidava all'assicurata € 140.000,00, tenuto conto dello scoperto contrattuale.
- ravvisando la responsabilità di tutti i sinistri in capo a agiva dunque in surroga Parte_1 CP_1
nei confronti della medesima, chiedendo il rimborso delle somme corrisposte all'assicurata. Tali richieste venivano riscontrate dalla società che negava la propria responsabilità dando atto della pendenza del giudizio avanti al Tribunale di Vicenza rispetto al primo evento dannoso e di aver, in ogni caso, denunciato i sinistri alla propria compagnia assicuratrice, CP_2
- infine, dava atto di aver avviato la procedura di mediazione presso l'Organismo di mediazione Made in Vicenza, cui non aderiva. CP_1
Tanto premesso in fatto, agiva ai sensi dell'art. 1916 c.c. al fine di vederne accertata la Parte_1
responsabilità di , contrattuale e extracontrattuale, ex artt. 1575, 2051 e 2043 c.c. (dichiarando CP_1
di valersi, altresì, ex art. 2909 c.c. del giudicato della sentenza n. 120/2021) nella causazione dei danni indennizzati per i sinistri sopra descritti, e così ottenerne la condanna al pagamento della somma di €
297.000,00 o della diversa somma accertanda oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal 8.6.2020, data dell'ultimo esborso.
Si costituiva tempestivamente la quale, innanzitutto, prendeva posizione rispetto a ciascuno CP_1
dei sinistri oggetto della domanda. In particolare:
- rispetto al primo sinistro, occorso il 24.7.2017, la società ricostruiva brevemente il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e la successiva causa di merito.
Descriveva la copertura dell'immobile di proprietà di rilevando il posizionamento, negli CP_1
estremi delle corsie del tetto, di canali di raccolta aventi la funzione di convogliare le acque meteoriche nonché la presenza di vari lucernari costituiti da lastre ondulate in vetroresina.
Sul punto, nel richiamare le osservazioni svolte dal proprio consulente di parte alla bozza peritale, rilevava come le cause delle infiltrazioni potessero essere rinvenute nell'accumulo di detriti che ostruivano i suddetti canali di raccolta ovvero nell'inadeguata chiusura e pulizia dei lucernari posti sul tetto e, dunque, fossero imputabili alla cattiva manutenzione della copertura, con conseguente esclusiva pagina 5 di 30 responsabilità in capo alla conduttrice CP_3
In punto quantum la convenuta rilevava la superficialità della valutazione effettuata dall'attrice nella stima dei danni, confermata anche dalle conclusioni raggiunte dal CT (quanto al primo sinistro) che ne aveva infatti ridimensionato il contenuto andando ad individuare, con maggiore precisione, tanto le merci presenti nell'immobile quanto la stima del loro effettivo valore.
dava infine conto di essere, all'epoca del primo sinistro, assicurata con che, CP_1 CP_2
nonostante la chiamata in causa nell'ATP e nel merito, rimaneva contumace. Ciò nonostante, allegava come, dopo la notificazione della sentenza n. 120/2021 unitamente a precetto, avesse CP_2
provveduto, a titolo di manleva, al pagamento delle somme ivi indicate;
- quanto all'esposizione della propria posizione in relazione al secondo sinistro del 20.7.2018, CP_1
sottolineava anzitutto la singolare circostanza per cui a fronte del primo sinistro e dunque Parte_1 dell'aggravamento del rischio, anziché innalzare il premio o disdire la polizza stipulata con avesse, al contrario, elevato il limite d'indennizzo ad € 200.000,00. CP_3
In secondo luogo, evidenziava come, in seguito al comportamento serbato da in occasione del CP_2
primo sinistro, avesse ridisegnato la propria copertura assicurativa stipulando proprio con CP_1
ben due nuove polizze di copertura danni (la polizza All Risks danni diretti n. Parte_1
2017/3063799 con decorrenza dal 31.12.2017 e scadenza al 31.12.2018 e la polizza RC del proprietario del Fabbricato n. 2017/03/2302454 avente decorrenza dal 31.12.2017 al 31.12.2018).
Tutto ciò premesso, relativamente al sinistro del 20.7.2018, ne lamentava la gestione CP_1
unilaterale da parte di senza che ci fosse alcun suo coinvolgimento nell'istruzione della Parte_1
pratica, che veniva quindi interamente gestita dai periti dell'assicurazione e della danneggiata, nonostante la stessa convenuta fosse anch'essa assicurata con la medesima compagnia.
Inoltre, poneva l'attenzione sul fatto che la merce valutata dai periti di parte fosse, in gran CP_1
parte, coincidente con quella riscontrata dal CT , che all'epoca stava effettuando la Per_2
consulenza relativamente al primo sinistro. Sul punto, rilevava come le due valutazioni fossero state effettuate nel medesimo periodo, evidenziando come le operazioni peritali dell'ATP per il sinistro del
24.07.2017 fossero state svolte in data 8.10.2018 (sopralluogo) mentre solo un mese dopo, in data
8.11.2018, come riferito da controparte, veniva completata la verifica della merce asseritamente danneggiata, presente nell'immobile, nel sinistro del 20.7.2018;
- in relazione al terzo sinistro del 29.4.2019 ribadiva, ancora una volta, la perfetta CP_1
sovrapponibilità della descrizione di tale sinistro e della quantificazione delle sue conseguenze rispetto ai precedenti evidenziando, tuttavia, che nel frattempo ritenendo insufficienti le opere di CP_3
manutenzione straordinaria effettuate medio tempore da avesse deciso unilateralmente di CP_1
pagina 6 di 30 ridurre il canone dovuto.
Da tale constatazione, deduceva fosse incongruente che nonostante ricoverasse le CP_3
proprie merci in una area non soggetta all'infiltrazioni, ottenesse in ogni caso da la Parte_1
liquidazione di una sempre più ingente somma a titolo di indennizzo.
A fronte di tale ultimo sinistro, la convenuta chiedeva, dunque, immediatamente l'apertura del sinistro alla propria compagnia assicuratrice che, nel frattempo, era tornata ad essere . Controparte_2
In sintesi, parte convenuta rilevava le permanenti incertezze in ordine alle cause delle infiltrazioni (che in ogni caso si riscontravano solo a fronte di importanti episodi atmosferici) e la propria diligenza a porre in essere quanto necessario per porvi rimedio ribadendo le incongruenze che avevano accompagnato la liquidazione dei tre sinistri da parte di nonché evidenziando l'invalidità Parte_1
del contratto di assicurazione in essere tra l'attrice e ex art. 1898 c.c. CP_3
Pertanto concludeva, in via preliminare, con la richiesta di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di potere svolgere domanda di garanzia per le somme dovute a titolo di surroga a CP_2 Pt_1
con riferimento agli eventi del 24.7.2017 e del 29.4.2019, nonché dispiegava domanda
[...]
riconvenzionale nei confronti di per essere dalla stessa manlevata in relazione a quanto le Parte_1
fosse stato riconosciuto per l'evento del 20.7.2018 chiedendo, per il resto, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, in caso di accertata responsabilità, la condanna al pagamento dei soli danni effettivamente e compiutamente riscontrati.
Autorizzata la chiamata del terzo, la prima udienza veniva differita ex art. 269 c.p.c. al 8.11.2022. si costituiva tempestivamente deducendo anzitutto l'inoperatività delle invocate polizze CP_2
assicurative: Assicurazione Property n. 370456459 (in vigore dal 31.12.2016 al 31.12.2017),
Assicurazione Property n. 380448353 (in vigore dal 31.12.2018 al 31.12.2019), Assicurazione RCT
Fabbricati n.380448354 (in vigore dal 31.12.2018 al 31.12.2019).
In particolare, quanto alla polizza RC Fabbricato rilevava come la stessa riguardasse esclusivamente danni conseguenti a rotture accidentali di tubature e condutture, non riscontrata nel caso di specie.
Quanto invece all'Assicurazione Property, rilevava come la copertura inerisse esclusivamente CP_2
ai danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Pertanto, non essendo il sinistro de quo indennizzabile perché causato da infiltrazioni di acqua piovana in assenza di rotture accidentali di tubazioni e/o impianti, la stessa non poteva ritenersi operante.
Per le stesse ragioni, data la non riscontrata presenza di brecce sulla copertura del tetto, non poteva ritenersi operante nemmeno la garanzia, ivi prevista esclusivamente con riferimento a danni derivanti da bagnamenti se verificatisi a seguito di lesioni provocate ai fabbricati dalla violenza di uragani, bufere, tempeste e vento.
pagina 7 di 30 Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale estintivo nonché
l'inopponibilità dell'invocato giudicato, ad ogni modo idoneo al più a coprire esclusivamente quanto dedotto nella causa di merito introdotta da CP_3
Per il resto, oltre a richiamare i generali limiti di operatività dei contratti assicurativi in esame, in ogni caso aderiva alla ricostruzione di parte convenuta circa l'insussistenza di profili di responsabilità in capo a quest'ultima.
Concludeva quindi per l'infondatezza della domanda di manleva e, in subordine, per il rigetto delle domande attoree nei confronti di parte convenuta e, da ultimo, in caso di accertata responsabilità in capo a quest'ultima, per limitarsi la manleva nei limiti contrattualmente previsti.
Nel corso della prima udienza di trattazione del 8.11.2022, parte attrice, nel prendere posizione sulle prospettazioni avversarie, integrava le proprie conclusioni formulando, in via subordinata, nei confronti della convenuta, domanda ex art. 2041 c.c. Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da nei propri confronti ne chiedeva il rigetto eccependo la prescrizione nonché, in ogni caso, CP_1
l'inoperatività dell'invocata polizza assicurativa. Per il resto, le altre parti confermavano le proprie prospettazioni per come già illustrate nei rispettivi scritti difensivi.
All'esito di tale udienza il Giudice concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., fissando successiva udienza in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 in combinato disposto con l'art. 1 D.L. 125/2020 e l'art. 1 comma 3 D.L. 83/2020 (conv. in L. 124/2020).
All'udienza per l'esame delle istanze istruttorie, il Giudice si riservava e con successiva ordinanza del
15.3.2023 venivano ammesse le richieste di prova orale.
All'udienza del 10.5.2023 veniva sentito, per interrogatorio formale, il l.r.p.t. di nonché i testi CP_1
di parte attrice e;
i testi di parte convenuta e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
e il teste della terza chiamata . Alla successiva udienza del Testimone_4 Testimone_5
7.6.2023 venivano escussi i testi attorei e . L'istruttoria orale Persona_1 Persona_4
proseguiva all'udienza del 18.10.2023 con l'audizione del teste attoreo e del teste di Persona_3
parte convenuta;
all'esito il Giudice si riservava. Testimone_6
A scioglimento di tale riserva, con ordinanza del 15.11.2023 il Giudice articolava proposta ex art. 185 bis c.p.c. e alla successiva udienza del 20.12.2023 dava atto che parte attrice e parte convenuta avevano aderito alla proposta, rifiutata invece da Sciogliendo la riserva assunta nella medesima data, il CP_2
Giudice, visto l'art. 254 c.p.c., disponeva il confronto tra i testi e e Testimone_7 Persona_3
CT nominando quale ausiliario il geom. e rinviando per tali incombenti Persona_2 all'udienza del 31.1.2024, ove si procedeva con il conferimento dell'incarico peritale e con il confronto tra i testimoni citati. La CT veniva dunque depositata il 15.7.2024.
pagina 8 di 30 All'esito, la causa veniva rinviata per p.c. al 11.2.2025, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 12.2.2025 si prendeva atto del deposito delle note delle parti, in cui esse precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per conclusionali e repliche.
2. L'attrice ha agito in surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti della convenuta per far valere i diritti di nei confronti di – nei limiti di quanto indennizzato all'assicurato per i tre sinistri CP_3 CP_1
di cui in narrativa – agendo a titolo contrattuale (artt. 1575 ss. c.c.) e extracontrattuale (2043 e 2051
c.c.) e in subordine ex art. 2041 c.c., dichiarando di volersi valere ex art. 2909 c.c. della sentenza n.
120/2021, resa tra e in relazione al sinistro del 24.7.2017. CP_1 CP_3
3. oltre a contestare sussistenza e prova dei sinistri e delle conseguenze dannose, a svolgere CP_1
vari rilievi sulla gestione dei sinistri da parte di ed articolare istanza di manleva, ha Parte_1
eccepito l'”invalidità” del contratto di assicurazione (o della variante di polizza dell'11.12.2017 con cui e concordarono l'aumento del massimale assicurativo), (i) per violazione Parte_1 CP_3 dell'art. 1898 c.c.: ciò perché invece di constatare un aggravamento del rischio ed Parte_1
azionare i rimedi di cui alla norma, avrebbe deciso di mantenere in essere il contratto assicurativo con o comunque (ii) perché assicurata e avrebbero stipulato un contratto in CP_3 Parte_1
danno a terzi, poiché stipulando l'appendice in aumento attrice e avrebbero di fatto CP_3
impedito a di essere coinvolta nella gestione del sinistro (comparsa di risposta, pag. 23 e CP_1
conclusionale, pagg. 20-21).
L'eccezione, da esaminarsi preliminarmente – perché il suo accoglimento potrebbe in ipotesi escludere il diritto di di agire in surroga, quanto meno per il secondo e terzo sinistro – è infondata. Parte_1
Anzitutto, può osservarsi che non ha meglio qualificato la dedotta invalidità (non avendo CP_1
meglio chiarito se intenda affermare che il contratto di assicurazione sarebbe annullabile o nullo).
3.1. I rilievi relativi all'art. 1898 c.c. sono inconferenti. Detta norma, in caso di aggravamento del rischio (da intendersi come aumento della possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, derivante da situazione che presenti i caratteri della novità, della non previsione/prevedibilità dai contraenti al momento della stipula del contratto e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta – cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 500 del 18/1/2000 e Cass. Sez.
III, sent. n. 20011 del 6/10/2016), consente al più all'assicuratore di scegliere se accettare la continuazione del contratto o recedere.
Tanto chiarito, anzitutto la norma, introducendo al più una facoltà di recesso dal contratto in capo all'assicuratore non introduce – in caso di mancato esercizio del recesso – un'ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c. del contratto o di annullabilità dello stesso.
pagina 9 di 30 3.2. Il rilievo per cui il contratto – rectius, il mancato recesso/la stipula della variante di aggravamento del rischio – integrerebbe un contratto in danno del terzo (ossia , con conseguente invalidità CP_1 dell'intesa è pure infondata.
È opportuno ricordare che con il nomen “contratto in frode o danno dei terzi” si indicano quei negozi che producono effetti negativi alla sfera giuridica di soggetti rimasti estranei al vincolo negoziale. Tali effetti, tuttavia, non discendono direttamente dal contratto (per l'appunto perché il terzo ne è estraneo) ma indirettamente, sicché il terzo al più (al di là della residuale ipotesi in cui con il contratto le altre parti dispongano di diritti suoi propri, il che comporterebbe comunque l'inefficacia dell'accordo nei suoi confronti o al più la nullità dello stesso ex art. 1418 c.c.) potrebbe far valere la responsabilità extracontrattuale delle parti del contratto: classico esempio del contratto in danno al terzo è la doppia alienazione immobiliare, nel caso in cui il primo acquirente non abbia ancora trascritto (in tal caso il contratto in frode sarebbe il secondo e il primo acquirente potrebbe al più far valere la responsabilità risarcitoria del “doppio-venditore” – a titolo contrattuale – e del secondo acquirente, a titolo extracontrattuale, provandone la mala fede).
Ciò premesso, la mera stipula della variazione delle condizioni di assicurazione tra e CP_3
non è nulla per una delle ragioni di cui all'art. 1418 co. 1 c.c. (né a ben vedere la convenuta ne CP_1
ha specificamente dedotto la nullità). Non può poi dirsi che con tale pattuizione le parti abbiano inteso o abbiano concretamente arrecato danno all'attrice: infatti, anche laddove non avesse Parte_1
stipulato la variazione (o fosse receduta dal contratto) in ogni caso avrebbe potuto agire CP_3
per il ristoro dei danni cagionati dai sinistri nei confronti di La stipula della variante (e il CP_1
mancato esercizio del diritto di recesso da parte di è in tal senso operazione neutra per Parte_1
comportando unicamente una modifica (in aggiunta) del soggetto che può agire nei suoi CP_1
confronti.
Del tutto inconsistente il rilievo per cui, per effetto della stipula della variante, non sarebbe CP_1
stata in grado di interloquire nella gestione del sinistro, perché comunque non lo sarebbe stata. Né il fatto che i danni siano stati visionati dai periti di dette parti è in sé causativa di un pregiudizio per la convenuta, posto che in sé per sé le valutazioni stragiudiziali non hanno alcuna efficacia nei confronti di CP_1
3.3. Non può poi ritenersi – come pure potrebbe evincersi dalle difese di – che con la stipula CP_1
della variante Reale abbia in qualche modo concorso al danno ex art. 1227 c.c. Il danno, tanto se inteso come danno evento ai sensi del primo comma, tanto se inteso come danno conseguenza ai sensi del secondo, è quello riferibile al danneggiato, che rimarrebbe pur sempre In altri termini, CP_3
posto che in ogni caso potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni nei confronti di CP_1
pagina 10 di 30 la stipula della polizza di aumento è operazione neutra per la convenuta, anche a volerla CP_3
considerare sub. art. 1227 c.c.
4. Si può procedere all'esame delle domande attoree, partendo da quelle concernenti il primo sinistro del 24.7.2017. Le cause di detto sinistro, le sue conseguenze dannose e la responsabilità di CP_1
sono state accertate con sentenza n. 120/2021 di questo Tribunale, passata in giudicato tra la convenuta e Come dedotto da quest'ultima può senz'altro valersi del giudicato dato CP_3 Parte_1
da detto provvedimento, trattandosi di avente causa (ex art. 2909 c.c.) di CP_3
Detta sentenza ha accertato che il 24.7.2017, a causa di abbondanti precipitazioni atmosferiche, nel magazzino di Bassano del Grappa, via dei Tulipani 71/73 di proprietà di locato a CP_1 CP_3
si verificavano delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura del capannone che danneggiavano irrimediabilmente del materiale ivi stoccato di proprietà della conduttrice.
Quanto alle cause delle infiltrazioni, la sentenza le ha accertate sulla scorta della CT resa nell'ATP ante causam e ha quindi ritenuto che le stesse derivino dalle seguenti cause: “- in occasione di precipitazioni intense ed eccezionali, i canali di raccolta presenti nelle corsie della copertura non riescono a smaltire l'acqua che si deposita, probabilmente anche perché ostruite da detriti vista la mancanza di pilette di protezione;
- i fori presenti nei parapetti verticali, effettuati si presume proprio per consentire il deflusso dell'acqua non scaricata dai canali di raccolta, sono però posizionati a quota superiore rispetto il livello del pavimento della copertura (a circa cm. 10 e cm. 30), consentendo quindi la permanenza continua d'acqua sopra il solaio di copertura (foto da 45 a 47). Infatti nel secondo sopralluogo, effettuato dopo una normale giornata di pioggia, si è riscontrata la presenza nelle corsie di abbondante acqua stagnante (foto 49-50-51);
- è quindi molto probabile che l'acqua depositata sopra il solaio trova uno o più punti per infiltrarsi all'interno delle lastre nervate o della guaina di protezione e successivamente all'interno del fabbricato. Ed i punti dove l'acqua potrebbe infiltrarsi sono vari:
- le viti di fissaggio delle lastre di copertura e dell'impianto fotovoltaico sono state sigillate con prodotto siliconico, ma in vari punti appare deteriorato (foto da 39 a 42);
- le stesse lastre in alluminio in qualche settore presentano sormonti di dubbia resistenza alle infiltrazioni d'acqua (foto 43-44);
- anche la guaina di protezione delle corsie presenta in più punti sigillature da verificare (foto da 51 a
54)”. (cfr. sentenza 120/2021, pag.8-9).
In questa sede, ha reiterato talune delle osservazioni già rese dal proprio CTP nel corso di detta CP_1
causa, ma non è possibile, in ragione del giudicato, discostarsi dalle conclusioni del CT, fatte proprie pagina 11 di 30 dalla sentenza.
Il medesimo provvedimento ha appurato il nesso di causa tra infiltrazioni e danni a parte del materiale di stoccato nel magazzino, rinviando alla CT resa in sede di ATP, che a sua volta per il CP_3
dettaglio della merce visionata e appurata come danneggiata rinviava all'allegato A, cfr. doc. 12
in questo procedimento: trattasi di cover per telefoni e ipad, marca puro, di aromi alimentari CP_1
marchio “Compagnia degli Aromi”, di salviette marco “Miti”, di farmaci marco “Rays Spa”, tube marco “Eucos”, guanti monouso e set di posate “San Marco”. CT prima e sentenza poi hanno stimato il danno in € 109.591,00 (di cui € 107.291,00 per valore della merce, il residuo per la manodopera, cfr. sentenza, pag. 7-8).
La decisione ha quindi accertato la responsabilità in capo a per i danni prodotti alla cosa, ex CP_1
art. 1575 c.c., per non aver consegnato a il magazzino in buono stato di manutenzione e CP_3
non averlo conservato in condizioni tali da renderlo idoneo all'uso, non avendo l'attuale convenuta provato che le infiltrazioni fossero dovute al caso fortuito o al fatto illecito del terzo e l'ha quindi condannata al risarcimento dei danni subiti da liquidati in € 59.591,00 (ossia il valore dei CP_3
danni stimati dal CT, decurtato l'indennizzo corrisposto da oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda giudiziale al saldo (cfr. sentenza, pag. 9).
Stante il passaggio in giudicato del provvedimento, non è possibile discostarsi dall'accertamento circa la responsabilità di il suo titolo e la quantificazione dei danni consequenziali all'evento del CP_1
24.7.2017.
deve conseguentemente essere condannata, ex art. 1916, co. 1 c.c. a risarcire a il CP_1 Parte_1
danno subito da cui l'attrice si è surrogata, nei limiti dell'indennizzo corrisposto dalla CP_3
Compagnia all'assicurato, pari ad € 50.000,00 (che l'indennizzo sia stato corrisposto non è contestato ed è comunque provato, doc. 7 attoreo).
5. Venendo all'evento del 20.7.2018, era onere dell'attrice dimostrare la sussistenza delle infiltrazioni, la loro causa – e responsabilità di – il nesso con il danno evento e le conseguenze dannose. CP_1
5.1. A supporto delle richieste ha prodotto la perizia di stima eseguita nel contraddittorio Parte_1
con del 19.11.2018 (doc. 13), in cui i danni alle merci furono stimati in € 118.938,58, di CP_3
cui indennizzati € 107.044,71 (al netto dello scoperto) e le fotografie eseguite in tale sede (doc. 14), che sono state contestate da per metodo (per non esser stata coinvolta nelle verifiche, pur essendo CP_1 all'epoca assicurata con e per contenuto (la convenuta ha dedotto che parte della merce Pt_1
visionata potesse coincidere con quella di cui al primo sinistro).
In corso di causa sono stati quindi escussi i testi , perito assicurativo di (udienza Tes_4 CP_1
10.5.2023), (udienza 7.6.2023) ossia uno dei periti che curò il sinistro per conto di Per_1 Pt_1
pagina 12 di 30 e che sottoscrisse la perizia), (udienza 18.10.2023) ossia il perito che curò per conto di Pt_1 Per_3
le verifiche. CP_3
Quanto alla perizia, trattandosi di perizia stragiudiziale resa tra e essa non Parte_1 CP_3
ha in sé valore probatorio nei confronti di potendo al più avere mero valore di indizio, CP_1
trattandosi di documento proveniente da terzi, liberamente valutabile dal Giudice (cfr. Cass. Sez. I, ord.
n. 5667 del 4/3/2025).
Dalle testimonianze rese da e emerge che i periti di e eseguirono Per_1 Per_3 Pt_1 CP_3
vari accessi di cui almeno uno nell'estate del 2018 – quindi in periodo immediatamente successivo al sinistro – e poi ulteriori – cfr. testimonianza risposta a cap. 7; testimonianza risp. a Per_3 Per_1
cap. 7 da cui emerge che il primo sopralluogo per il sinistro a cui partecipò quest'ultimo fu il
19.9.2018. in particolare ha confermato di aver eseguito un primo sopralluogo nel corso del quale Per_3 riscontrò […] “dei bagnamenti sulla parte superiore delle merci […].
Anche la ha confermato di aver partecipato ad un sopralluogo per conto di , Tes_4 CP_1
confermando (risposta a cap. 7) che il 20.7.2018 si verificarono delle infiltrazioni “con la precisazione che al momento del sopralluogo la merce era stata sposta. Adr Giudice “quando ha eseguito il sopralluogo?” Non ricordo esattamente, fummo contattati dalla proprietà ma quando mi recai sui luoghi la merce era stata spostata. Esegui il sopralluogo unitamente a un incaricato di di cui CP_1
non ricordo il nome, non fu messo agli atti. C'era anche un perito per la sig. , CP_3 Per_3
ma non di compagnie assicurative. Adr Avv. Boccuni “per spostamento il teste che intende? All'interno del magazzino? O al di fuori?”. La merce era stata spostata e messa in salvataggio da dove pioveva in altre zone del magazzino, e io ebbi lì modo di vederla e visionarla”.
Il fatto che il 20.7.2018 si verificarono delle infiltrazioni è provato sia dalla perizia, che pur di parte è stata frutto di accessi svolti a ridosso dell'evento meteorologico, sia dalla testimonianza della . Tes_4
Questa non ha negato che in sé ci furono delle infiltrazioni, ma, richiesta se le stesse avessero attinto le merci di per cui è stato stimato l'indennizzo nella perizia del 19.11.20181 ha riferito CP_3 “Riconosco la merce e le fatture, ma voglio precisare che si tratta di merce e fatture che io già visionai in occasione di un'ATP che non credo riguardasse quell'allagamento, ma bensì una diversa questione.
Confermo però che nel 2018, la merce ammalorata che visionai era quella di cui all'elenco di cui al capitolo e delle fatture, ma io ho il sospetto che si tratti della stessa merce già visionata nel corso dell'ATP. Ad esempio ricordo distintamente le cover, gli integratori, le creme corpo. Adr Giudice
“sostiene trattarsi della stessa esatta merce?” Io ho il sospetto, ma non posso dimostrarlo, che si tratti della stessa esatta merce, fatta visionare per due volte o comunque per gran parte”.
La teste di parte convenuta ha dunque confermato di aver visionato la merce indicata come danneggiata dai periti di ma che a suo avviso essa sarebbe coincisa con quella esaminata nel corso Parte_1 dell'ATP (ossia con quella bagnata nel corso del primo sinistro). Anche in ragione delle dichiarazioni della , può dirsi dimostrato l'esistenza delle infiltrazioni in corrispondenza del secondo evento e Tes_4
che esse attinsero gli scatoloni di merci descritti come danneggiati dai periti di parte attrice e
(e raffigurati nelle fotografie sub. doc. 14, esibite al teste). CP_3
5.2. Per verificare quali siano state le cause delle infiltrazioni, se la merce coincidesse o meno con quella di cui al sinistro e quantificare il danno è stata disposta CT.
Il Geom. , pur potendo eseguire unicamente una verifica cartolare, stante il tempo trascorso Per_2
e lo smaltimento dei prodotti, da un raffronto tra i beni valutati nel corso dell'ATP (ossia quella attinta dalle infiltrazioni del 24.7.2017) e quelli indicati come danneggiati dal sinistro del 20.7.2018 ha anzitutto chiarito che fossero diversi in quanto […] “L'unica merce coincidente con quella danneggiata nel sinistro del 20.07.2018 risulta quindi quella proveniente dalla ditta RO. Ed infatti, come già descritto nel cap. C.1), si presume che le cover per cellulari e tablet danneggiati nel sinistro del
20.07.2018 provengano dalla stessa partita e fattura della merce danneggiata nel precedente sinistro del 24.07.2017 (fattura n. 7719 del 30.06.2015).
Riguardo la possibilità che i prodotti della ditta RO valutati nella precedente perizia siano gli stessi
- nr. 384 Cover per Tablet al prezzo di acquisto € 3,74 - nr. 336 Cover per Tablet al prezzo di acquisto € 2,07
(Integratori alimentari) Parte_9
- nr.
3.464 Integratore mix reale junior 100 ml - nr.
4.638 Integratore Tagliaslim 30 cpr - nr.
1.632 Integratore Frizzamine magnesio e potassio 20 cps effervescenti - nr.
2.249 Integratore Goji 20 cpr masticabili - nr.
1.764 Integratore mix reale junior 100 ml - nr. 2.292 - nr.
3.234 vegetale 80 tav. Parte_10 Parte_11
Parte_12
- nr. 20 Lampada incasso Sd-202 gus, 3 cromo - nr. 1 Lampada Trace parete E27 - nr. 1 Lampada Horus t38 colori freddi - nr. 1 Lampada AC p60 nero luc. Str. - nr. 1 Lampada Selis pp30 Term. G24 - nr. 1 Lampada cubi consolle cromato - nr. 1 Lampada KOs terra nero - nr. 40 Lampada Led sd – 903 Warm white
MA BI
- nr. 488 Creme corpo biho pure complex acido ialuronico - nr. 696 Creme corpo biho peeling complex scrub viso 50 ml - nr. 46 Creme corpo biho cellu complex corpo 24h 200 ml - nr. 253 Creme corpo biho tone complex 24h 200ml - nr. 759 Creme corpo biho pure complex retinolo 30 ml - nr. 560 Creme corpo biho pure complex vitamx A,E,C - nr. 380 Creme corpo biho pure complex acido glicolico 30 ml - nr. 710 Creme corpo biho pure complex extreme lift 30 ml - nr. 72 Creme corpo biho hidra-age complex crema viso notte 50 ml - nr. 582 Creme corpo biho hidra-age complex contorno occhi pagina 14 di 30 presenti nel sinistro del 20.07.2018, si precisa quanto segue: la merce della ditta RO danneggiata nel sinistro del 24.07.2017 consisteva in un'ampia gamma di cover per cellulari. Confrontati i prezzi unitari riportati nella fattura di acquisto, si è però riscontrato che solamente una serie di cover ha il prezzo di fattura uguale a quelle valutate nel sinistro del
20.07.2018, e precisamente le cover per cellulari denominate “RO custodie folio mini Ipad 2 new
Ipad ultra slim in ecopelle blu”, con prezzo in fattura di €. 7,25. L'altra merce della ditta RO danneggiata nel sinistro del 20.07.2018 invece consiste in cover per tablet (non presenti nel primo sinistro) ed in cover per cellulari con altro prezzo di acquisto.
Inoltre, si precisa che nella fattura n. 7719 del 30.06.2015 (doc. 34 fascicolo parte attrice) sono state acquistate n.
1.040 cover “RO custodie folio mini Ipad 2 new Ipad ultra slim in ecopelle blu”, mentre:
- con il sinistro del 24.07.2017 ne sono state danneggiate n. 256;
- con il sinistro del 20.07.2018 ne sono state danneggiate n. 216.
Quindi, per il sottoscritto appare impossibile stabilire se le n. 216 cover danneggiate con il sinistro del
20.07.2018 provengano dal precedente sinistro del 24.07.2017, oppure provengano dalle rimanenti altre n. 784 (1.040 - 256) acquistate con la stessa fattura.” (relazione CT, pag. 18-19).
Dunque, la quasi totalità della merce indicata come danneggiata sicuramente non coinciderebbe con quella del primo sinistro, trattandosi di beni differenti;
unica possibile coincidenza riguarda 216 cover del telefonino: tuttavia, posto che la fattura d'acquisto dimostra che acquistò un CP_3
quantitativo di gran lunga superiore di cover, non potrebbe escludersi che nei due sinistri furono danneggiate cover diverse (pur provenienti dalla stessa partita).
Parte convenuta non ha contestato specificamente le conclusioni del CT, limitandosi il CTP di ad osservare che il CT avrebbe potuto acquistare copia della documentazione contabile per CP_1
verificare nel dettaglio la possibile coincidenza della merce. Il rilievo è inconsistente, posto che come detto, proprio per la differenza ontologica della merce la quasi totalità sicuramente non è coincidente.
Quanto alle cover, la richiesta è generica (non avendo il CTP convenuto indicato quale documentazione il CT avrebbe dovuto acquisire) e inutile, avendo il Geom. già chiarito che le cover Per_2
danneggiate dalle infiltrazioni del 2017 e quelle colpite da quelle del 2018 sicuramente appartengono alla medesima partita.
Tanto premesso, alla luce di quanto precede, si ritiene di dover concludere che la merce danneggiata nel
2018 fosse totalmente diversa da quella bagnata nel 2017, ivi incluse le cover (della stessa partita, ma materialmente diverse da quelle già bagnate nel 2017), sicché il sospetto della (fatto proprio da Tes_4
cfr. conclusionale, pagg. 23-24), per cui la merce bagnata nel 2018 fosse la stessa del 2017 è CP_1
pagina 15 di 30 da ritenersi privo di fondamento.
5.3. Appurato il verificarsi delle infiltrazioni e che le stesse comportarono il bagnamento di alcuni scatoloni fotografati dai periti di e è stato richiesto al CT di chiarire quale Pt_1 CP_3
potesse essere la loro causa.
Il Geom. ha anzitutto richiamato le conclusioni rese nell'ATP posto a fondamento della Per_2
sentenza relativa al primo sinistro, ove aveva osservato che in occasioni di precipitazioni intense ed
“eccezionali” (i) i canali di raccolta nella corsia di copertura non riescono a smaltire l'acqua, probabilmente perché ostruite stante la mancanza di pilette di protezione;
(ii) non sarebbero stati adottati altri rimedi pratici per consentire il deflusso dell'acqua non scaricata dai canali (ad esempio i fori nei parapetti verticali, pure riscontrati dal CT, sarebbero posti ad un'altezza troppo elevata rispetto al pavimento della copertura); (iii) conseguentemente l'acqua depositata sopra il solaio troverebbe uno o più punti per infiltrarsi all'interno delle lastre nervate o della guaina di protezione (ad esempio il CT aveva ipotizzato che i l'acqua potesse passare attraverso le viti di fissaggio delle lastre e dell'impianto fotovoltaico, sigillate con prodotto siliconico, già deteriorato durante le verifiche dell'ATP o anche attraverso le lastre in alluminio che presentano sormonti di dubbia resistenza alle infiltrazioni o anche attraverso la guaina di protezione, presentante più sigillature da verificare), infiltrandosi all'interno del magazzino.
Ha quindi osservato che il sopralluogo nel corso dell'ATP in cui poté esaminare la copertura e in forza del quale trasse le conclusioni, fu eseguito l'8.11.2018, ossia quando era già accaduto il sinistro del
20.7.2018 e a distanza di sei mesi dal terzo sinistro del 29.4.2019. Il CT ha quindi ipotizzato che le infiltrazioni sia del 20.7.2018, sia del 29.4.2019 si verificarono per le stesse problematiche alla copertura già accertate nell'ambito dell'ATP.
A supporto di tale assunto ha osservato che nell'ATP aveva indicato i possibili rimedi alle problematiche riscontrate – ripristino degli scarichi dei canali, verifica della loro idoneità allo scarico/creazione di nuovi e verifica delle sigillature presenti nelle lastre di alluminio e nella guaina di protezione – evidenziando che nel corso del presente giudizio avrebbe allegato come doc. 34/C CP_1
una fattura del 21.1.2020 dell'impresa edile Gallina, avente ad oggetto i lavori suggeriti dal CT in sede di ATP, ma solamente dopo l'ultimo dei sinistri (cfr. relazione CT, pagg. 16-17) il che, sottintende il CT, comproverebbe che fino all'inizio del 2020 le problematiche già riscontrate in sede di ATP non erano state risolte.
Le conclusioni del CT sono state contrastate dalla convenuta che, contestando il ragionamento probabilistico del CT, ha rilevato (cfr. conclusionale, pagg. 15-16) che l'occlusione dei pluviali, (i) sarebbe comunque ricondotta dal CT ad un evento eccezionale, (ii) deriverebbe da una carenza di pagina 16 di 30 manutenzione ordinaria, in capo a mentre (iii) se il danno fosse da attribuire ad un errato CP_3
posizionamento dei troppopieni l'acqua, non potendo defluire, si sarebbe dovuta accumulare sul tetto, finendo per infiltrarsi in occasione di ogni pioggia e non in caso di precipitazioni eccezionali (iv) in ogni caso nel corso delle CT non si sarebbero effettivamente rilevati problemi alla copertura dell'immobile, mentre i periti avrebbero ipotizzato che il forte vento avrebbe potuto sollevare le lastre del tetto, creando quindi una breccia per far transitare l'acqua (v) che il CT non avrebbe considerato che l'impresa avrebbe svolto dei lavori già nel 2017, ad ulteriore conferma della natura Tes_3
eccezionale dei piovaschi a seguito dei quali si verificarono le infiltrazioni, (vi) eccezionalità che sarebbe confermata anche dal fatto che a partire dal 2018 si sarebbe autoridotta il canone, CP_3
occupando solo parte degli spazi, sicché la circostanza che le infiltrazioni avrebbero interessato parti differenti dell'ampissimo magazzino (cfr. conclusionale, pagg. 19-20).
I rilievi, in parte diretti a contestare le conclusioni del CT sulla causa delle infiltrazioni, in parte diretti a denunciare la natura straordinaria/eccezionale dei piovaschi, con loro assimilabilità a caso fortuito (con conseguente non responsabilità di tanto ex art. 2051 c.c., cfr. conclusionale pagg. CP_1
18-19, ma anche ex art. 1575 c.c.) non sono condivisibili.
5.3.1. Partendo dal rilievo che il CT non avrebbe considerato una possibile causa ulteriore delle infiltrazioni (ossia il sollevamento di lastre per il forte vento) in realtà il Geom. ha vagliato Per_2 tale fattore (risposta alle osservazioni CTP attoreo, pag. 25 della CT) chiarendo che “l'ipotesi che in caso di forte vento le lastre potevano venire sollevate è stata quindi segnalata anche dal sottoscritto, ma come concausa delle infiltrazioni, assieme alle sigillature delle viti di fissaggio delle stesse lastre e della guaina di impermeabilizzazione della copertura. Inoltre, si ritiene che le acque meteoriche che riuscivano ad infiltrarsi non provenivano dalla semplice pioggia, ma dall'acqua che si depositava nella copertura, la quale non avendo un normale deflusso “trova uno o più punti per infiltrarsi all'interno delle lastre nervate o della guaina di protezione e successivamente all'interno del fabbricato (relazionato nella perizia del 05.04.2019 a pag. 9)”. Anche perché, se a penetrare fosse stata la semplice pioggia di precipitazione per il solo sollevamento delle lastre, non giustificherebbe lo stato della merce danneggiata”. Tale considerazione risponde ai rilievi (iv) e (iii) di parte convenuta.
Il ragionamento del CT, che ha individuato la causa delle infiltrazioni nell'incapacità dei canali di scaricare, con conseguente infiltrazione dell'acqua nei vari punti della copertura, è quindi pienamente condivisibile, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza che informa il presente giudizio.
A ciò può aggiungersi che, come meglio si vedrà di seguito, è provato che solo nell'autunno 2019 (e dunque dopo il terzo sinistro) procedette alla manutenzione della copertura, rifacendo la guaina CP_1
e operando un ripasso generale delle caditoie nel perimetro, a conferma della circostanza che le cause pagina 17 di 30 delle infiltrazioni erano quelle ipotizzate dal CT.
Per il resto, ha invertito l'ordine del ragionamento del CT. Questi ha chiarito che i canali CP_1
tendono a ostruirsi per la loro inidoneità strutturale, perché privi di pilette di protezione e perché i troppo pieni sarebbero posti ad una altezza errata;
l'acqua, non potendo trovare fuga dagli scarichi, finisce quindi per infiltrarsi nei punti d'accesso del tetto di cui il CT ha dato atto (fori delle viti di fissaggio delle lastre, nella guaina etc).
La causa delle infiltrazioni è quindi anzitutto l'assenza di pile di protezione dei canali ridotta, che ne comporta la facile ostruibilità che, unitamente alla dimensione inadatta dei canali e all'assenza di troppopieni non consente il deflusso dell'acqua; in secondo luogo la presenza di vari punti nella copertura da cui l'acqua, partendo dal canale, può infiltrarsi.
Così individuata la causa delle infiltrazioni deve osservarsi che le stesse sono riconducibili ad una duplice violazione di ai doveri discendenti dall'art. 1575 c.c.: infatti, il fatto che i canali CP_1
fossero privi di pilette di protezione/di troppopieni idonei a agevolare lo scarico dell'acqua o che comunque fossero di dimensione inidonea a garantire il sufficiente scarico integra una violazione dell'obbligazione di cui all'art. 1575, n.1 c.c.
Il fatto che i canali fossero ostruiti e che la copertura presentasse dei deterioramenti costituisce a sua volta una violazione dell'art. 1575 n. 1 c.c. Non è infatti condivisibile la conclusione per cui fosse onere di procedere alla manutenzione dei canali/della copertura, per due ragioni. Anzitutto, CP_9
non ha provato quali fossero le condizioni in cui consegnò l'immobile alla conduttrice, come CP_1
sarebbe stato suo onere fare (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, sent. n. 11969 del 17/5/2010), sicché deve presumersi che canali e copertura presentassero già le problematiche riscontrate dal CT alla consegna dell'immobile a Anche a voler prescindere da ciò, la pulizia dei canali, derivando la loro CP_3
tendenza ad ostruirsi da problematiche strutturali delle stesse e non propriamente dall'uso, non potrebbe comunque essere considerata come piccola manutenzione a carico del conduttore, ex art. 1609
c.c.
5.3.2. Il rilievo per cui le infiltrazioni sarebbero occorse in occasioni di piovaschi eccezionali (tali cioè da costituire un fortuito) pure non è condivisibile.
È opportuno ricordare che la sussistenza di un fortuito idoneo a elidere tanto la responsabilità contrattuale ex art. 1575 c.c. (Cas. Sez. III, sent. n. 11903 del 13/5/2008) quanto quella extracontrattuale ex art. 2051 c.c. deve essere dimostrato da chi intenda andare esente da responsabilità.
È stato osservato che perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare un fortuito, occorre che essere rivestano il carattere dell'imprevedibilità e eccezionalità il cui accertamento presuppone un giudizio da formulare con una indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i pagina 18 di 30 c.d. dati pluviometrici), riferiti al contesto specifico della res (in tal senso, con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass. Sez. III, sent. n. 30521 del 22/11/2019).
Nel caso di specie, non è sufficiente in tal senso la CT, che ha chiarito che i canali di raccolta non riuscirebbero a smaltire la pioggia in caso di piogge “eccezionali” non potendo desumersi da tale inciso che quelle che colpirono il magazzino fossero anche imprevedibili.
Infatti, dai dati pluviometrici prodotti da (doc. 6 e 7) emerge che ad esempio il 19.4.2019 si CP_2
abbatterono nell'area per cui è causa 49.4 mm d'acqua, ma nel corso del 2019 vi furono altre 5 giornate con precipitazioni superiori ai 40 mm.
Gli ulteriori fattori indicati da a sostegno della sussistenza del caso fortuito pure non provano CP_1
l'eccezionalità e soprattutto l'imprevedibilità dei piovaschi, ma anzi le smentiscono.
Gli interventi dell'impresa del 2017, come emerge dalle stesse fatture prodotte da (doc. Tes_3 CP_1
34a e 34b, allegati a seconda 183 c.p.c.) non comprovano affatto che la convenuta si sia attivata per porre rimedio alle problematiche riscontrate dal CT nel corso dell'ATP. Dai documenti emerge infatti che nel 2017 furono ripristinati intonaci ammalorati, rifatta la pavimentazione in cemento, chiuso con tamponamento una parte di muro (doc. 34/B) e il rifacimento di bocche di lupo danneggiate, ripristino di pavimentazione in calcestruzzo, costruzione di nuovo muretto in calcestruzzo e la realizzazione di nuovi pozzetti e tubazioni per scolo acqua piovana. La maggior parte degli interventi non riguardarono il tetto né tanto meno la causa delle infiltrazioni: unicamente gli ultimi due attengono allo scolo dell'acqua ma può osservarsi che essi non coincidono con gli interventi che il CT avrebbe poi suggerito per la risoluzione definitiva delle problematiche (ossia rifacimento dei canali, sistemazione della copertura).
Come emerge dalla stessa documentazione di (doc 34/c, fattura del gennaio 2020) e segnalato CP_1
dal CT, gli interventi risolutivi (manutenzione della copertura, fornitura e posa della guaina e lucernari per evitare infiltrazioni, ripasso generale pulizia caditoie raccolta acqua piovana) furono eseguiti solamente dopo molto tempo: come chiarito dal teste (cfr. verbale 10.5.2023) furono Tes_3
eseguiti a ottobre novembre 2019 (cfr. risposta a cap. 11) ossia in epoca ampiamente successiva al terzo sinistro.
La circostanza evidenziata dalla stessa convenuta che successivamente a detti interventi, il nuovo conduttore non avrebbe lamentato ulteriori problematiche infiltrative conferma, piuttosto che escludere, che i piovaschi in occasione dei quali si verificarono le infiltrazioni non furono affatto un caso fortuito, posto che proprio l'esecuzione degli interventi suggeriti dal CT, per quanto tardiva, ha consentito di escludere il riverificarsi di infiltrazioni.
Il fatto che le infiltrazioni avrebbero attinto vari settori del magazzino (non integralmente occupato da pagina 19 di 30 che si era autoridotta il canone) a sua volta non è dimostrativa dell'eccezionalità (e CP_3
imprevedibilità) dei piovaschi, potendo derivare altresì dalle scarse condizioni manutentive della copertura.
In definitiva, per le ragioni del precedono, deve essere affermata la piena responsabilità di nella CP_1
causazione delle infiltrazioni che danneggiarono i prodotti di anche con riferimento CP_3 all'evento del 20.7.2018.
5.4. Il CT (cfr. relazione CT, pagg. 9-12) ha proceduto ad una stima dei danni derivati dal sinistro, dando atto di non aver potuto esaminare la merce, stante il tempo trascorso, ma eseguendo una verifica cartolare della perizia di stima del 19.11.2018, letta unicamente ai documenti delle parti.
Ha dato atto che “l'elenco dettagliato della merce danneggiata viene infatti riportato nelle pagine 6-9 del Processo Verbale del 19.11.2018, e corrisponde ai seguenti prodotti:
a) custodie, cover, cavi e supporti vari per telefoni cellulari e tablet, di vari modelli e tipologie, acquistati dalle ditte CELLY, (scritto erroneamente TWICH nell'elenco CP_6 CP_6 CP_10
del Processo Verbale) e RO;
b) integratori alimentari acquistati dalla ditta PROGOODLIFE, della marca;
CP_7
c) creme corpo acquistate dalla ditta HOSPITADELLA della ditta BI;
d) lampade della ditta LEUCOS.”
Chiarito che alla perizia risultavano allegati solamente fotografie dei contenitori chiusi (doc. 14 Pt_1
e che nella perizia i prodotti erano stati indicati in maniera approssimativa, il CT (che ha
[...]
anche come su detto escluso che i beni potessero coincidere con quelli danneggiati dal primo sinistro) ha chiarito che tutti i prodotti sono riportati anche nelle fatture di acquisto di con CP_3
l'eccezione delle“cover per cellulari marca quantificate come danneggiate n. 160 e con CP_6
un prezzo unitario di €. 5,31/cadauno, mentre nella fattura ne risultano elencate solamente n. 17
(anche se sono presenti prodotti della stessa marca con prezzi unitari simili di €. 5,28/cadauno)” (pag.
10) e delle lampade UC (per cui il CT ha dato atto di non aver rivenuto documentazione, cfr. pag.
11).
Il CT quindi, pur dando atto di non poter meglio descrivere la merce stante le poche fotografie allegate alla perizia stragiudiziale ha comunque osservato che, dando per assodate le quantità e tipologia di merci indicati nella perizia, il criterio seguito dagli stimatori per quantificare il danno è condivisibile e in linea con quello seguito da esso CT per stimare i beni danneggiati dal primo sinistro
(ossia considerare il valore per l'intero delle cover, al 50% delle creme corpo e al 25% delle lampade, in quanto in parte ancora utilizzabili). Ha quindi condiviso il valore di stima operato stragiudizialmente il 19.11.2018 in € 118.938,58, osservando che a suo avviso avrebbero potuto aggiungersi ulteriori €
pagina 20 di 30 2.300,00 per le spese di smaltimento (cfr. CT, pagg. 12-13).
La convenuta ha contestato le conclusioni del CT, evidenziando che la scarna documentazione allegata alla perizia stragiudiziale non consentirebbe di determinare esattamente quale fosse la merce danneggiata (cfr. conclusionale, pagg. 23-24).
In effetti le prove orali assunte in corso di causa non hanno consentito di superare le lacune della perizia di parte del 19.11.2018. In sede di esame testimoniale il perito di Parte_1 Per_1
interrogato sulla modalità di stima dei danni del secondo sinistro, in risposta al cap.8 attoreo ha riferito
“Da una scorsa veloce delle fatture direi che si tratta degli oggetti che mi furono mostrati e che ho indicato nella mia perizia. Adr: “Mi spieghi nel dettaglio come eseguì la perizia? Visionò effettivamente le merci? In che occasione?” Il teste chiede di essere abilitato a consultare degli appunti sul suo tablet. I difensori nulla osservano. “Il mio primo sopralluogo è stato eseguito il 19.9.2018.
Arrivai nel magazzino con il perito nominato dalla e visionammo sia le zone dove erano CP_3
state posizionate le merci danneggiate, sia le merci stesse. Le merci erano in scatoloni, varie tipologie di confezioni. Adr: “Aprì gli scatoloni? Visionò nel dettaglio la merce?” Sì, facendo una verifica a campione aprimmo qualche scatolone ad esempio ricordo di averne aperto uno in cui c'erano delle confezioni di creme bagnate;
sul mio tablet ci sono anche delle foto relative all'apertura di alcuni scatoloni, alcune di esse sono state inserite nella relazione finale. […]; richiesto se le foto sub. doc. 14 di parte attrice raffigurassero la merce danneggiate (o più esattamente le scatole) ha dichiarato “In realtà, non saprei non sono foto scattate da me. Vedo che nelle fotografie è indicata la data 9.8.2018. come dicevo io sono andato a settembre. Posso ipotizzare che la compagnia abbia mandato un diverso perito, competente per una fascia di valore inferiore […]; dopo che ci si rese conto che il valore della merce danneggiata esulava dalla competenza del perito, verosimilmente la compagnia si rivolse al mio studio.”.
perito di in risposta al cap.8 ha risposto “Dalla fattura che mi esibisce non Per_3 CP_3
riesco a dire bene perché non riconosco i codici. Dalla perizia vedo indicati i beni, c'è anche la mia firma, mi ricordo effettivamente la presenza di cover e i beni ivi indicati. Ricordo pure che c'erano anche dei braccialetti, ma di corda, tipo quelli che si vendono in spiaggia, che non indicammo in perizia perché di valore esiguo.”.
Dalle dichiarazioni emerge che in occasione del secondo sinistro i periti sia di sia di Parte_1
non procedettero ad una verifica puntuale dei beni danneggiati. Di fatto, individuarono CP_3
degli scatoloni bagnati, aprendo “qualche scatolone” (cfr. dichiarazione senza che possa Per_1
dirsi che ne vagliarono integralmente il contenuto (non a caso, nella relazione del 19.11.2018 non si dà atto dell'apertura di tutti gli scatoloni, della verifica del loro contenuto e se tutti i prodotti contenuti nel pagina 21 di 30 singolo scatolone risultassero o meno danneggiati). Peraltro, come chiarito dal CT, nella perizia sono indicati beni che non vi è prova fossero stati acquistati da o a quale prezzo (le lampade CP_3
UC in parte le cover Anymode).
Le modalità di esecuzione della stima stragiudiziale del danno non consentono di determinare se effettivamente per effetto del piovasco furono danneggiati i beni indicati nella perizia del 19.11.2018 e in che quantità (e anzi, il dato delle cover quantificate come danneggiate in quantità e per un CP_6
prezzo ampiamente superiore a quello indicato nelle fatture di acquisto porta a ritenere che la stima, forfettaria, sia avvenuta per eccesso). Non risolutive per la posizione dell'attrice le dichiarazioni della
(perita di che ha genericamente riferito di riconoscere la merce ammalorata nel 2018, Tes_4 CP_1
ricordando le marche (cfr. risposta a cap. 8) senza tuttavia chiarire nel dettaglio se la quantità di merce effettivamente ammalorata coincidesse con quella riportata nella perizia.
Non avendo l'attrice dimostrato il danno – conseguenza – la domanda relativa al secondo sinistro dovrà essere rigettata.
6. Quanto al terzo sinistro del 29.4.2019, può dirsi provato dalla documentazione prodotta da tutte le
Per parti, ossia la perizia di stima di studio per conto di del 13.1.2020 (doc. 21 attoreo e Parte_1
doc. 22, fotografie), dal verbale in data 8.7.2019 (prodotto incompleto sub. doc. 32 da e dalla CP_1
perizia di stima ON per conto di (doc.
4-5 terza chiamata) che in quell'occasione CP_2
l'acqua attinse degli scatoloni contenti della bigiotteria modello Feelo, più specificamente dei bracciali di metallo, ognuno con una lettera, placcati in argento.
Dalla perizia ON (pag. 2) emerge che i sopralluoghi congiunti dei periti furono due: uno il
30.5.2019, in cui però non consta furono redatti verbali e il secondo in data 8.7.2019. In occasione del primo sopralluogo i tecnici poterono vedere le scatole attinte dall'acqua, senza aprirle (cfr. tanto emerge dalle fotografie doc. 5 terza chiamata, scattate in detta occasione;
nella perizia ON le scatole attinte d'acqua vengono indicate, senza chiarire se si trattasse di un dato condiviso dai periti, in
16). In occasione del secondo sopralluogo dell'8.7.2019 gli stimatori potevano visionare la merce distribuita alla rinfusa in due ceste/gabbie di metallo (cfr. perizia ON).
Dal verbale del secondo sopralluogo emerge che erano presenti i periti (per , Per_6 CP_1 Per_7
(per ON, che seguì poi il sinistro per , (sempre per ON) e il Geom. CP_2 Tes_6
(per : nel verbale si riporta “eseguita visione della merce “modello Persona_3 CP_3
FEELO” prodotta dalla ditta . Trattasi di merce presente all'interno di due gabbie Controparte_11
in acciaio. Dalla cernita aziendale è emerso che i pezzi danneggiati sono nel numero di 31.257 per un prezzo di vendita totale di €. 263.715,00. La merce presenta danni da bagnamento. Si identifica la macchiatura e deformazione dell'involucro (busta di carta + velina interna) e l'ossidazione delle parti
pagina 22 di 30 placate in oro del braccialetto in contenuto. Il perito riferisce che detta merce non era Per_6 presente nel precedente sopralluogo del giorno 15.06.2019. […]”.
Può dunque ritenersi provato che la merce fu attinta dall'infiltrazione d'acqua; dell'infiltrazione deve essere considerata responsabile per le medesime ragioni indicate con riferimento al secondo CP_1
sinistro.
Quanto alla quantificazione dei danni, ha ritenuto di provare il danno con la perizia in Parte_1
data 13.1.2020 redatta per suo conto Er Studio s.p.a. di Marcon (doc. 21 attoreo) in cui la quantità di bracciali danneggiati viene conteggiata in 27.105, per un valore di € 175.911,45, per un danno (al netto del valore dell'argento recuperabile, per € 15.043,28 e del costo per il recupero dell'argento di €
1.355,25) di € 162.233,43, di cui € 140.000,00 indennizzati da Parte_1
Per Come emerge dalle dichiarazioni del teste , socio di che procedette alla stima, Per_4 quest'ultima fu eseguita nel contraddittorio con il solo perito di (cfr. verbale Per_3 CP_3
7.6.2023).
Di contro ha prodotto una distinta perizia, redatta per suo conto da (perito ) in CP_2 CP_12 Per_7
data 3.8.2020, in cui la merce danneggiata viene stimata in 12.000,00.
Richiesto di stimare il danno, il CT, dando atto delle divergenze tra verbale e due perizie circa il numero di pezzi danneggiati, ha considerato il numero di 27.105 bracciali, valutandone la correttezza
Per delle operazioni di stima indicate nella perizia .
In risposta alle osservazioni del CTP attoreo (lo stesso ) circa il numero di pezzi il CT ha Per_4
chiarito di aver […] “ utilizzato il n. di 27.105 pezzi, essendo derivato dall'unica perizia dettagliata del sinistro, effettuata con foto e pesature. Gli altri documenti che riportano la quantità della merce danneggiata, risultano un verbale di sopralluogo (n. 31.257 pezzi) ed un'altra perizia, redatta però successivamente e con la stima dei pezzi effettuata conteggiando gli scatoloni depositati (n. 12.000 pezzi).
Tale divergenza nel numero dei pezzi danneggiati è stata comunque segnalata al Sig. Giudice, lasciando ogni migliore decisione, in quanto per il sottoscritto non è possibile appurarlo non essendo più presente la merce.” (cfr. relazione CT, pag. 21).
Tanto premesso, si ritiene di poter considerare provato che i pezzi danneggiati furono effettivamente
27.105.
Anzitutto, nel primo verbale dell'8.7.2019 (redatto anche alla presenza di tecnici di riferimento di e di ON, quindi i pezzi danneggiati vennero indicati in misura anche superiore CP_1 CP_2
rispetto a quella poi indicata da attrice e CP_3
Rispetto al secondo sinistro, vi è dunque un principio di prova per cui in origine furono riconosciuti pagina 23 di 30 come danneggiati, anche alla presenza di un perito per pezzi in misura anche superiore a CP_1
quella poi effettivamente indicata.
Rispetto poi a quanto avvenuto per il secondo sinistro (in cui la stima del danno fu eseguita approssimativamente, cosa che ha impedito la ricostruzione a posteriori della merce effettivamente
Per danneggiata), come riconosciuto dal CT, dalla perizia di , pur di parte e dalle fotografie allegate, emerge che la stima fu eseguita dopo una verifica sui vari pezzi e la pesatura degli stessi (tanto è stato ribadito oralmente anche dai testi e;
tanto conferma che fu eseguita una scrematura Per_4 Per_3
del maggior numero di pezzi posti nelle ceste e gabbie di metallo l'8.7.2019, considerando come danneggiati solo quelli effettivamente attinti dall'acqua.
Di contro, la perizia di è meno dettagliata e non è dato comprendere per quale Controparte_13
ragione i beni danneggiati vengano stimati nel minor numero di 12.000, né il perito , escusso in Tes_6
corso di causa, ha chiarito le ragioni di tale diversa stima (a quanto è dato comprendere, i periti
ON assunsero che fossero danneggiati solamente i pezzi delle 16 scatole visibilmente bagnate, ma non è dato comprendere come avessero determinato il numero di scatole bagnate, i pezzi contenuti nella singola scatola e se avessero o meno considerato anche le scatole attinte in misura minore dall'acqua).
Ritenuto che i prezzi danneggiati furono effettivamente 27.105, condivise le valutazioni del CT sulla stima del loro valore (che ha ritenuto corretto l'iter seguito dalla perizia ER), il danno consequenziale al secondo sinistro deve essere quantificato in € 161.868,17, di cui € 140.000,00 indennizzati da Pt_1
a
[...] CP_3
deve dunque essere condannata al risarcimento del predetto importo. CP_1
7. ha chiesto applicarsi interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dall'ultimo Parte_1
versamento eseguito verso (8.6.2020). CP_3
La domanda è meritevole di accoglimento. L'obbligazione risarcitoria da illecito contrattuale costituisce debito di valore, sicché “va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa” (Cass. Sez. II, n. 1627 del 19/1/2022). Quanto alla quantificazione degli interessi, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema
Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.2.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata pagina 24 di 30 come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex artt. 2056 co. 1 e 1226 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma quella calcolata in sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
nel caso di specie, deve essere indicata la somma corrisposta da a Pt_1
partire dall'ultimo pagamento;
- su tale importo (attualmente rivalutato) va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Tanto premesso, la somma indennizzata da per il primo sinistro, pari ad € 50.000,00 Parte_1 rivalutata e comprensiva di interessi sul capitale rivalutato dall'8.6.2020 ad oggi è pari ad € 64.865,26.
La somma a ristoro del danno subito da e quindi per il terzo, pari ad € CP_3 Parte_1
140.000,00 rivalutata e comprensiva di interessi sul capitale rivalutato dall'8.6.2020 ad oggi è pari ad €
181.618,03.
La convenuta va quindi condannata al pagamento dei predetti importi, in favore di Per Parte_1 quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art. 1284, co. 1 c.c.
8. Tanto chiarito sul rapporto tra attrice e deve infine essere esaminata la domanda svolta da CP_1 quest'ultima nei confronti di ha cui ha chiesto di essere tenuta indenne dalle pretese attoree CP_2
riferibili a primo e terzo sinistro (la domanda di manleva verso per il secondo è in Parte_1
evidenza assorbita dal rigetto delle relative domande attoree). ha eccepito, quanto al primo sinistro, che il giudicato della sentenza n. 120/2021 non le CP_2
sarebbe opponibile perché la condanna della terza chiamata in tale sede avrebbe riguardato solo quanto fosse stata chiamata a corrispondere a “in dipendenza del presente giudizio”. CP_1 CP_3
Ha poi eccepito che sia il primo, sia il terzo sinistro non sarebbero coperti dalle polizze e la prescrizione (per il terzo sinistro, dovendosi ritenere l'eccezione in base ad una lettura complessiva degli atti, diretta a tale evento – cfr. comparsa di risposta, pag. 4 e conclusionale, pag. 2).
8.1. Quanto al primo sinistro, non è condivisibile la tesi di per cui non le sarebbe opponibile il CP_2
pagina 25 di 30 giudicato della sentenza. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e dunque nel suo perimetro rientrano non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (cfr. da ultimo Cass. Sez. III, ord.
n. 1259 dell'11/1/2024).
Quanto al primo evento il giudicato copre – anche per – l'esistenza delle infiltrazioni, la CP_2
responsabilità di per le stesse, la quantificazione dei danni (operata con riferimento alla totalità CP_1
degli stessi, salvo poi che in quella sede la condanna intervenne con riferimento alla somma non coperta da indennizzo) e, per quanto concerne la circostanza che i contratti assicurativi allora CP_2
in essere tra quest'ultima e coprissero il sinistro e la possibile eccepibilità della prescrizione CP_1
(comunque, da ritenersi non proposta in questa sede con riferimento al primo sinistro;
è appena il caso di evidenziare, come dedotto da che in ogni caso la prescrizione sarebbe interrotta dalla stessa CP_1
sentenza e dal successivo invio degli atti di precetto, doc. 6 convenuta, nel febbraio 2021, post che ex art. 2952, co. 3 c.c. il termine decorrebbe comunque da quando il terzo – cui si è CP_3 Pt_1
solamente surrogate – richiese il risarcimento).
Conseguentemente le varie eccezioni svolte da su tali aspetti, quanto al primo sinistro, devono CP_2
dirsi infondate (è appena il caso di evidenziare che diversamente da quanto dedotto da CP_2
l'asserita scopertura del sinistro non emerge dalle condizioni di polizza applicabili nel 2017, cfr. doc.
19 ma piuttosto da quelle in vigore per le annualità successive). CP_1
La domanda di manleva quanto al primo sinistro dovrà dunque essere accolta, operando la garanzia;
ha eccepito genericamente l'operatività di franchigia e scoperti, senza tuttavia documentare CP_2
quali fossero, con riferimento alla copertura ricorso terzi secondo le condizioni operanti nel 2017. Non emergendo dalla documentazione prodotta (doc. 19 franchigie o scoperti per la copertur CP_1
“ricorso terzi”, dovrà essere condannata a tenere indenne delle somme che questa CP_2 CP_1
dovrà versare a in relazione al primo sinistro per l'intero e, dunque, fino all'importo di € Parte_1
64.865,26, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
8.2. Quanto al terzo sinistro è fondata l'eccezione di prescrizione.
ha in effetti documentato di aver articolato la “richiesta di apertura danno” nei confronti di CP_1
in data 20.5.2019 (doc. 17 , pochi giorni dopo la denuncia del sinistro e la prima CP_2 CP_1
richiesta risarcitoria del terzo ( risalente al 9.5.2019 (cfr. doc. 16 – dovendosi CP_3 CP_1
ribadire che avendo agito in surroga di detto soggetto, la prescrizione va calcolata ex art. Parte_1
2952, co. 3 c.c. dal giorno in cui il terzo danneggiato – ossia – ha richiesto il CP_3
risarcimento.
pagina 26 di 30 Seguì poi il 21.5.2019 la comunicazione di apertura del sinistro di (doc. 22) a cui alla pratica CP_2
furono assegnati due numeri identificativi. non ha poi provato di aver poi inviato altri atti di CP_1
interruzione, con specifico riferimento al terzo sinistro del 29.4.2019, successivamente al maggio 2019.
Ed infatti, le uniche ulteriori comunicazioni risalgono al 16.3.2020 e 22.7.2020, quando il broker cui si rivolse chiese (al broker chiese degli aggiornamenti sullo stato delle pratiche: tali CP_1 CP_2
comunicazioni non hanno le caratteristiche della messa in mora interruttiva della prescrizione ex art. 2943, co. 4 c.c. non manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del diritto di farlo valere verso il soggetto indicato, né potendo detta volontà essere desunta da una lettura congiunta di dette comunicazioni con quella del 20.5.2019 e, dunque, da una pluralità di atti (cfr. in tal senso, Cass. Sez.
II, ord. n. 7188 del 18/3/2025).
Dall'esame degli atti e documenti il successivo atto interruttivo da parte del titolare ex art. 2943 c.c. va identificato nella notifica dell'atto di citazione per chiamata del terzo, perfezionatasi per il CP_2
4.6.2022 (quindi quando i due anni ex art. 2952, co. 3 c.c. decorrenti dal maggio 2019 erano già spirati).
Non constano poi atti di riconoscimento da parte di La Compagnia, a seguito dell'apertura del CP_2
sinistro, nominò un perito di ON, che rese la perizia il 3.8.2020). Si ricorda che “Il Per_7
riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (Nella specie, relativa al diritto all'indennizzo assicurativo, era stata dichiarata la prescrizione benchè la compagnia assicuratrice, prima della maturazione del relativo termine, avesse dato corso alla perizia contrattuale, prevista per la liquidazione del danno, nominando il perito. La S. C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare se detto comportamento contenesse gli estremi di un riconoscimento, sia pure implicito, del diritto dell'assicurato).” (Cass. Sez. III, sent. n. 5324 del 10/3/2005).
Va evidenziato che il precedente della S.C. riguarda la c.d. perizia contrattuale, ossia l'ipotesi in cui assicurato e compagnia convengano che il riconoscimento dell'indennizzo deve necessariamente seguire la stima del danno da parte di un perito, sicché il diritto all'indennizzo può essere esercitato solo successivamente al deposito della perizia (la cui redazione può dunque configurare il riconoscimento, implicito, dell'altrui diritto ex art. 2944 c.c.).
Nel caso di specie, la perizia di ON (doc. 4 fu eseguita, come risulta dall'intestazione CP_2
(doc. 4, pag. 1) a seguito dell'apertura del sinistro con riferimento alla polizza n. 380448354 ossia pagina 27 di 30 quella di RC (doc. 20 ). Dall'esame di detto accordo non emerge che e compagnia CP_1 Parte_13
avessero ritenuto di demandare la stima dei danni ad una perizia contrattuale;
nell'intestazione della perizia si riporta poi “le valutazioni circa l'operatività della garanzia, la determinazione delle quote di responsabilità o corresponsabilità a carico quantificazione definitiva del danno eventualmente risarcibile sono di competenza del Centro Liquidazione Danni che ha in gestione il sinistro”.
Non trattandosi di perizia contrattuale e anche in base al tenore della stessa deve dunque escludersi che con la nomina del perito avesse implicitamente riconosciuto i diritti di Non essendo CP_2 CP_1
intervenuti altri atti interruttivi della prescrizione, successivamente al maggio 2019, i diritti di CP_1
verso quanto al terzo sinistro, erano prescritti al momento della chiamata della compagnia CP_2
(giugno 2022). La domanda di manleva per il terzo sinistro deve dunque essere rigettata.
8.3. deve comunque essere condannata a tenere indenne ex art. 1917, co. 3 c.c., delle CP_2 CP_1
spese di lite che sarà tenuta a corrispondere agli attori, ma ciò solo in parte, essendo stata la domanda di manleva accolta sostanzialmente per l'1/4 delle somme.
9. Si procede alla liquidazione delle spese di lite.
9.1. Quanto ai rapporti tra attrice e , le spese di lite seguono la soccombenza tra dette parti e CP_1
vengono così liquidate, sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M.
147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma concretamente riconosciuta all'attrice in quello tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 – e, quindi: € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, per complessivi €
14.103,00 oltre accessori. All'attrice dovranno essere rimborsati gli esborsi, per € 1.243,50 (CU, marca)
9.2. Stante l'accoglimento parziale della domanda di manleva, dovrà tenere indenne CP_2 CP_1 dell'1/4 delle spese, ossia € 3.525,75 oltre accessori per i compensi e € 310,87 per esborsi.
9.3. Le spese tra e pure seguono la parziale soccombenza della seconda nei confronti CP_1 CP_2
della prima, quanto alla domanda di manleva. In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda di manleva, sussistono tuttavia congrue ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare per i 3/4 le spese di lite, ponendosi a carico di il residuo 1/4. Le stesse vengono così liquidate, sulla base della legge CP_2
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma concretamente riconosciuta all'attrice e di cui è condannata a tenere indenne in quello tra € 52.000,01 ed € CP_2 CP_1
260.000,00 –e quindi: € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, per pagina 28 di 30 complessivi € 14.103,00 oltre accessori. Alla convenuta e dovranno essere rimborsati gli esborsi, per €
1.243,50 (CU, marca). Per effetto della compensazione, dovrà essere condannata al rimborso CP_2 dell'1/4 delle spese, ossia € 3.525,75 oltre accessori per i compensi e € 310,87 per esborsi.
9.4. Le spese di CT, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di e nella misura del 50%, avendo la CT riguardato in ultima analisi solo il CP_1 Parte_1
secondo e terzo sinistro (e in ragione della circostanza che con riferimento al secondo è rimasta Pt_1
soccombente pare congruo compensare, nel senso predetto, le sole spese di CT;
entrambi i sinistri non hanno visto coinvolta che dunque non pare congruo coinvolgere nella ripartizione CP_2
definitiva delle spese di lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_2
(a) condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_2
somma di € 64.865,26 per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(b) condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_2
somma di € 181.618,03 per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande attoree;
(iii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di CP_1 [...]
pari ad € 14.103,00 per compensi, € 1.243,50 per esborsi, oltre accessori Parte_2
sui compensi;
(iv) in parziale accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1
condanna quest'ultima a tenerla indenne: Controparte_2
(a) delle somme che dovrà corrispondere a quale CP_1 Parte_2 risarcimento del danno, fino all'importo di € 64.865,26 per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(b) delle somme che dovrà versare a quale CP_1 Parte_2
rimborso delle spese di lite per il presente giudizio, fino all'importo di € 3.525,75 oltre accessori per i compensi e € 310,87 per esborsi.
(v) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di Controparte_2
pari ad € 3.525,75 per compensi, € 310,87 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
CP_1
pagina 29 di 30 (vi) pone le spese di CT definitivamente a carico di Parte_14
per il 50% ciascuna.
[...]
Vicenza, 9 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i seguenti beni: “MA CELLY: - nr. 700 Cover per cellulari al prezzo di acquisto € 1,48; - nr. 100 Cover per Pt_6 cellulari al prezzo di acquisto € 3,85; - nr. 128 Cover per cellulari al prezzo di acquisto € 1,06 - nr. 1600 Cover per cellulari al prezzo di acquisto € 1,05 - nr. 300
[...]
Parte_7
- nr. 160 Cover per cellulari al prezzo di acquisto € 5,31 - nr. 160 Cover per cellulari al prezzo di acquisto € 7,30 - nr. 75
Cover per cellulari al prezzo di acquisto € 19,53 - nr. 176 Cover per cellulari al prezzo di acquisto € 7,30
Parte_8
- nr. 128 Cavi - nr. 400 Custodie al prezzo di acquisto € 0,96 - nr. 300 Custodie al prezzo di acquisto € 1,21; - nr. 100 Supporti vari
: CP_8
- nr. 216 Cover per cellulari al prezzo di acquisto € 7,25 - nr. 312 Cover per cellulari al prezzo di acquisto € 7,42 pagina 13 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1170 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 12 febbraio 2025, vertente tra:
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Marpillero (C.F. ) e Cosimo C.F._1
Roberto Boccuni (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Cosimo Roberto Boccuni (C.F. ), in Vicenza, Viale Verdi, 24, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di citazione
- attrice - contro
P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura CP_1 P.IVA_2
Covi (C.F. ) e Eleonora Mingati (C.F. ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, via Matteotti, 27, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. Alessandra Cinalli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio in Verona, Corso Porta Nuova, 93/a, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata -
pagina 1 di 30
OGGETTO: contratto di assicurazione – responsabilità per danni – diritto di surroga
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 12.2.2025 si riscontrava il deposito delle note scritte del 4.2.2025, in cui l'attrice così precisava le conclusioni:
“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis,
- accertata e dichiarata la responsabilità della per i fatti esposti in narrativa, in via CP_1
sussidiaria accertata e dichiarata la ricorrenza dell'ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c., condannare la convenuta – in persona del suo legale rappresentante – al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 297.000,00, o della veriore somma accertanda e determinanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 08/06/20, data dell'esborso;
- accertata e dichiarata l'inesistenza e l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito, l'inoperatività della garanzia assicurativa quale pretesa da comunque l'infondatezza della domanda CP_1
avversaria, respingere la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e 15 % spese generali.”
Si riscontrava il deposito delle note del 6.2.2025, in cui la convenuta così precisava le conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE Per tutti i motivi dedotti ed eccepiti, accertata e dichiarata la mancanza di ogni responsabilità in capo a in ordine agli asseriti danni pagati dalla compagnia CP_1 Pt_1
e/o comunque rilevata l'invalidità del contratto di assicurazione in forza del quale
[...] Parte_1
ha liquidato le somme ora chieste in regresso per il secondo e terzo sinistro, o comunque rilevando
l'illegittimità/erroneità di tali liquidazioni, rigettarsi ogni domanda avversaria. Rigettarsi altresì ogni domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo a per i danni pagati da alla propria assicurata, CP_1 Parte_1
mantenersi il debito di in termini di stretta proporzione con gli effettivi e reali danni in CP_1
relazione a ciascun sinistro, con quantificazione da effettuarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi.
In tal caso, accertato e dichiarato il rapporto contrattuale con la terza chiamata Controparte_2
per i sinistri del 24.07.2017 e del 29.04.2019 nonché la garanzia operante ai sensi di polizza, per tutti i motivi dedotti ed eccepiti in premesse, condannarsi la medesima compagnia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare la convenuta da ogni e qualsivoglia somma fosse condannata a pagare in favore di per gli indicati eventi lesivi. CP_1 Parte_1
pagina 2 di 30 IN VIA RICONVENZIONALE - Accertata e dichiarata per tutte le ragioni e deduzioni esposte e documentate in premesse la responsabilità contrattuale a titolo di garanzia di quale Parte_1 compagnia dell'assicurata accertato il rapporto assicurativo in essere tra e CP_1 CP_1
per il sinistro del 20.07.2018 e le relative coperture di polizza, nella denegata e non Parte_1
creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo a per i CP_1 danni pagati da alla propria assicurata , per l'effetto condannare la Parte_1 CP_3
medesima compagnia a manlevare e tenere indenne dal pagamento di qualsivoglia CP_1 somma fosse tenuta a pagare alla medesima compagnia per l'indicato evento lesivo.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Si riscontrava il deposito delle note del 7.2.2025, in cui la terza chiamata così precisava le conclusioni:
“in principalità: dichiararsi le garanzie assicurative tutte, invocate da nei confronti di CP_1
,a., inoperanti (con riguardo sia all'evento dannoso del 24.7.2017,sia a quello del Controparte_4
29.4.2019), per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione, nonché la prescrizione di ogni teorico diritto d'indennizzo; conseguentemente, rigettarsi la domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_2
subordinatamente: respinte le domande attoree nei confronti di in quanto infondate, CP_1
dichiararsi assorbita ogni questione sulla domanda di manleva della Società convenuta nei confronti di;
Controparte_2
in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui le conclusioni sopra rassegnate venissero disattese, ridotte le domande attoree nei limiti di legge e di giustizia, dichiararsi Controparte_2
tenuta alla manleva nei confronti di unicamente se sussistenti le condizioni delle polizze CP_1
invocate nel presente giudizio e comunque nei limiti stabiliti nei contratti assicurativi stessi (compresi massimali, scoperti e franchigie); in ogni caso: con rifusione dei compensi legali e delle spese processuali, compresi spese generali 15%,
c.p.a. e i.v.a., nonché rimborso della quota di CT anticipata.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
deducendo che:
- aveva stipulato con un contratto di assicurazione (polizza n. 2014/10/2716356 Controparte_5
denominata All Risk Danni Diretti) avente ad oggetto l'azienda ubicata in Bassano del Grappa (VI),
Via dei Tulipani, 71/73;
- il fabbricato, adibito a deposito merci e uffici, era condotto in locazione da in forza di CP_3
contratto di locazione ad uso diverso da abitazione stipulato con Alfa Service S.r.l. cui, in forza di pagina 3 di 30 cessione di contratto di locazione del 22.01.2016, era subentrata CP_1
- in data 24.7.2017, in seguito ad abbondanti precipitazioni atmosferiche, a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura del capannone, le merci ivi stoccate subivano irrimediabili danneggiamenti;
- denunciato il sinistro da l'attrice incaricava lo studio peritale di CP_3 Persona_1
riscontrare i danni subiti dalle merci, che venivano indicati in complessivi euro 118.400,70. Nel dettaglio, i danni venivano così individuati in: “- Custodie per cellulari RO varie tipologie per complessivi € 33.201,66 - Spezie COMPAGNIA per complessivi € Parte_3 Parte_4
18.940,35 - Tavolo Gambe alluminio BONALDO per € 688,50 - Consolle in legno rovere e ciliegio
OZZIO per complessivi € 4.557,00 - Salviette struccanti MITI per complessivi € 208,00 - Integratori alimentari vari RAYS per complessivi € 60.399,49 - Lampada Tube Sospensione EUCOS per complessivi € 142,50 - set posate pesce SAN MARCO per complessivi € 94,00
- Guanti monouso latex free LI GUI XIANG per complessivi €169,20”;
- a conclusione di detti accertamenti, la pratica assicurativa veniva chiusa mediante la corresponsione a di € 50.000,00: limite contrattuale previsto per la Garanzia Acqua Piovana;
CP_3
- in data 11.12.2017 con appendice di variazione alla polizza assicurativa di cui sopra, il limite di indennizzo veniva elevato ad euro 200.000,00;
- per ottenere il risarcimento dei danni non coperti dalla garanzia, radicava avanti al CP_3
Tribunale di Vicenza, nei confronti di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. cui seguiva il merito CP_1
iscritto al numero di R.G. 2880/2019, definito con sentenza n. 120/2021 del 19.1.2021;
- in tale pronuncia, in adesione alle conclusioni dimesse nell'ambito del procedimento per ATP dal
CT ing. , venivano individuate le cause delle infiltrazioni (in particolare, Persona_2
riconducibili alla deficitaria canalizzazione dell'acqua piovana in occasione di fenomeni atmosferici intensi, dovuta anche al deterioramento della copertura del fabbricato), stimati i danni subiti dalle merci in €109.591,00 e, conseguentemente, veniva condannata al risarcimento dei danni pari ad € CP_1
59.591,00, detratto quanto già ricevuto da Parte_1
- non si adoperava per rimuovere le individuate cause delle infiltrazioni e pertanto si CP_1
verificavano, con le medesime modalità, due ulteriori sinistri;
(i) il primo in data 20.7.2018, per il quale il perito della compagnia assicurativa e il Persona_1
perito dell'assicurata, geom. , accertavano danni per complessivi euro 118.938,57 alle Persona_3
merci così individuate: “ - Custodie per cellulari e tablet CELLY, TWICH, RO CP_6
vari modelli e tipologie per complessivi € 15.553,43 - Integratori alimentari per complessivi € CP_7
19,503,85 - Lampade vari modelli LEUCOS per complessivi € 1.402,39 - Creme corpo BI per
pagina 4 di 30 complessivi € 82.478,93”.
considerato l'innalzamento del limite indennizzabile, liquidava a la somma Parte_1 CP_3
di euro 107.000,00, al netto dello scoperto contrattuale;
(ii) il secondo in data 29.4.2019, per cui il perito geom. , di concerto con il perito Persona_4
dell'assicurata, geom. , accertava danni per complessivi euro 175.911,45 (comprensivi Persona_3
di quelli subiti ai lettere (dalla A alla Z) con codici art. da FLJ0001 a FLJ0026 per Parte_5 complessivi n. 27.105”).
Per quest'altro sinistro la Compagnia liquidava all'assicurata € 140.000,00, tenuto conto dello scoperto contrattuale.
- ravvisando la responsabilità di tutti i sinistri in capo a agiva dunque in surroga Parte_1 CP_1
nei confronti della medesima, chiedendo il rimborso delle somme corrisposte all'assicurata. Tali richieste venivano riscontrate dalla società che negava la propria responsabilità dando atto della pendenza del giudizio avanti al Tribunale di Vicenza rispetto al primo evento dannoso e di aver, in ogni caso, denunciato i sinistri alla propria compagnia assicuratrice, CP_2
- infine, dava atto di aver avviato la procedura di mediazione presso l'Organismo di mediazione Made in Vicenza, cui non aderiva. CP_1
Tanto premesso in fatto, agiva ai sensi dell'art. 1916 c.c. al fine di vederne accertata la Parte_1
responsabilità di , contrattuale e extracontrattuale, ex artt. 1575, 2051 e 2043 c.c. (dichiarando CP_1
di valersi, altresì, ex art. 2909 c.c. del giudicato della sentenza n. 120/2021) nella causazione dei danni indennizzati per i sinistri sopra descritti, e così ottenerne la condanna al pagamento della somma di €
297.000,00 o della diversa somma accertanda oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal 8.6.2020, data dell'ultimo esborso.
Si costituiva tempestivamente la quale, innanzitutto, prendeva posizione rispetto a ciascuno CP_1
dei sinistri oggetto della domanda. In particolare:
- rispetto al primo sinistro, occorso il 24.7.2017, la società ricostruiva brevemente il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e la successiva causa di merito.
Descriveva la copertura dell'immobile di proprietà di rilevando il posizionamento, negli CP_1
estremi delle corsie del tetto, di canali di raccolta aventi la funzione di convogliare le acque meteoriche nonché la presenza di vari lucernari costituiti da lastre ondulate in vetroresina.
Sul punto, nel richiamare le osservazioni svolte dal proprio consulente di parte alla bozza peritale, rilevava come le cause delle infiltrazioni potessero essere rinvenute nell'accumulo di detriti che ostruivano i suddetti canali di raccolta ovvero nell'inadeguata chiusura e pulizia dei lucernari posti sul tetto e, dunque, fossero imputabili alla cattiva manutenzione della copertura, con conseguente esclusiva pagina 5 di 30 responsabilità in capo alla conduttrice CP_3
In punto quantum la convenuta rilevava la superficialità della valutazione effettuata dall'attrice nella stima dei danni, confermata anche dalle conclusioni raggiunte dal CT (quanto al primo sinistro) che ne aveva infatti ridimensionato il contenuto andando ad individuare, con maggiore precisione, tanto le merci presenti nell'immobile quanto la stima del loro effettivo valore.
dava infine conto di essere, all'epoca del primo sinistro, assicurata con che, CP_1 CP_2
nonostante la chiamata in causa nell'ATP e nel merito, rimaneva contumace. Ciò nonostante, allegava come, dopo la notificazione della sentenza n. 120/2021 unitamente a precetto, avesse CP_2
provveduto, a titolo di manleva, al pagamento delle somme ivi indicate;
- quanto all'esposizione della propria posizione in relazione al secondo sinistro del 20.7.2018, CP_1
sottolineava anzitutto la singolare circostanza per cui a fronte del primo sinistro e dunque Parte_1 dell'aggravamento del rischio, anziché innalzare il premio o disdire la polizza stipulata con avesse, al contrario, elevato il limite d'indennizzo ad € 200.000,00. CP_3
In secondo luogo, evidenziava come, in seguito al comportamento serbato da in occasione del CP_2
primo sinistro, avesse ridisegnato la propria copertura assicurativa stipulando proprio con CP_1
ben due nuove polizze di copertura danni (la polizza All Risks danni diretti n. Parte_1
2017/3063799 con decorrenza dal 31.12.2017 e scadenza al 31.12.2018 e la polizza RC del proprietario del Fabbricato n. 2017/03/2302454 avente decorrenza dal 31.12.2017 al 31.12.2018).
Tutto ciò premesso, relativamente al sinistro del 20.7.2018, ne lamentava la gestione CP_1
unilaterale da parte di senza che ci fosse alcun suo coinvolgimento nell'istruzione della Parte_1
pratica, che veniva quindi interamente gestita dai periti dell'assicurazione e della danneggiata, nonostante la stessa convenuta fosse anch'essa assicurata con la medesima compagnia.
Inoltre, poneva l'attenzione sul fatto che la merce valutata dai periti di parte fosse, in gran CP_1
parte, coincidente con quella riscontrata dal CT , che all'epoca stava effettuando la Per_2
consulenza relativamente al primo sinistro. Sul punto, rilevava come le due valutazioni fossero state effettuate nel medesimo periodo, evidenziando come le operazioni peritali dell'ATP per il sinistro del
24.07.2017 fossero state svolte in data 8.10.2018 (sopralluogo) mentre solo un mese dopo, in data
8.11.2018, come riferito da controparte, veniva completata la verifica della merce asseritamente danneggiata, presente nell'immobile, nel sinistro del 20.7.2018;
- in relazione al terzo sinistro del 29.4.2019 ribadiva, ancora una volta, la perfetta CP_1
sovrapponibilità della descrizione di tale sinistro e della quantificazione delle sue conseguenze rispetto ai precedenti evidenziando, tuttavia, che nel frattempo ritenendo insufficienti le opere di CP_3
manutenzione straordinaria effettuate medio tempore da avesse deciso unilateralmente di CP_1
pagina 6 di 30 ridurre il canone dovuto.
Da tale constatazione, deduceva fosse incongruente che nonostante ricoverasse le CP_3
proprie merci in una area non soggetta all'infiltrazioni, ottenesse in ogni caso da la Parte_1
liquidazione di una sempre più ingente somma a titolo di indennizzo.
A fronte di tale ultimo sinistro, la convenuta chiedeva, dunque, immediatamente l'apertura del sinistro alla propria compagnia assicuratrice che, nel frattempo, era tornata ad essere . Controparte_2
In sintesi, parte convenuta rilevava le permanenti incertezze in ordine alle cause delle infiltrazioni (che in ogni caso si riscontravano solo a fronte di importanti episodi atmosferici) e la propria diligenza a porre in essere quanto necessario per porvi rimedio ribadendo le incongruenze che avevano accompagnato la liquidazione dei tre sinistri da parte di nonché evidenziando l'invalidità Parte_1
del contratto di assicurazione in essere tra l'attrice e ex art. 1898 c.c. CP_3
Pertanto concludeva, in via preliminare, con la richiesta di essere autorizzata a chiamare in causa al fine di potere svolgere domanda di garanzia per le somme dovute a titolo di surroga a CP_2 Pt_1
con riferimento agli eventi del 24.7.2017 e del 29.4.2019, nonché dispiegava domanda
[...]
riconvenzionale nei confronti di per essere dalla stessa manlevata in relazione a quanto le Parte_1
fosse stato riconosciuto per l'evento del 20.7.2018 chiedendo, per il resto, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, in caso di accertata responsabilità, la condanna al pagamento dei soli danni effettivamente e compiutamente riscontrati.
Autorizzata la chiamata del terzo, la prima udienza veniva differita ex art. 269 c.p.c. al 8.11.2022. si costituiva tempestivamente deducendo anzitutto l'inoperatività delle invocate polizze CP_2
assicurative: Assicurazione Property n. 370456459 (in vigore dal 31.12.2016 al 31.12.2017),
Assicurazione Property n. 380448353 (in vigore dal 31.12.2018 al 31.12.2019), Assicurazione RCT
Fabbricati n.380448354 (in vigore dal 31.12.2018 al 31.12.2019).
In particolare, quanto alla polizza RC Fabbricato rilevava come la stessa riguardasse esclusivamente danni conseguenti a rotture accidentali di tubature e condutture, non riscontrata nel caso di specie.
Quanto invece all'Assicurazione Property, rilevava come la copertura inerisse esclusivamente CP_2
ai danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Pertanto, non essendo il sinistro de quo indennizzabile perché causato da infiltrazioni di acqua piovana in assenza di rotture accidentali di tubazioni e/o impianti, la stessa non poteva ritenersi operante.
Per le stesse ragioni, data la non riscontrata presenza di brecce sulla copertura del tetto, non poteva ritenersi operante nemmeno la garanzia, ivi prevista esclusivamente con riferimento a danni derivanti da bagnamenti se verificatisi a seguito di lesioni provocate ai fabbricati dalla violenza di uragani, bufere, tempeste e vento.
pagina 7 di 30 Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale estintivo nonché
l'inopponibilità dell'invocato giudicato, ad ogni modo idoneo al più a coprire esclusivamente quanto dedotto nella causa di merito introdotta da CP_3
Per il resto, oltre a richiamare i generali limiti di operatività dei contratti assicurativi in esame, in ogni caso aderiva alla ricostruzione di parte convenuta circa l'insussistenza di profili di responsabilità in capo a quest'ultima.
Concludeva quindi per l'infondatezza della domanda di manleva e, in subordine, per il rigetto delle domande attoree nei confronti di parte convenuta e, da ultimo, in caso di accertata responsabilità in capo a quest'ultima, per limitarsi la manleva nei limiti contrattualmente previsti.
Nel corso della prima udienza di trattazione del 8.11.2022, parte attrice, nel prendere posizione sulle prospettazioni avversarie, integrava le proprie conclusioni formulando, in via subordinata, nei confronti della convenuta, domanda ex art. 2041 c.c. Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da nei propri confronti ne chiedeva il rigetto eccependo la prescrizione nonché, in ogni caso, CP_1
l'inoperatività dell'invocata polizza assicurativa. Per il resto, le altre parti confermavano le proprie prospettazioni per come già illustrate nei rispettivi scritti difensivi.
All'esito di tale udienza il Giudice concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., fissando successiva udienza in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 in combinato disposto con l'art. 1 D.L. 125/2020 e l'art. 1 comma 3 D.L. 83/2020 (conv. in L. 124/2020).
All'udienza per l'esame delle istanze istruttorie, il Giudice si riservava e con successiva ordinanza del
15.3.2023 venivano ammesse le richieste di prova orale.
All'udienza del 10.5.2023 veniva sentito, per interrogatorio formale, il l.r.p.t. di nonché i testi CP_1
di parte attrice e;
i testi di parte convenuta e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
e il teste della terza chiamata . Alla successiva udienza del Testimone_4 Testimone_5
7.6.2023 venivano escussi i testi attorei e . L'istruttoria orale Persona_1 Persona_4
proseguiva all'udienza del 18.10.2023 con l'audizione del teste attoreo e del teste di Persona_3
parte convenuta;
all'esito il Giudice si riservava. Testimone_6
A scioglimento di tale riserva, con ordinanza del 15.11.2023 il Giudice articolava proposta ex art. 185 bis c.p.c. e alla successiva udienza del 20.12.2023 dava atto che parte attrice e parte convenuta avevano aderito alla proposta, rifiutata invece da Sciogliendo la riserva assunta nella medesima data, il CP_2
Giudice, visto l'art. 254 c.p.c., disponeva il confronto tra i testi e e Testimone_7 Persona_3
CT nominando quale ausiliario il geom. e rinviando per tali incombenti Persona_2 all'udienza del 31.1.2024, ove si procedeva con il conferimento dell'incarico peritale e con il confronto tra i testimoni citati. La CT veniva dunque depositata il 15.7.2024.
pagina 8 di 30 All'esito, la causa veniva rinviata per p.c. al 11.2.2025, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento del 12.2.2025 si prendeva atto del deposito delle note delle parti, in cui esse precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con termine per conclusionali e repliche.
2. L'attrice ha agito in surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti della convenuta per far valere i diritti di nei confronti di – nei limiti di quanto indennizzato all'assicurato per i tre sinistri CP_3 CP_1
di cui in narrativa – agendo a titolo contrattuale (artt. 1575 ss. c.c.) e extracontrattuale (2043 e 2051
c.c.) e in subordine ex art. 2041 c.c., dichiarando di volersi valere ex art. 2909 c.c. della sentenza n.
120/2021, resa tra e in relazione al sinistro del 24.7.2017. CP_1 CP_3
3. oltre a contestare sussistenza e prova dei sinistri e delle conseguenze dannose, a svolgere CP_1
vari rilievi sulla gestione dei sinistri da parte di ed articolare istanza di manleva, ha Parte_1
eccepito l'”invalidità” del contratto di assicurazione (o della variante di polizza dell'11.12.2017 con cui e concordarono l'aumento del massimale assicurativo), (i) per violazione Parte_1 CP_3 dell'art. 1898 c.c.: ciò perché invece di constatare un aggravamento del rischio ed Parte_1
azionare i rimedi di cui alla norma, avrebbe deciso di mantenere in essere il contratto assicurativo con o comunque (ii) perché assicurata e avrebbero stipulato un contratto in CP_3 Parte_1
danno a terzi, poiché stipulando l'appendice in aumento attrice e avrebbero di fatto CP_3
impedito a di essere coinvolta nella gestione del sinistro (comparsa di risposta, pag. 23 e CP_1
conclusionale, pagg. 20-21).
L'eccezione, da esaminarsi preliminarmente – perché il suo accoglimento potrebbe in ipotesi escludere il diritto di di agire in surroga, quanto meno per il secondo e terzo sinistro – è infondata. Parte_1
Anzitutto, può osservarsi che non ha meglio qualificato la dedotta invalidità (non avendo CP_1
meglio chiarito se intenda affermare che il contratto di assicurazione sarebbe annullabile o nullo).
3.1. I rilievi relativi all'art. 1898 c.c. sono inconferenti. Detta norma, in caso di aggravamento del rischio (da intendersi come aumento della possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, derivante da situazione che presenti i caratteri della novità, della non previsione/prevedibilità dai contraenti al momento della stipula del contratto e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta – cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 500 del 18/1/2000 e Cass. Sez.
III, sent. n. 20011 del 6/10/2016), consente al più all'assicuratore di scegliere se accettare la continuazione del contratto o recedere.
Tanto chiarito, anzitutto la norma, introducendo al più una facoltà di recesso dal contratto in capo all'assicuratore non introduce – in caso di mancato esercizio del recesso – un'ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c. del contratto o di annullabilità dello stesso.
pagina 9 di 30 3.2. Il rilievo per cui il contratto – rectius, il mancato recesso/la stipula della variante di aggravamento del rischio – integrerebbe un contratto in danno del terzo (ossia , con conseguente invalidità CP_1 dell'intesa è pure infondata.
È opportuno ricordare che con il nomen “contratto in frode o danno dei terzi” si indicano quei negozi che producono effetti negativi alla sfera giuridica di soggetti rimasti estranei al vincolo negoziale. Tali effetti, tuttavia, non discendono direttamente dal contratto (per l'appunto perché il terzo ne è estraneo) ma indirettamente, sicché il terzo al più (al di là della residuale ipotesi in cui con il contratto le altre parti dispongano di diritti suoi propri, il che comporterebbe comunque l'inefficacia dell'accordo nei suoi confronti o al più la nullità dello stesso ex art. 1418 c.c.) potrebbe far valere la responsabilità extracontrattuale delle parti del contratto: classico esempio del contratto in danno al terzo è la doppia alienazione immobiliare, nel caso in cui il primo acquirente non abbia ancora trascritto (in tal caso il contratto in frode sarebbe il secondo e il primo acquirente potrebbe al più far valere la responsabilità risarcitoria del “doppio-venditore” – a titolo contrattuale – e del secondo acquirente, a titolo extracontrattuale, provandone la mala fede).
Ciò premesso, la mera stipula della variazione delle condizioni di assicurazione tra e CP_3
non è nulla per una delle ragioni di cui all'art. 1418 co. 1 c.c. (né a ben vedere la convenuta ne CP_1
ha specificamente dedotto la nullità). Non può poi dirsi che con tale pattuizione le parti abbiano inteso o abbiano concretamente arrecato danno all'attrice: infatti, anche laddove non avesse Parte_1
stipulato la variazione (o fosse receduta dal contratto) in ogni caso avrebbe potuto agire CP_3
per il ristoro dei danni cagionati dai sinistri nei confronti di La stipula della variante (e il CP_1
mancato esercizio del diritto di recesso da parte di è in tal senso operazione neutra per Parte_1
comportando unicamente una modifica (in aggiunta) del soggetto che può agire nei suoi CP_1
confronti.
Del tutto inconsistente il rilievo per cui, per effetto della stipula della variante, non sarebbe CP_1
stata in grado di interloquire nella gestione del sinistro, perché comunque non lo sarebbe stata. Né il fatto che i danni siano stati visionati dai periti di dette parti è in sé causativa di un pregiudizio per la convenuta, posto che in sé per sé le valutazioni stragiudiziali non hanno alcuna efficacia nei confronti di CP_1
3.3. Non può poi ritenersi – come pure potrebbe evincersi dalle difese di – che con la stipula CP_1
della variante Reale abbia in qualche modo concorso al danno ex art. 1227 c.c. Il danno, tanto se inteso come danno evento ai sensi del primo comma, tanto se inteso come danno conseguenza ai sensi del secondo, è quello riferibile al danneggiato, che rimarrebbe pur sempre In altri termini, CP_3
posto che in ogni caso potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni nei confronti di CP_1
pagina 10 di 30 la stipula della polizza di aumento è operazione neutra per la convenuta, anche a volerla CP_3
considerare sub. art. 1227 c.c.
4. Si può procedere all'esame delle domande attoree, partendo da quelle concernenti il primo sinistro del 24.7.2017. Le cause di detto sinistro, le sue conseguenze dannose e la responsabilità di CP_1
sono state accertate con sentenza n. 120/2021 di questo Tribunale, passata in giudicato tra la convenuta e Come dedotto da quest'ultima può senz'altro valersi del giudicato dato CP_3 Parte_1
da detto provvedimento, trattandosi di avente causa (ex art. 2909 c.c.) di CP_3
Detta sentenza ha accertato che il 24.7.2017, a causa di abbondanti precipitazioni atmosferiche, nel magazzino di Bassano del Grappa, via dei Tulipani 71/73 di proprietà di locato a CP_1 CP_3
si verificavano delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura del capannone che danneggiavano irrimediabilmente del materiale ivi stoccato di proprietà della conduttrice.
Quanto alle cause delle infiltrazioni, la sentenza le ha accertate sulla scorta della CT resa nell'ATP ante causam e ha quindi ritenuto che le stesse derivino dalle seguenti cause: “- in occasione di precipitazioni intense ed eccezionali, i canali di raccolta presenti nelle corsie della copertura non riescono a smaltire l'acqua che si deposita, probabilmente anche perché ostruite da detriti vista la mancanza di pilette di protezione;
- i fori presenti nei parapetti verticali, effettuati si presume proprio per consentire il deflusso dell'acqua non scaricata dai canali di raccolta, sono però posizionati a quota superiore rispetto il livello del pavimento della copertura (a circa cm. 10 e cm. 30), consentendo quindi la permanenza continua d'acqua sopra il solaio di copertura (foto da 45 a 47). Infatti nel secondo sopralluogo, effettuato dopo una normale giornata di pioggia, si è riscontrata la presenza nelle corsie di abbondante acqua stagnante (foto 49-50-51);
- è quindi molto probabile che l'acqua depositata sopra il solaio trova uno o più punti per infiltrarsi all'interno delle lastre nervate o della guaina di protezione e successivamente all'interno del fabbricato. Ed i punti dove l'acqua potrebbe infiltrarsi sono vari:
- le viti di fissaggio delle lastre di copertura e dell'impianto fotovoltaico sono state sigillate con prodotto siliconico, ma in vari punti appare deteriorato (foto da 39 a 42);
- le stesse lastre in alluminio in qualche settore presentano sormonti di dubbia resistenza alle infiltrazioni d'acqua (foto 43-44);
- anche la guaina di protezione delle corsie presenta in più punti sigillature da verificare (foto da 51 a
54)”. (cfr. sentenza 120/2021, pag.8-9).
In questa sede, ha reiterato talune delle osservazioni già rese dal proprio CTP nel corso di detta CP_1
causa, ma non è possibile, in ragione del giudicato, discostarsi dalle conclusioni del CT, fatte proprie pagina 11 di 30 dalla sentenza.
Il medesimo provvedimento ha appurato il nesso di causa tra infiltrazioni e danni a parte del materiale di stoccato nel magazzino, rinviando alla CT resa in sede di ATP, che a sua volta per il CP_3
dettaglio della merce visionata e appurata come danneggiata rinviava all'allegato A, cfr. doc. 12
in questo procedimento: trattasi di cover per telefoni e ipad, marca puro, di aromi alimentari CP_1
marchio “Compagnia degli Aromi”, di salviette marco “Miti”, di farmaci marco “Rays Spa”, tube marco “Eucos”, guanti monouso e set di posate “San Marco”. CT prima e sentenza poi hanno stimato il danno in € 109.591,00 (di cui € 107.291,00 per valore della merce, il residuo per la manodopera, cfr. sentenza, pag. 7-8).
La decisione ha quindi accertato la responsabilità in capo a per i danni prodotti alla cosa, ex CP_1
art. 1575 c.c., per non aver consegnato a il magazzino in buono stato di manutenzione e CP_3
non averlo conservato in condizioni tali da renderlo idoneo all'uso, non avendo l'attuale convenuta provato che le infiltrazioni fossero dovute al caso fortuito o al fatto illecito del terzo e l'ha quindi condannata al risarcimento dei danni subiti da liquidati in € 59.591,00 (ossia il valore dei CP_3
danni stimati dal CT, decurtato l'indennizzo corrisposto da oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda giudiziale al saldo (cfr. sentenza, pag. 9).
Stante il passaggio in giudicato del provvedimento, non è possibile discostarsi dall'accertamento circa la responsabilità di il suo titolo e la quantificazione dei danni consequenziali all'evento del CP_1
24.7.2017.
deve conseguentemente essere condannata, ex art. 1916, co. 1 c.c. a risarcire a il CP_1 Parte_1
danno subito da cui l'attrice si è surrogata, nei limiti dell'indennizzo corrisposto dalla CP_3
Compagnia all'assicurato, pari ad € 50.000,00 (che l'indennizzo sia stato corrisposto non è contestato ed è comunque provato, doc. 7 attoreo).
5. Venendo all'evento del 20.7.2018, era onere dell'attrice dimostrare la sussistenza delle infiltrazioni, la loro causa – e responsabilità di – il nesso con il danno evento e le conseguenze dannose. CP_1
5.1. A supporto delle richieste ha prodotto la perizia di stima eseguita nel contraddittorio Parte_1
con del 19.11.2018 (doc. 13), in cui i danni alle merci furono stimati in € 118.938,58, di CP_3
cui indennizzati € 107.044,71 (al netto dello scoperto) e le fotografie eseguite in tale sede (doc. 14), che sono state contestate da per metodo (per non esser stata coinvolta nelle verifiche, pur essendo CP_1 all'epoca assicurata con e per contenuto (la convenuta ha dedotto che parte della merce Pt_1
visionata potesse coincidere con quella di cui al primo sinistro).
In corso di causa sono stati quindi escussi i testi , perito assicurativo di (udienza Tes_4 CP_1
10.5.2023), (udienza 7.6.2023) ossia uno dei periti che curò il sinistro per conto di Per_1 Pt_1
pagina 12 di 30 e che sottoscrisse la perizia), (udienza 18.10.2023) ossia il perito che curò per conto di Pt_1 Per_3
le verifiche. CP_3
Quanto alla perizia, trattandosi di perizia stragiudiziale resa tra e essa non Parte_1 CP_3
ha in sé valore probatorio nei confronti di potendo al più avere mero valore di indizio, CP_1
trattandosi di documento proveniente da terzi, liberamente valutabile dal Giudice (cfr. Cass. Sez. I, ord.
n. 5667 del 4/3/2025).
Dalle testimonianze rese da e emerge che i periti di e eseguirono Per_1 Per_3 Pt_1 CP_3
vari accessi di cui almeno uno nell'estate del 2018 – quindi in periodo immediatamente successivo al sinistro – e poi ulteriori – cfr. testimonianza risposta a cap. 7; testimonianza risp. a Per_3 Per_1
cap. 7 da cui emerge che il primo sopralluogo per il sinistro a cui partecipò quest'ultimo fu il
19.9.2018. in particolare ha confermato di aver eseguito un primo sopralluogo nel corso del quale Per_3 riscontrò […] “dei bagnamenti sulla parte superiore delle merci […].
Anche la ha confermato di aver partecipato ad un sopralluogo per conto di , Tes_4 CP_1
confermando (risposta a cap. 7) che il 20.7.2018 si verificarono delle infiltrazioni “con la precisazione che al momento del sopralluogo la merce era stata sposta. Adr Giudice “quando ha eseguito il sopralluogo?” Non ricordo esattamente, fummo contattati dalla proprietà ma quando mi recai sui luoghi la merce era stata spostata. Esegui il sopralluogo unitamente a un incaricato di di cui CP_1
non ricordo il nome, non fu messo agli atti. C'era anche un perito per la sig. , CP_3 Per_3
ma non di compagnie assicurative. Adr Avv. Boccuni “per spostamento il teste che intende? All'interno del magazzino? O al di fuori?”. La merce era stata spostata e messa in salvataggio da dove pioveva in altre zone del magazzino, e io ebbi lì modo di vederla e visionarla”.
Il fatto che il 20.7.2018 si verificarono delle infiltrazioni è provato sia dalla perizia, che pur di parte è stata frutto di accessi svolti a ridosso dell'evento meteorologico, sia dalla testimonianza della . Tes_4
Questa non ha negato che in sé ci furono delle infiltrazioni, ma, richiesta se le stesse avessero attinto le merci di per cui è stato stimato l'indennizzo nella perizia del 19.11.20181 ha riferito CP_3 “Riconosco la merce e le fatture, ma voglio precisare che si tratta di merce e fatture che io già visionai in occasione di un'ATP che non credo riguardasse quell'allagamento, ma bensì una diversa questione.
Confermo però che nel 2018, la merce ammalorata che visionai era quella di cui all'elenco di cui al capitolo e delle fatture, ma io ho il sospetto che si tratti della stessa merce già visionata nel corso dell'ATP. Ad esempio ricordo distintamente le cover, gli integratori, le creme corpo. Adr Giudice
“sostiene trattarsi della stessa esatta merce?” Io ho il sospetto, ma non posso dimostrarlo, che si tratti della stessa esatta merce, fatta visionare per due volte o comunque per gran parte”.
La teste di parte convenuta ha dunque confermato di aver visionato la merce indicata come danneggiata dai periti di ma che a suo avviso essa sarebbe coincisa con quella esaminata nel corso Parte_1 dell'ATP (ossia con quella bagnata nel corso del primo sinistro). Anche in ragione delle dichiarazioni della , può dirsi dimostrato l'esistenza delle infiltrazioni in corrispondenza del secondo evento e Tes_4
che esse attinsero gli scatoloni di merci descritti come danneggiati dai periti di parte attrice e
(e raffigurati nelle fotografie sub. doc. 14, esibite al teste). CP_3
5.2. Per verificare quali siano state le cause delle infiltrazioni, se la merce coincidesse o meno con quella di cui al sinistro e quantificare il danno è stata disposta CT.
Il Geom. , pur potendo eseguire unicamente una verifica cartolare, stante il tempo trascorso Per_2
e lo smaltimento dei prodotti, da un raffronto tra i beni valutati nel corso dell'ATP (ossia quella attinta dalle infiltrazioni del 24.7.2017) e quelli indicati come danneggiati dal sinistro del 20.7.2018 ha anzitutto chiarito che fossero diversi in quanto […] “L'unica merce coincidente con quella danneggiata nel sinistro del 20.07.2018 risulta quindi quella proveniente dalla ditta RO. Ed infatti, come già descritto nel cap. C.1), si presume che le cover per cellulari e tablet danneggiati nel sinistro del
20.07.2018 provengano dalla stessa partita e fattura della merce danneggiata nel precedente sinistro del 24.07.2017 (fattura n. 7719 del 30.06.2015).
Riguardo la possibilità che i prodotti della ditta RO valutati nella precedente perizia siano gli stessi
- nr. 384 Cover per Tablet al prezzo di acquisto € 3,74 - nr. 336 Cover per Tablet al prezzo di acquisto € 2,07
(Integratori alimentari) Parte_9
- nr.
3.464 Integratore mix reale junior 100 ml - nr.
4.638 Integratore Tagliaslim 30 cpr - nr.
1.632 Integratore Frizzamine magnesio e potassio 20 cps effervescenti - nr.
2.249 Integratore Goji 20 cpr masticabili - nr.
1.764 Integratore mix reale junior 100 ml - nr. 2.292 - nr.
3.234 vegetale 80 tav. Parte_10 Parte_11
Parte_12
- nr. 20 Lampada incasso Sd-202 gus, 3 cromo - nr. 1 Lampada Trace parete E27 - nr. 1 Lampada Horus t38 colori freddi - nr. 1 Lampada AC p60 nero luc. Str. - nr. 1 Lampada Selis pp30 Term. G24 - nr. 1 Lampada cubi consolle cromato - nr. 1 Lampada KOs terra nero - nr. 40 Lampada Led sd – 903 Warm white
MA BI
- nr. 488 Creme corpo biho pure complex acido ialuronico - nr. 696 Creme corpo biho peeling complex scrub viso 50 ml - nr. 46 Creme corpo biho cellu complex corpo 24h 200 ml - nr. 253 Creme corpo biho tone complex 24h 200ml - nr. 759 Creme corpo biho pure complex retinolo 30 ml - nr. 560 Creme corpo biho pure complex vitamx A,E,C - nr. 380 Creme corpo biho pure complex acido glicolico 30 ml - nr. 710 Creme corpo biho pure complex extreme lift 30 ml - nr. 72 Creme corpo biho hidra-age complex crema viso notte 50 ml - nr. 582 Creme corpo biho hidra-age complex contorno occhi pagina 14 di 30 presenti nel sinistro del 20.07.2018, si precisa quanto segue: la merce della ditta RO danneggiata nel sinistro del 24.07.2017 consisteva in un'ampia gamma di cover per cellulari. Confrontati i prezzi unitari riportati nella fattura di acquisto, si è però riscontrato che solamente una serie di cover ha il prezzo di fattura uguale a quelle valutate nel sinistro del
20.07.2018, e precisamente le cover per cellulari denominate “RO custodie folio mini Ipad 2 new
Ipad ultra slim in ecopelle blu”, con prezzo in fattura di €. 7,25. L'altra merce della ditta RO danneggiata nel sinistro del 20.07.2018 invece consiste in cover per tablet (non presenti nel primo sinistro) ed in cover per cellulari con altro prezzo di acquisto.
Inoltre, si precisa che nella fattura n. 7719 del 30.06.2015 (doc. 34 fascicolo parte attrice) sono state acquistate n.
1.040 cover “RO custodie folio mini Ipad 2 new Ipad ultra slim in ecopelle blu”, mentre:
- con il sinistro del 24.07.2017 ne sono state danneggiate n. 256;
- con il sinistro del 20.07.2018 ne sono state danneggiate n. 216.
Quindi, per il sottoscritto appare impossibile stabilire se le n. 216 cover danneggiate con il sinistro del
20.07.2018 provengano dal precedente sinistro del 24.07.2017, oppure provengano dalle rimanenti altre n. 784 (1.040 - 256) acquistate con la stessa fattura.” (relazione CT, pag. 18-19).
Dunque, la quasi totalità della merce indicata come danneggiata sicuramente non coinciderebbe con quella del primo sinistro, trattandosi di beni differenti;
unica possibile coincidenza riguarda 216 cover del telefonino: tuttavia, posto che la fattura d'acquisto dimostra che acquistò un CP_3
quantitativo di gran lunga superiore di cover, non potrebbe escludersi che nei due sinistri furono danneggiate cover diverse (pur provenienti dalla stessa partita).
Parte convenuta non ha contestato specificamente le conclusioni del CT, limitandosi il CTP di ad osservare che il CT avrebbe potuto acquistare copia della documentazione contabile per CP_1
verificare nel dettaglio la possibile coincidenza della merce. Il rilievo è inconsistente, posto che come detto, proprio per la differenza ontologica della merce la quasi totalità sicuramente non è coincidente.
Quanto alle cover, la richiesta è generica (non avendo il CTP convenuto indicato quale documentazione il CT avrebbe dovuto acquisire) e inutile, avendo il Geom. già chiarito che le cover Per_2
danneggiate dalle infiltrazioni del 2017 e quelle colpite da quelle del 2018 sicuramente appartengono alla medesima partita.
Tanto premesso, alla luce di quanto precede, si ritiene di dover concludere che la merce danneggiata nel
2018 fosse totalmente diversa da quella bagnata nel 2017, ivi incluse le cover (della stessa partita, ma materialmente diverse da quelle già bagnate nel 2017), sicché il sospetto della (fatto proprio da Tes_4
cfr. conclusionale, pagg. 23-24), per cui la merce bagnata nel 2018 fosse la stessa del 2017 è CP_1
pagina 15 di 30 da ritenersi privo di fondamento.
5.3. Appurato il verificarsi delle infiltrazioni e che le stesse comportarono il bagnamento di alcuni scatoloni fotografati dai periti di e è stato richiesto al CT di chiarire quale Pt_1 CP_3
potesse essere la loro causa.
Il Geom. ha anzitutto richiamato le conclusioni rese nell'ATP posto a fondamento della Per_2
sentenza relativa al primo sinistro, ove aveva osservato che in occasioni di precipitazioni intense ed
“eccezionali” (i) i canali di raccolta nella corsia di copertura non riescono a smaltire l'acqua, probabilmente perché ostruite stante la mancanza di pilette di protezione;
(ii) non sarebbero stati adottati altri rimedi pratici per consentire il deflusso dell'acqua non scaricata dai canali (ad esempio i fori nei parapetti verticali, pure riscontrati dal CT, sarebbero posti ad un'altezza troppo elevata rispetto al pavimento della copertura); (iii) conseguentemente l'acqua depositata sopra il solaio troverebbe uno o più punti per infiltrarsi all'interno delle lastre nervate o della guaina di protezione (ad esempio il CT aveva ipotizzato che i l'acqua potesse passare attraverso le viti di fissaggio delle lastre e dell'impianto fotovoltaico, sigillate con prodotto siliconico, già deteriorato durante le verifiche dell'ATP o anche attraverso le lastre in alluminio che presentano sormonti di dubbia resistenza alle infiltrazioni o anche attraverso la guaina di protezione, presentante più sigillature da verificare), infiltrandosi all'interno del magazzino.
Ha quindi osservato che il sopralluogo nel corso dell'ATP in cui poté esaminare la copertura e in forza del quale trasse le conclusioni, fu eseguito l'8.11.2018, ossia quando era già accaduto il sinistro del
20.7.2018 e a distanza di sei mesi dal terzo sinistro del 29.4.2019. Il CT ha quindi ipotizzato che le infiltrazioni sia del 20.7.2018, sia del 29.4.2019 si verificarono per le stesse problematiche alla copertura già accertate nell'ambito dell'ATP.
A supporto di tale assunto ha osservato che nell'ATP aveva indicato i possibili rimedi alle problematiche riscontrate – ripristino degli scarichi dei canali, verifica della loro idoneità allo scarico/creazione di nuovi e verifica delle sigillature presenti nelle lastre di alluminio e nella guaina di protezione – evidenziando che nel corso del presente giudizio avrebbe allegato come doc. 34/C CP_1
una fattura del 21.1.2020 dell'impresa edile Gallina, avente ad oggetto i lavori suggeriti dal CT in sede di ATP, ma solamente dopo l'ultimo dei sinistri (cfr. relazione CT, pagg. 16-17) il che, sottintende il CT, comproverebbe che fino all'inizio del 2020 le problematiche già riscontrate in sede di ATP non erano state risolte.
Le conclusioni del CT sono state contrastate dalla convenuta che, contestando il ragionamento probabilistico del CT, ha rilevato (cfr. conclusionale, pagg. 15-16) che l'occlusione dei pluviali, (i) sarebbe comunque ricondotta dal CT ad un evento eccezionale, (ii) deriverebbe da una carenza di pagina 16 di 30 manutenzione ordinaria, in capo a mentre (iii) se il danno fosse da attribuire ad un errato CP_3
posizionamento dei troppopieni l'acqua, non potendo defluire, si sarebbe dovuta accumulare sul tetto, finendo per infiltrarsi in occasione di ogni pioggia e non in caso di precipitazioni eccezionali (iv) in ogni caso nel corso delle CT non si sarebbero effettivamente rilevati problemi alla copertura dell'immobile, mentre i periti avrebbero ipotizzato che il forte vento avrebbe potuto sollevare le lastre del tetto, creando quindi una breccia per far transitare l'acqua (v) che il CT non avrebbe considerato che l'impresa avrebbe svolto dei lavori già nel 2017, ad ulteriore conferma della natura Tes_3
eccezionale dei piovaschi a seguito dei quali si verificarono le infiltrazioni, (vi) eccezionalità che sarebbe confermata anche dal fatto che a partire dal 2018 si sarebbe autoridotta il canone, CP_3
occupando solo parte degli spazi, sicché la circostanza che le infiltrazioni avrebbero interessato parti differenti dell'ampissimo magazzino (cfr. conclusionale, pagg. 19-20).
I rilievi, in parte diretti a contestare le conclusioni del CT sulla causa delle infiltrazioni, in parte diretti a denunciare la natura straordinaria/eccezionale dei piovaschi, con loro assimilabilità a caso fortuito (con conseguente non responsabilità di tanto ex art. 2051 c.c., cfr. conclusionale pagg. CP_1
18-19, ma anche ex art. 1575 c.c.) non sono condivisibili.
5.3.1. Partendo dal rilievo che il CT non avrebbe considerato una possibile causa ulteriore delle infiltrazioni (ossia il sollevamento di lastre per il forte vento) in realtà il Geom. ha vagliato Per_2 tale fattore (risposta alle osservazioni CTP attoreo, pag. 25 della CT) chiarendo che “l'ipotesi che in caso di forte vento le lastre potevano venire sollevate è stata quindi segnalata anche dal sottoscritto, ma come concausa delle infiltrazioni, assieme alle sigillature delle viti di fissaggio delle stesse lastre e della guaina di impermeabilizzazione della copertura. Inoltre, si ritiene che le acque meteoriche che riuscivano ad infiltrarsi non provenivano dalla semplice pioggia, ma dall'acqua che si depositava nella copertura, la quale non avendo un normale deflusso “trova uno o più punti per infiltrarsi all'interno delle lastre nervate o della guaina di protezione e successivamente all'interno del fabbricato (relazionato nella perizia del 05.04.2019 a pag. 9)”. Anche perché, se a penetrare fosse stata la semplice pioggia di precipitazione per il solo sollevamento delle lastre, non giustificherebbe lo stato della merce danneggiata”. Tale considerazione risponde ai rilievi (iv) e (iii) di parte convenuta.
Il ragionamento del CT, che ha individuato la causa delle infiltrazioni nell'incapacità dei canali di scaricare, con conseguente infiltrazione dell'acqua nei vari punti della copertura, è quindi pienamente condivisibile, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza che informa il presente giudizio.
A ciò può aggiungersi che, come meglio si vedrà di seguito, è provato che solo nell'autunno 2019 (e dunque dopo il terzo sinistro) procedette alla manutenzione della copertura, rifacendo la guaina CP_1
e operando un ripasso generale delle caditoie nel perimetro, a conferma della circostanza che le cause pagina 17 di 30 delle infiltrazioni erano quelle ipotizzate dal CT.
Per il resto, ha invertito l'ordine del ragionamento del CT. Questi ha chiarito che i canali CP_1
tendono a ostruirsi per la loro inidoneità strutturale, perché privi di pilette di protezione e perché i troppo pieni sarebbero posti ad una altezza errata;
l'acqua, non potendo trovare fuga dagli scarichi, finisce quindi per infiltrarsi nei punti d'accesso del tetto di cui il CT ha dato atto (fori delle viti di fissaggio delle lastre, nella guaina etc).
La causa delle infiltrazioni è quindi anzitutto l'assenza di pile di protezione dei canali ridotta, che ne comporta la facile ostruibilità che, unitamente alla dimensione inadatta dei canali e all'assenza di troppopieni non consente il deflusso dell'acqua; in secondo luogo la presenza di vari punti nella copertura da cui l'acqua, partendo dal canale, può infiltrarsi.
Così individuata la causa delle infiltrazioni deve osservarsi che le stesse sono riconducibili ad una duplice violazione di ai doveri discendenti dall'art. 1575 c.c.: infatti, il fatto che i canali CP_1
fossero privi di pilette di protezione/di troppopieni idonei a agevolare lo scarico dell'acqua o che comunque fossero di dimensione inidonea a garantire il sufficiente scarico integra una violazione dell'obbligazione di cui all'art. 1575, n.1 c.c.
Il fatto che i canali fossero ostruiti e che la copertura presentasse dei deterioramenti costituisce a sua volta una violazione dell'art. 1575 n. 1 c.c. Non è infatti condivisibile la conclusione per cui fosse onere di procedere alla manutenzione dei canali/della copertura, per due ragioni. Anzitutto, CP_9
non ha provato quali fossero le condizioni in cui consegnò l'immobile alla conduttrice, come CP_1
sarebbe stato suo onere fare (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, sent. n. 11969 del 17/5/2010), sicché deve presumersi che canali e copertura presentassero già le problematiche riscontrate dal CT alla consegna dell'immobile a Anche a voler prescindere da ciò, la pulizia dei canali, derivando la loro CP_3
tendenza ad ostruirsi da problematiche strutturali delle stesse e non propriamente dall'uso, non potrebbe comunque essere considerata come piccola manutenzione a carico del conduttore, ex art. 1609
c.c.
5.3.2. Il rilievo per cui le infiltrazioni sarebbero occorse in occasioni di piovaschi eccezionali (tali cioè da costituire un fortuito) pure non è condivisibile.
È opportuno ricordare che la sussistenza di un fortuito idoneo a elidere tanto la responsabilità contrattuale ex art. 1575 c.c. (Cas. Sez. III, sent. n. 11903 del 13/5/2008) quanto quella extracontrattuale ex art. 2051 c.c. deve essere dimostrato da chi intenda andare esente da responsabilità.
È stato osservato che perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare un fortuito, occorre che essere rivestano il carattere dell'imprevedibilità e eccezionalità il cui accertamento presuppone un giudizio da formulare con una indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i pagina 18 di 30 c.d. dati pluviometrici), riferiti al contesto specifico della res (in tal senso, con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass. Sez. III, sent. n. 30521 del 22/11/2019).
Nel caso di specie, non è sufficiente in tal senso la CT, che ha chiarito che i canali di raccolta non riuscirebbero a smaltire la pioggia in caso di piogge “eccezionali” non potendo desumersi da tale inciso che quelle che colpirono il magazzino fossero anche imprevedibili.
Infatti, dai dati pluviometrici prodotti da (doc. 6 e 7) emerge che ad esempio il 19.4.2019 si CP_2
abbatterono nell'area per cui è causa 49.4 mm d'acqua, ma nel corso del 2019 vi furono altre 5 giornate con precipitazioni superiori ai 40 mm.
Gli ulteriori fattori indicati da a sostegno della sussistenza del caso fortuito pure non provano CP_1
l'eccezionalità e soprattutto l'imprevedibilità dei piovaschi, ma anzi le smentiscono.
Gli interventi dell'impresa del 2017, come emerge dalle stesse fatture prodotte da (doc. Tes_3 CP_1
34a e 34b, allegati a seconda 183 c.p.c.) non comprovano affatto che la convenuta si sia attivata per porre rimedio alle problematiche riscontrate dal CT nel corso dell'ATP. Dai documenti emerge infatti che nel 2017 furono ripristinati intonaci ammalorati, rifatta la pavimentazione in cemento, chiuso con tamponamento una parte di muro (doc. 34/B) e il rifacimento di bocche di lupo danneggiate, ripristino di pavimentazione in calcestruzzo, costruzione di nuovo muretto in calcestruzzo e la realizzazione di nuovi pozzetti e tubazioni per scolo acqua piovana. La maggior parte degli interventi non riguardarono il tetto né tanto meno la causa delle infiltrazioni: unicamente gli ultimi due attengono allo scolo dell'acqua ma può osservarsi che essi non coincidono con gli interventi che il CT avrebbe poi suggerito per la risoluzione definitiva delle problematiche (ossia rifacimento dei canali, sistemazione della copertura).
Come emerge dalla stessa documentazione di (doc 34/c, fattura del gennaio 2020) e segnalato CP_1
dal CT, gli interventi risolutivi (manutenzione della copertura, fornitura e posa della guaina e lucernari per evitare infiltrazioni, ripasso generale pulizia caditoie raccolta acqua piovana) furono eseguiti solamente dopo molto tempo: come chiarito dal teste (cfr. verbale 10.5.2023) furono Tes_3
eseguiti a ottobre novembre 2019 (cfr. risposta a cap. 11) ossia in epoca ampiamente successiva al terzo sinistro.
La circostanza evidenziata dalla stessa convenuta che successivamente a detti interventi, il nuovo conduttore non avrebbe lamentato ulteriori problematiche infiltrative conferma, piuttosto che escludere, che i piovaschi in occasione dei quali si verificarono le infiltrazioni non furono affatto un caso fortuito, posto che proprio l'esecuzione degli interventi suggeriti dal CT, per quanto tardiva, ha consentito di escludere il riverificarsi di infiltrazioni.
Il fatto che le infiltrazioni avrebbero attinto vari settori del magazzino (non integralmente occupato da pagina 19 di 30 che si era autoridotta il canone) a sua volta non è dimostrativa dell'eccezionalità (e CP_3
imprevedibilità) dei piovaschi, potendo derivare altresì dalle scarse condizioni manutentive della copertura.
In definitiva, per le ragioni del precedono, deve essere affermata la piena responsabilità di nella CP_1
causazione delle infiltrazioni che danneggiarono i prodotti di anche con riferimento CP_3 all'evento del 20.7.2018.
5.4. Il CT (cfr. relazione CT, pagg. 9-12) ha proceduto ad una stima dei danni derivati dal sinistro, dando atto di non aver potuto esaminare la merce, stante il tempo trascorso, ma eseguendo una verifica cartolare della perizia di stima del 19.11.2018, letta unicamente ai documenti delle parti.
Ha dato atto che “l'elenco dettagliato della merce danneggiata viene infatti riportato nelle pagine 6-9 del Processo Verbale del 19.11.2018, e corrisponde ai seguenti prodotti:
a) custodie, cover, cavi e supporti vari per telefoni cellulari e tablet, di vari modelli e tipologie, acquistati dalle ditte CELLY, (scritto erroneamente TWICH nell'elenco CP_6 CP_6 CP_10
del Processo Verbale) e RO;
b) integratori alimentari acquistati dalla ditta PROGOODLIFE, della marca;
CP_7
c) creme corpo acquistate dalla ditta HOSPITADELLA della ditta BI;
d) lampade della ditta LEUCOS.”
Chiarito che alla perizia risultavano allegati solamente fotografie dei contenitori chiusi (doc. 14 Pt_1
e che nella perizia i prodotti erano stati indicati in maniera approssimativa, il CT (che ha
[...]
anche come su detto escluso che i beni potessero coincidere con quelli danneggiati dal primo sinistro) ha chiarito che tutti i prodotti sono riportati anche nelle fatture di acquisto di con CP_3
l'eccezione delle“cover per cellulari marca quantificate come danneggiate n. 160 e con CP_6
un prezzo unitario di €. 5,31/cadauno, mentre nella fattura ne risultano elencate solamente n. 17
(anche se sono presenti prodotti della stessa marca con prezzi unitari simili di €. 5,28/cadauno)” (pag.
10) e delle lampade UC (per cui il CT ha dato atto di non aver rivenuto documentazione, cfr. pag.
11).
Il CT quindi, pur dando atto di non poter meglio descrivere la merce stante le poche fotografie allegate alla perizia stragiudiziale ha comunque osservato che, dando per assodate le quantità e tipologia di merci indicati nella perizia, il criterio seguito dagli stimatori per quantificare il danno è condivisibile e in linea con quello seguito da esso CT per stimare i beni danneggiati dal primo sinistro
(ossia considerare il valore per l'intero delle cover, al 50% delle creme corpo e al 25% delle lampade, in quanto in parte ancora utilizzabili). Ha quindi condiviso il valore di stima operato stragiudizialmente il 19.11.2018 in € 118.938,58, osservando che a suo avviso avrebbero potuto aggiungersi ulteriori €
pagina 20 di 30 2.300,00 per le spese di smaltimento (cfr. CT, pagg. 12-13).
La convenuta ha contestato le conclusioni del CT, evidenziando che la scarna documentazione allegata alla perizia stragiudiziale non consentirebbe di determinare esattamente quale fosse la merce danneggiata (cfr. conclusionale, pagg. 23-24).
In effetti le prove orali assunte in corso di causa non hanno consentito di superare le lacune della perizia di parte del 19.11.2018. In sede di esame testimoniale il perito di Parte_1 Per_1
interrogato sulla modalità di stima dei danni del secondo sinistro, in risposta al cap.8 attoreo ha riferito
“Da una scorsa veloce delle fatture direi che si tratta degli oggetti che mi furono mostrati e che ho indicato nella mia perizia. Adr: “Mi spieghi nel dettaglio come eseguì la perizia? Visionò effettivamente le merci? In che occasione?” Il teste chiede di essere abilitato a consultare degli appunti sul suo tablet. I difensori nulla osservano. “Il mio primo sopralluogo è stato eseguito il 19.9.2018.
Arrivai nel magazzino con il perito nominato dalla e visionammo sia le zone dove erano CP_3
state posizionate le merci danneggiate, sia le merci stesse. Le merci erano in scatoloni, varie tipologie di confezioni. Adr: “Aprì gli scatoloni? Visionò nel dettaglio la merce?” Sì, facendo una verifica a campione aprimmo qualche scatolone ad esempio ricordo di averne aperto uno in cui c'erano delle confezioni di creme bagnate;
sul mio tablet ci sono anche delle foto relative all'apertura di alcuni scatoloni, alcune di esse sono state inserite nella relazione finale. […]; richiesto se le foto sub. doc. 14 di parte attrice raffigurassero la merce danneggiate (o più esattamente le scatole) ha dichiarato “In realtà, non saprei non sono foto scattate da me. Vedo che nelle fotografie è indicata la data 9.8.2018. come dicevo io sono andato a settembre. Posso ipotizzare che la compagnia abbia mandato un diverso perito, competente per una fascia di valore inferiore […]; dopo che ci si rese conto che il valore della merce danneggiata esulava dalla competenza del perito, verosimilmente la compagnia si rivolse al mio studio.”.
perito di in risposta al cap.8 ha risposto “Dalla fattura che mi esibisce non Per_3 CP_3
riesco a dire bene perché non riconosco i codici. Dalla perizia vedo indicati i beni, c'è anche la mia firma, mi ricordo effettivamente la presenza di cover e i beni ivi indicati. Ricordo pure che c'erano anche dei braccialetti, ma di corda, tipo quelli che si vendono in spiaggia, che non indicammo in perizia perché di valore esiguo.”.
Dalle dichiarazioni emerge che in occasione del secondo sinistro i periti sia di sia di Parte_1
non procedettero ad una verifica puntuale dei beni danneggiati. Di fatto, individuarono CP_3
degli scatoloni bagnati, aprendo “qualche scatolone” (cfr. dichiarazione senza che possa Per_1
dirsi che ne vagliarono integralmente il contenuto (non a caso, nella relazione del 19.11.2018 non si dà atto dell'apertura di tutti gli scatoloni, della verifica del loro contenuto e se tutti i prodotti contenuti nel pagina 21 di 30 singolo scatolone risultassero o meno danneggiati). Peraltro, come chiarito dal CT, nella perizia sono indicati beni che non vi è prova fossero stati acquistati da o a quale prezzo (le lampade CP_3
UC in parte le cover Anymode).
Le modalità di esecuzione della stima stragiudiziale del danno non consentono di determinare se effettivamente per effetto del piovasco furono danneggiati i beni indicati nella perizia del 19.11.2018 e in che quantità (e anzi, il dato delle cover quantificate come danneggiate in quantità e per un CP_6
prezzo ampiamente superiore a quello indicato nelle fatture di acquisto porta a ritenere che la stima, forfettaria, sia avvenuta per eccesso). Non risolutive per la posizione dell'attrice le dichiarazioni della
(perita di che ha genericamente riferito di riconoscere la merce ammalorata nel 2018, Tes_4 CP_1
ricordando le marche (cfr. risposta a cap. 8) senza tuttavia chiarire nel dettaglio se la quantità di merce effettivamente ammalorata coincidesse con quella riportata nella perizia.
Non avendo l'attrice dimostrato il danno – conseguenza – la domanda relativa al secondo sinistro dovrà essere rigettata.
6. Quanto al terzo sinistro del 29.4.2019, può dirsi provato dalla documentazione prodotta da tutte le
Per parti, ossia la perizia di stima di studio per conto di del 13.1.2020 (doc. 21 attoreo e Parte_1
doc. 22, fotografie), dal verbale in data 8.7.2019 (prodotto incompleto sub. doc. 32 da e dalla CP_1
perizia di stima ON per conto di (doc.
4-5 terza chiamata) che in quell'occasione CP_2
l'acqua attinse degli scatoloni contenti della bigiotteria modello Feelo, più specificamente dei bracciali di metallo, ognuno con una lettera, placcati in argento.
Dalla perizia ON (pag. 2) emerge che i sopralluoghi congiunti dei periti furono due: uno il
30.5.2019, in cui però non consta furono redatti verbali e il secondo in data 8.7.2019. In occasione del primo sopralluogo i tecnici poterono vedere le scatole attinte dall'acqua, senza aprirle (cfr. tanto emerge dalle fotografie doc. 5 terza chiamata, scattate in detta occasione;
nella perizia ON le scatole attinte d'acqua vengono indicate, senza chiarire se si trattasse di un dato condiviso dai periti, in
16). In occasione del secondo sopralluogo dell'8.7.2019 gli stimatori potevano visionare la merce distribuita alla rinfusa in due ceste/gabbie di metallo (cfr. perizia ON).
Dal verbale del secondo sopralluogo emerge che erano presenti i periti (per , Per_6 CP_1 Per_7
(per ON, che seguì poi il sinistro per , (sempre per ON) e il Geom. CP_2 Tes_6
(per : nel verbale si riporta “eseguita visione della merce “modello Persona_3 CP_3
FEELO” prodotta dalla ditta . Trattasi di merce presente all'interno di due gabbie Controparte_11
in acciaio. Dalla cernita aziendale è emerso che i pezzi danneggiati sono nel numero di 31.257 per un prezzo di vendita totale di €. 263.715,00. La merce presenta danni da bagnamento. Si identifica la macchiatura e deformazione dell'involucro (busta di carta + velina interna) e l'ossidazione delle parti
pagina 22 di 30 placate in oro del braccialetto in contenuto. Il perito riferisce che detta merce non era Per_6 presente nel precedente sopralluogo del giorno 15.06.2019. […]”.
Può dunque ritenersi provato che la merce fu attinta dall'infiltrazione d'acqua; dell'infiltrazione deve essere considerata responsabile per le medesime ragioni indicate con riferimento al secondo CP_1
sinistro.
Quanto alla quantificazione dei danni, ha ritenuto di provare il danno con la perizia in Parte_1
data 13.1.2020 redatta per suo conto Er Studio s.p.a. di Marcon (doc. 21 attoreo) in cui la quantità di bracciali danneggiati viene conteggiata in 27.105, per un valore di € 175.911,45, per un danno (al netto del valore dell'argento recuperabile, per € 15.043,28 e del costo per il recupero dell'argento di €
1.355,25) di € 162.233,43, di cui € 140.000,00 indennizzati da Parte_1
Per Come emerge dalle dichiarazioni del teste , socio di che procedette alla stima, Per_4 quest'ultima fu eseguita nel contraddittorio con il solo perito di (cfr. verbale Per_3 CP_3
7.6.2023).
Di contro ha prodotto una distinta perizia, redatta per suo conto da (perito ) in CP_2 CP_12 Per_7
data 3.8.2020, in cui la merce danneggiata viene stimata in 12.000,00.
Richiesto di stimare il danno, il CT, dando atto delle divergenze tra verbale e due perizie circa il numero di pezzi danneggiati, ha considerato il numero di 27.105 bracciali, valutandone la correttezza
Per delle operazioni di stima indicate nella perizia .
In risposta alle osservazioni del CTP attoreo (lo stesso ) circa il numero di pezzi il CT ha Per_4
chiarito di aver […] “ utilizzato il n. di 27.105 pezzi, essendo derivato dall'unica perizia dettagliata del sinistro, effettuata con foto e pesature. Gli altri documenti che riportano la quantità della merce danneggiata, risultano un verbale di sopralluogo (n. 31.257 pezzi) ed un'altra perizia, redatta però successivamente e con la stima dei pezzi effettuata conteggiando gli scatoloni depositati (n. 12.000 pezzi).
Tale divergenza nel numero dei pezzi danneggiati è stata comunque segnalata al Sig. Giudice, lasciando ogni migliore decisione, in quanto per il sottoscritto non è possibile appurarlo non essendo più presente la merce.” (cfr. relazione CT, pag. 21).
Tanto premesso, si ritiene di poter considerare provato che i pezzi danneggiati furono effettivamente
27.105.
Anzitutto, nel primo verbale dell'8.7.2019 (redatto anche alla presenza di tecnici di riferimento di e di ON, quindi i pezzi danneggiati vennero indicati in misura anche superiore CP_1 CP_2
rispetto a quella poi indicata da attrice e CP_3
Rispetto al secondo sinistro, vi è dunque un principio di prova per cui in origine furono riconosciuti pagina 23 di 30 come danneggiati, anche alla presenza di un perito per pezzi in misura anche superiore a CP_1
quella poi effettivamente indicata.
Rispetto poi a quanto avvenuto per il secondo sinistro (in cui la stima del danno fu eseguita approssimativamente, cosa che ha impedito la ricostruzione a posteriori della merce effettivamente
Per danneggiata), come riconosciuto dal CT, dalla perizia di , pur di parte e dalle fotografie allegate, emerge che la stima fu eseguita dopo una verifica sui vari pezzi e la pesatura degli stessi (tanto è stato ribadito oralmente anche dai testi e;
tanto conferma che fu eseguita una scrematura Per_4 Per_3
del maggior numero di pezzi posti nelle ceste e gabbie di metallo l'8.7.2019, considerando come danneggiati solo quelli effettivamente attinti dall'acqua.
Di contro, la perizia di è meno dettagliata e non è dato comprendere per quale Controparte_13
ragione i beni danneggiati vengano stimati nel minor numero di 12.000, né il perito , escusso in Tes_6
corso di causa, ha chiarito le ragioni di tale diversa stima (a quanto è dato comprendere, i periti
ON assunsero che fossero danneggiati solamente i pezzi delle 16 scatole visibilmente bagnate, ma non è dato comprendere come avessero determinato il numero di scatole bagnate, i pezzi contenuti nella singola scatola e se avessero o meno considerato anche le scatole attinte in misura minore dall'acqua).
Ritenuto che i prezzi danneggiati furono effettivamente 27.105, condivise le valutazioni del CT sulla stima del loro valore (che ha ritenuto corretto l'iter seguito dalla perizia ER), il danno consequenziale al secondo sinistro deve essere quantificato in € 161.868,17, di cui € 140.000,00 indennizzati da Pt_1
a
[...] CP_3
deve dunque essere condannata al risarcimento del predetto importo. CP_1
7. ha chiesto applicarsi interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dall'ultimo Parte_1
versamento eseguito verso (8.6.2020). CP_3
La domanda è meritevole di accoglimento. L'obbligazione risarcitoria da illecito contrattuale costituisce debito di valore, sicché “va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa” (Cass. Sez. II, n. 1627 del 19/1/2022). Quanto alla quantificazione degli interessi, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema
Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.2.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata pagina 24 di 30 come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex artt. 2056 co. 1 e 1226 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma quella calcolata in sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
nel caso di specie, deve essere indicata la somma corrisposta da a Pt_1
partire dall'ultimo pagamento;
- su tale importo (attualmente rivalutato) va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Tanto premesso, la somma indennizzata da per il primo sinistro, pari ad € 50.000,00 Parte_1 rivalutata e comprensiva di interessi sul capitale rivalutato dall'8.6.2020 ad oggi è pari ad € 64.865,26.
La somma a ristoro del danno subito da e quindi per il terzo, pari ad € CP_3 Parte_1
140.000,00 rivalutata e comprensiva di interessi sul capitale rivalutato dall'8.6.2020 ad oggi è pari ad €
181.618,03.
La convenuta va quindi condannata al pagamento dei predetti importi, in favore di Per Parte_1 quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sulle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art. 1284, co. 1 c.c.
8. Tanto chiarito sul rapporto tra attrice e deve infine essere esaminata la domanda svolta da CP_1 quest'ultima nei confronti di ha cui ha chiesto di essere tenuta indenne dalle pretese attoree CP_2
riferibili a primo e terzo sinistro (la domanda di manleva verso per il secondo è in Parte_1
evidenza assorbita dal rigetto delle relative domande attoree). ha eccepito, quanto al primo sinistro, che il giudicato della sentenza n. 120/2021 non le CP_2
sarebbe opponibile perché la condanna della terza chiamata in tale sede avrebbe riguardato solo quanto fosse stata chiamata a corrispondere a “in dipendenza del presente giudizio”. CP_1 CP_3
Ha poi eccepito che sia il primo, sia il terzo sinistro non sarebbero coperti dalle polizze e la prescrizione (per il terzo sinistro, dovendosi ritenere l'eccezione in base ad una lettura complessiva degli atti, diretta a tale evento – cfr. comparsa di risposta, pag. 4 e conclusionale, pag. 2).
8.1. Quanto al primo sinistro, non è condivisibile la tesi di per cui non le sarebbe opponibile il CP_2
pagina 25 di 30 giudicato della sentenza. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e dunque nel suo perimetro rientrano non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (cfr. da ultimo Cass. Sez. III, ord.
n. 1259 dell'11/1/2024).
Quanto al primo evento il giudicato copre – anche per – l'esistenza delle infiltrazioni, la CP_2
responsabilità di per le stesse, la quantificazione dei danni (operata con riferimento alla totalità CP_1
degli stessi, salvo poi che in quella sede la condanna intervenne con riferimento alla somma non coperta da indennizzo) e, per quanto concerne la circostanza che i contratti assicurativi allora CP_2
in essere tra quest'ultima e coprissero il sinistro e la possibile eccepibilità della prescrizione CP_1
(comunque, da ritenersi non proposta in questa sede con riferimento al primo sinistro;
è appena il caso di evidenziare, come dedotto da che in ogni caso la prescrizione sarebbe interrotta dalla stessa CP_1
sentenza e dal successivo invio degli atti di precetto, doc. 6 convenuta, nel febbraio 2021, post che ex art. 2952, co. 3 c.c. il termine decorrebbe comunque da quando il terzo – cui si è CP_3 Pt_1
solamente surrogate – richiese il risarcimento).
Conseguentemente le varie eccezioni svolte da su tali aspetti, quanto al primo sinistro, devono CP_2
dirsi infondate (è appena il caso di evidenziare che diversamente da quanto dedotto da CP_2
l'asserita scopertura del sinistro non emerge dalle condizioni di polizza applicabili nel 2017, cfr. doc.
19 ma piuttosto da quelle in vigore per le annualità successive). CP_1
La domanda di manleva quanto al primo sinistro dovrà dunque essere accolta, operando la garanzia;
ha eccepito genericamente l'operatività di franchigia e scoperti, senza tuttavia documentare CP_2
quali fossero, con riferimento alla copertura ricorso terzi secondo le condizioni operanti nel 2017. Non emergendo dalla documentazione prodotta (doc. 19 franchigie o scoperti per la copertur CP_1
“ricorso terzi”, dovrà essere condannata a tenere indenne delle somme che questa CP_2 CP_1
dovrà versare a in relazione al primo sinistro per l'intero e, dunque, fino all'importo di € Parte_1
64.865,26, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
8.2. Quanto al terzo sinistro è fondata l'eccezione di prescrizione.
ha in effetti documentato di aver articolato la “richiesta di apertura danno” nei confronti di CP_1
in data 20.5.2019 (doc. 17 , pochi giorni dopo la denuncia del sinistro e la prima CP_2 CP_1
richiesta risarcitoria del terzo ( risalente al 9.5.2019 (cfr. doc. 16 – dovendosi CP_3 CP_1
ribadire che avendo agito in surroga di detto soggetto, la prescrizione va calcolata ex art. Parte_1
2952, co. 3 c.c. dal giorno in cui il terzo danneggiato – ossia – ha richiesto il CP_3
risarcimento.
pagina 26 di 30 Seguì poi il 21.5.2019 la comunicazione di apertura del sinistro di (doc. 22) a cui alla pratica CP_2
furono assegnati due numeri identificativi. non ha poi provato di aver poi inviato altri atti di CP_1
interruzione, con specifico riferimento al terzo sinistro del 29.4.2019, successivamente al maggio 2019.
Ed infatti, le uniche ulteriori comunicazioni risalgono al 16.3.2020 e 22.7.2020, quando il broker cui si rivolse chiese (al broker chiese degli aggiornamenti sullo stato delle pratiche: tali CP_1 CP_2
comunicazioni non hanno le caratteristiche della messa in mora interruttiva della prescrizione ex art. 2943, co. 4 c.c. non manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del diritto di farlo valere verso il soggetto indicato, né potendo detta volontà essere desunta da una lettura congiunta di dette comunicazioni con quella del 20.5.2019 e, dunque, da una pluralità di atti (cfr. in tal senso, Cass. Sez.
II, ord. n. 7188 del 18/3/2025).
Dall'esame degli atti e documenti il successivo atto interruttivo da parte del titolare ex art. 2943 c.c. va identificato nella notifica dell'atto di citazione per chiamata del terzo, perfezionatasi per il CP_2
4.6.2022 (quindi quando i due anni ex art. 2952, co. 3 c.c. decorrenti dal maggio 2019 erano già spirati).
Non constano poi atti di riconoscimento da parte di La Compagnia, a seguito dell'apertura del CP_2
sinistro, nominò un perito di ON, che rese la perizia il 3.8.2020). Si ricorda che “Il Per_7
riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (Nella specie, relativa al diritto all'indennizzo assicurativo, era stata dichiarata la prescrizione benchè la compagnia assicuratrice, prima della maturazione del relativo termine, avesse dato corso alla perizia contrattuale, prevista per la liquidazione del danno, nominando il perito. La S. C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare se detto comportamento contenesse gli estremi di un riconoscimento, sia pure implicito, del diritto dell'assicurato).” (Cass. Sez. III, sent. n. 5324 del 10/3/2005).
Va evidenziato che il precedente della S.C. riguarda la c.d. perizia contrattuale, ossia l'ipotesi in cui assicurato e compagnia convengano che il riconoscimento dell'indennizzo deve necessariamente seguire la stima del danno da parte di un perito, sicché il diritto all'indennizzo può essere esercitato solo successivamente al deposito della perizia (la cui redazione può dunque configurare il riconoscimento, implicito, dell'altrui diritto ex art. 2944 c.c.).
Nel caso di specie, la perizia di ON (doc. 4 fu eseguita, come risulta dall'intestazione CP_2
(doc. 4, pag. 1) a seguito dell'apertura del sinistro con riferimento alla polizza n. 380448354 ossia pagina 27 di 30 quella di RC (doc. 20 ). Dall'esame di detto accordo non emerge che e compagnia CP_1 Parte_13
avessero ritenuto di demandare la stima dei danni ad una perizia contrattuale;
nell'intestazione della perizia si riporta poi “le valutazioni circa l'operatività della garanzia, la determinazione delle quote di responsabilità o corresponsabilità a carico quantificazione definitiva del danno eventualmente risarcibile sono di competenza del Centro Liquidazione Danni che ha in gestione il sinistro”.
Non trattandosi di perizia contrattuale e anche in base al tenore della stessa deve dunque escludersi che con la nomina del perito avesse implicitamente riconosciuto i diritti di Non essendo CP_2 CP_1
intervenuti altri atti interruttivi della prescrizione, successivamente al maggio 2019, i diritti di CP_1
verso quanto al terzo sinistro, erano prescritti al momento della chiamata della compagnia CP_2
(giugno 2022). La domanda di manleva per il terzo sinistro deve dunque essere rigettata.
8.3. deve comunque essere condannata a tenere indenne ex art. 1917, co. 3 c.c., delle CP_2 CP_1
spese di lite che sarà tenuta a corrispondere agli attori, ma ciò solo in parte, essendo stata la domanda di manleva accolta sostanzialmente per l'1/4 delle somme.
9. Si procede alla liquidazione delle spese di lite.
9.1. Quanto ai rapporti tra attrice e , le spese di lite seguono la soccombenza tra dette parti e CP_1
vengono così liquidate, sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M.
147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma concretamente riconosciuta all'attrice in quello tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 – e, quindi: € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, per complessivi €
14.103,00 oltre accessori. All'attrice dovranno essere rimborsati gli esborsi, per € 1.243,50 (CU, marca)
9.2. Stante l'accoglimento parziale della domanda di manleva, dovrà tenere indenne CP_2 CP_1 dell'1/4 delle spese, ossia € 3.525,75 oltre accessori per i compensi e € 310,87 per esborsi.
9.3. Le spese tra e pure seguono la parziale soccombenza della seconda nei confronti CP_1 CP_2
della prima, quanto alla domanda di manleva. In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda di manleva, sussistono tuttavia congrue ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare per i 3/4 le spese di lite, ponendosi a carico di il residuo 1/4. Le stesse vengono così liquidate, sulla base della legge CP_2
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma concretamente riconosciuta all'attrice e di cui è condannata a tenere indenne in quello tra € 52.000,01 ed € CP_2 CP_1
260.000,00 –e quindi: € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, per pagina 28 di 30 complessivi € 14.103,00 oltre accessori. Alla convenuta e dovranno essere rimborsati gli esborsi, per €
1.243,50 (CU, marca). Per effetto della compensazione, dovrà essere condannata al rimborso CP_2 dell'1/4 delle spese, ossia € 3.525,75 oltre accessori per i compensi e € 310,87 per esborsi.
9.4. Le spese di CT, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di e nella misura del 50%, avendo la CT riguardato in ultima analisi solo il CP_1 Parte_1
secondo e terzo sinistro (e in ragione della circostanza che con riferimento al secondo è rimasta Pt_1
soccombente pare congruo compensare, nel senso predetto, le sole spese di CT;
entrambi i sinistri non hanno visto coinvolta che dunque non pare congruo coinvolgere nella ripartizione CP_2
definitiva delle spese di lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_2
(a) condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_2
somma di € 64.865,26 per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(b) condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_2
somma di € 181.618,03 per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande attoree;
(iii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di CP_1 [...]
pari ad € 14.103,00 per compensi, € 1.243,50 per esborsi, oltre accessori Parte_2
sui compensi;
(iv) in parziale accoglimento della domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_1
condanna quest'ultima a tenerla indenne: Controparte_2
(a) delle somme che dovrà corrispondere a quale CP_1 Parte_2 risarcimento del danno, fino all'importo di € 64.865,26 per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(b) delle somme che dovrà versare a quale CP_1 Parte_2
rimborso delle spese di lite per il presente giudizio, fino all'importo di € 3.525,75 oltre accessori per i compensi e € 310,87 per esborsi.
(v) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di Controparte_2
pari ad € 3.525,75 per compensi, € 310,87 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
CP_1
pagina 29 di 30 (vi) pone le spese di CT definitivamente a carico di Parte_14
per il 50% ciascuna.
[...]
Vicenza, 9 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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