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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7454/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7454/2018 promossa da:
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'Avv. STEFANO CARRIERO GIORGIO, giusta procura in atti;
opponenti contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE IGNAZIO Parte_1
IRMICI, giusta procura in atti;
opposto
e con l'intervento di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO CARRIERO GIORGIO, giusta procura in atti;
interventore
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
3.2.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 53.000,00, oltre accessori e spese, vantato da Pt_1
nei confronti di e a titolo di
[...] Parte_1 Parte_2
restituzione di un prestito concesso a titolo grazioso, giusta atto di riconoscimento di debito del 26.7.2013.
Richiesta e ottenuta dal creditore ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1513/2018 del 27.7.2018), e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) che lo stesso giorno in cui è stato sottoscritto il riconoscimento del debito, ha venduto a Parte_1 CP_1
di cui è “titolare” un fabbricato sito a San Severo al
[...] Parte_2 prezzo di € 240.000,00 di cui € 60.000,00 corrisposti prima dell'atto di compravendita, come da quietanza di pagamento rilasciata nell'atto, e i residui €
180.000,00 da versarsi in 3 tre rate da € 60.000,00 ciascuna, entro le date del
30.9.2013, del 30.11.2013 e del 30.1.2013; 2) che la società acquirente ha corrisposto al venditore l'intera somma, a mezzo di nr. 5 assegni bancari;
3) che in realtà la somma di € 60.000,00, di cui ha rilasciato quietanza di pagamento, Parte_1 non è stata corrisposta dalla società acquirente prima dell'atto di compravendita;
4) che infatti alla data del rogito, attesa la scarsa liquidità di i Controparte_1 CP_2
hanno chiesto a di non incassare immediatamente la
[...] Parte_1 somma di € 60.000,00; 5) di essersi pertanto riconosciuti, con la predetta scrittura, debitori in solido per garantire il pagamento del primo acconto relativo al contratto di compravendita, poi effettivamente corrisposto dalla società acquirente.
Hanno dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 9 Si è costituito l'opposto, che ha preliminarmente eccepito l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione di opposizione, non essendo la procura alle liti stata sottoscritta con firma digitale;
nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con condanna degli opponenti al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 18.3.2019, è intervenuta in giudizio aderendo Controparte_1
integralmente alle difese e alle conclusioni degli opponenti.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 26.4.2019), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del
3.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l'intervento volontario di
Controparte_1
Giova premettere che a mente della disposizione di cui al primo comma dell'art. 105
c.p.c. “ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”.
Ai sensi del secondo comma della medesima disposizione chiunque “può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
La legittimazione all'intervento adesivo dipendente presuppone pertanto un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante e adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato.
pagina 3 di 9 L'intervento risulta infatti funzionale a integrare la difesa della parte adiuvata, onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa.
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento, inoltre, deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – anche solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (cfr. Cass. n. 25145/2014). Diversamente opinando, sarebbe consentito a chiunque di partecipare a un procedimento riguardante altre parti, anche vantando un interesse di mero fatto privo di rilevanza giuridica, a dispetto della regola generale di cui all'art. 100 c.p.c.
Tanto premesso, deve considerarsi che la comparsa di costituzione di intervento volontario depositata nell'interesse di è carente di qualsivoglia Controparte_1
allegazione dell'interesse di natura giuridica posto a fondamento dell'iniziativa processuale o quantomeno del pregiudizio, sotto il profilo sostanziale, che la stessa subirebbe in conseguenza della soccombenza della parte adiuvata, tanto più laddove si consideri che la citata società di capitali è un soggetto formalmente e sostanzialmente distinto dagli opponenti.
Da ciò consegue che essa non risulta titolare, con riferimento all'oggetto del presente giudizio, di alcun interesse giuridicamente rilevante, tale da legittimarne l'intervento.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione, sollevata dall'opposto, di
“inesistenza” della notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per difetto di firma digitale della procura alle liti.
L'eccezione è infondata.
Va anzitutto rammentato che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere pagina 4 di 9 riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr. Cass. SS.UU. n.
1416/2016).
Esclusa la configurabilità dell'eccepita inesistenza e dovendosi qualificare il vizio lamentato come nullità, l'eccezione può essere superata, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 156 c.p.c., sia per effetto del raggiungimento dello scopo, più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8042/2006; 7443/2017) a proposito delle irregolarità riguardanti le notifiche telematiche, sia in conseguenza del deposito telematico della procura, quale allegato firmato digitalmente dell'atto di citazione in opposizione ai fini della costituzione in giudizio e della conseguente iscrizione a ruolo di parte opponente;
detta procura è infatti firmata digitalmente.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere pertanto rigettata.
Va premesso, in conformità a pacifici principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, che incombe in primis al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, la dimostrazione dell'an oltre che del quantum della sua pretesa di pagamento.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo è fondato su un'obbligazione di restituzione di un prestito;
in particolare, nella prospettazione del creditore opposto, l'esistenza dell'obbligazione di restituzione risale al riconoscimento del debito fatta dagli odierni opponenti con la scrittura privata del 26.7.2013 con cui questi si sono dichiarati debitori in solido della somma di € 53.000,00 a loro prestata “a titolo grazioso”, impegnandosi altresì a rimborsare quanto ricevuto entro il termine del 30.1.2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Da detta scrittura privata, sulla cui provenienza dai debitori non v'è contestazione, si evince l'ammissione chiara e univoca dell'esistenza del rapporto obbligatorio posto a base della domanda di pagamento, vale a dire il “prestito” di denaro “a titolo grazioso”.
Ora, non è revocabile in dubbio, alla stregua del riferito tenore letterale della dichiarazione dei debitori, il suo sicuro valore di riconoscimento del debito, ai sensi e pagina 5 di 9 per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., che prevede che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito libera colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume sino a prova contraria”.
È noto che, in forza della citata disposizione di legge, il riconoscimento di debito, senza rappresentare una fonte autonoma di obbligazione, produce l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, vale a dire la dispensa per il destinatario della promessa o della dichiarazione ricognitiva dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (giurisprudenza pacifica: tra le molte, Cass. n. 10574/2007). La regola interpretativa ora detta vale anche al cospetto di una promessa o di un riconoscimento titolato, nel quale il debitore faccia riferimento espresso al rapporto fondamentale (Cass. n. 8515/2003), come è nel caso di specie, avendo a suo tempo gli odierni opponenti espressamente ricollegato l'esistenza della propria posizione debitoria verso l'opposto al prestito da questi ricevuto.
A fronte della dichiarazione dei debitori inequivocamente ricognitiva in ordine all'an del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, spettava a questi ultimi, al fine di vincere la presunzione favorevole al creditore, offrire in giudizio la prova della invalidità di quel rapporto.
Il che non è avvenuto, essendosi la difesa degli opponenti sostanzialmente incentrata sulla riconducibilità del riconoscimento di debito a un diverso rapporto e, segnatamente, alla garanzia da loro asseritamente prestata in favore di Controparte_1
per il pagamento del primo acconto del prezzo di vendita di un immobile di proprietà dell'opposto, poi corrisposto dalla società acquirente, con conseguente venir meno di ogni pretesa creditoria nei loro confronti.
Senonché, come si è innanzi detto, nella scrittura di cui è causa gli odierni opponenti hanno espressamente riconosciuto di aver ricevuto in “prestito” dall'opposto la pagina 6 di 9 somma di € 53.000,00, senza contemplazione alcuna né dell'atto di compravendita né, tantomeno, della garanzia da loro asseritamente prestata.
In particolare, si riscontra la contemporanea presenza nella scrittura del 26.7.2013 di una confessione, rappresentata dalla dichiarazione degli opponenti di aver ricevuto in prestito somme di denaro per complessivi € 53.000,00, e di una promessa di pagamento, consistente nella rappresentazione della volontà degli stessi di estinguere tale debito entro il termine del 30.1.2016.
Ebbene, l'espressa evocazione del rapporto sostanziale (prestito) che giustifica il debito comporta che i debitori odierni opponenti, per vincere la presunzione, avrebbero dovuto fornire la prova contraria in relazione alla titolazione.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità nel caso in cui, come quello di specie, la promessa coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione
(cfr. Cass. n. 9880/2018; 23246/2017).
Facendo applicazione del suddetto principio, ne consegue che l'indicazione della ragione debitoria contenuta nel riconoscimento di debito del 26.7.2013 – ossia il prestito ricevuto a titolo grazioso dall'opposto – avendo, come visto, natura confessoria, avrebbe dovuto essere impugnata dai dichiaranti soltanto provando – secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c. – l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione.
In altri termini, gli opponenti erano tenuti ad allegare e a provare non solo l'inesistenza del fatto confessato (nella specie, la ricezione del prestito), ma anche che al momento della confessione gli stessi versavano in errore o era stati vittime di violenza, provando quelle circostanze che li avevano indotti all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero o che avevano alterato la loro volontà (sulla revoca per errore, cfr. Cass. n. 1777/1988; 26985/2013).
pagina 7 di 9 Viceversa, gli opponenti non solo non hanno allegato ma non hanno neppure fornito alcuna prova in tal senso, come sarebbe stato loro onere fare per privare di effetti la confessione contenuta nell'atto.
Stante il valore confessorio della dichiarazione, pertanto, alcun rilievo assumono le difese degli opponenti volte a ricondurre il riconoscimento di debito a un altro e diverso rapporto.
Ne discende, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n.
89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta pagina 8 di 9 inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'intervento di Controparte_1
2) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1513/2018 del
27.7.2018;
3) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 21.5.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7454/2018 promossa da:
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'Avv. STEFANO CARRIERO GIORGIO, giusta procura in atti;
opponenti contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELE IGNAZIO Parte_1
IRMICI, giusta procura in atti;
opposto
e con l'intervento di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO CARRIERO GIORGIO, giusta procura in atti;
interventore
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
3.2.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 53.000,00, oltre accessori e spese, vantato da Pt_1
nei confronti di e a titolo di
[...] Parte_1 Parte_2
restituzione di un prestito concesso a titolo grazioso, giusta atto di riconoscimento di debito del 26.7.2013.
Richiesta e ottenuta dal creditore ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1513/2018 del 27.7.2018), e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) che lo stesso giorno in cui è stato sottoscritto il riconoscimento del debito, ha venduto a Parte_1 CP_1
di cui è “titolare” un fabbricato sito a San Severo al
[...] Parte_2 prezzo di € 240.000,00 di cui € 60.000,00 corrisposti prima dell'atto di compravendita, come da quietanza di pagamento rilasciata nell'atto, e i residui €
180.000,00 da versarsi in 3 tre rate da € 60.000,00 ciascuna, entro le date del
30.9.2013, del 30.11.2013 e del 30.1.2013; 2) che la società acquirente ha corrisposto al venditore l'intera somma, a mezzo di nr. 5 assegni bancari;
3) che in realtà la somma di € 60.000,00, di cui ha rilasciato quietanza di pagamento, Parte_1 non è stata corrisposta dalla società acquirente prima dell'atto di compravendita;
4) che infatti alla data del rogito, attesa la scarsa liquidità di i Controparte_1 CP_2
hanno chiesto a di non incassare immediatamente la
[...] Parte_1 somma di € 60.000,00; 5) di essersi pertanto riconosciuti, con la predetta scrittura, debitori in solido per garantire il pagamento del primo acconto relativo al contratto di compravendita, poi effettivamente corrisposto dalla società acquirente.
Hanno dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 9 Si è costituito l'opposto, che ha preliminarmente eccepito l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione di opposizione, non essendo la procura alle liti stata sottoscritta con firma digitale;
nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con condanna degli opponenti al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 18.3.2019, è intervenuta in giudizio aderendo Controparte_1
integralmente alle difese e alle conclusioni degli opponenti.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 26.4.2019), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del
3.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l'intervento volontario di
Controparte_1
Giova premettere che a mente della disposizione di cui al primo comma dell'art. 105
c.p.c. “ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”.
Ai sensi del secondo comma della medesima disposizione chiunque “può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
La legittimazione all'intervento adesivo dipendente presuppone pertanto un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante e adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato.
pagina 3 di 9 L'intervento risulta infatti funzionale a integrare la difesa della parte adiuvata, onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa.
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento, inoltre, deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – anche solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (cfr. Cass. n. 25145/2014). Diversamente opinando, sarebbe consentito a chiunque di partecipare a un procedimento riguardante altre parti, anche vantando un interesse di mero fatto privo di rilevanza giuridica, a dispetto della regola generale di cui all'art. 100 c.p.c.
Tanto premesso, deve considerarsi che la comparsa di costituzione di intervento volontario depositata nell'interesse di è carente di qualsivoglia Controparte_1
allegazione dell'interesse di natura giuridica posto a fondamento dell'iniziativa processuale o quantomeno del pregiudizio, sotto il profilo sostanziale, che la stessa subirebbe in conseguenza della soccombenza della parte adiuvata, tanto più laddove si consideri che la citata società di capitali è un soggetto formalmente e sostanzialmente distinto dagli opponenti.
Da ciò consegue che essa non risulta titolare, con riferimento all'oggetto del presente giudizio, di alcun interesse giuridicamente rilevante, tale da legittimarne l'intervento.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione, sollevata dall'opposto, di
“inesistenza” della notifica dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per difetto di firma digitale della procura alle liti.
L'eccezione è infondata.
Va anzitutto rammentato che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere pagina 4 di 9 riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr. Cass. SS.UU. n.
1416/2016).
Esclusa la configurabilità dell'eccepita inesistenza e dovendosi qualificare il vizio lamentato come nullità, l'eccezione può essere superata, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 156 c.p.c., sia per effetto del raggiungimento dello scopo, più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8042/2006; 7443/2017) a proposito delle irregolarità riguardanti le notifiche telematiche, sia in conseguenza del deposito telematico della procura, quale allegato firmato digitalmente dell'atto di citazione in opposizione ai fini della costituzione in giudizio e della conseguente iscrizione a ruolo di parte opponente;
detta procura è infatti firmata digitalmente.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e deve essere pertanto rigettata.
Va premesso, in conformità a pacifici principi in tema di distribuzione dell'onere probatorio nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, che incombe in primis al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, la dimostrazione dell'an oltre che del quantum della sua pretesa di pagamento.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo è fondato su un'obbligazione di restituzione di un prestito;
in particolare, nella prospettazione del creditore opposto, l'esistenza dell'obbligazione di restituzione risale al riconoscimento del debito fatta dagli odierni opponenti con la scrittura privata del 26.7.2013 con cui questi si sono dichiarati debitori in solido della somma di € 53.000,00 a loro prestata “a titolo grazioso”, impegnandosi altresì a rimborsare quanto ricevuto entro il termine del 30.1.2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Da detta scrittura privata, sulla cui provenienza dai debitori non v'è contestazione, si evince l'ammissione chiara e univoca dell'esistenza del rapporto obbligatorio posto a base della domanda di pagamento, vale a dire il “prestito” di denaro “a titolo grazioso”.
Ora, non è revocabile in dubbio, alla stregua del riferito tenore letterale della dichiarazione dei debitori, il suo sicuro valore di riconoscimento del debito, ai sensi e pagina 5 di 9 per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., che prevede che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito libera colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume sino a prova contraria”.
È noto che, in forza della citata disposizione di legge, il riconoscimento di debito, senza rappresentare una fonte autonoma di obbligazione, produce l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, vale a dire la dispensa per il destinatario della promessa o della dichiarazione ricognitiva dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (giurisprudenza pacifica: tra le molte, Cass. n. 10574/2007). La regola interpretativa ora detta vale anche al cospetto di una promessa o di un riconoscimento titolato, nel quale il debitore faccia riferimento espresso al rapporto fondamentale (Cass. n. 8515/2003), come è nel caso di specie, avendo a suo tempo gli odierni opponenti espressamente ricollegato l'esistenza della propria posizione debitoria verso l'opposto al prestito da questi ricevuto.
A fronte della dichiarazione dei debitori inequivocamente ricognitiva in ordine all'an del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, spettava a questi ultimi, al fine di vincere la presunzione favorevole al creditore, offrire in giudizio la prova della invalidità di quel rapporto.
Il che non è avvenuto, essendosi la difesa degli opponenti sostanzialmente incentrata sulla riconducibilità del riconoscimento di debito a un diverso rapporto e, segnatamente, alla garanzia da loro asseritamente prestata in favore di Controparte_1
per il pagamento del primo acconto del prezzo di vendita di un immobile di proprietà dell'opposto, poi corrisposto dalla società acquirente, con conseguente venir meno di ogni pretesa creditoria nei loro confronti.
Senonché, come si è innanzi detto, nella scrittura di cui è causa gli odierni opponenti hanno espressamente riconosciuto di aver ricevuto in “prestito” dall'opposto la pagina 6 di 9 somma di € 53.000,00, senza contemplazione alcuna né dell'atto di compravendita né, tantomeno, della garanzia da loro asseritamente prestata.
In particolare, si riscontra la contemporanea presenza nella scrittura del 26.7.2013 di una confessione, rappresentata dalla dichiarazione degli opponenti di aver ricevuto in prestito somme di denaro per complessivi € 53.000,00, e di una promessa di pagamento, consistente nella rappresentazione della volontà degli stessi di estinguere tale debito entro il termine del 30.1.2016.
Ebbene, l'espressa evocazione del rapporto sostanziale (prestito) che giustifica il debito comporta che i debitori odierni opponenti, per vincere la presunzione, avrebbero dovuto fornire la prova contraria in relazione alla titolazione.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità nel caso in cui, come quello di specie, la promessa coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione
(cfr. Cass. n. 9880/2018; 23246/2017).
Facendo applicazione del suddetto principio, ne consegue che l'indicazione della ragione debitoria contenuta nel riconoscimento di debito del 26.7.2013 – ossia il prestito ricevuto a titolo grazioso dall'opposto – avendo, come visto, natura confessoria, avrebbe dovuto essere impugnata dai dichiaranti soltanto provando – secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c. – l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione.
In altri termini, gli opponenti erano tenuti ad allegare e a provare non solo l'inesistenza del fatto confessato (nella specie, la ricezione del prestito), ma anche che al momento della confessione gli stessi versavano in errore o era stati vittime di violenza, provando quelle circostanze che li avevano indotti all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero o che avevano alterato la loro volontà (sulla revoca per errore, cfr. Cass. n. 1777/1988; 26985/2013).
pagina 7 di 9 Viceversa, gli opponenti non solo non hanno allegato ma non hanno neppure fornito alcuna prova in tal senso, come sarebbe stato loro onere fare per privare di effetti la confessione contenuta nell'atto.
Stante il valore confessorio della dichiarazione, pertanto, alcun rilievo assumono le difese degli opponenti volte a ricondurre il riconoscimento di debito a un altro e diverso rapporto.
Ne discende, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, formulata da parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Al riguardo, è opportuno rammentare che la norma in esame costituisce disposizione di natura pubblicistica, in quanto prescinde totalmente dal danno subito dalla parte e tende a sanzionare la condotta processuale della parte che viola il principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo. L'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege n.
89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato. Si coglie, dunque, la finalità perseguita dal legislatore che, con la previsione di un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma 3 c.p.c., ha inteso scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.
Sotto il profilo soggettivo, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta pagina 8 di 9 inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE l'intervento di Controparte_1
2) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1513/2018 del
27.7.2018;
3) CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 21.5.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
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