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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
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Art. 116. (((Trasformazione, fusione o scissione).)) (( 1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la societa' debitrice e le altre societa' partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.
2. L'opposizione dei creditori della societa' debitrice e delle altre societa' partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 e' proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.
3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non e' omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della societa' debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre societa' partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.
4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidita' delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non puo' essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidita' della deliberazione e il credito e' soddisfatto come credito prededucibile.
5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.
6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci e' sospeso fino alla loro attuazione. ))
2. L'opposizione dei creditori della societa' debitrice e delle altre societa' partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 e' proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.
3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non e' omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della societa' debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre societa' partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.
4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidita' delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non puo' essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidita' della deliberazione e il credito e' soddisfatto come credito prededucibile.
5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.
6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci e' sospeso fino alla loro attuazione. ))
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- 1. Circolare del 16/07/2026 n. 5 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 16 luglio 2026 · 1.5
INDICE Premessa 1. Introduzione generale: Il processo evolutivo della riforma del diritto fallimentare 1.1. La nuova stagione di riforme 1.2. Le origini e l\'evoluzione del nuovo diritto della crisi 1.3. Gli interventi correttivi e integrativi al Codice 2. Disposizioni generali (Titolo I del Codice) 2.1. Ambito di applicazione e definizioni 2.2. Principi generali 2.3. Pubblicazione delle informazioni ed economicit\à delle procedure 2.4. Principi di carattere processuale e giurisdizione internazionale Premessa: l\'evoluzione dell\'ordinamento interno alla luce del diritto dell\'Unione europea in materia di insolvenza 3. Composizione negoziata della crisi (Titolo II - Capo I - …
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Giurisprudenza • 18
- 1. Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2531Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA PRIMA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Unico dott. AN NO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7180/2024 promossa da: Parte_1 Parte_2 (C.F. P.IVA_1 ) - avv. VENTURI PAOLO, ATTRICE CONTRO Controparte_1 - avv. FRINO CHIARA CONVENUTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte Attrice: “Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna pronuncia: - pronunciare la revocatoria, ex art. 2901 c.c., dell'atto di scissione, redatto in data 5 ottobre 2020, per atto del Notaio Persona_1 (Tortona - AL), Repertorio n. 18.291, Raccolta n. 11.894, trascritto …Leggi di più...
- scientia damni·
- eventus damni·
- improponibilità domanda riconvenzionale·
- revocatoria ordinaria·
- scissione societaria·
- art. 2506 ter c.c.·
- inefficacia relativa·
- art. 2901 c.c.·
- competenza tribunale delle imprese·
- art. 2504 quater c.c.