Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 921/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 921/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22.11.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
, (c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via
Del Gallitello 85100 Potenza, presso lo studio dell'Avv. Zaccagnino Angelo da cui è rappresentato e difeso, congiuntamente all'Avv. Margerita Nolè, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata al CP_1 C.F._1
P.LE RIZZO 12, POTENZA, presso lo studio degli Avvocati Salvatore Laguardia
e Giusj Elena Edvige Curcio, da cui è rappresentato e difeso giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, prestazione d'opera professionale;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del n. 921/2021 RGAC Pag. 1
L'opponente ha chiesto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa:
1. per tutto quanto esposto ed argomentato ed in accoglimento integrale della presente opposizione accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall' opponente all' opposto e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto;
2. condannare l'opposto al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori per dichiarato anticipo fattone”.
L'opposta ha concluso riportandosi “a tutti i propri scritti difensivi chiedendone
l'integrale accoglimento. Impugnano ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito da parte opponente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 89/2021, del
[...]
08.02.2021, con cui le veniva ingiunto di pagare la somma di € 4.628,10 oltre interessi e spese della procedura monitoria in ragione dell'attività professionale prestata dal Notaio in favore della società. CP_1
L'opposizione si fonda sulla eccezione di pagamento sollevata dalla società opponente secondo cui l'obbligazione di pagamento del prezzo sarebbe stata estinta mediante il rilascio di effetti cambiari che l'opposta non avrebbe mai depositato per l'incasso.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha confutato le avverse pretese eccependo l'assoluta mancanza di prova della consegna dei titoli cambiari che, in ogni caso, non farebbe venir meno la pretesa creditoria soddisfatta, non dalla mera consegna dei titoli, ma solo dal loro effettivo incasso. Richiamato l'onere probatorio gravante sulle parti, ha osservato di non aver ancora emesso fattura fiscale (ma solamente fatture pro-forma) non avendo ricevuto pagamenti da parte della società opponente.
Ha spiegato, infine, “domanda riconvenzionale” per la parte di credito non riconosciuta in sede monitoria, pari ad euro 11.271,90, a titolo di compensi professionali per l'attività posta in essere in favore della parte opponente.
n. 921/2021 RGAC Pag. 2
Compiute le verifiche preliminari di cui all'art. 183 c.p.c., concessa la provvisoria esecutività del d.i. opposto, espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni in epigrafe riportate, all'udienza cartolare del 22.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
*****
L'opposizione va rigettata per quanto di seguito chiarito.
Com'è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo determina un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve valutare autonomamente tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, sia dall'opponente per contestarla, senza alcun vincolo derivante dall'emissione del decreto ingiuntivo (da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 14/07/2022, n.22253; cfr.
Cass. Sez. un. 8 marzo 1996 n. 1835).
Trattandosi di un giudizio ordinario di cognizione sulla fondatezza della pretesa avanzata con il ricorso monitorio, e non un giudizio di impugnazione del decreto, la cognizione del giudice dell'opposizione è estesa all'intera pretesa azionata in giudizio dal creditore, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso solo per una parte del credito ingiunto.
In questo giudizio, ciascuna delle parti assume la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.: ne consegue che spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
06/06/2018 , n. 14640; già Cass. 3 marzo 1994 n. 2124).
In particolare, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale n. 921/2021 RGAC Pag. 3
incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento
(cfr. su tutte Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, nella fattispecie in esame non risultano contestati: l'esistenza del rapporto professionale, l'espletamento della prestazione (oltre ad essere provati documentalmente dall'opposta mediante la produzione degli atti redatti per conto della società opponente), il quantum preteso in pagamento.
L'unica eccezione sollevata dall'opponente, infatti, concerne la presunta soddisfazione del credito mediante la consegna di titoli cambiari che l'opposta non avrebbe portato all'incasso.
A riguardo occorre rilevare che l'opponente non ha provato la consegna dei titoli cambiari (non avendo prodotto prove documentali a riguardo né articolato altre prove nei termini istruttori concessi) e che comunque, quand'anche essa fosse avvenuta, non sarebbe comunque sufficiente a determinare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento gravante sull'opponente essendo a tal fine necessario l'effettivo incasso dei titoli.
In proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'effetto estintivo dell'obbligazione consegue all'incasso del mezzo di pagamento, non essendo sufficiente la sola emissione e consegna (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. II,
05/11/2024 , n. 28418, secondo cui “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo;
tuttavia, poiché
l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica , in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”).
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Nella specie, non è contestato, anzi espressamente ammesso dall'opponente, che la professionista non ha proceduto all'incasso (circostanza che sarebbe giustificata, secondo quanto dedotto dall'opposta, dal fatto che le cambiali venivano consegnate con funzione di garanzia e non quale mezzo di pagamento), per cui è evidente che non vi è stata alcuna soddisfazione del credito vantato dall'opposta per la prestazione professionale espletata.
Relativamente al quantum preteso (pari complessivamente a € 15.900,00, di cui €
11.271,90 chiesti “in via riconvenzionale” stante il mancato riconoscimento in sede monitoria) deve ritenersi che la pretesa vada interamente accolta, non avendo l'opponente sollevato alcuna contestazione - nemmeno generica - in ordine alla congruità del quantum preteso.
Per tale ragione va revocato il decreto ingiuntivo, restando validi, ex art. 653 co. 2 cod. proc. civ., gli eventuali atti di esecuzione già compiuti.
In mancanza di puntuali allegazioni, gli interessi non possono che essere riconosciuti nella misura legale dalla domanda di pagamento avanzata, già in sede stragiudiziale, mediante richiesta inoltrata alla società opponente via pec in data
01.10.2018.
Non può, invece, riconoscersi alcuna somma per rivalutazione monetaria in mancanza di prova del maggior danno patito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, per la procedura monitoria, e in applicazione dei parametri minimi per il presente giudizio di opposizione tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti;
dell'assenza di attività istruttoria;
della scarsa complessità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele
Dumella De Rosa, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
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2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 89/2021 emesso dal Tribunale di Potenza in data 08.02.2021;
3) Condanna la al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 15.900,00 oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento del 01.10.2018 e fino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna la al pagamento delle Parte_1
spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3.100,00 (di cui €
550,00 per il giudizio monitorio ed € 2.550,00 per il presente giudizio) oltre
Iva e Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori Salvatore Laguardia e Giusj Elena Edvige Curcio per dichiarato anticipo.
Così deciso in Potenza lì, 23/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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