Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 12/11/2021
DA
, comparsa in causa a Parte_1 mezzo degli avv.ti Giampaolo Perdonà, Alessandro Gardoni, Alessandro
Comin Chiaramonti e Monica Carlisi per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Verona, Via Leoncino n. 22
CONTRO
, comparsa in causa a mezzo degli avv.ti Massimo Controparte_1
Casaccia e Demetrio Dongiovanni per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Piazza Piccinino n. 9
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive/contributive
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 6/2/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
NEL MERITO
- Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta istaurazione tra le parti in causa d'un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato secondo decorrenza 2 gennaio 2000, o, in subordine, secondo decorrenza
7.4.2001, ovvero secondo la diversa data che si ritenesse di giustizia, come tale protrattosi sino alla data del 24.1.2017, nella cui corrispondenza le parti stesse ridussero l'orario di lavoro della ricorrente alla misura di 30 ore settimanali;
e ciò, previo accertamento della riconducibilità a prestazioni di tipo intrinsecamente subordinato delle prestazioni lavorative dalla ricorrente stessa rivolte alla convenuta lungo l'intero arco temporale di interesse (ovvero da riqualificarsi per tali, ex art. 61, co.1 d.l.vo n.
276/2003, a far tempo dal 25.10.2004) oltre che, in ogni modo, previo accertamento della non genuinità del contratto d'associazione in
1
- Accertarsi e dichiararsi inoltre il diritto dell'interessata (se non altro a termini della previsione dell'art. 36, co.1, Cost.) per l'intero periodo del quale parte ricorrente chiede in questa causa la “regolarizzazione” ai fini di legge e contrattuali, alla percezione di un trattamento economico pari a quello previsto dal CCNL per le aziende del settore del commercio/terziario con riguardo al livello terzo di cui alla corrispondente classificazione unica del personale.
- Condannarsi per l'effetto la convenuta a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le spettano in ragione di quanto ad opera della ricorrente stessa rivendicato, in punto di (re)inquadramento giuridico del rapporto di lavoro in parola, secondo misura da determinarsi in esito a disponenda CTU contabile e comunque nella misura minima di euro 373.726,75 (importi riscossi nell'arco temporale di interesse da dedursi).
- Condannarsi altresì la convenuta medesima alla regolarizzazione presso CP_ l e l della posizione alla ricorrente relativa, per quanto di ragione, CP_3 CP_ oltre che al versamento all' stesso (gestione lavoratori dipendenti) dei contributi assicurativo previdenziali obbligatori dovuti sulle somme tutte corrisposte alla ricorrente medesima in corso di rapporto e sottratte a regolarizzazione (a cagione della dissimulazione del rapporto di lavoro subordinato in oggetto, per il periodo di interesse) e su quelle alla ricorrente stessa spettanti, per differenza, in dipendenza dell'accoglimento delle di lei domande in precedenza compendiate (in correlazione alla addotta natura subordinata del rapporto di lavoro che ci occupa, “in parte qua”); riferitamente poi al diritto dell'Ente alla riscossione dei contributi in oggetto che dovesse accertare per prescritto, condannarsi la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno procuratole sul piano previdenziale, ex art. 2116, co. 2, c.c.); in subordine, salvo che altro emerga in proposito dal CP_ processo, condannarsi la convenuta al versamento all' , gestione separata per i co.co.co., della contribuzione dovuta sui compensi corrisposti alla ricorrente, in ragione della costituzione tra le parti del rapporto di associazione in partecipazione per cui è causa (lo si reputasse, inopinatamente, genuino).
- Con vittorie delle spese di assistenza legale e processuali, d'afferenza della ricorrente.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
In via preliminare ed assorbente, Voglia la S.V. Ill.ma così provvedere:
- Dichiarare la nullità ed inammissibilità della domanda volta all' accertamento dell'asserito rapporto di lavoro subordinato che si assume essere stato reso dall' aprile 2001 al gennaio 2017 per intervenuta violazione dell'art. 414 c.p.c.;
- Dichiarare la nullità del ricorso per intervenuta violazione dell'art. 414
c.p.c.;
- Dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale ex adverso dedotta per intervenuta violazione degli artt. 244 e 414 c.p.c.
2 Nel merito:
- Previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da parte Resistente e relativo al rapporto intercorso tra le parti nei modi e nei tempi indicati in memoria, rigettare, per le ragioni sopra esposte, le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili, improponibili e/o, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
- In subordine: in denegata (e non creduta) ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, ridursi le stesse secondo giustizia (anche sulla scorta delle eccezioni e delle deduzioni svolte in memoria).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente formalizzava le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza,
esponendo in fatto:
-di aver lavorato come commessa (disimpegnando anche ulteriori e più
qualificanti compiti) inizialmente in nero, nell'anno 2000 e fino al 17.4.2001
e a partire da tale data con contratto di associazione in partecipazione peraltro fittizio;
-che tale contratto escludeva la partecipazione alle perdite e prevedeva il riparto degli utili al 70% (percentuale in seguito portata al 50%);
-che nonostante il formale accordo concluso la sua prestazione presentava il tratto tipico della subordinazione, essendo fra l'altro prevista come cogente l'osservanza di un preciso orario giornaliero, e di un orario settimanale di 39 ore, nonché l'obbligo di lavorare anche in alcune giornate festive (dietro compenso di 50.000 lire divenute 50 euro),
-di non aver ricevuto un compenso in relazione alla fruizione delle ferie e neppure per le assenze dovute a malattia;
-di essersi occupata del negozio di calzature in Via Sansovino (e sporadicamente in Corso Santa Anastasia) e in un secondo periodo del negozio in Corso Portoni Borsari;
3 -di aver sottoscritto “una sorta” di accordo transattivo in data 25.1.2017,
con cui si dichiarava tacitata di ogni sua spettanza per quanto svolto dal
17.4.2001 in poi, dietro corrispettivo di € 1.000,00 per la suddetta rinuncia,
che era fatto oggetto di impugnazione con successiva raccomandata del
31.5.2021.
Ritualmente costituita parte convenuta argomentava la validità ed efficacia
del contratto di associazione in partecipazione, facendo presente che:
-la ricorrente aveva incassato gli utili (doc. 5, anni 2001- 2007- 2008-
2010- 2011) e sottoscritto i bilanci;
-aveva gestito autonomamente gli esercizi di vendita al pubblico di calzature occupandosi di tutte le incombenze tipiche del gestore di punto vendita;
-aveva sempre avuto la disponibilità della cassa;
-aveva formalizzato le sue rivendicazioni già in data 21 aprile 2016 e le trattative che ne seguirono condussero all'accordo transattivo di cui ha dato conto anche la ricorrente;
-aveva ricevuto, oltre all'importo di € 1.000,00 ivi previsto, anche la corresponsione di € 39.000,00 fatti pervenire mediante un documento formalmente denominato “restituzione e rateizzazione di mutuo” avente la medesima data della transazione, con il quale il marito della resistente, e fratello della ricorrente, consegnava alla stessa € 39.000,00;
Parte convenuta eccepiva la nullità, l'inammissibilità della prova testimoniale e argomentava l'infondatezza del ricorso.
Istruita la causa attraverso l'audizione dei testimoni, le parti ne svolgevano la discussione, in forma scritta attraverso il deposito di note, ed in forma orale, nell'udienza del 6 febbraio 2025.
***
4 Non può essere accolta l'eccezione di nullità del ricorso. Come è dato comprendere dalla sintesi degli atti (tra l'altro riportati solo nei passatti ritenuti essenziali) essi dan conto in modo sufficientemente chiaro degli elementi che integrano tanto il petitum quanto la causa petendi.
Analogamente, superano il vaglio minimo di cui all'art. 244 c.p.c., i capitoli di prova dedotti da parte ricorrente, in quanto vertenti sulle modalità
specifiche di esecuzione della prestazione lavorativa.
Le domande di parte ricorrente si sono peraltro rivelate infondate nel merito.
E' un fatto pacifico in causa che la stessa non abbia partecipato alle perdite (si ignora se ve ne siano state), ed abbia però partecipato agli utili quantomeno negli anni 2001, 2007, 2008, 2010, 2011.
Dunque il contratto di associazione in partecipazione, nella sua fase esecutiva, non presenta particolari anomalie, in punto di assunzione del rischio di impresa;
la ricorrente percepiva un compenso variabile in relazione agli utili e, dunque era fatta partecipe dell'alea tipicamente connessa all'esercizio di attività imprenditoriale ed era altresì messa in condizione di conoscere l'andamento economico dell'impresa, ciò che è
dato desumere dalla sottoscrizione dei bilanci.
La notazione è di rilievo perché sovente la simulazione del contratto di associazione in partecipazione è induttivamente ricavabile anche dall'assenza di partecipazione agli utili e dall'assenza di rendiconti o bilanci o di altre formalità finalizzate a rendere edotto l'associato dei profitti o delle perdite. I documenti in atti, dunque, depongono nel senso della genuinità del contratto di associazione in partecipazione.
Partendo da queste premesse, questo giudice ritiene che una diversa qualificazione del rapporto in termini di subordinazione richieda la prova
5 dell'assoggettamento a precisi ordini attinenti all'esecuzione quotidiana della prestazione o all'organizzazione dell'attività del punto vendita, senza che a tal fine possano dirsi sufficienti semplici direttive (coerenti anche con il modello dell'associazione in partecipazione)
Ed, invece, dall'istruttoria emerge unicamente la tendenziale osservanza dell'orario di lavoro (fatto del tutto ovvio nella gestione di un esercizio aperto al pubblico a prescindere dal carattere subordinato o meno del lavoro della persona che lo gestisce) e l'autonomia della ricorrente nello svolgere tutti i compiti necessari per il buon andamento dell'attività di vendita al pubblico delle calzature.
Per comodità espositiva e di lettura sono riportati qui di seguito i resoconti testimoniali.
“…io compravo le scarpe presso il punto vendita. Direi dai primi anni 2000
fino alla conclusione del rapporto di lavoro;
c'era sempre la ricorrente in negozio e a gestire il negozio era sempre lei;
gli orari di apertura erano quelli classici dei negozi di calzature, io potevo andare al mattino come al pomeriggio e andavo nel negozio di Corso
Portoni Borsari;
la ricorrente mi diceva che non poteva applicarmi alcuna scontistica;
direi che potevo andare al negozio quasi tutti i mesi o al massimo ogni due mesi;
ADR ricorrente: per quello che potevo vedere si occupava dell'allestimento, della vendita, della cassa, del pagamento.
è verosimile che io abbia frequentato il negozio nei giorni festivi, ma non posso dirlo con certezza.. ( ). Testimone_1
6 “conosco entrambe le parti in causa per ragioni professionali. Sono il commercialista della sig.ra . Abbiamo esclusivamente Controparte_1
rapporti di lavoro e non di frequentazione;
ho redatto io il contratto di associazione in partecipazione. Quel contratto nacque quando la seguiva più negozi e il contratto di CP_1
associazione in partecipazione era quello che si addiceva meglio alla situazione. Ricordo che il contratto di associazione in partecipazione era stato concluso anche per regolamentare situazioni simili che riguardavano altri negozi: ricordo che ce ne era anche un altro di associazione in partecipazione in un altro negozio, non ricordo se ce ne fossero di ulteriori;
ma io non andavo in negozio e conosco la situazione solo attraverso quello che mi veniva raccontato;
mi è stato detto che l'accordo di associazione in partecipazione cessò con il pagamento di euro 40mila…( ). Persona_1
“..conosco la ricorrente di persona e anche la per averla vista un CP_1
paio di volte presso il negozio di Corso Portoni Borsari;
ero cliente del negozio, era la sig.ra che si occupava della Pt_1
vendita al pubblico. So che la sig.ra e la sig.ra sono Pt_1 CP_1
cognate, lo sapevo già quando frequentavo il negozio;
in negozio la lavorava ed era la commessa del negozio;
la Pt_1
l'ho vista quando alla sig.ra diminuirono le ore di lavoro, CP_1 Pt_1
sicché la a sostituiva e copriva le ore rimanenti;
CP_1
quando dico che diminuirono le ore di lavoro, mi pare che ciò avvenne nel
2018;
ho frequentato e frequento la . Inizialmente ero solo cliente, poi Pt_1
abbiamo iniziato a frequentarci. Ricordo perfettamente che sono divenuta
7 cliente nel 2011 e credo che abbiamo iniziato a frequentarci dal 2013
circa. La nostra frequentazione non era quotidiana però io ricordo che alle
9 tutte le mattine la vedevo in negozio, io passavo lì davanti per ragioni di lavoro. Posso comunque dire, in generale, che il negozio rimaneva aperto negli orari usuali dei negozi di calzatura;
qualche volta facevamo anche la pausa pranzo insieme;
a quello che so io, io la vedevo fare molte cose: sistemare, pulire, servire i clienti, incassare il denaro perché ero da sola. Non so se facesse gli ordini. Io vedevo sempre e soltanto la sig.ra , non ho mai visto Pt_1
nessun altro;
non ho idea del contratto che ci fosse tra la la;
CP_1 Pt_1
io andavo in negozio, da cliente per acquistare cose (scarpe e abiti, anche solo per vedere), circa una volta al mese;
non ho mai avuto sconti ma in realtà non li chiedo neanche perché non sono abituata a chiederli;
non andavo nei giorni festivi in negozio;
so che la si assentava per le vacanze, ma non so dire quando o Pt_1
come…( ). Persona_2
“…sono fratello della ricorrente e coniuge della resistente in regime di separazione dei beni.
I rapporti con mia sorella si sono un po' incrinati, con mia moglie sono buoni.
Non so se mia sorella inizialmente fece un primo periodo di lavoro irregolare, ma non credo. Dal 2000 in poi ero maresciallo aeronautica,
adesso sono in pensione, andava nel negozio ogni tanto, per esempio accompagnavo mia sorella per fare gli ordinativi. Può essere successo
8 che abbia fatto qualche vendita ma era sempre presente una commessa in negozio, ovvero o mia sorella o mia moglie.
Ricordo che c'era un contratto di associazione in partecipazione, non conosco i dettagli contabili di tale contratto. Il rapporto di associazione in partecipazione cessò su richiesta della ricorrente, non so per quale ragione, ci chiese € 40.000,00 euro attraverso i legali e gli furono corrisposti. Non so a che titolo furono corrisposti, se in esecuzione del contratto oppure per partecipazione agli utili, non so dire, ero tra l'incudine e il martello.
Poi fu assunta con contratto di 30 ore, che non erano sufficienti per garantire l'apertura al pubblico e mia moglie lavorò nella restante parte del tempo.
Che io sappia tutte le attività propedeutiche o successive alla vendita venivano fatto da mia moglie e mia sorella, ad esempio gli ordini venivano concordati, sulle vetrine non so dire nulla, poiché non c'ero, io riordino e la pulizia venivano fatti dalla commessa presente.
I rapporti si sono incrinati a causa del contenzioso e io non sono d'accordo con le rivendicazioni di mia sorella.
La ricorrente si occupava degli acquisti nel modo già descritto, faceva la scontistica (e non era predeterminata, ma era libera di determinarla), che io sappia poteva fare sconti ed era libera di determinarne l'entità. Ricordo
di un caso in cui fece uno sconto ad una cliente che acquistava tre paia di calzature e non ricordo il nome. Quanto alle altre modalità c'erano accordi con la secondo me era libera di fare molte cose, per esempio CP_1
andare a prendere il caffè, usare il telefono, secondo me era molto libera,
il negozio aveva orari di apertura, se fosse arrivata più tardi non sarebbe successo nulla di grave. Non so dire se rispettasse gli orari, a mio modo di
9 vedere era molto libera e si gestiva gli orari..” (test. Marroccella Esposito
Domenico).
La lettura dei verbali di prova testimoniale conduce linearmente alla conclusione che sia mancata la prova dell'assoggettamento della ricorrente alle indicazioni cogenti dell'associante, sotto il profilo dell'esecuzione della prestazione quotidiana come della generale organizzazione del punto vendita.
Il mero rispetto degli orari di lavoro, che peraltro non avevano nulla di singolare essendo gli ordinari orari degli esercizi del centro storico aperti al pubblico, non può essere considerato elemento sufficiente per supportare una diversa qualificazione del rapporto di lavoro, che dunque risulta riconducibile nella forma come nella sostanza all'associazione in partecipazione intercorsa fra le parti.
Tenuto conto, purtuttavia, del gravoso onere probatorio a carico della ricorrente, sono interamente compensate le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1.Rigetta le domande formulate in ricorso;
2.Compensa le spese di lite.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 6 febbraio 2025
Il GIUDICE
Cristina Angeletti
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