Articolo 12 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1515
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 novembre 1962
Art. 12.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 260, 261, 262, 263, 265 e 266 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63, della somma di complessive lire 59.765.005.000 autorizzata con l'art. 3, 6° comma, della presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962
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