Art. 12.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 260, 261, 262, 263, 265 e 266 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63, della somma di complessive lire 59.765.005.000 autorizzata con l'art. 3, 6° comma, della presente legge.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 260, 261, 262, 263, 265 e 266 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63, della somma di complessive lire 59.765.005.000 autorizzata con l'art. 3, 6° comma, della presente legge.