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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
1930 del ruolo generale per l'anno 2023, tra
, rappresentato e difeso da sé medesimo;
Parte_1 parte opponente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. RAFFAELE ZURLO e dall'Avv. ANDREA ORNATI;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato tribunale la società affinchè fosse revocato il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1734/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.07.2023, la società si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ciò premesso in punto di fatto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Invero, con l'ordinanza depositata in data 14.09.2023, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1734/2022 ed, al contempo, è stato assegnato a parte opposta il termine di quindici giorni per introdurre la mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Dinanzi al mediatore le parti hanno raggiunto un accordo che prevede quanto segue: “il
Sig pegna a versare a la somma Parte_2 Controparte_1 onnicomprensiva di € 14.834,09 (quattordicimilaottocentotrentaquattro/09) a tacitazione di qualunque pretesa, vantata da entrambe le parti, relativa alla controversia portata in mediazione. Il Sig. corrisponderà la somma indicata al punto 2 in 62 Parte_1
(sessanta) rate mensili consecutive, nei seguenti importi e tempi: 1° rata di € 1.417,09 (millequattrocentodiciassette/09) da versare con bonifico entro e non oltre il 27 novembre
2023; 2° rata di € 1.417,00 (millequattrocentodiciassette/00) da versare con bonifico entro
e non oltre il 27 dicembre 2023; 60 rate di € 200,00 (duecento/00), cadauna, da versare con bonifico entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2024”.
Inoltre, tale accordo prevede che “resta inteso che , in caso di mancato rispetto CP_1 degli accordi presi, si riterrà libera di agire nei confronti del Sig. per il Parte_1 recupero del maggior credito dovuto e/o del debito residuo e/o di azionare l'efficacia esecutiva del presente accordo”.
Al contempo, l'art. 12 d.lgs. 28/2010 prevede che “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8 bis, costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico”.
Ciò posto, nel caso di specie, le parti hanno partecipato alla mediazione sia personalmente che a mezzo dei propri difensori, i quali hanno anche certificato la conformità dell'accordo, come peraltro risulta dal documento depositato dalla parte opposta in data 08.04.2025. Inoltre, tale accordo è stato recepito nel verbale della mediazione.
Ne consegue che deve dichiararsi la cessata materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1734/2022, atteso che le questioni relative al mancato adempimento dell'accordo di mediazione potranno essere fatte valere in sede esecutiva.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposto la somma di €. 2.520,00
a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso