Ordinanza cautelare 10 giugno 2022
Sentenza 1 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 01/02/2023, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2023
N. 00110/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Settimo Del Freo e Graziella Ferraroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale n. 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Polizia di Stato - Compartimento Stradale della Toscana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) del Provvedimento Dirigenziale n. -OMISSIS- redatto in data 9/03/2022 a firma del Dirigente pro-tempore del Compartimento Polizia Stradale Toscana, dott.ssa C. R., con il quale è stata disposta la revoca dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di scorta tecnica ai veicoli eccezionali o ai trasporti in condizioni di eccezionalità n. -OMISSIS- del 15/09/2019, notificato il 31/03/2022 ed eseguito in pari data mediante il ritiro dell'abilitazione;
B) di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti, conseguenti, precedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti ed ivi espressamente richiamati, ivi compresa la segnalazione prot. -OMISSIS- P.G. 22 della Polizia di Stato Compartimento polizia stradale “Liguria” sottosezione Brugnato del 14 febbraio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone, in fatto, quanto segue:
- egli è abilitato a svolgere i servizi di scorta tecnica di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 sin dal 15 maggio 2019 e da allora ha svolto tale attività senza mai ricevere sanzioni di sorta;
- egli ha svolto in data 4 ottobre 2021 servizio scorta dall’area di servizio di Migliarino fino a Sestri Levante per trasporto eccezionale della -OMISSIS- s.r.l., quale addetto alla scorta medesima, con a capo il sig. -OMISSIS-;
- viaggiavano in convoglio due trasporti eccezionali; il ricorrente si trovava in coda al convoglio dopo il secondo carico eccezionale;
- all’interno della galleria denominata “Pian del Lupo”, a causa di lavori in corso, era posizionata una segnaletica provvisoria di cantiere, costituita dai c.d. delineatori flessibili, necessaria per suddividere la carreggiata in due corsie, nelle quali i veicoli marciavano in direzioni opposte;
- alcuni dei delineatori flessibili venivano divelti il 4 ottobre 2021 alle ore 1,30 circa dal veicolo con il primo carico eccezionale, essendo i deflectors alti circa trenta centimetri, mentre il carico era alto da terra circa 22 cm;
- in data 15 febbraio 2022 il Compartimento Polizia Stradale per la Toscana, ai sensi degli att. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, dava comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la revoca dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di scorta tecnica ai veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, per il trasporto effettuato in data 4/10/2021 sul tratto autostradale Livorno-Genova in corrispondenza del comune di Deiva Marina (SP);
- in data 14 marzo 2022 il ricorrente presentava scritti difensivi con cui rappresentava i motivi di fatto e di diritto volti ad ottenere l'archiviazione del procedimento a suo carico; in particolare il ricorrente rappresentava di non essere caposcorta, cui solo competevano le determinazioni in ordine al trasporto eccezionale, che comunque il caposcorta effettuò le comunicazioni dovute alla concessionaria e alla Polizia Stradale, che egli si trovava in coda al trasporto e non poteva che far altro che avvertire il caposcorta;
- in data 31 marzo 2022 gli veniva notificato il provvedimento di revoca dell'abilitazione el 9/03/2022, in quanto in esito agli eventi sopra descritti “non venivano informati né la Polizia Stradale né l’Ente Concessionario, mettendo in serio pericolo la sicurezza della circolazione e dei trasporti”.
2 -Il ricorrente impugna il suddetto provvedimento, articolando nei suoi confronti le seguenti censure:
- con il primo motivo contesta il provvedimento di revoca, evidenziando di non essere caposcorta; dagli artt. 13, 14 e 15 del “ Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità ” (D. M. 3806/1997) (doc. 17) e dalla circolare del 19 maggio 2011 (doc. 14) risulta che spetta al caposcorta, e non ai semplici addetti, effettuare le valutazioni e comunicazioni del caso in ipotesi di problematiche sulla circolazione; egli seguiva il secondo trasporto eccezionale, quindi non poteva far niente per evitare l’evento, che si era già verificato con il passaggio del primo trasporto; comunque, il caposcorta del primo trasporto sig. V. V prese subito contatto con la sala radio di competenza (S.A.L.T.), che, poi, lo comunicò alla Polizia Stradale, per rappresentare le problematiche insorte durante il trasporto, come risulta dalla dichiarazione dallo stesso rilasciata (doc. 12); egli ha fatto legittimo affidamento nel corretto comportamento del caposcorta e su quanto a lui riferito circa l’essere stata posta in essere la necessaria segnalazione; in ogni caso risulta che sia stata chiamata la Sala Radio della SALT, la quale ha chiamato la Polizia per il necessario intervento di ripristino, così che è escluso in radice che sia stata creata una situazione di pericolo; il provvedimento impugnato richiama l’art. 5, comma 1 bis , del Disciplinare, il quale a sua volta richiama l’art. 11 del r.d. 773 del 1931, che prevede la revoca delle autorizzazioni in caso di venir meno dei presupposti per il loro rilascio ovvero del requisito della buona condotta; l’unico episodio preso in considerazione non appare integrare le suddette previsioni e il venir meno dell’affidabilità del ricorrente; né sussistono i presupposti dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990;
- con il secondo motivo censura la violazione del principio di proporzionalità; il ricorrente non è mai incorso prima d'ora in alcuna altra contestazione e a fronte di una prima contestazione, non può applicarsi la sanzione più severa, peraltro ad un soggetto che non ricopriva il ruolo di caposcorta; dall’art. 10 TULPS si ricava il principio di gradualità delle sanzioni; il richiamato comma 25 ter dell'art. 10 del d.lgs. n. 285/1992 non prevede la revoca dell’abilitazione; l'art. 4, comma 7, del D.M. 18.07.1997 prevede la revoca solo in caso di gravi e reiterate violazioni;
- con il terzo motivo parte ricorrente evidenzia di aver presentato osservazioni in data 16 marzo 2022 e non in data 4 marzo 2022, come da atto gravato, ed è evidente che le osservazioni non siano state esaminate dall’amministrazione.
3 – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Nella memoria dell’Avvocatura erariale viene evidenziato quanto segue:
- che i due trasporti eccezionali viaggiavano in convoglio e, nel tratto rilevante nella presente controversia, usufruivano di un solo veicolo aggiuntivo invece di due, con complessive 5 auto di scorta invece di sei; infatti i due veicoli erano stati regolarmente autorizzati con i provvedimenti nr. UD940M e UD943M che imponevano, tra l’altro, “l’obbligo di pilotaggio del traffico nei tratti a doppio senso di circolazione per cambi di carreggiata in opera per lavori, da effettuarsi con un veicolo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal D.M. 4/02/2011”;
- che le autorizzazioni dell’ente concessionario prescrivevano, altresì, “l’altezza minima del mezzo dal piano viario di cm 20 e la massima m 4,40 dal piano viario stesso”, mentre dalla visione dello schema di carico in oggetto, emerge incontrovertibilmente come i veicoli in questione presentassero un’altezza da terra inferiore a quella imposta, così da rendere inevitabile lo strappo dei delineatori flessibili di corsia al passaggio, su questi, dei mezzi eccezionali;
- che alle ore 1.30 circa del 4 ottobre 2021 essi, nel transitare all’interno della galleria denominata “Pian del Lupo”, abbattevano completamente la segnaletica provvisoria di cantiere ivi presente poiché, in quel tratto di strada, il traffico si sviluppava in tutti e due i sensi sulla carreggiata nord suddividendo le due corsie con apposita segnaletica di cantieri definita con i delineatori flessibili; fatto questo non contestato;
- che di tale grave e importante accadimento non venivano informati dalla scorta né la Polizia Stradale né l’ente concessionario da parte di alcuno del servizio scorta; solo verso le ore 2.20 circa il Compartimento Polizia Stradale “Liguria” – Sottosezione Brugnato veniva contattato dalla sala radio dell’ente concessionario che, solo a seguito di segnalazione del fatto da parte degli utenti, chiedeva l’immediato ausilio del personale di polizia per ripristinare la viabilità nella galleria stante il gravissimo pericolo per l'incolumità degli utenti autostradali;
- che il personale della Polizia e gli operatori della società concessionaria Salt provvedevano ad effettuare il blocco della circolazione in attesa che il personale della società del cantiere ripristinasse correttamente la segnaletica, fatto che è avvenuto poco dopo le ore 5;
- che ai sensi dell’art. 8 del D. M. 3806/1997 ciascun autoveicolo del servizio di scorta tecnica è dotato di un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità; pertanto, ciascun componente della scorta – in primis il caposcorta, è vero, ma anche tutti gli altri – avrebbe dovuto assicurarsi che venissero informati dell’accaduto, sia tutti i mezzi della scorta, sia il conducente del trasporto eccezionale, sia la polizia stradale che l’ente concessionario, cosa che nei fatti non è avvenuta;
- che era dovere di tutti i membri della scorta quanto meno di contattare e notiziare del fatto il capo scorta, assicurarsi che egli se ne fosse accorto, e che avesse informato gli organi competenti ed avesse adottato le adeguate misure per garantire temporaneamente la sicurezza della circolazione, facendo fermare il trasporto eccezionale e regolando il flusso veicolare;
- che tutti i membri della scorta siano responsabili si evince dall’art. 10 co. 25 ter C.d.S., il quale punisce “ Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento ": tutto il personale che partecipa alla scorta, non solo il capo scorta, è per legge responsabile del rispetto delle prescrizioni del DM 3806/97;
- che non v’è traccia alcuna di comunicazioni da parte del capo scorta V. V al concessionario stradale ovvero alla Polstrada, e dunque essa non è stata fatta; l’ente concessionario conferma la mancanza di comunicazione nella propria nota -OMISSIS- del 26/10/2021 (all. 7 del deposito Avvocatura del 3 giugno 2022); ne emerge una ricostruzione dei fatti del tutto sovrapponibile a quella emersa dai verbali della polizia stradale, emergendo che nessun componente della scorta tecnica e nessun autista dei trasporti eccezionali ha segnalato alla centrale operativa della concessionaria o alla polizia stradale il completo abbattimento della segnaletica di separazione di corsia da loro occupata; nella dichiarazione di V. V (doc. 11 del ricorrente) si dice solo “tempestivamente tramite chiamata telefonica è stata avvisata la sala radio”, ma non si dice chi abbia fatto tale telefonata, che peraltro non è mai avvenuta come attestato dal SALT;
- che dalle ore 1.31 fino all’intervento della polizia stradale alle ore 2.20, la galleria “Pian del Lupo” presentava la carreggiata sud con organizzazione del traffico a doppio senso di marcia senza alcuna segnaletica che dividesse le corsie di opposto scorrimento, con le autovetture che zigzagavano tra le due corsie per evitare il materiale sparso sulla strada, visto il completo abbattimento della segnaletica di separazione di corsia.
4 – Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 2022 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione sulla base della seguente motivazione:
< Rilevato che dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione (si vedano in particolare, oltre alla relazione del 16/5/2022, la comunicazione di notizia di reato della Sottosezione di Brugnato del Compartimento Polizia stradale Liguria datata 26/1/2022 e la nota SALT del 26/10/2021):
- risulta smentita l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui la Polizia stradale e/o la concessionaria autostradale sarebbero state tempestivamente informate dagli addetti alla scorta dell’abbattimento dei delineatori flessibili (negli atti della Polizia stradale si fa invece riferimento alle segnalazioni di utenti in transito nel tratto autostradale interessato);
- emerge con sufficiente evidenza dalle riprese della telecamera di servizio che per quasi un’ora il tratto in questione, in galleria, è rimasto privo delle necessarie segnalazioni volte a delimitare il senso di marcia, il che ha esposto gli utenti a concreti, gravissimi pericoli;
Ritenuto peraltro che, ad un primo esame, non sembrano prive di consistenza e necessitano comunque di più adeguato approfondimento nel merito le censure formulate nel ricorso con cui si evidenzia il differente grado di responsabilità, nello svolgimento del servizio di scorta ai trasporti eccezionali, del capo-scorta e degli addetti alla scorta (tra i quali figurava, nel caso in esame, il ricorrente); e dunque il carattere eccessivamente penalizzante per l’interessato del provvedimento di revoca dell’abilitazione allo svolgimento del servizio in questione >.
5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 26 gennaio 2023, e uditi i difensori comparsi come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6 –Il gravato provvedimento premette che il ricorrente, in data 4 ottobre 2021, era impegnato nel servizio di scorta tecnica a trasporto eccezionale, quando, alle ore 1.30 circa, nel transitare in cantiere autostradale, “ il suddetto trasporto abbatteva completamente la segnaletica provvisoria di cantiere ”. Dell’accaduto “ non venivano informati né la Polizia Stradale né l’Ente Concessionario, mettendo seriamente in pericolo la sicurezza della circolazione e dei trasporti ”. Alla luce di ciò, e della condotta inaffidabile del ricorrente, risultano venuti meno, secondo la motivazione del provvedimento, “ i requisiti richiesti per il rilascio dell’attestato di abilitazione ex art. 5 comma 1 bis del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ”, con conseguente revoca dell’abilitazione rilasciata al ricorrente. La difesa erariale, nelle sue difese, evidenzia la sussistenza, nella fattispecie esaminata, anche di ulteriori e diverse violazioni nella organizzazione del trasporto eccezionale (in particolare l’aver previsto che due trasporti eccezionali viaggiassero in convoglio, con riduzione degli uomini e mezzi impiegati rispetto a quanto previsto); si tratta tuttavia di contestazioni che non risultano nel provvedimento gravato e che sono quindi estranee al presente giudizio. Esso è invece incentrato sulla responsabilità, attribuita anche al ricorrente, di non aver tempestivamente allarmato la Polizia Stradale e la società concessionaria della strada a fronte della verificazione di un fatto significativo, rappresentato dall’aver il passaggio del trasporto eccezionale abbattuto i delineatori flessibili volti a dividere la galleria in due corsie distinte, nelle quali il traffico scorreva in direzioni opposte.
7 – L’esame congiunto delle plurime censure articolate in ricorso porta il Collegio ad evidenziare la fondatezza dello stesso, non risultando sussistere i presupposti per l’adozione della misura oggetto di contestazione nei confronti del ricorrente.
Deve essere premesso che l’accaduto presenta connotati di forte pericolosità per la sicurezza della circolazione e che, come evidenziato in sede cautelare, non risultano evidenze della pronta e certa informazione dell’accaduto da parte degli uomini impiegati nella scorta. Tuttavia, poiché la responsabilità deve essere riferita alle condotte personali di ciascuno, non sussistono del pari evidenze fattuali e giuridiche per attribuire al ricorrente una gravissima negligenza, tale da giustificare la revoca dell’abilitazione all’esercizio del servizio scorte. L’amministrazione è dell’avviso che la sanzione irrogata fosse da applicare a prescindere dall’essere il soggetto coinvolto caposcorta o mero addetto alla scorta, in quanto a tutti i componenti della scorta farebbe comunque carico l’obbligo di garantire la sicurezza stradale, con le dovute condotte esigibili, che nella specie avrebbero comportato l’obbligo di attenta verifica sull’avvenuta tempestiva comunicazione di quanto accaduto alla centrale operativa. Tuttavia, come già evidenziato in sede cautelare, può diversamente opinarsi che gli obblighi risultanti dalla normativa debbano essere diversamente calibrati a seconda del ruolo rivestito, certamente gli obblighi di dare compiuto e tempestivo allarme gravando sul caposcorta, mentre più complessa appare la situazione dei meri componenti. Ciò risulta in particolare dall’art. 14 del Disciplinare delle scorte tecniche ai trasporti eccezionali, adottato con DM, il quale, rubricato, “ obblighi del caposcorta ”, fa capo allo stesso gli obblighi di “ intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione ”, parlando poi al comma 2- bis anche specificamente di comunicazioni con gli organi di Polizia Stradale. Potrebbe ritenersi che i meri addetti alla scorta avessero l’obbligo di attivarsi in presenza della certa e incontrovertibile conoscenza da parte loro del rifiuto del caposcorta di avvisare le autorità competenti, ma di ciò non vi è alcuna certezza (il ricorrente riferendo di essere convinto che il caposcorta avesse a ciò provveduto) e d’altra parte nel provvedimento non risulta che l’amministrazione abbia istruito questo profilo, né motivato sull’obbligo di attivarsi del ricorrente in quanto a conoscenza della negligenza del caposcorta. In tal quadro fattuale non risulta giustificato addossare la responsabilità a ciascun membro della scorta e adottare il più radicale e afflittivo dei provvedimenti, com’è la revoca dell’abilitazione.
8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la complessità delle fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Giani | Carlo Testori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.