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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 13 maggio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore, dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento n. 251/25 R.G. per reclamo proposto dalla società ai sensi Parte_1 dell'art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 50000168/2024, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Nocelli, in virtù di delega posta in calce al reclamo, reclamante;
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Goffredo Controparte_1 C.F._1
Tatozzi e dall'avv. Roberto Janigro, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione, reclamato;
e
, (C.F. - REA CH185032) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Di Blasio, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione, reclamata;
e
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
reclamata contumace;
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15 aprile 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la società ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza emessa in data 24 febbraio 2025 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Chieti
- Sezione distaccata di Ortona, nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi n.
50000168/2024 R.G.Es., con cui è stata rigettata l'istanza della stessa di Parte_1 dichiarazione di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c.
A sostegno della propria domanda, la società reclamante ha rappresentato, in fatto, che il provvedimento impugnato è intervenuto all'esito di una complessa vicenda esecutiva scaturita dal decreto ingiuntivo n. 34/2024, emesso in data 20 febbraio 2024 su istanza della sig.ra nei confronti della per crediti retributivi e CP_4 Controparte_2 contributivi. A seguito del mancato positivo esito dell'esecuzione mobiliare, la procedente ha intrapreso esecuzione presso terzi, pignorando i crediti vantati dalla debitrice esecutata nei confronti della , con la quale era stato stipulato un contratto di noleggio in data 5 CP_3
aprile 2024.
Ha dedotto, inoltre, che nelle more della procedura esecutiva, in data 12 giugno 2024, la aveva acquisito pro soluto, in forza di contratto di cessione, i crediti vantati Parte_1 dalla nei confronti della , per un valore complessivo di € Controparte_2 CP_3
400.000,00, notificando contestualmente la cessione al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.,
e chiedendo successivamente il pagamento diretto ai sensi dell'art. 1269 c.c. Tali circostanze, secondo quanto esposto dalla reclamante, erano state oggetto anche della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dalla , che aveva confermato l'avvenuta cessione dei crediti, CP_3
riservandosi tuttavia accertamenti circa la relativa entità.
Nonostante ciò, la creditrice procedente aveva proseguito nell'azione esecutiva, iscrivendo a ruolo il pignoramento e chiedendo l'assegnazione delle somme. A fronte di ciò, la Parte_1
proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., chiedendo in via cautelare la sospensione della procedura, e nel merito l'accertamento dell'estraneità dei crediti pignorati al patrimonio della debitrice esecutata.
Ha riferito, altresì, che con ordinanza dell'11 novembre 2024 il Giudice dell'Esecuzione, riconosciuta l'anteriorità della cessione rispetto al pignoramento, disponeva la sospensione della procedura esecutiva e fissava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Secondo quanto rappresentato in ricorso, alla scadenza del termine (13 gennaio 2025), nessuna delle parti avrebbe ritualmente instaurato il giudizio di merito, e ciò nonostante il creditore opposto avesse successivamente affermato di aver depositato un ricorso presso il Tribunale di
Chieti - Sezione distaccata di Ortona in data 8 gennaio 2025, iscritto al n. 15/2025 R.G.
La società ha eccepito l'inefficacia di tale deposito ai fini del rispetto del Parte_1
termine perentorio ex art. 616 c.p.c., evidenziando che l'instaurazione del giudizio di merito, vertendosi in tema di opposizione a terzo, avrebbe dovuto avvenire con atto di citazione secondo il rito ordinario, e non con ricorso, non trattandosi di controversia soggetta al rito del lavoro.
Nondimeno, con l'ordinanza impugnata, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione, ritenendo che la valutazione dell'ammissibilità dell'introduzione del giudizio di merito spettasse esclusivamente al giudice della cognizione e non potesse essere anticipata in sede esecutiva.
Contro tale decisione la società ha proposto reclamo, sostenendo che Parte_1
l'omessa instaurazione del giudizio di merito secondo le modalità e nei termini previsti comportava l'estinzione ipso iure della procedura esecutiva sospesa e che tale declaratoria competeva al Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c., trattandosi di un presupposto essenziale per la prosecuzione dell'azione esecutiva.
Pertanto, con il presente reclamo, la ha chiesto che, in riforma Parte_1 dell'ordinanza impugnata, sia accertata e dichiarata l'omessa introduzione del giudizio di merito nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 616 c.p.c., con conseguente declaratoria di estinzione della procedura esecutiva n. 50000168/2024 R.G.Es., nonché la condanna della parte opposta alla rifusione delle spese del giudizio, comprensive di quelle relative al presente reclamo.
A seguito della proposizione del reclamo da parte della si è costituito in Parte_1
giudizio il reclamato , il quale ha chiesto il rigetto del reclamo, svolgendo Controparte_1
articolate difese in punto di fatto e di diritto.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione attiva in capo alla rilevando come l'art. 630 c.p.c. riservi tale rimedio Parte_1
esclusivamente alle parti del processo esecutivo, ossia al debitore esecutato, al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti, escludendo espressamente la possibilità per il terzo opponente di proporre reclamo avverso provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione.
Nel merito, ha sostenuto la ritualità e tempestività dell'instaurazione del giudizio di merito dell'opposizione esecutiva, evidenziando che la relativa fase è stata introdotta con ricorso iscritto a ruolo in data 8 gennaio 2025 (n. 14/2025 R.G.C. del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di
Ortona), quindi nel rispetto del termine di sessanta giorni fissato con ordinanza dell'11 novembre
2024. Ha specificato che l'introduzione è avvenuta nelle forme del rito semplificato, ritenuto applicabile anche alle opposizioni esecutive secondo prassi consolidata in diversi uffici giudiziari,
e comunque compatibile con l'origine giuslavoristica del credito posto in esecuzione.
Ha altresì sostenuto che, anche a voler ritenere applicabile un rito diverso, la questione attiene esclusivamente al giudice della cognizione piena, cui spetta, ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., la valutazione dell'eventuale mutamento del rito, senza che possa ravvisarsi alcuna decadenza né causa di estinzione della procedura esecutiva.
Ha poi dedotto che il Giudice dell'Esecuzione non ha poteri di valutazione sull'ammissibilità o sulla correttezza formale dell'atto introduttivo del giudizio di merito, rientrando tale accertamento esclusivamente nella competenza del giudice della fase di cognizione. Ha contestato in tale senso le argomentazioni della reclamante in ordine all'applicabilità dell'art. 624 comma 3 c.p.c., sostenendo che la situazione di estinzione automatica della procedura esecutiva, ipotizzata dalla non si sarebbe comunque Parte_1
verificata, non essendosi ancora estinto il giudizio di merito.
In ulteriore subordine, ha contestato la tesi della reclamante circa l'improcedibilità dell'azione esecutiva, rilevando che l'opponente, in quanto attore sostanziale dell'opposizione, è tenuto a provare l'effettiva sussistenza delle cause estintive o modificative del credito, ivi inclusa la validità della cessione che la assume essere opponibile. A tale proposito, ha Parte_1
richiamato le domande riconvenzionali già formulate nel giudizio di opposizione, volte ad accertare la nullità o la simulazione del contratto di cessione, o in subordine a ottenerne la revoca
ex art. 2901 c.c.
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo e la condanna della parte reclamante alla rifusione delle spese di lite.
Si è altresì costituita in giudizio la debitrice esecutata, Controparte_2
, la quale, con memoria depositata in data 10 aprile 2025, ha aderito alle ragioni del reclamo
[...]
Part proposto dalla chiedendo parimenti la riforma dell'ordinanza impugnata e la Parte_1
dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva n. 50000168/2024 R.G.Es. A sostegno della propria posizione, ha ricostruito lo svolgimento della vicenda esecutiva, richiamando l'emissione del decreto ingiuntivo n. 34/2024 da parte del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Chieti, in favore del , per un credito di natura retributiva. A seguito del CP_1 mancato buon esito dell'esecuzione mobiliare, il creditore ha intrapreso pignoramento presso terzi nei confronti della , per crediti derivanti da un contratto di noleggio stipulato CP_3
il 5 aprile 2024 tra detta società e la debitrice esecutata.
La memoria ha evidenziato che, in data 12 giugno 2024, era già stata notificata alla CP_3
Cont
la cessione del credito alla e che, successivamente, la aveva dato
[...] Parte_1
Part atto dell'avvenuta cessione nella propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. In ragione di ciò, la aveva proposto opposizione di terzo, che veniva accolta con ordinanza dell'11 Parte_1
novembre 2024, mediante sospensione della procedura esecutiva e assegnazione del termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Ha sottolineato che il termine fissato ex art. 616 c.p.c. è spirato il 13 gennaio 2025 e che, non avendo ricevuto notifica di alcun atto introduttivo della fase di merito entro tale data, la
[...]
aveva depositato istanza di estinzione della procedura. Tuttavia, con ordinanza del Parte_1
24 febbraio 2025, il G.E. ha rigettato tale istanza, ritenendo pendente la fase di merito in virtù del ricorso iscritto al n. 15/2025 R.G.C., pur in assenza della vocatio in ius entro il termine previsto.
La in adesione all'impianto difensivo della terza opponente, ha rilevato Controparte_2 che l'instaurazione del giudizio di merito non poteva ritenersi validamente avvenuta, essendo stato utilizzato un atto di ricorso anziché la forma prevista - ossia l'atto di citazione - secondo il rito ordinario. Ha richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano l'applicabilità del rito del lavoro (che nella specie non ricorre), l'opposizione va introdotta con citazione.
Ha quindi affermato che il mancato rispetto della forma prescritta e la carenza della vocatio
in ius nel termine assegnato comportano la perenzione del termine ex art. 616 c.p.c. e, conseguentemente, l'automatica estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 comma
3 c.p.c.
Ha infine sostenuto che il Giudice dell'Esecuzione, nel caso di mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini e secondo le forme di rito, conserva il potere - anche d'ufficio - di dichiarare l'estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta carenza dei presupposti dell'azione. Pertanto, ha chiesto che il Tribunale, in composizione collegiale, accolga il reclamo e dichiari l'estinzione della procedura esecutiva, con condanna della parte opposta alle spese del presente procedimento.
E' rimasta contumace in questa fase di reclamo la Controparte_3
[...]
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, la prima questione da esaminare attiene all'eccezione sollevata in merito al difetto di legittimazione attiva della società reclamante, la quale è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 630 comma 3 c.p.c. stabilisce espressamente che: “Contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del
creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti”.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di un rimedio impugnatorio, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 630 c.p.c. è riservata esclusivamente ai soggetti espressamente menzionati dalla norma, con conseguente esclusione di qualsiasi interpretazione estensiva o analogica (in tal senso si è pronunciata, tra le altre, la Corte
di Cassazione con la sentenza n. 5539 del 2012).
Part Nel caso di specie, la società ha proposto opposizione di terzo ai sensi Parte_1 dell'art. 619 c.p.c., assumendo di essere cessionaria dei crediti pignorati. Tuttavia, in quanto terzo opponente, essa non riveste né la qualità di debitore esecutato, né quella di creditore procedente o intervenuto, e pertanto deve escludersi la sua legittimazione a proporre reclamo avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che il terzo opponente, pur facendo valere un proprio diritto autonomo sul bene oggetto di esecuzione, resta estraneo alla struttura soggettiva del processo esecutivo e non assume la qualità di parte in senso proprio (Cass. sent. n. 15030/2008). Ne consegue che egli non può avvalersi dei mezzi di impugnazione riservati alle parti del processo esecutivo.
A rafforzare tale impostazione, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6390/2025 ha ribadito che la sola qualità di cessionario di un credito non implica il subentro nelle posizioni processuali del cedente, salvo che ciò sia espressamente previsto dal contratto.
La carenza di legittimazione attiva a proporre reclamo, riguardando la titolarità del potere di impugnazione, integra una causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e assorbe ogni ulteriore questione di merito. Ne consegue che, a prescindere dalle pur articolate censure mosse dalla reclamante in ordine all'irregolare instaurazione del giudizio di merito e alla conseguente estinzione della procedura esecutiva, il reclamo proposto da deve essere dichiarato inammissibile per Parte_1
difetto di legittimazione attiva.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico della reclamante e della , che ha aderito al reclamo. Controparte_2
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) dichiara inammissibile il reclamo;
b) condanna la società (C.F. e la Parte_1 P.IVA_1 CP_3 [...]
(C.F. ), in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 C.F._1
3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA
come per legge.
Chieti, 13 maggio 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 13 maggio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore, dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente
sentenza nel procedimento n. 251/25 R.G. per reclamo proposto dalla società ai sensi Parte_1 dell'art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 50000168/2024, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Nocelli, in virtù di delega posta in calce al reclamo, reclamante;
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Goffredo Controparte_1 C.F._1
Tatozzi e dall'avv. Roberto Janigro, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione, reclamato;
e
, (C.F. - REA CH185032) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Di Blasio, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione, reclamata;
e
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
reclamata contumace;
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15 aprile 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la società ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza emessa in data 24 febbraio 2025 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Chieti
- Sezione distaccata di Ortona, nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi n.
50000168/2024 R.G.Es., con cui è stata rigettata l'istanza della stessa di Parte_1 dichiarazione di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c.
A sostegno della propria domanda, la società reclamante ha rappresentato, in fatto, che il provvedimento impugnato è intervenuto all'esito di una complessa vicenda esecutiva scaturita dal decreto ingiuntivo n. 34/2024, emesso in data 20 febbraio 2024 su istanza della sig.ra nei confronti della per crediti retributivi e CP_4 Controparte_2 contributivi. A seguito del mancato positivo esito dell'esecuzione mobiliare, la procedente ha intrapreso esecuzione presso terzi, pignorando i crediti vantati dalla debitrice esecutata nei confronti della , con la quale era stato stipulato un contratto di noleggio in data 5 CP_3
aprile 2024.
Ha dedotto, inoltre, che nelle more della procedura esecutiva, in data 12 giugno 2024, la aveva acquisito pro soluto, in forza di contratto di cessione, i crediti vantati Parte_1 dalla nei confronti della , per un valore complessivo di € Controparte_2 CP_3
400.000,00, notificando contestualmente la cessione al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.,
e chiedendo successivamente il pagamento diretto ai sensi dell'art. 1269 c.c. Tali circostanze, secondo quanto esposto dalla reclamante, erano state oggetto anche della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dalla , che aveva confermato l'avvenuta cessione dei crediti, CP_3
riservandosi tuttavia accertamenti circa la relativa entità.
Nonostante ciò, la creditrice procedente aveva proseguito nell'azione esecutiva, iscrivendo a ruolo il pignoramento e chiedendo l'assegnazione delle somme. A fronte di ciò, la Parte_1
proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., chiedendo in via cautelare la sospensione della procedura, e nel merito l'accertamento dell'estraneità dei crediti pignorati al patrimonio della debitrice esecutata.
Ha riferito, altresì, che con ordinanza dell'11 novembre 2024 il Giudice dell'Esecuzione, riconosciuta l'anteriorità della cessione rispetto al pignoramento, disponeva la sospensione della procedura esecutiva e fissava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Secondo quanto rappresentato in ricorso, alla scadenza del termine (13 gennaio 2025), nessuna delle parti avrebbe ritualmente instaurato il giudizio di merito, e ciò nonostante il creditore opposto avesse successivamente affermato di aver depositato un ricorso presso il Tribunale di
Chieti - Sezione distaccata di Ortona in data 8 gennaio 2025, iscritto al n. 15/2025 R.G.
La società ha eccepito l'inefficacia di tale deposito ai fini del rispetto del Parte_1
termine perentorio ex art. 616 c.p.c., evidenziando che l'instaurazione del giudizio di merito, vertendosi in tema di opposizione a terzo, avrebbe dovuto avvenire con atto di citazione secondo il rito ordinario, e non con ricorso, non trattandosi di controversia soggetta al rito del lavoro.
Nondimeno, con l'ordinanza impugnata, il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione, ritenendo che la valutazione dell'ammissibilità dell'introduzione del giudizio di merito spettasse esclusivamente al giudice della cognizione e non potesse essere anticipata in sede esecutiva.
Contro tale decisione la società ha proposto reclamo, sostenendo che Parte_1
l'omessa instaurazione del giudizio di merito secondo le modalità e nei termini previsti comportava l'estinzione ipso iure della procedura esecutiva sospesa e che tale declaratoria competeva al Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c., trattandosi di un presupposto essenziale per la prosecuzione dell'azione esecutiva.
Pertanto, con il presente reclamo, la ha chiesto che, in riforma Parte_1 dell'ordinanza impugnata, sia accertata e dichiarata l'omessa introduzione del giudizio di merito nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 616 c.p.c., con conseguente declaratoria di estinzione della procedura esecutiva n. 50000168/2024 R.G.Es., nonché la condanna della parte opposta alla rifusione delle spese del giudizio, comprensive di quelle relative al presente reclamo.
A seguito della proposizione del reclamo da parte della si è costituito in Parte_1
giudizio il reclamato , il quale ha chiesto il rigetto del reclamo, svolgendo Controparte_1
articolate difese in punto di fatto e di diritto.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione attiva in capo alla rilevando come l'art. 630 c.p.c. riservi tale rimedio Parte_1
esclusivamente alle parti del processo esecutivo, ossia al debitore esecutato, al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti, escludendo espressamente la possibilità per il terzo opponente di proporre reclamo avverso provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione.
Nel merito, ha sostenuto la ritualità e tempestività dell'instaurazione del giudizio di merito dell'opposizione esecutiva, evidenziando che la relativa fase è stata introdotta con ricorso iscritto a ruolo in data 8 gennaio 2025 (n. 14/2025 R.G.C. del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di
Ortona), quindi nel rispetto del termine di sessanta giorni fissato con ordinanza dell'11 novembre
2024. Ha specificato che l'introduzione è avvenuta nelle forme del rito semplificato, ritenuto applicabile anche alle opposizioni esecutive secondo prassi consolidata in diversi uffici giudiziari,
e comunque compatibile con l'origine giuslavoristica del credito posto in esecuzione.
Ha altresì sostenuto che, anche a voler ritenere applicabile un rito diverso, la questione attiene esclusivamente al giudice della cognizione piena, cui spetta, ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., la valutazione dell'eventuale mutamento del rito, senza che possa ravvisarsi alcuna decadenza né causa di estinzione della procedura esecutiva.
Ha poi dedotto che il Giudice dell'Esecuzione non ha poteri di valutazione sull'ammissibilità o sulla correttezza formale dell'atto introduttivo del giudizio di merito, rientrando tale accertamento esclusivamente nella competenza del giudice della fase di cognizione. Ha contestato in tale senso le argomentazioni della reclamante in ordine all'applicabilità dell'art. 624 comma 3 c.p.c., sostenendo che la situazione di estinzione automatica della procedura esecutiva, ipotizzata dalla non si sarebbe comunque Parte_1
verificata, non essendosi ancora estinto il giudizio di merito.
In ulteriore subordine, ha contestato la tesi della reclamante circa l'improcedibilità dell'azione esecutiva, rilevando che l'opponente, in quanto attore sostanziale dell'opposizione, è tenuto a provare l'effettiva sussistenza delle cause estintive o modificative del credito, ivi inclusa la validità della cessione che la assume essere opponibile. A tale proposito, ha Parte_1
richiamato le domande riconvenzionali già formulate nel giudizio di opposizione, volte ad accertare la nullità o la simulazione del contratto di cessione, o in subordine a ottenerne la revoca
ex art. 2901 c.c.
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo e la condanna della parte reclamante alla rifusione delle spese di lite.
Si è altresì costituita in giudizio la debitrice esecutata, Controparte_2
, la quale, con memoria depositata in data 10 aprile 2025, ha aderito alle ragioni del reclamo
[...]
Part proposto dalla chiedendo parimenti la riforma dell'ordinanza impugnata e la Parte_1
dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva n. 50000168/2024 R.G.Es. A sostegno della propria posizione, ha ricostruito lo svolgimento della vicenda esecutiva, richiamando l'emissione del decreto ingiuntivo n. 34/2024 da parte del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Chieti, in favore del , per un credito di natura retributiva. A seguito del CP_1 mancato buon esito dell'esecuzione mobiliare, il creditore ha intrapreso pignoramento presso terzi nei confronti della , per crediti derivanti da un contratto di noleggio stipulato CP_3
il 5 aprile 2024 tra detta società e la debitrice esecutata.
La memoria ha evidenziato che, in data 12 giugno 2024, era già stata notificata alla CP_3
Cont
la cessione del credito alla e che, successivamente, la aveva dato
[...] Parte_1
Part atto dell'avvenuta cessione nella propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. In ragione di ciò, la aveva proposto opposizione di terzo, che veniva accolta con ordinanza dell'11 Parte_1
novembre 2024, mediante sospensione della procedura esecutiva e assegnazione del termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Ha sottolineato che il termine fissato ex art. 616 c.p.c. è spirato il 13 gennaio 2025 e che, non avendo ricevuto notifica di alcun atto introduttivo della fase di merito entro tale data, la
[...]
aveva depositato istanza di estinzione della procedura. Tuttavia, con ordinanza del Parte_1
24 febbraio 2025, il G.E. ha rigettato tale istanza, ritenendo pendente la fase di merito in virtù del ricorso iscritto al n. 15/2025 R.G.C., pur in assenza della vocatio in ius entro il termine previsto.
La in adesione all'impianto difensivo della terza opponente, ha rilevato Controparte_2 che l'instaurazione del giudizio di merito non poteva ritenersi validamente avvenuta, essendo stato utilizzato un atto di ricorso anziché la forma prevista - ossia l'atto di citazione - secondo il rito ordinario. Ha richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano l'applicabilità del rito del lavoro (che nella specie non ricorre), l'opposizione va introdotta con citazione.
Ha quindi affermato che il mancato rispetto della forma prescritta e la carenza della vocatio
in ius nel termine assegnato comportano la perenzione del termine ex art. 616 c.p.c. e, conseguentemente, l'automatica estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 comma
3 c.p.c.
Ha infine sostenuto che il Giudice dell'Esecuzione, nel caso di mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini e secondo le forme di rito, conserva il potere - anche d'ufficio - di dichiarare l'estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta carenza dei presupposti dell'azione. Pertanto, ha chiesto che il Tribunale, in composizione collegiale, accolga il reclamo e dichiari l'estinzione della procedura esecutiva, con condanna della parte opposta alle spese del presente procedimento.
E' rimasta contumace in questa fase di reclamo la Controparte_3
[...]
Tanto premesso in ordine alle posizioni delle parti, la prima questione da esaminare attiene all'eccezione sollevata in merito al difetto di legittimazione attiva della società reclamante, la quale è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 630 comma 3 c.p.c. stabilisce espressamente che: “Contro l'ordinanza che dichiara
l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del
creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti”.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di un rimedio impugnatorio, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 630 c.p.c. è riservata esclusivamente ai soggetti espressamente menzionati dalla norma, con conseguente esclusione di qualsiasi interpretazione estensiva o analogica (in tal senso si è pronunciata, tra le altre, la Corte
di Cassazione con la sentenza n. 5539 del 2012).
Part Nel caso di specie, la società ha proposto opposizione di terzo ai sensi Parte_1 dell'art. 619 c.p.c., assumendo di essere cessionaria dei crediti pignorati. Tuttavia, in quanto terzo opponente, essa non riveste né la qualità di debitore esecutato, né quella di creditore procedente o intervenuto, e pertanto deve escludersi la sua legittimazione a proporre reclamo avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, chiarendo che il terzo opponente, pur facendo valere un proprio diritto autonomo sul bene oggetto di esecuzione, resta estraneo alla struttura soggettiva del processo esecutivo e non assume la qualità di parte in senso proprio (Cass. sent. n. 15030/2008). Ne consegue che egli non può avvalersi dei mezzi di impugnazione riservati alle parti del processo esecutivo.
A rafforzare tale impostazione, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6390/2025 ha ribadito che la sola qualità di cessionario di un credito non implica il subentro nelle posizioni processuali del cedente, salvo che ciò sia espressamente previsto dal contratto.
La carenza di legittimazione attiva a proporre reclamo, riguardando la titolarità del potere di impugnazione, integra una causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e assorbe ogni ulteriore questione di merito. Ne consegue che, a prescindere dalle pur articolate censure mosse dalla reclamante in ordine all'irregolare instaurazione del giudizio di merito e alla conseguente estinzione della procedura esecutiva, il reclamo proposto da deve essere dichiarato inammissibile per Parte_1
difetto di legittimazione attiva.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico della reclamante e della , che ha aderito al reclamo. Controparte_2
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) dichiara inammissibile il reclamo;
b) condanna la società (C.F. e la Parte_1 P.IVA_1 CP_3 [...]
(C.F. ), in solido tra loro, a rifondere a Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 C.F._1
3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA
come per legge.
Chieti, 13 maggio 2025
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice est.
(dr. Alessandro Chiauzzi)