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Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03262/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 20/01/2026
N. 00460 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03262/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3262 del 2023, proposto da
AF -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
n. 51/2023 N. 03262/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Pres. Claudio
Contessa. Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le circostanze fattuali all'origine dei fatti di causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del TAR della Puglia.
In data 10 dicembre 2004, il ricorrente, in qualità di proprietario, presentava un'istanza di condono ai sensi del decreto-legge n. 269 del 2003 per le opere realizzate sine titulo sul fondo sito in agro di Andria, alla contrada “Fratta o Petrarelle”, allibrato in catasto al foglio 39 particella 485 (derivante dall'accorpamento delle particelle 115-116-117-
180-181-182).
Non essendosi verosimilmente avveduto della pendenza del procedimento di condono, il Comune di Andria, con ordinanza n. 24 del 16 gennaio 2012, notificata il successivo
18 gennaio, ingiungeva la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Verificata la pendenza del procedimento di condono, il Comune disponeva comunque la temporanea sospensione del procedimento sanzionatorio in vista della previa definizione dell'istanza di condono.
L'istanza di condono veniva respinta con provvedimento in data 17 ottobre 2014, notificato al ricorrente in data 22 ottobre 2014, contenente l'avvertimento che l'ordinanza di demolizione n. 24 del 16 gennaio 2012 “riacquista efficacia, che non era definitivamente cessata ma solo sospesa, in attesa della conclusione del procedimento di condono edilizio, con la specificazione che il termine di novanta N. 03262/2023 REG.RIC.
giorni concesso per l'esecuzione spontanea della demolizione comincerà a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento”.
All'esito di sopralluogo in data 26 gennaio 2015 veniva constatata l'inottemperanza all'ordine di demolizione con contestuale adozione del provvedimento di accertamento d'inottemperanza, notificato al ricorrente l'11 marzo 2015.
Con ordinanza n. 513 del 20 ottobre 2016, notificata il 6 dicembre 2016, il Comune ordinava l'acquisizione al suo patrimonio dell'intera particella ai sensi dell'art. 31 del
T.U.Ed.
Il provvedimento in questione veniva quindi impugnato dinanzi al TAR della Puglia dal sig. -OMISSIS- il quale ne lamentava l'illegittimità sotto svariati profili.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adìto ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal signor -OMISSIS- il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Error in iudicando. ingiustizia. Violazione e falsa violazione dell'art. 31, d.p.r. n.
380/2001 e s.m.i. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Difetto dei presupposti necessari di legge - Falsa ed erronea presupposizione. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 44, l. n. 47 del 1985 (richiamato dal comma 1 dell'art. 39, l. n.
724 del 1994) - contenuto nel capo iv della legge medesima - reso applicabile anche ai condoni di cui alla l. n. 326 del 2003, il cui art. 32 rinvia alle disposizioni di cui ai capi iv e v della l. n. 47 del 1985.
2) Error in iudicando. ingiustizia. violazione e falsa applicazione dell'art. 31, d.p.r.
n. 380/2001 e s.m.i. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione - violazione dell'art. 3. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si è costituito in giudizio il Comune di Andria il quale ha concluso nel senso dell'inammissibilità e dell'infondatezza dell'appello. N. 03262/2023 REG.RIC.
All'udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal signor -
OMISSIS- (proprietario nell'ambito del Comune di Andria di un vasto compendio sul quale sono stati realizzati senza titolo alcuni manufatti, oggetto di una domanda di condono proposta a dicembre del 2004) avverso la sentenza del TAR della Puglia con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza comunale n. 20/2016 la quale – previa contestazione della mancata conformazione alla precedente ordinanza di demolizione de 24/2012 – ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'intera particella sulla quale gli abusi sono stati realizzati.
2. Con il primo motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in narrativa) il signor -OMISSIS- lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente respinto il motivo con il quale si era osservato che il Comune non avrebbe potuto, nelle circostanze date, adottare il provvedimento di acquisizione coattiva senza previamente adottare una nuova ordinanza di demolizione degli abusi (non essendo a tal fine idonea, né sufficiente quella già adottata nel corso del 2012).
Al riguardo il TAR avrebbe omesso di considerare che (ai sensi dell'articolo 44 della legge 47 del 1985) le ingiunzioni di demolizione eventualmente disposte nella pendenza dell'esame di istanze di condono sarebbero da considerare “nulle e inutiliter datae”. Ciò, in quanto la sospensione ex lege dei provvedimenti repressivi per effetto della presentazione di un'istanza di condono non è idonea soltanto a paralizzare i procedimenti in corso, ma anche l'avvio di poteri repressivi in qualunque modo connessi con gli abusi oggetto della domanda di condono.
Tali princìpi sarebbero tanto più idonei a governare la vicenda per cui è causa, nel cui ambito, addirittura, il Comune aveva adottato il primo provvedimento sanzionatorio N. 03262/2023 REG.RIC.
(quello del gennaio del 2012) quando ancora era pendente l'istanza di condono presentata a gennaio del 2004.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Nonostante talune peculiarità che caratterizzano la vicenda per cui è causa (e la tempistica che la caratterizza), rileva ai fini della presenta decisione che la pendenza dell'istanza di condono (del dicembre 2004) non impedisse in assoluto l'adozione dell'ordinanza di demolizione (del gennaio 2012) ma semplicemente ne impedisse la piena efficacia fino alla definizione dell'istanza di condono stessa;
È vero che la vicenda di causa risulta piuttosto peculiare (in quanto il Comune, nel corso del 2012, ha ingiunto la demolizione dei manufatti abusivi senza previamente definire l'istanza di condono pendente già dal 2004). Tuttavia, prima di adottare il provvedimento di acquisizione coattiva qui impugnato, il Comune ha operato in modo comunque idoneo a garantire la posizione dell'interessato in quanto: i) ha previamente definito (2014) l'istanza di condono, respingendola; ii) all'atto della reiezione dell'istanza di condono, ha assegnato all'appellante un nuovo termine di novanta giorni per procedere alla rimessione in pristino prima di contestare all'interessato l'inottemperanza.
Ne consegue che, riguardando la questione sotto il profilo sostanziale, l'operato del
Comune risulta nel complesso corretto e non violativo di alcuna tutela di ordine sostanziale o procedimentale, anche perché il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono (peraltro, mai impugnato in giudizio e ormai consolidato negli effetti – n.d.E.
-) presentava un effetto sostanzialmente novativo rispetto all'ordine di demolizione e in quanto lo stesso assegnava espressamente all'interessato un nuovo termine per conformarsi all'ordine di rimessione in pristino (termine, quest'ultimo, non rispettato dall'interessato).
La tesi della parte appellante (secondo cui, dopo la reiezione dell'istanza di condono e prima dell'adozione del provvedimento ablatorio, il Comune avrebbe dovuto N. 03262/2023 REG.RIC.
previamente adottare una nuova ordinanza di rimessione in pristino) risulta eccessivamente (e – invero - inutilmente) formalistica e non aggiungerebbe – laddove seguita - alcunché di davvero sostanziale alla fattispecie.
Del resto, in base a consolidati orientamenti, l'effetto acquisitivo di cui al d.P.R. 380 del 2001, art. 31 si produce ex lege al decorrere del novantesimo giorno dall'ordine di demolizione.
Nel caso in esame è pacifico che tale termine sia infruttuosamente decorso;
Il Collegio si limita a richiamare al riguardo il consolidato orientamento secondo cui l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. Il formale atto di acquisizione è un atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, subordinato esclusivamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi ma necessario al solo fine di procedere alla trascrizione dell'atto di acquisizione nei registri immobiliari (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, II, 29 settembre 2022, n. 7590; id., VI, 26 settembre 2023, n. 8515; id., VII, 18 agosto 2023,
n. 7825).
3. Con il secondo motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in narrativa) il signor -OMISSIS- lamenta che il TAR avrebbe erroneamente omesso di rilevare l'illegittimità del provvedimento di acquisizione del 20 ottobre 2016 il quale avrebbe potuto – se del caso – includere l'area di sedìme dei volumi abusivi ma non anche la rimanente porzione del lotto tout-court.
Al contrario, avendo il Comune disposto in modo sostanzialmente immotivato l'acquisizione coattiva dell'intera particella 495, lo stesso avrebbe realizzato una chiara illegittimità attizia, per non aver motivato in ordine all'estensione necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, secondo la previsione del comma N. 03262/2023 REG.RIC.
3 dell'articolo 31 del d.P.R. 380 del 2001. Di tale evidente illegittimità il Comune avrebbe erroneamente omesso di tenere conto ai fini del decidere.
3.1. Il motivo è infondato
3.1.1. Come è noto, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del d.P.R. 380 del 2001, “se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. (…)”.
È pacifico in atti che, nonostante la notevole estensione della particella n. 495 (pari ad ha 1, are 25 e ca 93), il rispetto della misura massima di cui alla disposizione appena richiamata fosse comunque rispettato: è appena il caso di ricordare al riguardo che il complesso dei manufatti abusivi (per come descritti nell'impugnata ordinanza di demolizione) occupava a propria volta una superficie assai estesa – pari a circa 5mila mq -.
È quindi plausibile (e scevro dai lamentati profili di irragionevolezza e abnormità) il provvedimento acquisitivo impugnato in primo grado il quale, dopo aver descritto i manufatti abusivi - e conformemente alla proposta del responsabile del procedimento
– ha disposto l'acquisizione dell'intera particella su cui gli stessi sorgevano.
In base a un condiviso orientamento, del resto, la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, richiede un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato, entro i limiti dimensionali di cui al richiamato articolo 31, comma 4 (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, VI, 2 luglio 2024, n. 5816). N. 03262/2023 REG.RIC.
Si tratta di un complesso di previsioni che risultano rispettate nel caso in esame, avendo il Comune puntualmente individuato l'area oggetto di acquisizione, avendo rispettato i pertinenti limiti dimensionali ex lege e avendo plausibilmente parametrato l'estensione dell'area oggetto di acquisizione in relazione alla consistenza complessiva dei contestati abusi.
4. Per le ragioni esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Comune appellato della complessiva somma di euro 3.000 (tremila), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere N. 03262/2023 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/01/2026
N. 00460 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03262/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3262 del 2023, proposto da
AF -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
n. 51/2023 N. 03262/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Pres. Claudio
Contessa. Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le circostanze fattuali all'origine dei fatti di causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del TAR della Puglia.
In data 10 dicembre 2004, il ricorrente, in qualità di proprietario, presentava un'istanza di condono ai sensi del decreto-legge n. 269 del 2003 per le opere realizzate sine titulo sul fondo sito in agro di Andria, alla contrada “Fratta o Petrarelle”, allibrato in catasto al foglio 39 particella 485 (derivante dall'accorpamento delle particelle 115-116-117-
180-181-182).
Non essendosi verosimilmente avveduto della pendenza del procedimento di condono, il Comune di Andria, con ordinanza n. 24 del 16 gennaio 2012, notificata il successivo
18 gennaio, ingiungeva la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Verificata la pendenza del procedimento di condono, il Comune disponeva comunque la temporanea sospensione del procedimento sanzionatorio in vista della previa definizione dell'istanza di condono.
L'istanza di condono veniva respinta con provvedimento in data 17 ottobre 2014, notificato al ricorrente in data 22 ottobre 2014, contenente l'avvertimento che l'ordinanza di demolizione n. 24 del 16 gennaio 2012 “riacquista efficacia, che non era definitivamente cessata ma solo sospesa, in attesa della conclusione del procedimento di condono edilizio, con la specificazione che il termine di novanta N. 03262/2023 REG.RIC.
giorni concesso per l'esecuzione spontanea della demolizione comincerà a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento”.
All'esito di sopralluogo in data 26 gennaio 2015 veniva constatata l'inottemperanza all'ordine di demolizione con contestuale adozione del provvedimento di accertamento d'inottemperanza, notificato al ricorrente l'11 marzo 2015.
Con ordinanza n. 513 del 20 ottobre 2016, notificata il 6 dicembre 2016, il Comune ordinava l'acquisizione al suo patrimonio dell'intera particella ai sensi dell'art. 31 del
T.U.Ed.
Il provvedimento in questione veniva quindi impugnato dinanzi al TAR della Puglia dal sig. -OMISSIS- il quale ne lamentava l'illegittimità sotto svariati profili.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adìto ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal signor -OMISSIS- il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Error in iudicando. ingiustizia. Violazione e falsa violazione dell'art. 31, d.p.r. n.
380/2001 e s.m.i. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Difetto dei presupposti necessari di legge - Falsa ed erronea presupposizione. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 44, l. n. 47 del 1985 (richiamato dal comma 1 dell'art. 39, l. n.
724 del 1994) - contenuto nel capo iv della legge medesima - reso applicabile anche ai condoni di cui alla l. n. 326 del 2003, il cui art. 32 rinvia alle disposizioni di cui ai capi iv e v della l. n. 47 del 1985.
2) Error in iudicando. ingiustizia. violazione e falsa applicazione dell'art. 31, d.p.r.
n. 380/2001 e s.m.i. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione - violazione dell'art. 3. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si è costituito in giudizio il Comune di Andria il quale ha concluso nel senso dell'inammissibilità e dell'infondatezza dell'appello. N. 03262/2023 REG.RIC.
All'udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal signor -
OMISSIS- (proprietario nell'ambito del Comune di Andria di un vasto compendio sul quale sono stati realizzati senza titolo alcuni manufatti, oggetto di una domanda di condono proposta a dicembre del 2004) avverso la sentenza del TAR della Puglia con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza comunale n. 20/2016 la quale – previa contestazione della mancata conformazione alla precedente ordinanza di demolizione de 24/2012 – ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'intera particella sulla quale gli abusi sono stati realizzati.
2. Con il primo motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in narrativa) il signor -OMISSIS- lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente respinto il motivo con il quale si era osservato che il Comune non avrebbe potuto, nelle circostanze date, adottare il provvedimento di acquisizione coattiva senza previamente adottare una nuova ordinanza di demolizione degli abusi (non essendo a tal fine idonea, né sufficiente quella già adottata nel corso del 2012).
Al riguardo il TAR avrebbe omesso di considerare che (ai sensi dell'articolo 44 della legge 47 del 1985) le ingiunzioni di demolizione eventualmente disposte nella pendenza dell'esame di istanze di condono sarebbero da considerare “nulle e inutiliter datae”. Ciò, in quanto la sospensione ex lege dei provvedimenti repressivi per effetto della presentazione di un'istanza di condono non è idonea soltanto a paralizzare i procedimenti in corso, ma anche l'avvio di poteri repressivi in qualunque modo connessi con gli abusi oggetto della domanda di condono.
Tali princìpi sarebbero tanto più idonei a governare la vicenda per cui è causa, nel cui ambito, addirittura, il Comune aveva adottato il primo provvedimento sanzionatorio N. 03262/2023 REG.RIC.
(quello del gennaio del 2012) quando ancora era pendente l'istanza di condono presentata a gennaio del 2004.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Nonostante talune peculiarità che caratterizzano la vicenda per cui è causa (e la tempistica che la caratterizza), rileva ai fini della presenta decisione che la pendenza dell'istanza di condono (del dicembre 2004) non impedisse in assoluto l'adozione dell'ordinanza di demolizione (del gennaio 2012) ma semplicemente ne impedisse la piena efficacia fino alla definizione dell'istanza di condono stessa;
È vero che la vicenda di causa risulta piuttosto peculiare (in quanto il Comune, nel corso del 2012, ha ingiunto la demolizione dei manufatti abusivi senza previamente definire l'istanza di condono pendente già dal 2004). Tuttavia, prima di adottare il provvedimento di acquisizione coattiva qui impugnato, il Comune ha operato in modo comunque idoneo a garantire la posizione dell'interessato in quanto: i) ha previamente definito (2014) l'istanza di condono, respingendola; ii) all'atto della reiezione dell'istanza di condono, ha assegnato all'appellante un nuovo termine di novanta giorni per procedere alla rimessione in pristino prima di contestare all'interessato l'inottemperanza.
Ne consegue che, riguardando la questione sotto il profilo sostanziale, l'operato del
Comune risulta nel complesso corretto e non violativo di alcuna tutela di ordine sostanziale o procedimentale, anche perché il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono (peraltro, mai impugnato in giudizio e ormai consolidato negli effetti – n.d.E.
-) presentava un effetto sostanzialmente novativo rispetto all'ordine di demolizione e in quanto lo stesso assegnava espressamente all'interessato un nuovo termine per conformarsi all'ordine di rimessione in pristino (termine, quest'ultimo, non rispettato dall'interessato).
La tesi della parte appellante (secondo cui, dopo la reiezione dell'istanza di condono e prima dell'adozione del provvedimento ablatorio, il Comune avrebbe dovuto N. 03262/2023 REG.RIC.
previamente adottare una nuova ordinanza di rimessione in pristino) risulta eccessivamente (e – invero - inutilmente) formalistica e non aggiungerebbe – laddove seguita - alcunché di davvero sostanziale alla fattispecie.
Del resto, in base a consolidati orientamenti, l'effetto acquisitivo di cui al d.P.R. 380 del 2001, art. 31 si produce ex lege al decorrere del novantesimo giorno dall'ordine di demolizione.
Nel caso in esame è pacifico che tale termine sia infruttuosamente decorso;
Il Collegio si limita a richiamare al riguardo il consolidato orientamento secondo cui l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. Il formale atto di acquisizione è un atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, subordinato esclusivamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi ma necessario al solo fine di procedere alla trascrizione dell'atto di acquisizione nei registri immobiliari (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, II, 29 settembre 2022, n. 7590; id., VI, 26 settembre 2023, n. 8515; id., VII, 18 agosto 2023,
n. 7825).
3. Con il secondo motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in narrativa) il signor -OMISSIS- lamenta che il TAR avrebbe erroneamente omesso di rilevare l'illegittimità del provvedimento di acquisizione del 20 ottobre 2016 il quale avrebbe potuto – se del caso – includere l'area di sedìme dei volumi abusivi ma non anche la rimanente porzione del lotto tout-court.
Al contrario, avendo il Comune disposto in modo sostanzialmente immotivato l'acquisizione coattiva dell'intera particella 495, lo stesso avrebbe realizzato una chiara illegittimità attizia, per non aver motivato in ordine all'estensione necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, secondo la previsione del comma N. 03262/2023 REG.RIC.
3 dell'articolo 31 del d.P.R. 380 del 2001. Di tale evidente illegittimità il Comune avrebbe erroneamente omesso di tenere conto ai fini del decidere.
3.1. Il motivo è infondato
3.1.1. Come è noto, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del d.P.R. 380 del 2001, “se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. (…)”.
È pacifico in atti che, nonostante la notevole estensione della particella n. 495 (pari ad ha 1, are 25 e ca 93), il rispetto della misura massima di cui alla disposizione appena richiamata fosse comunque rispettato: è appena il caso di ricordare al riguardo che il complesso dei manufatti abusivi (per come descritti nell'impugnata ordinanza di demolizione) occupava a propria volta una superficie assai estesa – pari a circa 5mila mq -.
È quindi plausibile (e scevro dai lamentati profili di irragionevolezza e abnormità) il provvedimento acquisitivo impugnato in primo grado il quale, dopo aver descritto i manufatti abusivi - e conformemente alla proposta del responsabile del procedimento
– ha disposto l'acquisizione dell'intera particella su cui gli stessi sorgevano.
In base a un condiviso orientamento, del resto, la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all'ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall'art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, richiede un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato, entro i limiti dimensionali di cui al richiamato articolo 31, comma 4 (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, VI, 2 luglio 2024, n. 5816). N. 03262/2023 REG.RIC.
Si tratta di un complesso di previsioni che risultano rispettate nel caso in esame, avendo il Comune puntualmente individuato l'area oggetto di acquisizione, avendo rispettato i pertinenti limiti dimensionali ex lege e avendo plausibilmente parametrato l'estensione dell'area oggetto di acquisizione in relazione alla consistenza complessiva dei contestati abusi.
4. Per le ragioni esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Comune appellato della complessiva somma di euro 3.000 (tremila), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere N. 03262/2023 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO