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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9014 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandro LOI (C.F. ), elettivamente domiciliata in Corso Vittorio CodiceFiscale_2
Emanuele 1, Cagliari, presso il difensore;
parte attrice-opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_1 P.IVA_1
MACCIOTTA, elettivamenta domiciliato in Viale Diaz 29, 09125, Cagliari, presso il difensore;
parte convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 31/07/2017 ha emesso a carico , ai sensi del CP_1 Parte_1
Regio Decreto n. 639/2010, l'ingiunzione di pagamento n. 8791/2017, dell'importo di
8.722,56 euro – oltre spese di notifica per 11,80 euro più IVA – preteso a titolo di corrispettivo, con riguardo alle partite del contratto di somministrazione codice cliente
36254299, intestato a , per l'utenza idrica ad uso domestico Parte_1
residente, ubicata in via Mandrolisai 172, Quartu sant'Elena, indicate nelle fatture
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 seguenti:
1) n. 2006/23551231 – datata 20/04/2006 – di 839,40 euro
2) n. 2006/23551231 – datata 09/10/2006 – di 691,40 euro
3) n. 2007/23551231 – datata 28/05/2007 – di 1.987,25 euro
4) n. 2007/23551231 – datata 12/11/2007 – di 769,40 euro
5) n. 2008/23551231 – datata 22/02/2008 – di 769,40 euro
6) n. 2013/302351994 – datata 30/04/2013 – di 261,47 euro
7) n. 2014/23158882 – datata 04/11/2014 – di 1.053,08 euro
8) n. 2015/502379925 – datata 21/04/2015 – di 510,29 euro
9) n. 2015/23198543 – datata 23/09/2015 – di 439,85 euro
10) n. 2015/28268382 – datata 06/11/2015 – di 267,78 euro
11) n. 2016/540032097 – datata 29/02/2016 – di 167,90 euro
12) n. 2016/500148438 – datata 28/04/2016 – di 227,27 euro
13) n. 2016/540122865 – datata 29/04/2016 – di 163,08 euro
14) n. 2016/530238828 – datata 30/06/2016 – di 247,10 euro
15) n. 2016/530369885 – datata 21/10/2016 – di 327,89 euro
2. ha fatto opposizione davanti a questo Tribunale, con atto di Parte_1
citazione notificato il 02/10/2017, nel quale:
a. ha contestato il diritto di di emettere ingiunzione di pagamento;
CP_1
b. in via subordinata, ha eccepito la prescrizione dei crediti delle prime 5 fatture per complessivi 5.056,85 euro;
c. in via ulteriormente subordinata, ha eccepito che il credito di 769,40 euro oggetto della fattura m. 2008/23551231, del 22/02/2008, di 769,40 euro, era stato estinto col pagamento di un primo acconto di 250,00 euro il 03/01/2013, di un secondo acconto 250,00 euro il 06/02/2013 e del saldo di 269,40 euro il 25/03/2013;
d. in ogni caso, ha sostenuto che il residuo importo di 3.665,72 euro oggetto delle restanti 10 fatture con scadenze comprese tra il 02/12/2013 ed il 09/12/2016, non fosse dovuto, perché “le relative somministrazioni del servizio idrico,
Co unilateralmente conteggiate da , non sono mai state fornite all'utenza della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 ricorrente”, considerato che in quel periodo la sua casa “è rimasta disabitata ed il rubinetto centrale di adduzione dell'acqua è stato opportunamente serrato, sicché risulta non veritiere e comunque inspiegabile il consumo arbitrariamente registrato da e quindi dalla medesima contabilizzato nelle suddette 10 CP_1
fatture (con numerazione a volte decrescente […]”.
e. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la mancanza in capo alla società del potere di emettere CP_1
l'ingiunzione oggetto della presente opposizione e virgola per l'effetto, quindi revocarla integralmente e/o dichiarare la sua completa inefficacia.
2) Nel merito ed in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'estinzione e/o l'inesistenza dei crediti vantati da con CP_1
l'ingiunzione oggetto della presente opposizione e, per l'effetto, revocarla integralmente e/o dichiarare la sua completa inefficacia.
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa,
3. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata il 10/01/2010, CP_1
con la quale
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di difetto di potere di emettere ingiunzione di pagamento;
b. si è riservata di produrre i documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione.
c. con riguardo all'eccezione di pagamento della quinta fattura dell'elenco (n.
2008/23551231 – datata 22/02/2008 – di 769,40 euro) ha obiettato che i bonifici indicati dalla opponente si riferivano alla prima fattura dell'elenco (n.
2006/23551231 – datata 20/04/2006), in relazione alla quale restavano da pagare
839,40 euro;
d. con riguardo alle difese svolte dall'opponente al punto 2.d che precede, ha obiettato:
i. che le fatture l'oggetto di ingiunzione riportavano nel dettaglio tutti i dati contrattuali necessari per verificare gli effettivi consumi, le tariffe
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 applicate, le letture periodiche del contatore ed ogni altro elemento utile per riscontrare la correttezza degli importi addebitati;
ii. che non vi era motivo di dubitare della legittimità del credito vantato dall'opposta;
iii. che, quale custode del contatore posto all'interno della sua abitazione,
l'attrice doveva vigilare i consumi, ai sensi dell'articolo B.35 del regolamento del servizio idrico integrato;
e. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale confermare la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento per cui é causa per un totale di € 8.277,56, oltre spese di notifica e interessi da liquidarsi ai sensi del RSII
In via principale
In forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata l'opposizione proposta e per l'effetto rigettarla integralmente condannando la signora al pagamento delle somme portate Parte_1
dall'ingiunzione di pagamento opposta.
In via subordinata qualora venisse accertata, in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, la sussistenza di un minor credito vantato da previa, se del caso, revoca CP_1
parziale dell'ingiunzione di pagamento n. 8791/2017, condannare l'odierna attrice al pagamento della somma dal medesimo dovuta;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge, che si chiede vengano distratte in favore del procuratore antistatario per averle interamente anticipate.”
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 4. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 05/03/2018,
: CP_1
a. ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente (per 5.056,85 euro);
b. ha conseguentemente sostenuto che fosse ancora dovuto l'importo capitale di
(8.722,56 – 5.056,85 =) 3.665,71 euro;
c. si è detta disposta a conciliare la causa col pagamento da parte dell'opponente di
3.665,71 euro, oltre agli interessi convenzionali di mora previsti dall'articolo B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Sardegna e con la compensazione delle spese tra le parti;
d. con riguardo al motivo di opposizione relativo alla contestazione dei consumi indicati nelle restanti fatture (da n. 6 a n. 15 dell'elenco), ha esposto e sostenuto:
- che dalle letture effettive (non presunte) eseguite indicate nelle fatture risultavano i seguenti consumi, indicati nelle fatture:
o dal 31.12.2006 (mc. 5.418) al 22.08.2011 (mc. 7.133) (docc. 9 comparsa);
o dal 22.08.2011 (mc. 7.133) al 27.06.2014 (mc. 7.737) (docc. 10 comparsa);
o dal 27.06.2014 (mc. 7.737) al 1.12.2014 (mc. 7.908) (docc. 11 comparsa);
o dal 1.12.2014 (mc. 7.908) al 19.05.2015 (mc. 8.062) (doc. 12 comparsa);
o dal 19.05.2015 (mc. 8.062) al 25.08.2015 (mc. 8.155) (doc. 13 comparsa);
o dal 25.08.2015 (mc. 8155) al 20.11.2015 (mc. 8219) (doc. 14 comparsa);
o dal 20.11.2015 (mc. 8.219) al 25.02.2016 (mc. 8.287) (doc. 15 comparsa);
o dal 25.02.2016 (mc. 8287) al 13.6.2016 (mc. 8376) (doc. 17 comparsa);
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Verbale udienza - pagina 5 o dal 13.06.2016 (mc. 8.376) al 22.09.2016 (mc. 8.480) (doc. 18 comparsa);
- che l'accuratezza dei dati forniti era supportata da idonea documentazione consistente in riproduzioni fotografiche dell'apparecchio di misura n.
95/354297, in uso all'utenza, nel quale erano stati rilevati i consumi seguenti:
o 7.737 metri cubi, il 27.06.2014 (doc. 24 - 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
o 7.908 metri cubi, il 01.12.2014 (doc. 25 - 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
o 8.155 metri cubi, il 25.08.2015 (doc. 26 - 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
o 8.219 metri cubi, il 20.11.2015 (doc. 27 - 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
o 8.287 metri cubi, il 25.02.2016 (doc. 28 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
o 8.480 metri cubi, il 22.09.2016 (doc. 29 - 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
- che ulteriore conferma della correttezza del quantum dei servizi idrici addebitati la si ricavava dalle schermate digitali di visualizzazione dei movimenti del contatore istallato presso l'utenza, ove si poteva notare la corrispondenza dei consumi rilevati con quelli indicati nelle fatture (doc. 30 -
1° mem. ex art. 183/6 cpc);
- che, dalla colonna “lettura” in relazione a ciascun rigo riferito alle date riportate per il periodo dal 31/12/2006 al 22/09/2016, si evinceva come il numero indicato coincidesse con quello riportato nelle fatture;
- che l'opponete non aveva sostenuto il malfunzionamento del contatore in uso alla propria utenza avente matricola n. 95354297, ma si era limitato l'erroneità degli importi indicati nelle fatture;
e. ha così riformulato le conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale
- in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata l'opposizione proposta
e per l'effetto rigettarla
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 integralmente;
In ogni caso
- condannare la signora al pagamento delle somme portate Pt_1 dall'ingiunzione di pagamento opposta, al netto degli importi prescritti, per un importo complessivo pari ad euro 3.665,71,
o della maggiore o minore somma che risulti dovuta in corso di causa;
- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge, che si chiede vengano distratte in favore del procuratore antistatario per averle interamente anticipate.”
5. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 03/04/2018,
l'opponente:
a. ha eccepito la prescrizione anche dei crediti vantati con le fatture n. 6 (n.
201302351994 del 30/04/2013) e n. 7 (n. 2014402315882 del 04/11.2014) dell'elenco di cui al punto 1. della presente sentenza;
b. Ha contestato “validità ed efficacia” del REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO e della CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, prodotti da sub doc. n.
9.i con la comparsa di costituzione in risposta, CP_1
sostenendo che “che non possono essere imputati alla signora in quanto Pt_1 dalla medesima mai sottoscritti o comunque approvati”.
6. Con la terza memoria prevista dall'art. 183/6 cpc, depositata il 23/04/2018 ed erroneamente denominata “Memorie istruttorie ex art. 183, IV comma, n 2, c.p.c.”,
[...]
: Parte_1
a. ha eccepito “l'irritualità e la conseguente inammissibilità delle avverse memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, n. 1 dello scorso 2 marzo 2018 ed, in particolare, dei documenti con essa depositati” sostenendo che con la prima memoria si potessero unicamente svolgere precisazioni o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, ma non produrre
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Verbale udienza - pagina 7 documenti;
b. ha disconosciuto “ex art. 2712 Cod. Civ. la conformità dei documenti fotografici prodotti da Controparte ai fatti ed alle cose che rappresentano (documenti avversi calendati con numeri da 24 a 29)”;
c. ha contestato “la valenza probatoria degli altri documenti prodotti da controparte
con le stesse memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 (ovvero il documento n. 23,
“estratto conto aggiornato al 1.02.2018”, ed il documento n. 30, “storico delle letture”) in quanto meri scritti formati dalla sola Controparte, non sottoscritti o comunque approvati dalla signora , e dalla medesima espressamente Pt_1 contestati.”
7. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 24/04/2018,
: CP_1
a. ha eccepito la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice con la memoria ex art. 183/6 cpc, depositata il 03/04/2018;
b. ha sostenuto che il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la Carta del
Servizio abbiano integrato il contratto di somministrazione oggetto di causa, anche se non espressamente sottoscritti, ai sensi dell'art. 1347 c.c.
8. Nell'udienza del 20/04/2021 le parti si sono richiamate ai propri atti e la giudice cui la causa era assegnata ha disposto rinvio all'udienza del 12/10/2022 per le conclusioni delle parti.
9. In detta udienza le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la giudice cui la causa era segnata ha rinviato all'udienza del 20/08/2024 “per la decorrenza dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali”.
10. Con provvedimento Presidenziale del 05/06/2023, la causa è stata assegnata al giudice scrivente, in conseguenza del pensionamento della precedente giudice.
11. Nell'udienza del 28/02/2024, fissata per la comparizione delle parti davanti a questo giudice, è comparso unicamente il difensore di , il quale chiesto un CP_1
rinvio d'udienza per consentire la comparizione del difensore della controparte ed il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 27/06/2024, per il tentativo di conciliazione e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 in difetto per la fissazione di nuova udienza per la discussione orale e gli altri incombenti previsti dall'articolo 281-sexies cpc.
12. Il 24/04/2024 l'attrice-opponente ha depositato una comparsa conclusionale.
13. Nell'udienza del 27/06/2024 il giudice ha svolto il tentativo di conciliazione delle parti all'esito del quale, su richiesta dei difensori, ha formulato una proposta conciliativa che suggeriva di definire la causa alle seguenti condizioni:
a. pagamento da parte della dell'importo di 3.675,71 euro, ottenuto Pt_1
detraendo dall'importo ingiunto l'importo delle prime 5 fatture, dei quali l'attrice aveva tempestivamente eccepito la prescrizione nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione, oltre agli interessi di mora sulle partite non prescritte, ai tassi previsti dall'articolo B.22 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato;
b. annullamento o revoca in autotutela dell'ingiunzione di pagamento da parte di
; CP_1
c. compensazione delle spese di lite.
14. Nell'udienza del 20/11/2024, fissata per consentire alle parti di esprimersi sulla proposta del giudice, è comparso soltanto il difensore di , il quale ha aderito alla CP_1
proposta conciliativa ed ha precisato l'importo che la avrebbe dovuto Pt_1
corrispondere al netto della prescrizione non era di 3.675,71 bensì di 3.665,71 euro.
15. Nella successiva udienza del 19/03/2025, ha ribadito la disponibilità di Parte_2
definire la causa in via transattiva alle condizioni indicate dal giudice nella sua proposta conciliativa, ma, stante la mancata comparizione del difensore della attrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “il giudice, riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, lo condanni a pagare da manuale l'importo di
3.665,71 euro, oltre agli interessi di mora, con vittoria di spese di lite”.
16. Il giudice si è riservato di depositare sentenza entro 30 giorni.
****
17. Il motivo di opposizione con cui la sostiene la carenza di potere in capo ad Pt_1
di emettere ingiunzioni di pagamento, è infondato per le ragioni che CP_1
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Verbale udienza - pagina 9 seguono.
L'ingiunzione regolata dal Regio Decreto n. 639/2010 venne introdotta per fornire allo
Stato ed agli Enti Locali uno strumento di riscossione delle proprie entrate patrimoniali alternativo e più agile rispetto a quelli previsti dal Codice di procedura civile.
L'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n 46 del 1999 ha esteso utilizzo dell'ingiunzione, prevedendo che:
- «Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.»
(comma 3-bis);
- «In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» (comma 3-ter);
una società interamente partecipata da la quale ha CP_1 CP_2
come soci 342 Comuni sardi, oltre alla Regione Sardegna, ed è stata costituita il 22 dicembre 2005 in seguito alla trasformazione di ed alla fusione delle Controparte_3
società consorziate.
Con la deliberazione n. 25/2004 – resa ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2015,
n. 4 e successive modificazioni e integrazioni – l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, poi ha affidato a "in house Controparte_4 CP_1
providing" la funzione di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso il Decreto 30 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016, col quale ha autorizzato “ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 […] la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Parte_3
partecipata dalla Regione Sardegna e da comuni, nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato”.
Non vi è motivo di disapplicare il decreto ampiamente giustificato dalla funzione svolta da
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 , la quale, pur essendo costituita in forma societaria, eroga un servizio CP_1
pubblico essenziale in regime di monopolio ed è interamente partecipata da enti territoriali.
Nel presente giudizio non rileva la circostanza che possa avere agito CP_1
in via esecutiva senza l'iscrizione al ruolo del credito portato dell'ingiunzione – come è invece previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n 46 del 1999 e dal Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del
13/01/2016 – trattandosi di questione che potrebbe giustificare un'opposizione agli atti esecutivi, ma che è del tutto priva di rilevanza nel processo di cognizione.
La tesi, da taluno sostenuta, secondo cui non potrebbe avvalersi CP_1 dell'ingiunzione di pagamento perché non soggetta al “controllo analogo” previsto dall'articolo 113, comma 15-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, appare infondata perché:
- l'articolo 113 è stato abrogato dall'art. 37, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 20;
- l'art. 4 della Legge della Regione Sardegna n. 25 del 11.12.2017, ha introdotto l'articolo 7-bis della Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4, in base al quale il controllo analogo è esercitato dalla Commissione per il controllo analogo composta da
4 membri nominati dal Comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito (EGAS) e facenti parte dell'assemblea dei soci del gestore ed uno dalla Regione;
- l'articolo 12 (intitolato Norme transitorie), ultimo comma della Legge Regionale n.
25/2017 prevede che “Nelle more dell'elezione della Commissione per il controllo analogo, la funzione del controllo analogo è svolta dal CIA” (Comitato istituzionale d'ambito);
- attualmente il controllo analogo è svolto dal CIA.
18. L'eccezione con cui l'opponente sostiene di “l'irritualità e la conseguente inammissibilità delle avverse memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, n. 1 dello scorso 2 marzo 2018 ed, in particolare, dei documenti con essa depositati” e delle relative produzioni documentali, sollevata con la terza memoria ex art. 183/6 cpc, è infondata perché:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 11 a. le preclusioni probatorie non consentono chiedere l'ammissione di mezzi istruttori dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito della seconda memoria ex articolo 183/6 cpc per quanto attiene ai mezzi di prova diretta e dopo alla scadenza di quello assegnato per il deposito della terza memoria, per quanto attiene ai mezzi di prova contraria;
b. non esistono limitazioni al diritto della parte di produrre documenti o di chiedere l'ammissione di mezza di prova in udienza o fuori udienza, purché nel rispetto di questi due termini;
c. i documenti che ha allegato alla memoria ex art 183/6 cpc CP_1
costituiscono mezzi di prova diretta tempestivamente prodotti prima della scadenza del termine per il deposito della seconda memoria.
19. L'eccezione di prescrizione è fondata nei termini in cui è stata sollevata dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione ed è stata riconosciuta da nella prima memoria ex art. 183/6 cpc. CP_1
20. L'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto delle fatture n. 6 e 7 dell'elenco di cui al punto 1. della presente sentenza è inammissibile, in quanto sollevata con la terza memoria prevista dall'articolo 183 cpc, quando era da tempo maturata la relativa preclusione, considerato che le eccezioni non rilevabili d'ufficio non possono essere sollevate oltre la prima udienza e che nella presente causa di opposizione, in cui l'opponente introduce un'azione di accertamento negativo del credito della controparte, l'eccezione non può essere sollevata dalla parte attrice se non con l'atto introduttivo del giudizio.
21. La prova che il contatore ha registrato i consumi indicati nelle fatture da numero 6 a numero 15 dell'elenco di cui al punto 1. della presente sentenza è evincibile dalle fotografie del contatore prodotte da con la seconda memoria prevista CP_1
dall'articolo 183/6 cpc (documenti da n. 24 a n. 29), che conservano efficacia probatoria liberamente apprezzabile dal giudice anche in seguito al disconoscimento della loro conformità agli originali, fatto nella terza memoria ex articolo 183 cpc.
22. La Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente affermato i principi sintetizzati nelle massime di seguito trascritte:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 Cass. sez. 5, Ordinanza n. 134 del 05/01/2025. “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.”
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024. “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.”;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022. “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.”
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018. “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.”
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4395 del 04/03/2004 “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.”;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6090 del 12/05/2000. “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.”;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4479 del 15/05/1987 “L'efficacia probatoria delle copie fotostatiche - assimilabili alle copie fotografiche espressamente menzionate dalla legge -
è subordinata al mancato disconoscimento da parte dell'interessato. Tale disconoscimento, a differenza di quello previsto dagli art. 214 e 215 cod. proc. civ., non pone una preclusione formale al riconoscimento e alla utilizzazione delle scrittura, ma è diretto unicamente a impedire la conferma della rispondenza all'originale, così da non
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14 consentire l'utilizzazione della copia come mezzo di prova. Ne consegue che, mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata è superabile solo attraverso l'esperimento positivo della procedura di verificazione prevista dall'art.
216 cod. proc. civ., quella derivante dall'art. 2719 cod. civ. per le copie delle scritture non esclude, invece, la possibilità di desumere altrimenti la dimostrazione ricorrendo ad altri mezzi di prova ed anche a presunzioni semplici.”.
23. Nel caso in esame, gli elementi presuntivi circa la particolare attendibilità delle copie fotografiche prodotte da , sono: CP_1
a. l'ottima qualità delle fotografie prodotte, che non inducono il sospetto che siano frutto di contraffazione o alterazione rispetto ai rispettivi originali;
b. il fatto che le foto riproducano il contatore recante la matricola di quello installato presso la casa della e gli stessi consumi riportati nelle fatture indicate Pt_1
nella ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione (doc. da 9 a 18 prodotti da con la comparsa di costituzione e risposta), documenti formati CP_1
pacificamente in tempi non sospetti;
c. la natura di incaricati di pubblico servizio degli addetti di alla CP_1
rilevazione dei consumi e dei funzionari della società, che nel fornire al difensore copie di documenti non corrispondenti ai rispettivi originali si esporrebbero a gravi conseguenze disciplinari e forse anche penali;
d. la circostanza che sia una società interamente partecipata dalla CP_1
regione Sardegna e dai Comuni dell'isola, la quale gestisce in house providing un servizio pubblico essenziale in regime di monopolio;
e. la circostanza che l'opponente sostenga che sia impossibile che il contatore abbia registrato alcun consumo in regione del fatto che essa avrebbe chiuso la valvola generale dell'impianto idrico della sua casa, affermazione rimasta sprovvista di prova.
24. Poiché e incontestato che i corrispettivi dovuti dall'utente per i consumi idrici e i servizi accessori riportati nelle fatture da numero 6 a numero 15 dell'elenco contenuto nell'ingiunzione oggetto di opposizione siano stati correttamente calcolati applicando le
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Verbale udienza - pagina 15 tariffe vigenti ratione temporis, dovrà pagare ad Parte_1 CP_1
l'importo di 3.665,71 euro, ottenuto detraendo dall'importo ingiunto quello delle prime 5 fatture interessate dall'eccezione di prescrizione.
25. Su tale importo la somministrata dovrà corrispondere alla somministrante gli interessi convenzionali di mora dalla scadenza delle singole fatture come indicata nella tabella dell'atto di ingiunzione e trascritte al punto 1 che precede, ai tassi previsti dall'articolo
B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, perché:
a. il contratto di somministrazione è a forma libera;
b. nel caso in esame è pacifico che le parti abbiano stipulato un contratto non importa in che forma, essendo possibile anche la stipula per comportamenti concludenti;
c. i contratti di somministrazione dell'acqua stipulati col gestore unico del Servizio
Idrico Integrato della Sardegna sono integrati per legge dal Regolamento del
Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 1347 c.c..
26. Poiché è emessa per un importo superiore a quello dovuto, l'ingiunzione oggetto del presente giudizio di opposizione deve essere annullata.
27. Le spese di lite debbono essere regolate secondo i principi della soccombenza e della causalità, che informano gli artt. 91 e seguenti cpc, applicando i quali debbono essere integramente compensate tra le parti, stanti la necessità dell'opposizione per quanto attiene i crediti prescritti, e la sua conseguente parziale fondatezza e l'infondatezza della stessa con riguardo agli importi che si è riconosciuto essere dovuti, situazione che configura una forma di soccombenza parziale reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
28. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. annulla l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione;
b. dichiara prescritti i crediti oggetto delle prime 5 fatture;
c. dichiara dovuti agli importi indicati nelle fatture da numero 6 a numero 15 dell'elenco di cui al punto uno della presente sentenza;
d. per l'effetto, condanna l'opponente a pagare all'opposta 3.665,71 euro, oltre agli
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Verbale udienza - pagina 16 interessi convenzionali previsti dall'art. B.22 del regolamento del servizio idrico integrato della Sardegna, dalla scadenza indicata in ogni fattura, fino al saldo;
e. compensa tra le parti le spese processuali.
Il Giudice dott. Paolo Piana
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Verbale udienza - pagina 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9014 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Alessandro LOI (C.F. ), elettivamente domiciliata in Corso Vittorio CodiceFiscale_2
Emanuele 1, Cagliari, presso il difensore;
parte attrice-opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_1 P.IVA_1
MACCIOTTA, elettivamenta domiciliato in Viale Diaz 29, 09125, Cagliari, presso il difensore;
parte convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 31/07/2017 ha emesso a carico , ai sensi del CP_1 Parte_1
Regio Decreto n. 639/2010, l'ingiunzione di pagamento n. 8791/2017, dell'importo di
8.722,56 euro – oltre spese di notifica per 11,80 euro più IVA – preteso a titolo di corrispettivo, con riguardo alle partite del contratto di somministrazione codice cliente
36254299, intestato a , per l'utenza idrica ad uso domestico Parte_1
residente, ubicata in via Mandrolisai 172, Quartu sant'Elena, indicate nelle fatture
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 seguenti:
1) n. 2006/23551231 – datata 20/04/2006 – di 839,40 euro
2) n. 2006/23551231 – datata 09/10/2006 – di 691,40 euro
3) n. 2007/23551231 – datata 28/05/2007 – di 1.987,25 euro
4) n. 2007/23551231 – datata 12/11/2007 – di 769,40 euro
5) n. 2008/23551231 – datata 22/02/2008 – di 769,40 euro
6) n. 2013/302351994 – datata 30/04/2013 – di 261,47 euro
7) n. 2014/23158882 – datata 04/11/2014 – di 1.053,08 euro
8) n. 2015/502379925 – datata 21/04/2015 – di 510,29 euro
9) n. 2015/23198543 – datata 23/09/2015 – di 439,85 euro
10) n. 2015/28268382 – datata 06/11/2015 – di 267,78 euro
11) n. 2016/540032097 – datata 29/02/2016 – di 167,90 euro
12) n. 2016/500148438 – datata 28/04/2016 – di 227,27 euro
13) n. 2016/540122865 – datata 29/04/2016 – di 163,08 euro
14) n. 2016/530238828 – datata 30/06/2016 – di 247,10 euro
15) n. 2016/530369885 – datata 21/10/2016 – di 327,89 euro
2. ha fatto opposizione davanti a questo Tribunale, con atto di Parte_1
citazione notificato il 02/10/2017, nel quale:
a. ha contestato il diritto di di emettere ingiunzione di pagamento;
CP_1
b. in via subordinata, ha eccepito la prescrizione dei crediti delle prime 5 fatture per complessivi 5.056,85 euro;
c. in via ulteriormente subordinata, ha eccepito che il credito di 769,40 euro oggetto della fattura m. 2008/23551231, del 22/02/2008, di 769,40 euro, era stato estinto col pagamento di un primo acconto di 250,00 euro il 03/01/2013, di un secondo acconto 250,00 euro il 06/02/2013 e del saldo di 269,40 euro il 25/03/2013;
d. in ogni caso, ha sostenuto che il residuo importo di 3.665,72 euro oggetto delle restanti 10 fatture con scadenze comprese tra il 02/12/2013 ed il 09/12/2016, non fosse dovuto, perché “le relative somministrazioni del servizio idrico,
Co unilateralmente conteggiate da , non sono mai state fornite all'utenza della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 ricorrente”, considerato che in quel periodo la sua casa “è rimasta disabitata ed il rubinetto centrale di adduzione dell'acqua è stato opportunamente serrato, sicché risulta non veritiere e comunque inspiegabile il consumo arbitrariamente registrato da e quindi dalla medesima contabilizzato nelle suddette 10 CP_1
fatture (con numerazione a volte decrescente […]”.
e. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la mancanza in capo alla società del potere di emettere CP_1
l'ingiunzione oggetto della presente opposizione e virgola per l'effetto, quindi revocarla integralmente e/o dichiarare la sua completa inefficacia.
2) Nel merito ed in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'estinzione e/o l'inesistenza dei crediti vantati da con CP_1
l'ingiunzione oggetto della presente opposizione e, per l'effetto, revocarla integralmente e/o dichiarare la sua completa inefficacia.
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa,
3. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata il 10/01/2010, CP_1
con la quale
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di difetto di potere di emettere ingiunzione di pagamento;
b. si è riservata di produrre i documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione.
c. con riguardo all'eccezione di pagamento della quinta fattura dell'elenco (n.
2008/23551231 – datata 22/02/2008 – di 769,40 euro) ha obiettato che i bonifici indicati dalla opponente si riferivano alla prima fattura dell'elenco (n.
2006/23551231 – datata 20/04/2006), in relazione alla quale restavano da pagare
839,40 euro;
d. con riguardo alle difese svolte dall'opponente al punto 2.d che precede, ha obiettato:
i. che le fatture l'oggetto di ingiunzione riportavano nel dettaglio tutti i dati contrattuali necessari per verificare gli effettivi consumi, le tariffe
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 3 applicate, le letture periodiche del contatore ed ogni altro elemento utile per riscontrare la correttezza degli importi addebitati;
ii. che non vi era motivo di dubitare della legittimità del credito vantato dall'opposta;
iii. che, quale custode del contatore posto all'interno della sua abitazione,
l'attrice doveva vigilare i consumi, ai sensi dell'articolo B.35 del regolamento del servizio idrico integrato;
e. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale confermare la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento per cui é causa per un totale di € 8.277,56, oltre spese di notifica e interessi da liquidarsi ai sensi del RSII
In via principale
In forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata l'opposizione proposta e per l'effetto rigettarla integralmente condannando la signora al pagamento delle somme portate Parte_1
dall'ingiunzione di pagamento opposta.
In via subordinata qualora venisse accertata, in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, la sussistenza di un minor credito vantato da previa, se del caso, revoca CP_1
parziale dell'ingiunzione di pagamento n. 8791/2017, condannare l'odierna attrice al pagamento della somma dal medesimo dovuta;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge, che si chiede vengano distratte in favore del procuratore antistatario per averle interamente anticipate.”
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 4 4. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 05/03/2018,
: CP_1
a. ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente (per 5.056,85 euro);
b. ha conseguentemente sostenuto che fosse ancora dovuto l'importo capitale di
(8.722,56 – 5.056,85 =) 3.665,71 euro;
c. si è detta disposta a conciliare la causa col pagamento da parte dell'opponente di
3.665,71 euro, oltre agli interessi convenzionali di mora previsti dall'articolo B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato della Sardegna e con la compensazione delle spese tra le parti;
d. con riguardo al motivo di opposizione relativo alla contestazione dei consumi indicati nelle restanti fatture (da n. 6 a n. 15 dell'elenco), ha esposto e sostenuto:
- che dalle letture effettive (non presunte) eseguite indicate nelle fatture risultavano i seguenti consumi, indicati nelle fatture:
o dal 31.12.2006 (mc. 5.418) al 22.08.2011 (mc. 7.133) (docc. 9 comparsa);
o dal 22.08.2011 (mc. 7.133) al 27.06.2014 (mc. 7.737) (docc. 10 comparsa);
o dal 27.06.2014 (mc. 7.737) al 1.12.2014 (mc. 7.908) (docc. 11 comparsa);
o dal 1.12.2014 (mc. 7.908) al 19.05.2015 (mc. 8.062) (doc. 12 comparsa);
o dal 19.05.2015 (mc. 8.062) al 25.08.2015 (mc. 8.155) (doc. 13 comparsa);
o dal 25.08.2015 (mc. 8155) al 20.11.2015 (mc. 8219) (doc. 14 comparsa);
o dal 20.11.2015 (mc. 8.219) al 25.02.2016 (mc. 8.287) (doc. 15 comparsa);
o dal 25.02.2016 (mc. 8287) al 13.6.2016 (mc. 8376) (doc. 17 comparsa);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 5 o dal 13.06.2016 (mc. 8.376) al 22.09.2016 (mc. 8.480) (doc. 18 comparsa);
- che l'accuratezza dei dati forniti era supportata da idonea documentazione consistente in riproduzioni fotografiche dell'apparecchio di misura n.
95/354297, in uso all'utenza, nel quale erano stati rilevati i consumi seguenti:
o 7.737 metri cubi, il 27.06.2014 (doc. 24 - 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
o 7.908 metri cubi, il 01.12.2014 (doc. 25 - 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
o 8.155 metri cubi, il 25.08.2015 (doc. 26 - 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
o 8.219 metri cubi, il 20.11.2015 (doc. 27 - 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
o 8.287 metri cubi, il 25.02.2016 (doc. 28 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
o 8.480 metri cubi, il 22.09.2016 (doc. 29 - 1° mem. ex art. 183/6 cpc);
- che ulteriore conferma della correttezza del quantum dei servizi idrici addebitati la si ricavava dalle schermate digitali di visualizzazione dei movimenti del contatore istallato presso l'utenza, ove si poteva notare la corrispondenza dei consumi rilevati con quelli indicati nelle fatture (doc. 30 -
1° mem. ex art. 183/6 cpc);
- che, dalla colonna “lettura” in relazione a ciascun rigo riferito alle date riportate per il periodo dal 31/12/2006 al 22/09/2016, si evinceva come il numero indicato coincidesse con quello riportato nelle fatture;
- che l'opponete non aveva sostenuto il malfunzionamento del contatore in uso alla propria utenza avente matricola n. 95354297, ma si era limitato l'erroneità degli importi indicati nelle fatture;
e. ha così riformulato le conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale
- in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata l'opposizione proposta
e per l'effetto rigettarla
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 6 integralmente;
In ogni caso
- condannare la signora al pagamento delle somme portate Pt_1 dall'ingiunzione di pagamento opposta, al netto degli importi prescritti, per un importo complessivo pari ad euro 3.665,71,
o della maggiore o minore somma che risulti dovuta in corso di causa;
- con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge, che si chiede vengano distratte in favore del procuratore antistatario per averle interamente anticipate.”
5. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 03/04/2018,
l'opponente:
a. ha eccepito la prescrizione anche dei crediti vantati con le fatture n. 6 (n.
201302351994 del 30/04/2013) e n. 7 (n. 2014402315882 del 04/11.2014) dell'elenco di cui al punto 1. della presente sentenza;
b. Ha contestato “validità ed efficacia” del REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO e della CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, prodotti da sub doc. n.
9.i con la comparsa di costituzione in risposta, CP_1
sostenendo che “che non possono essere imputati alla signora in quanto Pt_1 dalla medesima mai sottoscritti o comunque approvati”.
6. Con la terza memoria prevista dall'art. 183/6 cpc, depositata il 23/04/2018 ed erroneamente denominata “Memorie istruttorie ex art. 183, IV comma, n 2, c.p.c.”,
[...]
: Parte_1
a. ha eccepito “l'irritualità e la conseguente inammissibilità delle avverse memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, n. 1 dello scorso 2 marzo 2018 ed, in particolare, dei documenti con essa depositati” sostenendo che con la prima memoria si potessero unicamente svolgere precisazioni o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, ma non produrre
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Verbale udienza - pagina 7 documenti;
b. ha disconosciuto “ex art. 2712 Cod. Civ. la conformità dei documenti fotografici prodotti da Controparte ai fatti ed alle cose che rappresentano (documenti avversi calendati con numeri da 24 a 29)”;
c. ha contestato “la valenza probatoria degli altri documenti prodotti da controparte
con le stesse memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 (ovvero il documento n. 23,
“estratto conto aggiornato al 1.02.2018”, ed il documento n. 30, “storico delle letture”) in quanto meri scritti formati dalla sola Controparte, non sottoscritti o comunque approvati dalla signora , e dalla medesima espressamente Pt_1 contestati.”
7. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 24/04/2018,
: CP_1
a. ha eccepito la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice con la memoria ex art. 183/6 cpc, depositata il 03/04/2018;
b. ha sostenuto che il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e la Carta del
Servizio abbiano integrato il contratto di somministrazione oggetto di causa, anche se non espressamente sottoscritti, ai sensi dell'art. 1347 c.c.
8. Nell'udienza del 20/04/2021 le parti si sono richiamate ai propri atti e la giudice cui la causa era assegnata ha disposto rinvio all'udienza del 12/10/2022 per le conclusioni delle parti.
9. In detta udienza le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la giudice cui la causa era segnata ha rinviato all'udienza del 20/08/2024 “per la decorrenza dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali”.
10. Con provvedimento Presidenziale del 05/06/2023, la causa è stata assegnata al giudice scrivente, in conseguenza del pensionamento della precedente giudice.
11. Nell'udienza del 28/02/2024, fissata per la comparizione delle parti davanti a questo giudice, è comparso unicamente il difensore di , il quale chiesto un CP_1
rinvio d'udienza per consentire la comparizione del difensore della controparte ed il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 27/06/2024, per il tentativo di conciliazione e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 8 in difetto per la fissazione di nuova udienza per la discussione orale e gli altri incombenti previsti dall'articolo 281-sexies cpc.
12. Il 24/04/2024 l'attrice-opponente ha depositato una comparsa conclusionale.
13. Nell'udienza del 27/06/2024 il giudice ha svolto il tentativo di conciliazione delle parti all'esito del quale, su richiesta dei difensori, ha formulato una proposta conciliativa che suggeriva di definire la causa alle seguenti condizioni:
a. pagamento da parte della dell'importo di 3.675,71 euro, ottenuto Pt_1
detraendo dall'importo ingiunto l'importo delle prime 5 fatture, dei quali l'attrice aveva tempestivamente eccepito la prescrizione nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione, oltre agli interessi di mora sulle partite non prescritte, ai tassi previsti dall'articolo B.22 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato;
b. annullamento o revoca in autotutela dell'ingiunzione di pagamento da parte di
; CP_1
c. compensazione delle spese di lite.
14. Nell'udienza del 20/11/2024, fissata per consentire alle parti di esprimersi sulla proposta del giudice, è comparso soltanto il difensore di , il quale ha aderito alla CP_1
proposta conciliativa ed ha precisato l'importo che la avrebbe dovuto Pt_1
corrispondere al netto della prescrizione non era di 3.675,71 bensì di 3.665,71 euro.
15. Nella successiva udienza del 19/03/2025, ha ribadito la disponibilità di Parte_2
definire la causa in via transattiva alle condizioni indicate dal giudice nella sua proposta conciliativa, ma, stante la mancata comparizione del difensore della attrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “il giudice, riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, lo condanni a pagare da manuale l'importo di
3.665,71 euro, oltre agli interessi di mora, con vittoria di spese di lite”.
16. Il giudice si è riservato di depositare sentenza entro 30 giorni.
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17. Il motivo di opposizione con cui la sostiene la carenza di potere in capo ad Pt_1
di emettere ingiunzioni di pagamento, è infondato per le ragioni che CP_1
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Verbale udienza - pagina 9 seguono.
L'ingiunzione regolata dal Regio Decreto n. 639/2010 venne introdotta per fornire allo
Stato ed agli Enti Locali uno strumento di riscossione delle proprie entrate patrimoniali alternativo e più agile rispetto a quelli previsti dal Codice di procedura civile.
L'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n 46 del 1999 ha esteso utilizzo dell'ingiunzione, prevedendo che:
- «Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.»
(comma 3-bis);
- «In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» (comma 3-ter);
una società interamente partecipata da la quale ha CP_1 CP_2
come soci 342 Comuni sardi, oltre alla Regione Sardegna, ed è stata costituita il 22 dicembre 2005 in seguito alla trasformazione di ed alla fusione delle Controparte_3
società consorziate.
Con la deliberazione n. 25/2004 – resa ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2015,
n. 4 e successive modificazioni e integrazioni – l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, poi ha affidato a "in house Controparte_4 CP_1
providing" la funzione di Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso il Decreto 30 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/2016, col quale ha autorizzato “ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 […] la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Parte_3
partecipata dalla Regione Sardegna e da comuni, nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato”.
Non vi è motivo di disapplicare il decreto ampiamente giustificato dalla funzione svolta da
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 10 , la quale, pur essendo costituita in forma societaria, eroga un servizio CP_1
pubblico essenziale in regime di monopolio ed è interamente partecipata da enti territoriali.
Nel presente giudizio non rileva la circostanza che possa avere agito CP_1
in via esecutiva senza l'iscrizione al ruolo del credito portato dell'ingiunzione – come è invece previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n 46 del 1999 e dal Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del
13/01/2016 – trattandosi di questione che potrebbe giustificare un'opposizione agli atti esecutivi, ma che è del tutto priva di rilevanza nel processo di cognizione.
La tesi, da taluno sostenuta, secondo cui non potrebbe avvalersi CP_1 dell'ingiunzione di pagamento perché non soggetta al “controllo analogo” previsto dall'articolo 113, comma 15-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, appare infondata perché:
- l'articolo 113 è stato abrogato dall'art. 37, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 20;
- l'art. 4 della Legge della Regione Sardegna n. 25 del 11.12.2017, ha introdotto l'articolo 7-bis della Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4, in base al quale il controllo analogo è esercitato dalla Commissione per il controllo analogo composta da
4 membri nominati dal Comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito (EGAS) e facenti parte dell'assemblea dei soci del gestore ed uno dalla Regione;
- l'articolo 12 (intitolato Norme transitorie), ultimo comma della Legge Regionale n.
25/2017 prevede che “Nelle more dell'elezione della Commissione per il controllo analogo, la funzione del controllo analogo è svolta dal CIA” (Comitato istituzionale d'ambito);
- attualmente il controllo analogo è svolto dal CIA.
18. L'eccezione con cui l'opponente sostiene di “l'irritualità e la conseguente inammissibilità delle avverse memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, n. 1 dello scorso 2 marzo 2018 ed, in particolare, dei documenti con essa depositati” e delle relative produzioni documentali, sollevata con la terza memoria ex art. 183/6 cpc, è infondata perché:
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Verbale udienza - pagina 11 a. le preclusioni probatorie non consentono chiedere l'ammissione di mezzi istruttori dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito della seconda memoria ex articolo 183/6 cpc per quanto attiene ai mezzi di prova diretta e dopo alla scadenza di quello assegnato per il deposito della terza memoria, per quanto attiene ai mezzi di prova contraria;
b. non esistono limitazioni al diritto della parte di produrre documenti o di chiedere l'ammissione di mezza di prova in udienza o fuori udienza, purché nel rispetto di questi due termini;
c. i documenti che ha allegato alla memoria ex art 183/6 cpc CP_1
costituiscono mezzi di prova diretta tempestivamente prodotti prima della scadenza del termine per il deposito della seconda memoria.
19. L'eccezione di prescrizione è fondata nei termini in cui è stata sollevata dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione ed è stata riconosciuta da nella prima memoria ex art. 183/6 cpc. CP_1
20. L'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto delle fatture n. 6 e 7 dell'elenco di cui al punto 1. della presente sentenza è inammissibile, in quanto sollevata con la terza memoria prevista dall'articolo 183 cpc, quando era da tempo maturata la relativa preclusione, considerato che le eccezioni non rilevabili d'ufficio non possono essere sollevate oltre la prima udienza e che nella presente causa di opposizione, in cui l'opponente introduce un'azione di accertamento negativo del credito della controparte, l'eccezione non può essere sollevata dalla parte attrice se non con l'atto introduttivo del giudizio.
21. La prova che il contatore ha registrato i consumi indicati nelle fatture da numero 6 a numero 15 dell'elenco di cui al punto 1. della presente sentenza è evincibile dalle fotografie del contatore prodotte da con la seconda memoria prevista CP_1
dall'articolo 183/6 cpc (documenti da n. 24 a n. 29), che conservano efficacia probatoria liberamente apprezzabile dal giudice anche in seguito al disconoscimento della loro conformità agli originali, fatto nella terza memoria ex articolo 183 cpc.
22. La Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente affermato i principi sintetizzati nelle massime di seguito trascritte:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 12 Cass. sez. 5, Ordinanza n. 134 del 05/01/2025. “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.”
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024. “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.”;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022. “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude
l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.”
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018. “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità
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Verbale udienza - pagina 13 all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.”
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4395 del 04/03/2004 “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.”;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6090 del 12/05/2000. “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.”;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4479 del 15/05/1987 “L'efficacia probatoria delle copie fotostatiche - assimilabili alle copie fotografiche espressamente menzionate dalla legge -
è subordinata al mancato disconoscimento da parte dell'interessato. Tale disconoscimento, a differenza di quello previsto dagli art. 214 e 215 cod. proc. civ., non pone una preclusione formale al riconoscimento e alla utilizzazione delle scrittura, ma è diretto unicamente a impedire la conferma della rispondenza all'originale, così da non
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Verbale udienza - pagina 14 consentire l'utilizzazione della copia come mezzo di prova. Ne consegue che, mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata è superabile solo attraverso l'esperimento positivo della procedura di verificazione prevista dall'art.
216 cod. proc. civ., quella derivante dall'art. 2719 cod. civ. per le copie delle scritture non esclude, invece, la possibilità di desumere altrimenti la dimostrazione ricorrendo ad altri mezzi di prova ed anche a presunzioni semplici.”.
23. Nel caso in esame, gli elementi presuntivi circa la particolare attendibilità delle copie fotografiche prodotte da , sono: CP_1
a. l'ottima qualità delle fotografie prodotte, che non inducono il sospetto che siano frutto di contraffazione o alterazione rispetto ai rispettivi originali;
b. il fatto che le foto riproducano il contatore recante la matricola di quello installato presso la casa della e gli stessi consumi riportati nelle fatture indicate Pt_1
nella ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione (doc. da 9 a 18 prodotti da con la comparsa di costituzione e risposta), documenti formati CP_1
pacificamente in tempi non sospetti;
c. la natura di incaricati di pubblico servizio degli addetti di alla CP_1
rilevazione dei consumi e dei funzionari della società, che nel fornire al difensore copie di documenti non corrispondenti ai rispettivi originali si esporrebbero a gravi conseguenze disciplinari e forse anche penali;
d. la circostanza che sia una società interamente partecipata dalla CP_1
regione Sardegna e dai Comuni dell'isola, la quale gestisce in house providing un servizio pubblico essenziale in regime di monopolio;
e. la circostanza che l'opponente sostenga che sia impossibile che il contatore abbia registrato alcun consumo in regione del fatto che essa avrebbe chiuso la valvola generale dell'impianto idrico della sua casa, affermazione rimasta sprovvista di prova.
24. Poiché e incontestato che i corrispettivi dovuti dall'utente per i consumi idrici e i servizi accessori riportati nelle fatture da numero 6 a numero 15 dell'elenco contenuto nell'ingiunzione oggetto di opposizione siano stati correttamente calcolati applicando le
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Verbale udienza - pagina 15 tariffe vigenti ratione temporis, dovrà pagare ad Parte_1 CP_1
l'importo di 3.665,71 euro, ottenuto detraendo dall'importo ingiunto quello delle prime 5 fatture interessate dall'eccezione di prescrizione.
25. Su tale importo la somministrata dovrà corrispondere alla somministrante gli interessi convenzionali di mora dalla scadenza delle singole fatture come indicata nella tabella dell'atto di ingiunzione e trascritte al punto 1 che precede, ai tassi previsti dall'articolo
B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, perché:
a. il contratto di somministrazione è a forma libera;
b. nel caso in esame è pacifico che le parti abbiano stipulato un contratto non importa in che forma, essendo possibile anche la stipula per comportamenti concludenti;
c. i contratti di somministrazione dell'acqua stipulati col gestore unico del Servizio
Idrico Integrato della Sardegna sono integrati per legge dal Regolamento del
Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 1347 c.c..
26. Poiché è emessa per un importo superiore a quello dovuto, l'ingiunzione oggetto del presente giudizio di opposizione deve essere annullata.
27. Le spese di lite debbono essere regolate secondo i principi della soccombenza e della causalità, che informano gli artt. 91 e seguenti cpc, applicando i quali debbono essere integramente compensate tra le parti, stanti la necessità dell'opposizione per quanto attiene i crediti prescritti, e la sua conseguente parziale fondatezza e l'infondatezza della stessa con riguardo agli importi che si è riconosciuto essere dovuti, situazione che configura una forma di soccombenza parziale reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
28. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. annulla l'ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione;
b. dichiara prescritti i crediti oggetto delle prime 5 fatture;
c. dichiara dovuti agli importi indicati nelle fatture da numero 6 a numero 15 dell'elenco di cui al punto uno della presente sentenza;
d. per l'effetto, condanna l'opponente a pagare all'opposta 3.665,71 euro, oltre agli
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9014/2017 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 16 interessi convenzionali previsti dall'art. B.22 del regolamento del servizio idrico integrato della Sardegna, dalla scadenza indicata in ogni fattura, fino al saldo;
e. compensa tra le parti le spese processuali.
Il Giudice dott. Paolo Piana
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Verbale udienza - pagina 17