Articolo 511 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 510Articolo 512
Versione
6 maggio 1952
Art. 511.
(Registro e comunicazione delle pene disciplinari)


Gli uffici delle autorita' marittime mercantili e gli uffici consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi.
Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte diverse dalla consegna a bordo e dagli arresti di rigore.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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