Sentenza 9 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/07/2021, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/07/2021
N. 00538/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Parts & Services, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli, Mauro Tronci e Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Luigi Machiavelli, in Cagliari, via Ancona N°3;
contro
Comune di Olbia, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Melis, in Cagliari, via Carbonia 10;
nei confronti
Pincar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Ponsano, Silvia Gavina Addis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n°679 in data 16 febbraio 2021 del Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato del Comune di Olbia, con cui il Consorzio Parts & Services è stato escluso dalla gara indetta dal medesimo Comune di Olbia, per l'affidamento del servizio di manutenzione del parco mezzi di sua proprietà, Lotto I (CIG: 8564325092);
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso e, segnatamente:
- del disciplinare di gara e del capitolato della gara di cui sopra, approvati con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato del Comune di Olbia n°5405 del 18 dicembre 2020;
- del verbale relativo alla seduta del seggio della gara di cui sopra, n°1 del 2 febbraio 2021, nella parte relativa al Lotto I;
- del verbale relativo alla seduta del seggio della gara di cui sopra, n°2 del 5 febbraio 2021, nella parte relativa al Lotto I;
- del verbale relativo alla seduta del seggio della gara di cui sopra, n°3 del 16 febbraio 2021, nella parte relativa al Lotto I;
- del verbale relativo alla seduta del seggio della gara di cui sopra, n°4 del 1 marzo 2021, nella parte relativa al Lotto I;
- del verbale relativo alla seduta del seggio della gara di cui sopra, n°5 del 5 marzo 2021, nella parte relativa al Lotto I;
- del verbale relativo alla seduta del seggio della gara di cui sopra, n°6 del 16 febbraio 2021, nella parte relativa al Lotto I;
- della nota in data 5 febbraio 2021, inviata dal Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato del Comune di Olbia al Consorzio Parts & Services;
- della nota in data 9 febbraio 2021, inviata dal Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato del Comune di Olbia al Consorzio Parts & Services;
- di ogni altro atto adottato dal Seggio di Gara, dal RUP o dall'Amministrazione in relazione alla gara di cui sopra, ivi compresa la proposta di aggiudicazione della stessa, la relativa aggiudicazione e l'approvazione degli atti di gara e la declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, se esistenti e allo stato non conosciuti;
nonché:
- per ottenere ristoro in forma specifica, con la declaratoria dell'inefficacia del contratto che, medio tempore, dovesse essere concluso tra l'aggiudicataria e l'amministrazione resistente e del diritto del ricorrente a subentrarvi:
e in subordine,
- per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento per equivalente, ovvero, in via subordinata, del danno da responsabilità precontrattuale o da contatto, il tutto nella misura che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà di stabilire in via equitativa, oltre accessori di legge, rivalutazione, interessi e maggior danno;
con i motivi aggiunti presentati da Consorzio Parts & Services il 24/4/2021:
- degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della determinazione n°1102 in data 17 marzo 2021 del Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato del Comune di Olbia, nella sola parte in cui approva i verbali della gara di cui sopra relativamente al Lotto I e tutti i precedenti atti di gara;
- di ogni altro atto adottato dal Seggio di Gara, dal RUP o dall'Amministrazione in relazione alla gara di cui sopra, ivi compresa la proposta di aggiudicazione della stessa, la relativa aggiudicazione e l'approvazione degli atti di gara e la declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, se esistenti e allo stato non conosciuti e, comunque, solo se o nella parte in cui siano riferibili alla gara per l'affidamento del Lotto I dell'appalto in questione;
nonché
- per ottenere ristoro in forma specifica, con la declaratoria dell'inefficacia del contratto che, medio tempore, dovesse essere concluso tra l'aggiudicataria e l'amministrazione resistente e del diritto del ricorrente a subentrarvi nonché;
in subordine:
- per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento per equivalente, ovvero, in via subordinata, del danno da responsabilità precontrattuale o da contatto, il tutto nella misura che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà di stabilire in via equitativa, oltre accessori di legge, rivalutazione, interessi e maggior danno;
con i motivi aggiunti presentati da Consorzio Parts & Services il 17/5/2021:
- degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti;
- del verbale relativo alla seduta del seggio della gara di cui sopra, n°7 del 19 aprile 2021, nella parte relativa al Lotto I;
- del verbale relativo alla seduta del seggio della gara di cui sopra, n°8 del 21 aprile 2021, nella parte relativa al Lotto I;
- della determinazione numero 1633 di registro generale e numero 372 del Settore in data 21 aprile 2021 del Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato del Comune di Olbia, recante l'approvazione del verbale n°7 e n°8 e l'aggiudicazione definitiva in favore della Pincar s.r.l. della gara di cui sopra;
- della nota in data 22 aprile 2021, con cui il Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato del Comune di Olbia ha comunicato al ricorrente l'avvenuta aggiudicazione di cui sopra;
- di ogni altro atto adottato dal Seggio di Gara, dal RUP o dall'Amministrazione in relazione alla gara di cui sopra, ivi compresa la proposta di aggiudicazione della stessa, la relativa aggiudicazione e l'approvazione degli atti di gara e la declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, anche se allo stato non conosciuti e, comunque, solo se o nella parte in cui siano riferibili alla gara per l'affidamento del Lotto I dell'appalto in questione.
Nonché:
- per ottenere ristoro in forma specifica, con la declaratoria dell'inefficacia del contratto che, medio tempore, dovesse essere concluso tra l'aggiudicataria e l'amministrazione resistente e del diritto del ricorrente a subentrarvi;
in subordine,
- per il risarcimento in forma specifica, per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento per equivalente, ovvero, in via subordinata, del danno da responsabilità precontrattuale o da contatto, il tutto nella misura che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà di stabilire in via equitativa, oltre accessori di legge, rivalutazione, interessi e maggior danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Olbia e della Pincar S.r.l.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Provveditorato 18 dicembre 2020, n. 5405, il Comune di Olbia ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione del parco mezzi comunale, suddivisa in tre lotti, dei quali il Lotto I, oggetto del presente giudizio, avente a oggetto la manutenzione degli autoveicoli.
Alla gara per il Lotto I hanno partecipato la Pincar S.r.l. e il Consorzio Parts & Services (gestore uscente), consorzio stabile tra imprese artigiane operante nel settore della manutenzione di veicoli aziendali (da qui in poi soltanto “Consorzio”).
Nella prima seduta del 2 febbraio 2021, alla quale era presente il legale rappresentante del Consorzio, tutte le concorrenti sono state ammesse con riserva e con specifico riferimento allo stesso Consorzio il Seggio di gara ha rilevato (come da verbale) quanto segue: “1) assenza della garanzia provvisoria per il lotto I e per il lotto III. A tal proposito interviene il dott. Pier Paolo Corsi, il quale spiega che la stessa è stata inserita in altra sezione del portale. Si decide, per tale mancanza, di attivare il soccorso istruttorio; 2) nella domanda di partecipazione viene dichiarato che il Consorzio Parts & Services intende partecipare ad entrambi i lotti I e III e nell’individuare il consorziato esecutore del servizio, rinvia ad una dichiarazione allegata; tale dichiarazione risulta essere la domanda di partecipazione al lotto III da parte della ditta Favuzzi gomme. Il Seggio chiede, ai delegati della Parts & Services, chiarimenti in merito al fatto che non risultino indicati altri consorziati esecutori del servizio per il lotto I (si veda il disciplinare all’art. 14.1, in combinato disposto con l’art. 48 c. 7 del D.lgs. 50/2016). Prende la parola il dott. Pier Paolo Corsi, il quale dichiara che “non hanno avuto il tempo materiale per inserire i documenti della consorziata” ed interviene anche il sig. Francesco Luparella, il quale afferma che “con soccorso istruttorio indicheranno il consorziato ed inoltreranno la documentazione necessaria”. Il seggio rileva, altresì, che nel caso in cui il consorzio non indichi, in sede di offerta, il consorziato per il quale concorre, lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Il presidente di seggio si riserva di verificare. Terminato il controllo della documentazione amministrativa, l’Operatore Economico è ammesso con riserva” .
Nella successiva seduta del 4 febbraio 2021, il Presidente del Seggio di gara ha riesaminato la posizione del Consorzio, giungendo alle seguenti conclusioni: “- richiamato il verbale n. 1 del 02/02/2021, relativo all’esame della documentazione amministrativa inerente la procedura in oggetto ed, in particolare, la riserva da sciogliere circa l’eventuale attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio in merito alla mancata indicazione, da parte del Consorzio Parts & Services, del consorziato esecutore del lotto 1 e, conseguentemente, alla mancata produzione della documentazione di partecipazione a carico del medesimo soggetto; - esaminata tutta la documentazione di gara, la normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica, da cui emerge chiaramente che i consorzi di cui all’art. 45, commi b) e c), del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per i quali consorziati il consorzio concorre; prevedendo, pertanto, un obbligo e non una facoltà da parte dei partecipanti; - considerato che il Consorzio Parts & Services nella domanda di partecipazione al punto in cui avrebbe dovuto indicare i consorziati esecutori dei due lotti per i quali concorre ha rinviato alla dichiarazione allegata; per relazionem il nominativo del consorziato del lotto 3 si evince dalla documentazione di partecipazione dallo stesso sottoscritta; mentre per il lotto 1, non solo non è stata presentata alcuna documentazione di partecipazione al lotto di interesse, ma non si evince in alcun punto della documentazione il nominativo del consorziato esecutore. Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente, ai sensi di quanto stabilito al punto 14.1 del disciplinare di gara e dall’art. 48 c.7 del Codice dei Contratti, dato che il Consorzio era tenuto ad indicare in sede di offerta, per quale consorziato il consorzio concorreva, non avendolo indicato, decide che il Consorzio debba partecipare in nome e per conto proprio, come stabilito dalla lex specialis. Pertanto, nessun soccorso istruttorio verrà richiesto in merito a questo punto”.
Pertanto il Seggio di gara, con nota del 5 febbraio 2021, ha invitato il Consorzio a produrre la necessaria garanzia assicurativa a proprio nome, ma lo stesso Consorzio, con nota dell’8 febbraio 2021, le ha risposto di voler partecipare alla gara -non già in proprio, bensì- per conto di alcune consorziate e, pertanto, ha preannunciato che “riscontreremo con le polizze, la dichiarazione partecipanti e la documentazione delle officine consorziate esecutrici. A tal fine però si richiede, come previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, una proroga del termine assegnato per un totale massimo di 10 gg., con nuova scadenza al 15.02.2021 in quanto, anche a causa del Pandemia, tutte le attività amministrative delle consorziate sono rallentante” .
Con nota del 9 febbraio 2021 il Comune ha riscontrato negativamente tale richiesta, confermando “che non è possibile l’individuazione tardiva del consorziato esecutore del lotto 1, posto che il nominativo non è stato indicato in alcun atto di gara in violazione dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, pertanto, si ribadisce quanto comunicatovi nella nota pec protocollo n. 14927 del 05/02/2021. Si ribadisce inoltre che il soccorso istruttorio era riferito esclusivamente alla possibilità, in applicazione del punto 14.1. della lex specialis, che il consorzio potesse partecipare in nome e per conto proprio, per questa ragione la richiesta di proroga non può essere accolta tenuto conto che gli atti richiesti dovevano essere già perfezionati alla data di scadenza del bando. Pertanto, si invita codesta ditta a regolarizzare quanto richiesto, all’uopo producendo le garanzie provvisorie mancanti, entro e non oltre il 10/02/2021, a pena di esclusione…” .
Con nota del 10 febbraio 2021 il Consorzio ha ribadito di partecipare in nome delle consorziate individuate in apposito e allegato elenco, specificando che quest’ultimo, pur richiamato nel DGUE, non era stato inizialmente prodotto per errore, ritenendo che tale “imprecisione del documento tempestivamente allegato, sia sicuramente sanabile anche in questa sede. Pertanto si trasmette in allegato, ad integrazione del DGUE, la dichiarazione relativa alle consorziate esecutrici per i lotti di partecipazione e la documentazione di gara delle officine esecutrici per il lotto 1 (le dichiarazioni di gara dell’esecutrice per il lotto 3 è stata già inviata entro il temine per le offerte. Si allega, inoltre, il Deposito cauzionale provvisorio…” .
Nella seduta del 16 febbraio 2021 il Seggio di gara, presa visione di tale documentazione, ha escluso il Consorzio dalla gara, ribadendo che “….il soccorso istruttorio era riferito esclusivamente alla possibilità, in applicazione del punto 14.1. della lex specialis, che lo stesso potesse partecipare in nome e per conto proprio ed è per questa ragione che la richiesta di proroga dal medesimo inviata non è stata accolta, tenuto conto che gli atti richiesti dovevano essere già perfezionati alla data di scadenza del bando. Il Consorzio ha regolarmente prodotto la garanzia provvisoria come richiesta per l’esecuzione in proprio del servizio, ma ha ribadito che partecipa alla gara di cui trattasi per le consorziate. Nonostante sia stato chiarito, con le note sopra citate, che non era possibile indicare tardivamente il consorziato esecutore del Lotto 1, posto che il nominativo non è stato indicato in alcun atto di gara in violazione dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, il Consorzio ha prodotto comunque tardivamente i nominativi ed i documenti dei consorziati esecutori non tempestivamente indicati in sede di gara. Anche nella contestata ipotesi in cui il soccorso istruttorio potesse ritenersi ammissibile, si sottolinea che tutta la documentazione presentata dalle ditte consorziate esecutrici non è stata, in ogni caso, firmata digitalmente né dai consorziati, né dal Consorzio, come richiesto in più punti del disciplinare di gara, impedendo a questo Ente di ricondurre a data certa la documentazione prodotta. Il Presidente di seggio, alla luce di tutta la documentazione richiamata, ritenendo che il favor partecipationis non debba prevalere sul rispetto della par condicio tra i concorrenti, esclude il Consorzio Parts & Services dalla partecipazione al Lotto I” .
Con determinazione dirigenziale 16 febbraio 2021, n. 679, sono stati approvati i verbali di gara e definitivamente disposta l’esclusione del Consorzio dalla gara, che è proseguita con ulteriori sedute all’esito delle quali è stata proposta l’aggiudicazione alla Pincar S.r.l., quale unica altra concorrente in gara per il Lotto I.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18 marzo 2021, il Consorzio ha impugnato la propria esclusione dalla gara, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Olbia e la Pincar S.r.l., entrambi sollecitando la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2021, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, la causa è stata rinviata al merito.
Ricevuta comunicazione della determinazione 17 marzo 2021, n. 1102, con cui il Comune aveva, nel frattempo, approvato gli ulteriori verbali di gara recanti la proposta di aggiudicazione alla Pincar S.r.l., il Consorzio ha esteso l’impugnativa a tali atti con motivi aggiunti notificati in data 16 aprile 2021, sostenendo, in sintesi, che la stessa Pincar S.r.l. dovesse essere esclusa dalla gara per non avere chiaramente indicato in offerta i costi della manodopera.
Inoltre con ulteriori motivi aggiunti notificati in data 17 maggio 2021 il Consorzio ha ulteriormente esteso l’impugnativa, in via di illegittimità derivata, alla determinazione 21 aprile 2021, n. 372, recante l'approvazione degli ultimi verbali di gara e dell’aggiudicazione definitiva del Lotto I alla Pincar s.r.l.
È seguito il deposito di memorie difensive con cui le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.
Alla pubblica udienza del 30 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Prima di tutto si esamina il ricorso introduttivo, con cui il Consorzio contesta la propria esclusione dalla gara.
Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che la regola dettata dall’art. 14.1 del disciplinare di gara, laddove prevede la partecipazione in proprio dei consorzi che non specifichino le consorziate direttamente interessate, non dovesse trovare applicazione nel caso ora in esame, ove il Consorzio aveva espressamente affermato di partecipare in nome di alcune consorziate e solo per una “evidente svista” aveva omesso di allegare al DGUE l’elenco delle stesse; in tal senso deporrebbero le regole interpretative dettate dal codice civile in materia contrattuale, che imporrebbero di valorizzare la reale volontà del soggetto che formula l’offerta negoziale.
Tale censura non può essere condivisa.
Il tenore testuale dell’art. 14.1. è, prima di tutto, molto chiaro nel prevedere, nei confronti del consorzio che “non indichi per quale/i consorziato/i concorre” , la partecipazione in proprio dello stesso, il che, peraltro, è perfettamente conforme al dato normativo primario di cui all’art. 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, a mente del quale “I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale” .
Tale disciplina è di carattere inderogabile perché volta a garantire la trasparenza delle procedure selettive, assicurando effettività al divieto di partecipazione congiunta dei consorziati alla medesima gara cui concorre il consorzio e alla doverosa verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte del soggetto che dovrà effettivamente eseguire la prestazione (cfr., ex multis , Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012, n. 8).
In questo senso, dunque, la richiamata disciplina primaria e di gara rappresenta un corollario del generale divieto di modificare soggettivamente la compagine di gara, quanto meno in fase di svolgimento della stessa, il che impone di considerare tassativa la necessità che il consorzio indichi, sin dall’inizio, le imprese per cui partecipa e, in mancanza, partecipi alla gara in proprio.
Nel caso specifico il Consorzio ricorrente ha dichiarato di voler partecipare in norme di alcune consorziate ma ha di fatto omesso l’indicazione delle stesse, richiamando un elenco che, in realtà, faceva riferimento al (diverso) Lotto 3, come tale inconferente rispetto al Lotto I di cui ora si discute.
Pertanto la stazione appaltante, questo in chiave di massima conservazione della volontà di partecipazione, non ha potuto far altro che considerare la domanda del Consorzio come relativa alla partecipazione in proprio, mentre non gli ha consentito l’indicazione postuma delle imprese consorziate perché ciò avrebbe effettivamente comportato una violazione del suddetto divieto di modificazione soggettiva dell’offerta e, con esso, del principio di par condicio tra i partecipanti.
Per ragioni non dissimili è infondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui il Consorzio contesta, a monte, l’art. 14.1 del disciplinare di gara, nella parte in cui non consente l’indicazione postuma delle imprese consorziate interessate alla gara.
Difatti tale previsione normativa trova diretto fondamento nell’art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti pubblici e nei già richiamati canoni di trasparenza, immodificabilità soggettiva dell’offerta e par condicio , tanto da essere riproduttiva del bando-tipo n. 1 approvato dall’Anac con deliberazione 22 novembre 2017, n.1228, che nel caso specifico i concorrenti hanno dichiarato di accettare, senza alcuna riserva.
Quanto già esposto è sufficiente a confutare, altresì, il terzo e il quarto motivo di ricorso, strettamente connessi, con cui il Consorzio deduce la violazione dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici in materia di soccorso istruttorio, sul presupposto che tale norma non osti all’indicazione “postuma” delle consorziate.
In realtà Peraltro tale disposizione, oltre a dover essere letta e interpretata conformemente ai principi sopra descritti, contiene essa stessa un elemento letterale che smentisce l’interpretazione proposta in ricorso, laddove considera “irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa” : nel caso in esame, infatti, la mancata indicazione delle consorziate esecutrici non consentiva di individuare il nominativo del soggetto responsabile, da sottoporre a verifica sul possesso dei requisiti generali, e ciò osta all’applicazione del soccorso istruttorio secondo quanto espressamente previsto dalla stessa norma invocata dal ricorrente.
A ulteriore conferma di tale prospettazione si evidenzia, infine, come, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 47, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici, conseguente alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 20, lett. l), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 -convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in vigore dal 18 giugno 2019- “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati…” ; pertanto la verifica dell’effettiva esistenza dei requisiti di partecipazione deve essere svolta in relazione ai singoli consorziati e ciò rafforza l’assunto che la mancata indicazione degli stessi in sede di offerta costituisce lacuna sostanziale che si riverbera sull’identificazione di un elemento soggettivo fondamentale, come tale insuscettibile di soccorso istruttorio.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della scelta della stazione appaltante di non ammetterlo alla gara come partecipante in nome proprio.
La censura è smentita dal fatto che il Consorzio, dopo la formulazione iniziale dell’offerta, ha più volte escluso di voler partecipare in proprio, impedendo alla stazione appaltante di ammetterlo in tale veste.
Con il sesto motivo il Consorzio censura i verbali di gara nn. 4, 5 e 6, con i quali è stata approvata la graduatoria di gara collocando al primo posto l’offerta della Pincar S.r.l., salva la verifica di congruità dell’offerta formulata dalla stessa.
Tale censura risulta improcedibile per carenza di interesse di alla luce delle sopravvenute vicende di gara, che hanno visto l’esclusione dalla stessa Pincar S.r.l. per difetto dei requisiti generali di partecipazione (vedi infra ).
Restano da esaminare i motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha impugnato, dapprima, la determinazione 17 marzo 2021, n. 1102, avente a oggetto l’approvazione dei verbali di gara nn. 4, 5 e 6 recanti la graduatoria di gara con proposta di aggiudicazione alla Pincar S.r.l. (primi motivi aggiunti notificati in data 16 aprile 2021) e, poi, la determinazione 21 aprile 2021, n. 372, recante l'approvazione dei verbali di gara nn. 7 e 8 e l'aggiudicazione definitiva del Lotto I alla Pincar s.r.l. (secondi motivi aggiunti notificati in data 17 maggio 2021), sostenendo, in sintesi, che la controinteressata dovesse essere esclusa per avere omesso di indicare con chiarezza i costi della manodopera.
Tuttavia in data 17 giugno 2021 il Comune di Olbia ha depositato in giudizio la determinazione 16 giugno 2021, n. 2504, con cui ha annullato l’aggiudicazione in favore della Pincar S.r.l., previa esclusione della stessa dalla gara per carenza dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, il che comporta l’improcedibilità di entrambi i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
In ogni caso i motivi aggiunti sono anche infondati nella parte in cui contestano, in via derivata, la definitiva conferma dell’esclusione dalla gara del Consorzio, per quanto già evidenziato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, visto l’esclusione postuma di Pincar S.r.l. dalla gara.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe descritto e dichiara improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Francesco Scano |
IL SEGRETARIO