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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2401/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , con l'avvocato Parte_11 Parte_12 Parte_13
Giovanni Bonato ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso Persona_1
della vita in Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di
(o , cittadino italiano, nato a [...], Persona_1 Persona_2
(provincia di Mantova) in data 15/10/1840 (v. all. 3). - (o Persona_1 Per_2
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino
[...]
brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della
Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). -
[...]
(o ha contratto matrimonio con (o Persona_1 Persona_2 Persona_3 CP_2
o in Sermide (Italia), in data 12/03/1876, come risulta dal certificato integrale
[...] CP_2
di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). - dall'unione coniugale tra Persona_1
(o e (o o è nato: ●
[...] Persona_2 Persona_3 Controparte_2 CP_2
AR (o o , nato in data [...], Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
nella città di São AR, (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con (o Controparte_5
o o , nella città di Matão, in data Controparte_6 Persona_4 Persona_5 13/10/1903 (v. all. 6 e 7). - dall'unione coniugale tra (o Parte_14 Controparte_3
o e (o o o Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Persona_4 [...]
sono nati: ● nato in data [...], nella città di Matão (Brasile), Per_5 Persona_6
la quale ha contratto matrimonio con in data 23/09/1941, nella città di Controparte_7
Catanduva, Brasile (v. all. 8 e 9). Successivamente al matrimonio, passerà a Controparte_7 chiamarsi con il nome (o . ● Controparte_8 Controparte_9
(o , nato in data [...], nella città di Matão (Brasile), la quale Persona_7 Persona_7
ha contratto matrimonio con , in data 21/01/1943, nella città di Garça, Brasile (v. all. Persona_8
10 e 11). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_8 [...]
- dall'unione coniugale tra e Persona_9 Persona_6 Controparte_8
(o sono nati: ● nata in data [...], Controparte_9 Parte_15
nella città di Pindorama (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con Parte_5
(o ), in data 25/06/1961, nella città di Catanduva, Brasile (v. all. 12 e Controparte_10
13). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_15 [...]
. ● nato in data [...], nella città di Persona_10 Parte_16
Catanduva (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data 22/09/1979 Persona_11
(v. all. 14 e 15). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con Persona_11
il nome - dall'unione coniugale tra Persona_12 Persona_10
e (o ) é nato: ●
[...] Controparte_11 Controparte_10 Parte_17
, nato in data [...], nella cittá di Catanduva, Brasile, dove ha contratto matrimonio
[...]
con in data 23/04/1988 (v. all. 16 e 17). Successivamente al matrimonio, Persona_13
passerà a chiamarsi con il nome . Persona_13 Parte_18
Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Rio Verde (Brasile), in data 08/05/1995.
[...]
tornerà a chiamarsi - dall'unione tra Parte_18 Persona_13
e sono nati: ● , la Parte_17 Persona_14 Persona_15 ricorrente, nata in data [...], nella cittá di Catanduva, Brasile (v. all. 18).
[...]
, il ricorrente, nato in data [...], nella cittá di Catanduva, Brasile (v. Controparte_12 all. 19). - dall'unione coniugale tra e Parte_16 Persona_12 sono nati: ● il ricorrente, nato in data [...], nella città di Parte_4
Catanduva, Brasile, la quale ha contratto matrimonio con , in data Persona_16
06/08/2016, nella città di São José do Rio Preto, Brasile (v. all. 20 e 21). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_16 Parte_19
● il ricorrente, nato in data [...], nella città di
[...] Parte_2
Catanduva, Brasile la quale ha contratto matrimonio con , in data Persona_17
31/03/2007, nella città di Vinhedo, Brasile (v. all. 22 e 23). ● IA la ricorrente, Parte_2 nata in data [...], nella città di Catanduva, Brasile, dove ha contratto matrimonio con
[...]
in data 02/09/2017 (v. all. 24 e 25). - dall'unione coniugale tra Persona_18 Persona_7
(o e sono nati: ● nata in [...]_7 Persona_9 Parte_20
16/09/1945, nella città di Lupércio, Brasile, la quale ha contratto matrimonio con ED da Cunha
Swain, in data 09/12/1970, nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 26 e 27). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . ● Parte_20 Persona_19
nata in data [...], nella città di Garça, Brasile, la quale ha contratto Persona_20
matrimonio con , in data 27/06/1968, nella città di San Paolo, Brasile (v. Persona_21
all. 28 e 29). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_20
. - dall'unione coniugale tra e ED da Cunha Persona_22 Persona_19
Swain, sono nati: ● , la ricorrente, nata in data [...], nella città di San Parte_9
Paolo, Brasile, la quale ha contratto matrimonio con , in data 09/11/2000, nella Persona_23
città di San Paolo, Brasile (v. all. 30 e 31). Successivamente al matrimonio, Pt_9 Parte_9
passerà a chiamarsi con il nome . Tuttavia, i coniugi hanno divorziato in Parte_21
data 28/04/2013. tornerà a chiamarsi . Tuttavia, Parte_21 Parte_9
ha contratto nuovvo matrimonio con , in data Parte_9 Persona_24
25/02/2019, nella città di Brasília (Brasile) (v. all. 32). ● , la ricorrente, nata Parte_6 in data 29/09/1974, nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 33). ● , il Parte_10
ricorrente, nato in data [...], nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 34). - dall'unione tra e é nato: ● il ricorrente, Parte_6 Parte_8 Parte_7
nato in data [...], nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 35). Si produce, altresì, la dichiarazione di maternità biologica di nei confronti di Parte_7 Parte_6
, realizzata per atto pubblico (v. all. 36). ● - dall'unione coniugale tra
[...] Persona_22
e , sono nati: ● , la ricorrente, nata in [...]_21 Persona_21 Parte_11
25/04/1971, nella città di San Paolo, Brasile, la quale ha contratto matrimonio con Persona_25
da , in data 03/06/1995, nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 37 e 38). Persona_26
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_11 [...]
. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato in data 14/10/2008, Parte_11 Parte_11
permancerà a chiamarsi con il nome da sposata. Tuttavia,
[...] Parte_11
ha contratto nuovvo matrimonio con , in data 10/03/2009, nella
[...] Persona_27 città di San Paolo (Brasile) (v. all. 39). ● , la ricorrente, nata in [...]_12
05/09/1974, nella città di San Paolo, Brasile la quale ha contratto matrimonio con , Persona_28
in data 20/03/1993, nella città di Londrina, Brasile (v. all. 40 e 41). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome . Parte_12 Parte_12
- dall'unione coniugale tra e , é nata: ● Parte_12 Persona_28 Pt_13 la ricorrente, nata in data [...], nella città di San Paolo, Brasile (v. all. 42)”. Parte_12
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il Persona_1
15.10.1840 (doc. 3 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , sono cittadini Parte_11 Parte_12 Parte_13
italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 20.3.25
Il giudice
Christian Colombo