Sentenza breve 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 21/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2026, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Foggia, SUI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Azienda agricola di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento prot. n. 39691 del 12.5.2025, comunicato con pec del 17.10.2025, a seguito di istanza 27.9.2025 di accesso agli atti, con cui la Prefettura di Foggia, in applicazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, ha decretato “la revoca del nulla-osta ed il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata dall’azienda agricola in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-”;
- nonché della nota prot. n. 86393 del 17.10.2025 di trasmissione del provvedimento prot. n. 39691 del 12.5.2025 e di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato e, ove occorra, delle presupposte disposizioni regolamentari, di cui agli artt. 30-bis e 35 co.1 del d.P.R. n. 394/1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. OR VA e uditi per le parti i difensori avv. Michele Maiellaro, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per l’Amministrazione resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il cittadino extra-UE del Marocco, a seguito di accesso agli atti, ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla-osta e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro stagionale;
Rilevato in fatto che detto aspirante lavoratore stagionale non si è presentato presso i competenti uffici periferici del Ministero dell’interno, entro i previsti ex lege n. 8 giorni e che non risulta aver mai sottoscritto alcun contratto di soggiorno;
Considerato che ragione specifica del provvedimento impugnato è l’accertata mancata presentazione della domanda di permesso di soggiorno, entro il termine di n. 8 giorni, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui: “ Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti ”, seguendo almeno una delle modalità previste dalla richiamata disciplina di attuazione (presentazione diretta all’ufficio con o senza appuntamento e/o inoltro c.d. kit postale), come da motivazione del provvedimento gravato;
Considerato che non hanno alcuna rilevanza le produzioni di parte relative al modello UNI-LAV, ai prospetti paga e agli assegni (non incassati), in quanto trattasi di atti e di dichiarazioni di parte, adottati in carenza delle formalità imposte dalla legge, ai fini dell’instaurazione di regolare rapporto lavorativo (previa sottoscrizione del contratto di soggiorno), nonché del rilascio di permesso di lavoro stagionale, così come anelato;
Considerato che la narrazione in fatto e le censure d’illegittimità mosse appaiono prive di consistenza, in quanto costituisce uno specifico onere di chiunque si accinga ad entrare in qualsiasi diverso Stato nel mondo di informarsi circa le modalità e i requisiti d’ingresso sia che viaggi per turismo sia che immigri per ragioni economiche, come vieppiù già rimarcato in precedente decisione della Sezione (sentenza 11 novembre 2025, n. 1293);
Ritenuto che, nel caso dell’immigrazione economica, diversamente dall’immigrazione per diritto d’asilo, non vi sia alcun diritto, bensì un interesse legittimo, la cui posizione giuridica è strettamente correlata alla necessità di trovare impiego lavorativo, così come richiesta dal datore di lavoro (in tema di distinzione delle posizioni giuridiche soggettive tra migrazione economica e diritto d’asilo, cfr. T.A.R. Puglia, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 45; sez. III, 2 maggio 2024, n. 544);
Ritenuto che non è previsto il rilascio del c.d. permesso di lavoro per attesa occupazione (così com’è denominato dalla prassi), nel caso del lavoro stagionale (art. 24, co. 1, d.lgs. n. 286/1998); in materia, v’è costante orientamento della Sezione, ex multis : 17 ottobre 2025, n. 1162; 5 aprile 2024, n. 420; 29 ottobre 2024, n. 1125, 16 gennaio 2025, n. 45 e 47 (passate in giudicato) e, in particolare, 2 maggio 2024, n. 544 (confermata da Cons. St., sez. III, 4 giugno 2025, n. 4839, che ha recepito in toto la motivazione e confermata l’inammissibilità del gratuito patrocinio per manifesta infondatezza); in ogni caso, nella fattispecie concreta, sono vieppiù ampiamente decorsi i nove mesi di soggiorno stagionale nel massimo consentiti (art. 24, co. 7, d.lgs. n. 286/1998);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato non sussistendo alcuna violazione di legge o profilo di eccesso di potere e che dunque vada respinto; in disparte rimanendo la questione di ammissibilità dello stesso, in considerazione della circostanza per cui il gravame è stato proposto non già dal datore di lavoro destinatario del provvedimento, bensì dallo straniero, la cui posizione giuridica e di interesse rimane però, in ogni caso, derivata da quella del datore e a questa subordinata;
Ritenuto vieppiù di poter compensare le spese del giudizio, in considerazione della particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO ND, Presidente
OR VA, Primo Referendario, Estensore
OR Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR VA | ZO ND |
IL SEGRETARIO