Art. 148. 1. Negli articoli 622 e 702, primo comma, del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale". Note all'art. 148:
- Il testo vigente dell' art. 622 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 622 (Comunicazione dei testamenti alla pretura). - Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico.".
- Il testo vigente dell' art. 702 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 702 (Accettazione e rinunzia alla nomina). - L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorita' giudiziaria. su istanza di qualsiasi interessato, puo' assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.".
- Il testo vigente dell' art. 622 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 622 (Comunicazione dei testamenti alla pretura). - Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico.".
- Il testo vigente dell' art. 702 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 702 (Accettazione e rinunzia alla nomina). - L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorita' giudiziaria. su istanza di qualsiasi interessato, puo' assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.".