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21 marzo 1998
21 marzo 1998
Art. 148. 1. Negli articoli 622 e 702, primo comma, del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale". Note all'art. 148:
- Il testo vigente dell' art. 622 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 622 (Comunicazione dei testamenti alla pretura). - Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico.".
- Il testo vigente dell' art. 702 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 702 (Accettazione e rinunzia alla nomina). - L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorita' giudiziaria. su istanza di qualsiasi interessato, puo' assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.".
- Il testo vigente dell' art. 622 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 622 (Comunicazione dei testamenti alla pretura). - Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico.".
- Il testo vigente dell' art. 702 del codice civile , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 702 (Accettazione e rinunzia alla nomina). - L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
L'accettazione non puo' essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorita' giudiziaria. su istanza di qualsiasi interessato, puo' assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.".
Commentario • 1
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 2 novembre 2024 · 1
L'articolo 622 del Codice Civile, rubricato "Comunicazione dei testamenti alla pretura", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti. La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 622 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 622 del Codice Civile. "Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione , …
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