Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 3969/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
C.F. , con sede a Nocera Inferiore (SA) in via Cicalesi n.19, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico, sig. rappresentata e difesa, per Parte_2 mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Antonio Di Mauro, c.f. , dall'Avv. Luigi D'Auria c.f. C.F._1
e dall'Avv. Prof. Luca Parella, c.f. , C.F._2 C.F._3
OPPONENTE E
cod. fisc. e partita IVA n° con sede in Controparte_1 P.IVA_2
MA di IA (NA), alla Via Napoli n° 338, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig.ra nata a CP_2
MA di IA (NA) il 29/07/1955, cod. fisc. , CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Nocera Superiore (SA), alla Via Alfaterna n° 74, presso lo studio del suo difensore, avv. Mario Maiorino (cod. fisc.
), il quale la rappresenta e difende in virtù di procura per CodiceFiscale_5 estesa conferita in calce al ricorso monitorio del 14/06/2019, espressamente conferita anche per questa fase del giudizio;
OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 25/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo nr. 1133/2019 del 18/06/2019, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di CP_1 CP_1 della somma di € 31.882,04 oltre interessi e spese, in forza di fatture e DDT. Parte opponente eccepiva in via preliminare la mancanza agli atti della prova scritta
N.R.G. 3969/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
2) – nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente 4 in persona del legale rapp.te p.t. alla società opposta CP_3 Con per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o Controparte_5 rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
3) condannare esso opposto, al pagamento con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA, CPA oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In data 6/12/2019 si costituiva parte opposta evidenziando come il decreto ingiuntivo opposto fosse fondato su prova scritta, costituita da n° 09 fatture, corredate dai relativi D.D.T. e dai Registri IVA vendite, il tutto autenticato dal dott. Controparte_6
, appartenente all'ordine dei dottori commercialisti di Torre Annunziata.
[...]
Specificava che le fatture erano dettagliate e descrivevano gli articoli oggetto di vendita, così come i D.D.T. allegati, i quali vanivano sottoscritti sia dal conducente del veicolo e sia dal destinatario (timbro sociale e firma del legale rappresentate della 4 , CP_3 così confermando l'esistenza del rapporto di fornitura. Evidenziava poi che l'opponente non aveva disconosciuto la fornitura, limitandosi ad eccepire l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta. Concludeva dunque chiedendo: voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: 1) Nel merito, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n° 1133/2019 ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 2) Sempre nel merito, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e carente di pregio giuridico, con conferma del decreto ingiuntivo n° 1133/2019; 3) condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre maggiorazioni, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In data 6/5/2020, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto. Istruita documentalmente la causa, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò
N.R.G. 3969/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza del titolo su cui si fonda il proprio credito, mediante la produzione delle fatture azionate nel monitorio, dei D.D.T. e dei Registri IVA vendite. I documenti di trasporto in atti risultano tutti sottoscritti dal destinatario, con conseguente prova che la merce commissionata e indicata nella fattura è stata regolarmente consegnata alla parte acquirente. Co Al contrario, la società non ha fornito alcun supporto probatorio a fondamento delle proprie generiche doglianze, come invece era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2. Invero, la società non ha mai disconosciuto il rapporto commerciale, non ha Parte_1 mai contestato l'esatto importo indicato nelle singole fatture, non ha mai eccepito la mancata consegna della merce così come dettagliatamente indicato nei DDT richiamati nelle singole fatture esibite e depositate fin dalla fase monitoria, con le relative conseguenze ex art. 115 c.p.c. Va rilevato che, tardivamente e inammissibilmente parte opponente, nella comparsa conclusionale del 27/01/2025, ha per la prima volta contestato il credito vantato da parte opposta oggetto di ingiunzione, sostenendo che la somma delle singole fatture porti ad un importo inferiore rispetto alla somma ingiunta (€ 26.515,20 in luogo di quella di € 31.882,04) e che non siano stati prodotti alcuni D.D.T. indicate nelle fatture azionate da parte creditrice. L'opposizione va pertanto rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
N.R.G. 3969/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3969/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra 4
[...] Cont
, GE. MA. , ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo nr. 1133/2019 del 18/06/2019, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna al pagamento, in favore di GE delle spese di Pt_1 CP_5 giudizio che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario
Così deciso in Nocera inferiore, il 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3969/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4