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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG. VG. 4338/2024
TRIBUNALE DI PALERMO
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il Giudice Tutelare, Gop dott.ssa Daniela Bianco, pronunciando a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.04.2025; letto il ricorso ex art. 407 c.c. depositato in Cancelleria da parte di
[...]
, per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno in Parte_1 favore di nata a [...] il [...], c.f.: CP_1
; C.F._1 dato atto dell'intervento del Pubblico Ministero;
in considerazione delle condizioni di salute in cui la persona beneficiaria versa;
vista la documentazione depositata;
esaminata personalmente la persona beneficiaria;
ritenuta la propria competenza per materia e territorio;
osserva quanto segue:
1. Presupposti di cui all'art. 404 c.c.
Quanto alle condizioni di salute della persona beneficiaria, vi è documentazione medica versata agli atti che attesta la sussistenza dei presupposti di una infermità che gli impedisce almeno parzialmente di attendere ai propri interessi ed è quindi rilevante ai sensi dell'art. 404 c.c.: in particolare, vi è certificazione proveniente dall' Pt_2 Pt_3 di Palermo del 14.04.2010, dalla quale emerge che la beneficiaria è affetta da “grave oligofrenia di base ereditaria”. Dal recente dal certificato dell'Asp Palermo, Dipartimento di Salute Mentale del 25.02.2025, emerge che la persona beneficiaria è affetta da “ritardo mentale grave”, in un quadro caratterizzato da disturbi comportamentali.
2. Risultanze dell'esame.
L'audizione della persona beneficiaria ha pienamente confermato le indicate esigenze di protezione della persona poiché nel corso del suo esame all'udienza del 31.01.2025, non è stata neanche in grado di declinare le proprie generalità.
3. Adesione dei parenti. Per ciò che concerne l'adesione dei parenti, la ricorrente , Parte_1 cugina della beneficiaria, ha manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno;
la Stessa ricorrente riveste anche l'incarico di amministratore di sostegno del sig. fratello della beneficiaria. Il Persona_1 ricorso è stato regolarmente notificato a , CP_2 Controparte_3 CP_4
sorelle della beneficiaria;
il sig. e fratelli
[...] Parte_4 Persona_2 della beneficiaria, hanno prestato stragiudizialmente il consenso, mediante deposito del relativo modulo accompagnato da documento di identità in copia;
non risultano infine altri parenti prossimi verosimilmente in possesso di informazioni utili alla procedura.
4. Scelta della misura di protezione.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la misura dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario;
solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione (Cass. n.22332/11; Cass. Ord. 04.2.2014 n. 2364, est. Acierno).
Nella fattispecie, la misura di amministrazione di sostegno è dunque ampiamente sufficiente alle necessità di protezione della persona beneficiaria ricorrendone tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, quali nitidamente tratteggiati dalla succitata giurisprudenza.
5. Durata dell'incarico
La nomina deve essere a tempo indeterminato, poiché la patologia da cui è affetta la beneficiaria è consolidata nel tempo e non soggetta a verosimili miglioramenti.
6. Scelta dell'amministratore di sostegno.
Appare opportuno nominare la sig.ra nata a [...] Parte_1
(PA), il 30.01.1960, c.f.: e ciò in considerazione del fatto che C.F._2 trattasi cugina da sempre vicina alla beneficiaria bisognosa di protezione e visto il consenso dei familiari e della Stessa beneficiaria.
***
7. Gli atti da compiersi a cura dell'amministratore di sostegno ed i relativi poteri ad egli deferiti. - Atti preliminari.
In primo luogo, l'amministratore di sostegno provvederà alla ricostruzione analitica della situazione patrimoniale, finanziaria, nonché debitoria e/o creditoria della persona beneficiaria nei confronti dei terzi, avendo cura di individuare e segnalare, solo ove ve ne sia il sospetto, il compimento di eventuali atti dispositivi del patrimonio della beneficiaria di qualsiasi tipo compiuti nei dieci anni precedenti l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
a tal fine, l'amministratore di sostegno dovrà depositare entro tre mesi dal giuramento e/o dalla comunicazione del presente decreto, se soggetto istituzionale una prima relazione.
Con il deposito del predetto atto, l'amministratore è invitato ad indicare le eventuali modifiche o integrazioni dei poteri a lui necessari per meglio operare nell'interesse della persona amministrata. CoCont è sin da ora espressamente autorizzato, ove necessario, alla ricerca con modalità telematica dei beni e dei crediti della beneficiaria, ai fini della ricostruzione dell'attivo; ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c..
***
8. Atti concernenti l'ordinaria amministrazione patrimoniale da compiersi, in nome e per conto del beneficiario ex art.405, comma 5°, numero 3, c.c.
- Banche ed Uffici postali
L'amministratore di sostegno sarà chiamata a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, relativi alle pensioni ed alle indennità, e ad ogni altro emolumento percepito dalla beneficiaria con cadenza periodica (retribuzioni, canoni di locazione, frutti civili, etc), ai conti correnti ad egli intestati, e ad ogni rapporto da questi intrattenuto presso banche ed istituti di credito anche postali.
Provvederà, ove non si sia altrimenti già provveduto, ad estinguere tutte le posizioni bancarie e/o postali della persona beneficiaria attualmente cointestate con terzi e ad aprire (eventualmente anche presso diverso istituto bancario od ufficio postale) o mantenere eventualmente un unico conto corrente, bancario o postale, intestato unicamente alla persona beneficiaria, con annotazione del vincolo di amministrazione in favore dell'Amministratore di sostegno.
Provvederà ad accertare che non vi siano deleghe a terzi sui conti, libretti e/o depositi intestati alla persona beneficiaria e a far annotare il vincolo di amministrazione sui conti, depositi e investimenti mobiliari di ogni genere, bancari o postali, della persona beneficiaria.
Ai fini di cui sopra, subentrerà in tutti i contratti in essere tra la persona beneficiaria ed ogni istituto bancario, di credito e/o postale;
è sin da ora autorizzato ad richiedere l'operatività, nei limiti del decreto, anche attraverso dispositivi home banking, e/o il rilascio di carte prepagate, bancomat, di credito e/o debito, a sua scelta.
- Immobili.
L'amministratore di sostegno sarà chiamata a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, relativi ad eventuali immobili di proprietà e/o riconducibili alla persona beneficiaria.
Provvederà al pagamento dei canoni di locazione e di tutte le utenze, attraverso disposizione di bonifico in via permanente (esborsi da non considerarsi ai fini dei limiti di prelievo mensile).
Parteciperà, con facoltà di delega, alle riunioni di condominio con facoltà di voto.
Provvederà alla riscossione dei canoni di locazione.
- Struttura.
Per il caso di inserimento della persona beneficiaria in una struttura di ricovero
(questione della quale dovrà comunque essere informato il Giudice tutelare),
l'amministratore di sostegno sarà chiamato ad intrattenere ogni rapporto con la
Direzione ed il personale della struttura ove trovasi ricoverata la persona beneficiaria e, preliminarmente, a verificare la necessità di tale ricovero e, in caso negativo, la possibilità di un'assistenza medica all'interno del domicilio.
Provvederà al pagamento periodico della relativa retta, attraverso disposizione di bonifico in via permanente o in contanti, a seconda delle preferenze e delle richieste della struttura medesima, e sempre nell'eventualità che le condizioni reddituali della persona beneficiaria non giustifichino il pagamento a carico degli Enti pubblici, in misura totale o in compartecipazione. Per tale finalità, provvederà a fare quanto necessario onde far ottenere alla persona beneficiaria, se non già in essere, idonea convenzione relativa al pagamento.
- Gestione delle entrate.
L'amministratore di sostegno destinerà le somme percepite periodicamente dalla persona beneficiaria a qualsiasi titolo alle spese relative a esigenze di cura e mantenimento della beneficiaria e al rientro da eventuali debiti, con obbligo di rendiconto annuale. - Pubbliche amministrazioni, enti previdenziali, personale di assistenza.
L'amministratore di sostegno provvederà in nome e per conto del beneficiario agli incombenti fiscali, amministrativi ed anche assistenziali;
potrà richiedere ad ogni pubblica amministrazione ed istituto analogo (INPS, INAIL, Enti territoriali, PRA,
ADE, etc) il rilascio di documentazione, il rilascio di certificati, rinnovi degli stessi,
l'accesso a indennità, erogazioni previdenziali di ogni tipo, richiesta di SPID, etc.
Provvederà, ove necessario, all'assunzione di una o più persone per l'assistenza della persona beneficiaria, stipulando il relativo contratto nel rispetto del CCNL vigente per la categoria, ovvero – ove non ancora fatto –, alla regolarizzazione del contratto di cd. badanza, provvedendo alla stipula di contratto che sia in regola con la vigente normativa lavoristica.
***
9. Atti concernenti la straordinaria amministrazione patrimoniale da compiersi, in nome e per conto del beneficiario ex art.405, comma 5°, numero 3, c.c., ma ciò solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e deposito di adeguata documentazione.
L'amministratore di sostegno dovrà compiere, in nome e per conto del beneficiario ex art.405, comma 5°, numero 3, c.c., anche ogni atto di straordinaria amministrazione del patrimonio della beneficiaria.
A tal fine dovrà leggere e conoscere il disposto degli artt. 374, 375 e 376 c.c..
A fini esemplificativi, egli dovrà richiedere al Giudice tutelare la debita autorizzazione per:
- prelevare o disinvestire, per far fronte a comprovate necessità della persona beneficiaria, il denaro di quest'ultima;
- riscuotere da terzi soggetti capitali;
- consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- assumere obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- stipulare o risolvere contratti di locazione d'immobili ultranovennali;
- promuovere giudizi;
- alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi, arbitrati o transazioni.
***
10. Consenso ai trattamenti sanitari e terapeutici, per il caso che la persona beneficiaria non sia in grado, all'attualità degli stessi, di prestare un consenso e/o un dissenso libero informato e pieno.
La patologia descritta nella documentazione medica allegata al ricorso dà anche conto dell'impossibilità, per la persona beneficiaria, di prestare un valido consenso informato agli accertamenti, alle cure, ed ai trattamenti sanitari che si rendono necessari.
All'amministratore di sostegno (avuto riguardo al disposto delle norme di legge che mirano alla “cura” della beneficiaria, oltre che alla tutela dei suoi interessi economici) può e deve, dunque, essere deferito il potere di prestare il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i suddetti accertamenti, trattamenti sanitari, in considerazione dell'impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso.
Ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestata con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che l'amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni (anche implicite e/o presunte), e non il proprio intendimento.
Sarà cura dell'amministratore di sostegno investire di eventuali questioni relative al consenso e/o al dissenso informato questo Giudice Tutelare, soltanto in caso di grave Contr contrasto tra e beneficiario e/o parenti prossimi di questi ove esistenti (i sanitari, in tali evenienze, potranno rivolgersi al Giudice ex art. 410 c.c.; ai medesimi si ricorda che l'intervento in stato di necessità è sempre doveroso, incontrando l'unico limite del dissenso informato del paziente e/o del suo rappresentante legale, debitamente manifestato).
***
11. Ulteriori obblighi dell'amministratore.
L'amministratore di sostegno è obbligato a presentare normale rendiconto della propria attività, entro il mese di gennaio di ogni anno, riferendo altresì in merito alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, a questo Giudice Tutelare, con cadenza annuale e tenendo quale riferimento il periodo di anno solare (01.1 / 31.12).
Egli sarà tenuto, nel corso di tutta la procedura, a tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni della persona beneficiaria, informando tempestivamente il Giudice tutelare in caso di dissenso, contrasto e/o di scelte di particolare importanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 410 c.c..
***
12. Atti conclusivi della procedura.
L'amministratore di sostegno – per il caso di morte della persona beneficiaria - provvederà a quanto necessario per l'organizzazione ed il compimento delle esequie funebri, essendo sin da ora autorizzato il pagamento delle spese e degli oneri di tumulazione e delle spese funeratizie nella misura dovuta (e ciò indipendentemente dal limite di prelievo mensile), salvo obbligo di rendiconto da adempiersi a mezzo di deposito della documentazione comprovante quanto corrisposto per i predetti titoli.
In ogni caso di cessazione dall'incarico (morte della persona beneficiaria, decorso del termine di durata della procedura ove previsto, rimozione dell'amministratore di sostegno, cessazione delle esigenze di protezione, etc.) l'amministratore depositerà entro due mesi dal relativo evento, rendiconto finale.
***
13. Provvedimenti ex art. 411 u.c. (estensione di effetti favorevoli dell'interdizione).
La beneficiaria si intenderà privata della capacità processuale passiva, ossia non avrà la capacità di ricevere valide notificazioni di atti giudiziari (e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 182 c.p.c., 166 c.p.p., ed analoghi), salvo quanto detto supra con riferimento alla attivazione ed alla partecipazione a giudizi civili e penali, previa debita autorizzazione del Giudice tutelare.
La beneficiaria non si intenderà in ogni caso decaduta dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 489 c.c. sino al termine della misura di protezione in essere.
Alla beneficiaria viene estesa la causa di sospensione della prescrizione prevista per gli interdetti dall'art. 2942 comma 1, nr. 1, c.c..
P.Q.M.
visti gli artt. 404 e sgg. c.c.,
[...]
nata a [...], il [...], c.f.: Controparte_7
, amministratore di sostegno in favore di C.F._2 CP_1 nata a [...] il [...], c.f.: ; C.F._1
La nomina è a tempo indeterminato.
*** Si dispone che ad ogni effetto di legge l'amministratore di sostegno esibisca ai terzi unicamente la parte dispositiva del presente decreto, necessaria e sufficiente a giustificare l'esercizio dei poteri ad egli deferiti. Analoga disposizione è sin d'ora prevista per gli eventuali successivi provvedimenti autorizzativi, ricevuti con la stessa modalità.
***
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, per le annotazioni del presente decreto sull'apposito registro e per le comunicazioni:
alla ricorrente;
all'amministratore di sostegno;
alla beneficiaria, a cortese cura della Direzione della RSA / Comando Polizia
Municipale – Comune di Palermo (delegato ex art. 344, c. 2, c.c.);
al signor Pubblico Ministero in sede;
all'Ufficiale dello stato civile competente, a cui si ordina la trascrizione nei registri di nascita e la conseguente annotazione a margine dell'atto di nascita.
Dispone che la Cancelleria provveda a privare della visione del fascicolo telematico qualsiasi soggetto diverso dall'amministratore nominato e dal Legale eventualmente Contr nominato dalla persona beneficiaria e/o dall'
Provvedimento immediatamente esecutivo per legge.
L'udienza di giuramento dell'amministratore di sostegno nominata in via definitiva è fissata per il 19/06/2025 ore 13.30.
Palermo 16/06/2025
Il Giudice Tutelare- Gop
Dott.ssa Daniela Bianco
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Daniela Bianco in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
TRIBUNALE DI PALERMO
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il Giudice Tutelare, Gop dott.ssa Daniela Bianco, pronunciando a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.04.2025; letto il ricorso ex art. 407 c.c. depositato in Cancelleria da parte di
[...]
, per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno in Parte_1 favore di nata a [...] il [...], c.f.: CP_1
; C.F._1 dato atto dell'intervento del Pubblico Ministero;
in considerazione delle condizioni di salute in cui la persona beneficiaria versa;
vista la documentazione depositata;
esaminata personalmente la persona beneficiaria;
ritenuta la propria competenza per materia e territorio;
osserva quanto segue:
1. Presupposti di cui all'art. 404 c.c.
Quanto alle condizioni di salute della persona beneficiaria, vi è documentazione medica versata agli atti che attesta la sussistenza dei presupposti di una infermità che gli impedisce almeno parzialmente di attendere ai propri interessi ed è quindi rilevante ai sensi dell'art. 404 c.c.: in particolare, vi è certificazione proveniente dall' Pt_2 Pt_3 di Palermo del 14.04.2010, dalla quale emerge che la beneficiaria è affetta da “grave oligofrenia di base ereditaria”. Dal recente dal certificato dell'Asp Palermo, Dipartimento di Salute Mentale del 25.02.2025, emerge che la persona beneficiaria è affetta da “ritardo mentale grave”, in un quadro caratterizzato da disturbi comportamentali.
2. Risultanze dell'esame.
L'audizione della persona beneficiaria ha pienamente confermato le indicate esigenze di protezione della persona poiché nel corso del suo esame all'udienza del 31.01.2025, non è stata neanche in grado di declinare le proprie generalità.
3. Adesione dei parenti. Per ciò che concerne l'adesione dei parenti, la ricorrente , Parte_1 cugina della beneficiaria, ha manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno;
la Stessa ricorrente riveste anche l'incarico di amministratore di sostegno del sig. fratello della beneficiaria. Il Persona_1 ricorso è stato regolarmente notificato a , CP_2 Controparte_3 CP_4
sorelle della beneficiaria;
il sig. e fratelli
[...] Parte_4 Persona_2 della beneficiaria, hanno prestato stragiudizialmente il consenso, mediante deposito del relativo modulo accompagnato da documento di identità in copia;
non risultano infine altri parenti prossimi verosimilmente in possesso di informazioni utili alla procedura.
4. Scelta della misura di protezione.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la misura dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario;
solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione (Cass. n.22332/11; Cass. Ord. 04.2.2014 n. 2364, est. Acierno).
Nella fattispecie, la misura di amministrazione di sostegno è dunque ampiamente sufficiente alle necessità di protezione della persona beneficiaria ricorrendone tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, quali nitidamente tratteggiati dalla succitata giurisprudenza.
5. Durata dell'incarico
La nomina deve essere a tempo indeterminato, poiché la patologia da cui è affetta la beneficiaria è consolidata nel tempo e non soggetta a verosimili miglioramenti.
6. Scelta dell'amministratore di sostegno.
Appare opportuno nominare la sig.ra nata a [...] Parte_1
(PA), il 30.01.1960, c.f.: e ciò in considerazione del fatto che C.F._2 trattasi cugina da sempre vicina alla beneficiaria bisognosa di protezione e visto il consenso dei familiari e della Stessa beneficiaria.
***
7. Gli atti da compiersi a cura dell'amministratore di sostegno ed i relativi poteri ad egli deferiti. - Atti preliminari.
In primo luogo, l'amministratore di sostegno provvederà alla ricostruzione analitica della situazione patrimoniale, finanziaria, nonché debitoria e/o creditoria della persona beneficiaria nei confronti dei terzi, avendo cura di individuare e segnalare, solo ove ve ne sia il sospetto, il compimento di eventuali atti dispositivi del patrimonio della beneficiaria di qualsiasi tipo compiuti nei dieci anni precedenti l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
a tal fine, l'amministratore di sostegno dovrà depositare entro tre mesi dal giuramento e/o dalla comunicazione del presente decreto, se soggetto istituzionale una prima relazione.
Con il deposito del predetto atto, l'amministratore è invitato ad indicare le eventuali modifiche o integrazioni dei poteri a lui necessari per meglio operare nell'interesse della persona amministrata. CoCont è sin da ora espressamente autorizzato, ove necessario, alla ricerca con modalità telematica dei beni e dei crediti della beneficiaria, ai fini della ricostruzione dell'attivo; ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c..
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8. Atti concernenti l'ordinaria amministrazione patrimoniale da compiersi, in nome e per conto del beneficiario ex art.405, comma 5°, numero 3, c.c.
- Banche ed Uffici postali
L'amministratore di sostegno sarà chiamata a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, relativi alle pensioni ed alle indennità, e ad ogni altro emolumento percepito dalla beneficiaria con cadenza periodica (retribuzioni, canoni di locazione, frutti civili, etc), ai conti correnti ad egli intestati, e ad ogni rapporto da questi intrattenuto presso banche ed istituti di credito anche postali.
Provvederà, ove non si sia altrimenti già provveduto, ad estinguere tutte le posizioni bancarie e/o postali della persona beneficiaria attualmente cointestate con terzi e ad aprire (eventualmente anche presso diverso istituto bancario od ufficio postale) o mantenere eventualmente un unico conto corrente, bancario o postale, intestato unicamente alla persona beneficiaria, con annotazione del vincolo di amministrazione in favore dell'Amministratore di sostegno.
Provvederà ad accertare che non vi siano deleghe a terzi sui conti, libretti e/o depositi intestati alla persona beneficiaria e a far annotare il vincolo di amministrazione sui conti, depositi e investimenti mobiliari di ogni genere, bancari o postali, della persona beneficiaria.
Ai fini di cui sopra, subentrerà in tutti i contratti in essere tra la persona beneficiaria ed ogni istituto bancario, di credito e/o postale;
è sin da ora autorizzato ad richiedere l'operatività, nei limiti del decreto, anche attraverso dispositivi home banking, e/o il rilascio di carte prepagate, bancomat, di credito e/o debito, a sua scelta.
- Immobili.
L'amministratore di sostegno sarà chiamata a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, relativi ad eventuali immobili di proprietà e/o riconducibili alla persona beneficiaria.
Provvederà al pagamento dei canoni di locazione e di tutte le utenze, attraverso disposizione di bonifico in via permanente (esborsi da non considerarsi ai fini dei limiti di prelievo mensile).
Parteciperà, con facoltà di delega, alle riunioni di condominio con facoltà di voto.
Provvederà alla riscossione dei canoni di locazione.
- Struttura.
Per il caso di inserimento della persona beneficiaria in una struttura di ricovero
(questione della quale dovrà comunque essere informato il Giudice tutelare),
l'amministratore di sostegno sarà chiamato ad intrattenere ogni rapporto con la
Direzione ed il personale della struttura ove trovasi ricoverata la persona beneficiaria e, preliminarmente, a verificare la necessità di tale ricovero e, in caso negativo, la possibilità di un'assistenza medica all'interno del domicilio.
Provvederà al pagamento periodico della relativa retta, attraverso disposizione di bonifico in via permanente o in contanti, a seconda delle preferenze e delle richieste della struttura medesima, e sempre nell'eventualità che le condizioni reddituali della persona beneficiaria non giustifichino il pagamento a carico degli Enti pubblici, in misura totale o in compartecipazione. Per tale finalità, provvederà a fare quanto necessario onde far ottenere alla persona beneficiaria, se non già in essere, idonea convenzione relativa al pagamento.
- Gestione delle entrate.
L'amministratore di sostegno destinerà le somme percepite periodicamente dalla persona beneficiaria a qualsiasi titolo alle spese relative a esigenze di cura e mantenimento della beneficiaria e al rientro da eventuali debiti, con obbligo di rendiconto annuale. - Pubbliche amministrazioni, enti previdenziali, personale di assistenza.
L'amministratore di sostegno provvederà in nome e per conto del beneficiario agli incombenti fiscali, amministrativi ed anche assistenziali;
potrà richiedere ad ogni pubblica amministrazione ed istituto analogo (INPS, INAIL, Enti territoriali, PRA,
ADE, etc) il rilascio di documentazione, il rilascio di certificati, rinnovi degli stessi,
l'accesso a indennità, erogazioni previdenziali di ogni tipo, richiesta di SPID, etc.
Provvederà, ove necessario, all'assunzione di una o più persone per l'assistenza della persona beneficiaria, stipulando il relativo contratto nel rispetto del CCNL vigente per la categoria, ovvero – ove non ancora fatto –, alla regolarizzazione del contratto di cd. badanza, provvedendo alla stipula di contratto che sia in regola con la vigente normativa lavoristica.
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9. Atti concernenti la straordinaria amministrazione patrimoniale da compiersi, in nome e per conto del beneficiario ex art.405, comma 5°, numero 3, c.c., ma ciò solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e deposito di adeguata documentazione.
L'amministratore di sostegno dovrà compiere, in nome e per conto del beneficiario ex art.405, comma 5°, numero 3, c.c., anche ogni atto di straordinaria amministrazione del patrimonio della beneficiaria.
A tal fine dovrà leggere e conoscere il disposto degli artt. 374, 375 e 376 c.c..
A fini esemplificativi, egli dovrà richiedere al Giudice tutelare la debita autorizzazione per:
- prelevare o disinvestire, per far fronte a comprovate necessità della persona beneficiaria, il denaro di quest'ultima;
- riscuotere da terzi soggetti capitali;
- consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
- assumere obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- stipulare o risolvere contratti di locazione d'immobili ultranovennali;
- promuovere giudizi;
- alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi, arbitrati o transazioni.
***
10. Consenso ai trattamenti sanitari e terapeutici, per il caso che la persona beneficiaria non sia in grado, all'attualità degli stessi, di prestare un consenso e/o un dissenso libero informato e pieno.
La patologia descritta nella documentazione medica allegata al ricorso dà anche conto dell'impossibilità, per la persona beneficiaria, di prestare un valido consenso informato agli accertamenti, alle cure, ed ai trattamenti sanitari che si rendono necessari.
All'amministratore di sostegno (avuto riguardo al disposto delle norme di legge che mirano alla “cura” della beneficiaria, oltre che alla tutela dei suoi interessi economici) può e deve, dunque, essere deferito il potere di prestare il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i suddetti accertamenti, trattamenti sanitari, in considerazione dell'impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso.
Ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestata con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che l'amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni (anche implicite e/o presunte), e non il proprio intendimento.
Sarà cura dell'amministratore di sostegno investire di eventuali questioni relative al consenso e/o al dissenso informato questo Giudice Tutelare, soltanto in caso di grave Contr contrasto tra e beneficiario e/o parenti prossimi di questi ove esistenti (i sanitari, in tali evenienze, potranno rivolgersi al Giudice ex art. 410 c.c.; ai medesimi si ricorda che l'intervento in stato di necessità è sempre doveroso, incontrando l'unico limite del dissenso informato del paziente e/o del suo rappresentante legale, debitamente manifestato).
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11. Ulteriori obblighi dell'amministratore.
L'amministratore di sostegno è obbligato a presentare normale rendiconto della propria attività, entro il mese di gennaio di ogni anno, riferendo altresì in merito alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, a questo Giudice Tutelare, con cadenza annuale e tenendo quale riferimento il periodo di anno solare (01.1 / 31.12).
Egli sarà tenuto, nel corso di tutta la procedura, a tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni della persona beneficiaria, informando tempestivamente il Giudice tutelare in caso di dissenso, contrasto e/o di scelte di particolare importanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 410 c.c..
***
12. Atti conclusivi della procedura.
L'amministratore di sostegno – per il caso di morte della persona beneficiaria - provvederà a quanto necessario per l'organizzazione ed il compimento delle esequie funebri, essendo sin da ora autorizzato il pagamento delle spese e degli oneri di tumulazione e delle spese funeratizie nella misura dovuta (e ciò indipendentemente dal limite di prelievo mensile), salvo obbligo di rendiconto da adempiersi a mezzo di deposito della documentazione comprovante quanto corrisposto per i predetti titoli.
In ogni caso di cessazione dall'incarico (morte della persona beneficiaria, decorso del termine di durata della procedura ove previsto, rimozione dell'amministratore di sostegno, cessazione delle esigenze di protezione, etc.) l'amministratore depositerà entro due mesi dal relativo evento, rendiconto finale.
***
13. Provvedimenti ex art. 411 u.c. (estensione di effetti favorevoli dell'interdizione).
La beneficiaria si intenderà privata della capacità processuale passiva, ossia non avrà la capacità di ricevere valide notificazioni di atti giudiziari (e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 182 c.p.c., 166 c.p.p., ed analoghi), salvo quanto detto supra con riferimento alla attivazione ed alla partecipazione a giudizi civili e penali, previa debita autorizzazione del Giudice tutelare.
La beneficiaria non si intenderà in ogni caso decaduta dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 489 c.c. sino al termine della misura di protezione in essere.
Alla beneficiaria viene estesa la causa di sospensione della prescrizione prevista per gli interdetti dall'art. 2942 comma 1, nr. 1, c.c..
P.Q.M.
visti gli artt. 404 e sgg. c.c.,
[...]
nata a [...], il [...], c.f.: Controparte_7
, amministratore di sostegno in favore di C.F._2 CP_1 nata a [...] il [...], c.f.: ; C.F._1
La nomina è a tempo indeterminato.
*** Si dispone che ad ogni effetto di legge l'amministratore di sostegno esibisca ai terzi unicamente la parte dispositiva del presente decreto, necessaria e sufficiente a giustificare l'esercizio dei poteri ad egli deferiti. Analoga disposizione è sin d'ora prevista per gli eventuali successivi provvedimenti autorizzativi, ricevuti con la stessa modalità.
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, per le annotazioni del presente decreto sull'apposito registro e per le comunicazioni:
alla ricorrente;
all'amministratore di sostegno;
alla beneficiaria, a cortese cura della Direzione della RSA / Comando Polizia
Municipale – Comune di Palermo (delegato ex art. 344, c. 2, c.c.);
al signor Pubblico Ministero in sede;
all'Ufficiale dello stato civile competente, a cui si ordina la trascrizione nei registri di nascita e la conseguente annotazione a margine dell'atto di nascita.
Dispone che la Cancelleria provveda a privare della visione del fascicolo telematico qualsiasi soggetto diverso dall'amministratore nominato e dal Legale eventualmente Contr nominato dalla persona beneficiaria e/o dall'
Provvedimento immediatamente esecutivo per legge.
L'udienza di giuramento dell'amministratore di sostegno nominata in via definitiva è fissata per il 19/06/2025 ore 13.30.
Palermo 16/06/2025
Il Giudice Tutelare- Gop
Dott.ssa Daniela Bianco
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Daniela Bianco in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44