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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 703/2022 R.G., promosso da
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Longo,
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Salvatore Runza e Valentina Di Tommaso,
Appellato
OGGETTO: risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – esposizione ad amianto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 789/2022 del 14.7.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa accoglieva il ricorso con il quale aveva convenuto in giudizio CP_1
affinché, previo accertamento del nesso causale tra la malattia Parte_1
1 contratta (asbestosi) e l'esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro, il giudice adito condannasse la società datrice di lavoro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ed espletata ctu medico-legale, il Tribunale considerava, anzitutto, confermata la presenza di amianto nei luoghi di lavoro in concentrazioni tali da provocare dispersione di fibre. Citava in proposito la relazione Contarp depositata in atti e le dichiarazioni rese dal teste , il quale aveva riferito che: “i bruciatori erano coperti Testimone_1
da trecce di amianto”; “noi realizzavamo delle guarnizioni in amianto utilizzando
i fogli di amianto”, “i mezzi di protezione usati erano: guanti in amianto, visiera in amianto, coperte di amianto”, nonché quelle rese dal teste Testimone_2
(testimone di riferimento indicato da ), che aveva precisato Testimone_1
“l'azienda cominciò nel 1995 a dismettere le parti in amianto”.
A riprova della esposizione specifica e qualificata ad amianto del lavoratore, richiamava la ctu espletata nel giudizio incardinato dal per la concessione CP_1
dei benefici previdenziali amianto, oltre alla sentenza conclusiva di tale procedimento e la testimonianza di , che aveva dichiarato: “il Testimone_1 CP_1
è sempre stato addetto alla manutenzione dei forni”; “i bruciatori erano coperti di trecce di amianto e quando detti bruciatori servivamo per accendere i forni era necessario rimuovere le trecce di amianto”; “i bruciatori venivano quindi puliti e sturati e poi noi realizzavamo delle guarnizioni in amianto utilizzando i fogli di amianto per evitare la fuoriuscita di olio e di vapore. Poi rimettevamo sui bruciatori le trecce di amianto”, “intervenivamo sui bruciatori una decina di volte al giorno e questo comportava un contatto con l'amianto”. Rilevava che il consulente nominato nel giudizio de quo aveva accertato “un quadro di broncopatia ostruttiva e di Asbestosi” e che “E' possibile ammettere un nesso causale diretto tra esposizione all'amianto e asbestosi riscontrata e ciò tenendo
2 conto della storia di esposizione del paziente, del tipo di lavoro svolto, delle indagini strumentali effettuate dal paziente ma soprattutto utilizzando i criteri tipici della disciplina medico legale che consentono di accostare un evento con un determinato danno”. Riteneva che corroborasse l'assunto relativo alla esposizione ad amianto anche l'avvenuto riconoscimento dell'asbestosi patita dal ricorrente come malattia professionale da parte dell' di Siracusa. CP_2
In ordine alla responsabilità della società resistente, premetteva che, in tema di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. imponeva al datore di lavoro di garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili e che, con precipuo riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n.
303 del 1956, comportava l'irrilevanza “dell'ignoranza della nocività dell'amianto
a basse dosi secondo le conosce del tempo” ai fini dell'esonero da responsabilità.
Reputava, di contro, necessaria la prova, pur in difetto di una precisa disposizione prevenzionistica, di avere adottato tutte le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, essendo irrilevante che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento di materiali contenenti amianto. Riteneva che, nel caso di specie, la società datrice di lavoro non avesse provato di avere predisposto tutte le misure atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore. Premesso che si era costituita tardivamente in Parte_1
giudizio, incorrendo nelle preclusioni di legge, osservava che la documentazione prodotta, in ogni caso, dimostrava esclusivamente la salubrità dell'ambiente lavorativo a decorrere dalla fine degli anni '90, circostanza insufficiente ad escludere la responsabilità.
Il giudice condivideva, poi, in quanto scaturite da un attento studio della situazione di fatto e sorrette da una corretta e ben motivata applicazione delle regole
3 tecniche inerenti la materia in esame, le conclusioni cui era pervenuto il nominato consulente, il quale aveva ritenuto che: “L'asbestosi del sig. , non avendo CP_1
impegno funzionale, può essere valutata come Danno alla Salute nella misura del
4% (quattro per cento)”; che “Non è possibile quantizzare la durata dell'invalidità temporanea assoluta o parziale” e, con riferimento alla richiesta di rimborso spese mediche, che “Nel fascicolo di causa vi è una fattura medico legale per visita e relazione scritta che è attinente al caso in esame e quindi risarcibile di €. 305,00”.
In applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. in particolare SS.UU. sent. n.
26972/2008), il Tribunale quantificava detto danno in “€ 7.000,00 per invalidità permanente del 4% (somma ottenuta moltiplicando il valore del punto percentuale di “danno non patrimoniale”, pari ad € 1.779,41 con applicazione di un demoltiplicatore commisurato all'età di 60 anni che il danneggiato aveva al momento del fatto lesivo, concretizzatosi nel 2013, e con successiva applicazione di un aumento personalizzato, nel rispetto dei principi di diritto più sopra esposti: il tutto secondo i parametri e i criteri di calcolo desunti da tabelle correntemente in uso – nella specie, le tabelle di Milano)”. Per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, condannava, altresì, la società datrice di lavoro al pagamento della suddetta somma con interessi legali dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, al passaggio in giudicato della pronuncia, da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del fatto (maggio
2005) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Poneva a carico di anche Parte_1
il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate, pari a € 305,00, oltre accessori, nonché il pagamento delle spese di lite.
Con atto depositato il 3.8.2022, la società soccombente proponeva appello avverso la sentenza. L'appellato resisteva al gravame.
4 La causa era posta in decisione il 29 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto provate tanto la nocività dell'ambiente di lavoro, quanto l'esposizione specifica e qualificata ad amianto dell'odierno appellato, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste , a suo dire inattendibili, e di Testimone_1
generici riferimenti alla relazione Contarp.
Ribadisce, preliminarmente, le considerazioni già formulate con le note conclusive del giudizio di primo grado in ordine alla dubbia attendibilità di Tes_1
che, in occasione di altri tre distinti giudizi, promossi da tre diversi soggetti,
[...]
aveva reso dichiarazioni, per un verso, contraddittorie con quanto riferito nel procedimento de quo e, per altro, evidentemente compiacenti rispetto alle parti ricorrenti nelle relative controversie. Deduce che in occasione delle differenti testimonianze il avrebbe adattato le proprie dichiarazioni alla fattispecie Tes_1
oggetto di causa, riferendo talora di aver svolto le mansioni di “manutentore, addetto alla manutenzione dei forni”, talaltra di essere stato “operatore di impianti chimici” con mansioni di “quadrista” e altra ancora di aver svolto mansioni di
“operatore esterno”, distinguendo tale figura da quella di quadrista. Evidenzia, altresì, la contraddittorietà intrinseca delle affermazioni del in ordine ai DPI Tes_1
forniti dalla società. Nel presente giudizio, avente ad oggetto il risarcimento del danno da esposizione ad amianto, aveva riferito che i mezzi di protezione (guanti, visiera e coperta) erano realizzati essi stessi in amianto e in altro procedimento, avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato da esposizione a benzene, aveva sostenuto che “vi erano i guanti … non vi erano altri mezzi di sicurezza quali visiera, occhiali;
c'era l'elmetto di sicurezza;
c'erano le scarpe di sicurezza;
c'era una tuta ignifuga;
mai viste mascherine con filtro” (cfr. verbali allegati).
5 Assume che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, nel caso di specie non vi era prova che il avesse espletato mansioni comportanti CP_1
l'esposizione ad amianto. Dalle dichiarazioni rese dall'unico testimone a suo dire attendibile, , escusso quale teste di riferimento a seguito di Testimone_2
specifica indicazione da parte del a conoscenza diretta dei fatti di causa per Tes_1
avere lavorato nel medesimo impianto presso il quale era addetto il , era CP_1
emerso che le mansioni espletate da quest'ultimo erano quelle di “quadrista”, svolte all'interno della sala di controllo, non esposta a sostanze cancerogene e, nello specifico, ad amianto;
mansioni per le quali la relazione Contarp aveva escluso il rischio da esposizione, considerando soggetti a rischio soltanto i manutentori.
Quanto alla ritenuta nocività dell'ambiente di lavoro, l'appellante precisa che, di contro, l'istruttoria aveva dimostrato che l'appellato aveva svolto la sua attività in ambienti totalmente salubri. Rileva che, a fronte dell'entrata in vigore della legge che vietava l'utilizzo dell'amianto nel 1992, il teste aveva, infatti, precisato Tes_2
che: “l'azienda cominciò 5 anni prima da quanto andai via ovvero nel 1995 a dismettere le parti in amianto … quando andai via nel 2000 già erano stati interamente eliminati i tetti in eternit ed anche le parti di fuel oil ovvero le parti combustibili nelle zone calde”; che “l'azienda adottava tutti i sistemi di protezione dell'impianto atteso che all'interno dello stesso vi erano una serie di elementi di pericolosità ... Esistevano dei protocolli relativi ai sistemi di protezione ai quali noi ci attenevano scrupolosamente” e ciò “anche prima dell'intervento legislativo
e quindi a maggior ragione dopo l'azienda imponeva dei sistemi di prevenzione e protezione”. Lo stesso testimone aveva peraltro puntualizzato che, nel reparto presso il quale era addetto insieme all'appellato, “non si riteneva esistesse il pericolo di respirare tali polveri sottili, ciò in quanto nel mio reparto [Pacol HF, ndr] non entravamo in contatto con le parti calde” e che, nonostante ciò, la dotazione di sicurezza fornita agli operatori del reparto (ove erano presenti il
6 benzene e l'acido fluoridrico) ossia “una tuta in neoprene ed un casco pressurizzato con aria, guanti in neoprene e stivali in neoprene” “sarebbe stata utile anche per questo”, per proteggere cioè i lavoratori anche da qualsivoglia esposizione ad amianto.
L'appellante aggiunge che, come comprovato dalla documentazione in atti (doc. tardiva cfr. indagine ambientale titolata “stralci dell'amianto e delle altre fibre sulle coperture in eternit e indagini ambientali per ricerca fibre di amianto” del
1998), peraltro, presso lo stabilimento di era stata sempre rilevata una CP_3
presenza di polveri di asbesto a livelli inferiori rispetto ai limiti di legge.
Evidenzia che, in ogni caso, la eventuale nocività della struttura in amianto non poteva desumersi esclusivamente dalla mera presenza di fibre, essendo necessaria la prova del deterioramento delle stesse;
circostanza quest'ultima indimostrata nel giudizio di primo grado.
Lamenta l'irrilevanza, ai fini della prova dell'esposizione, degli atti relativi al giudizio incardinato dall'appellato per il riconoscimento dei benefici previdenziali
(ctu e sentenza conclusiva), nonché del riconoscimento, da parte dell' della CP_2
natura professionale della patologia sofferta, trattandosi di atti relativi a procedimenti rispetto ai quali la società era rimasta estranea e non aveva quindi, esercitato il proprio diritto di difesa.
2. Con il secondo motivo la società appellante impugna la sentenza per l'errata valutazione relativa all'assolvimento dell'onere probatorio posto in capo al datore di lavoro in ordine al rispetto degli obblighi di sicurezza.
Rilevato che, in ogni caso, un siffatto onere incombeva sul datore di lavoro esclusivamente nelle ipotesi, diverse da quella di specie, in cui il lavoratore avesse correttamente provato l'esistenza di un danno, la nocività dell'ambiente lavorativo, la violazione delle misure di sicurezza e il nesso eziologico, sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, Parte_1
7 aveva provato di avere adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela della salute del lavoratore. Nel corso del giudizio, infatti, era stato dimostrato che il lavoratore, a seguito dell'assunzione, era stato reso edotto dalla società delle informazioni in materia di salute e sicurezza e sottoposto a formazione in riferimento alle precauzioni da adottare nei casi di eventuale servizio da svolgere in aeree in cui vi era la presenza di sostanze nocive o pericolose. Tale circostanza, comprovata dalla documentazione versata in atti, era stata confermata dal teste che, come già evidenziato, aveva altresì riferito che l'azienda aveva dotato Tes_2
gli operatori del reparto HF dei DPI necessari, quali una tuta in neoprene e un casco pressurizzato con aria, guanti e stivali in neoprene, sebbene non sussistesse un concreto pericolo derivante dall'amianto.
Aggiunge poi che, dalla copiosa documentazione versata in atti, si evinceva: che l'azienda sottoponeva l'appellato a periodiche visite mediche di controllo;
che ogni intervento sugli impianti avveniva sulla scorta di ferree procedure aziendali che imponevano ai lavoratori la compilazione del cd. permesso di lavoro semplice o complesso, a seconda dell'unità presso la quale era richiesto l'intervento e dell'eventuale presenza di sostanze nocive nel relativo ambiente;
lo svolgimento di frequenti indagini ambientali volte ad accertare la sussistenza di amianto, fibre o polveri nelle diverse aree di attività.
Deduce che, pertanto, il giudice di primo grado, in applicazione del principio del prudente apprezzamento delle prove desumibile dall'art. 116 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere adempiuto l'onere probatorio posto a carico della società datrice di lavoro.
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere condiviso acriticamente le “discutibili” conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, omettendo di valutare i rilievi critici formulati avverso le stesse dal consulente tecnico di parte e rispetto alle quali l'esperto nominato dal Tribunale non aveva contrapposto congrue argomentazioni.
8 Rileva che il giudice aveva omesso di considerare l'assenza di competenza specialistica del consulente d'ufficio, evidenziata dall'esperto di parte a seguito delle operazioni peritali, che aveva comportato, con riferimento all'accertamento del nesso causale, l'adozione di conclusioni carenti sotto il profilo tecnico scientifico e sprovviste di adeguate motivazioni.
Ribadisce, quindi, le critiche all'elaborato già formulate dal proprio consulente tecnico in seno alle osservazioni alla bozza di ctu e, in particolare: il mancato superamento della cd. dose-soglia di esposizione necessaria ai fini dell'insorgenza di un quadro di asbestosi;
l'errata valutazione degli esiti degli accertamenti compiuti dall'appellato, con precipuo riferimento all'esame TC effettuato in data
25.11.2020, dalla cui visione era emersa l'assenza di immagini riferibili a quadro di asbestosi (cfr. valutazione dott. Dirigente Medico di Radiologia presso il Per_1
Presidio CTO di Torino su richiesta dal ctp); l'errata valutazione dell'esame RX del 30.11.2020.
Contesta, infine, le modalità con cui sono state condotte le indagini peritali, lamentando un comportamento “deontologicamente scorretto” da parte del ctu il quale, nonostante i diversi accordi intercorsi, aveva attribuito rilievo ad esami diagnostici che avrebbero dovuto essere espletati presso una struttura pubblica e che, invece, erano stati autonomamente effettuati dall'appellato presso una struttura privata.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'errata personalizzazione del danno non patrimoniale, nonché il riconoscimento di interessi e rivalutazione sulla somma liquidata.
Il Tribunale, correttamente richiamati i principi enunciati in materia dalla
Suprema Corte, aveva erroneamente provveduto alla personalizzazione del danno rispetto al punto base indicato nelle cd. Tabelle di Milano, senza tuttavia specificare le ragioni e/o motivazioni poste a sostegno del relativo procedimento, violando
9 quanto previsto dalle medesime tabelle ove, in merito alla liquidazione del danno da invalidità temporanea, era espressamente consentita la personalizzazione solo in
“presenza di allegate e comprovate peculiarità”.
Evidenzia che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25164/2020, dalla quale peraltro era scaturita una modifica delle tabelle aveva affermato che: Per_2
“la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto della specificità del caso concreto … sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”.
Eccepisce la contrarietà della disposta condanna al pagamento di interessi e rivalutazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità che, per l'appunto, escludeva la debenza di tali accessori.
5. Infine, con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112
c.p.c. per aver il giudice omesso di pronunciare sulla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'azienda, con riferimento al periodo dal 12.2.1970 al 14.4.1982, durante il quale l'appellato aveva lavorato alle dipendenze di altra società, la Liquichimica Augusta s.r.l.
6. In ordine al primo motivo di appello, si osserva preliminarmente che le mansioni svolte da nel periodo alle dipendenze di e CP_1 Parte_1
fino ad aprile 2001 risultano per tabulas dall'attestazione del 12.12.2012, proveniente dalla società appellante, nella quale si certifica che l'appellato è stato assunto da detta società il 14.4.1982 con mansioni di operatore di impianto svolte
10 fino al 31.3.2001, mentre dall'1.4.2001 alla data del rilascio dell'attestazione il lavoratore aveva svolto mansioni di operatore giornaliero.
Il teste caporeparto nei reparti Pacol HF e Pacol 2 dal 1993 al 2000, Tes_2
nell'affermare che il , “assunto con la qualifica di operatore di impianto”, CP_1
“successivamente, a seguito della formazione ricevuta all'interno dell'azienda è stato inquadrato con la qualifica di quadrista, ovvero di occupava in sala controllo di controllare gli impianti”, non solo ha reso dichiarazioni in contrasto con quella rilasciata dalla stessa azienda datrice di lavoro, ma oltretutto ha reso dichiarazioni assolutamente generiche, non avendo circoscritto temporalmente quando tali mansioni, che a suo dire preservavano l'appellato dall'esposizione nociva ad amianto, sarebbero state assegnate al lavoratore, avendo il giudice dato atto, nel verbale di assunzione della prova testimoniale, dell'incapacità del testimone di ricordare esattamente i periodi di lavoro del all'interno della sala di controllo CP_1
(“il teste dichiara di non ricordare esattamente i periodo”. “Ricordo che fu uno dei primi a lavorare in sala controllo”).
Il teste invece, ha reso dichiarazioni pienamente conformi al certificato Tes_1
aziendale, affermando di avere lavorato come dipendente di con Parte_1
mansioni di operatore di impianti chimici dal 1972 (in realtà in tale periodo negli impianti di Liquichimica Augusta S.p.a. che nel 1982 ha ceduto Controparte_4
lo stabilimento all'appellante) al 2002 e che, per tutto il periodo, il era stato CP_1
suo collega di lavoro, svolgendo le sue stesse mansioni presso gli impianti Pacol
HF e Olex. Dette mansioni sono state esattamente descritte dal testimone (“Noi manutentori intervenivamo quando i bruciatori colavano cioè si otturavano con conseguente fuoriuscita di catrame e olio. I bruciatori erano coperti da trecce di amianto e quando detti bruciatori servivano per accendere i forni, era necessario rimuovere le trecce d'amianto; i bruciatori venivano quindi puliti e sturati e poi noi realizzavamo delle guarnizioni in amianto, per evitare la fuoriuscita di olio o
11 di vapore. Poi rimettevamo si bruciatori le trecce di amianto”. “I fogli di amianto venivano tagliati con un attrezzo chiamato <
Anche successivamente ha continuato ad occuparsi della manutenzione dei forni, anche di tanto in tanto era adibito ai quadri (cioè al computer da cui controllava
l'impianto) ma senza interrompere la manutenzione dei forni”. “Ogni singolo intervento durava circa quindici minuti in media … Il è stato sempre addetto CP_1
alla manutenzione dei forni per circa vent'anni…”). Da tali dichiarazioni, oltre ad emergere il contatto diretto e quotidiano dell'appellato con l'amianto per 20 anni, emerge altresì che il testimone, quando è stato chiamato a definire le mansioni svolte da lui e dal , le ha correttamente appellate (“operatore di impianti”), CP_1
quando invece le ha descritte, ha utilizzato l'espressione “noi manutentori”, senza con ciò attribuire alla parte mansioni diverse da quelle svolte: il testimone si è definito indifferentemente “operatore di impianti” e “manutentore” facendo riferimento ai piccoli interventi che gli operatori erano chiamati a operare quotidianamente sugli impianti (come si evince anche dalla sua testimonianza riportata nella sentenza del Tribunale di Siracusa n. 397/2013, all'esito del procedimento intrapreso dal nei confronti dell' al fine del Tes_1 CP_5
riconoscimento dei benefici ex art. 13 legge n. 257/1992) e questo conferma che quando il teste nei diversi procedimenti nei quali è stato sentito si è definito
“operatore di impianti chimici” non ha reso dichiarazioni difformi da quelle rese nel presente procedimento e anche quando si è definito, in altro giudizio,
“operatore di impianti chimici (quadrista)”, non ha reso una dichiarazione difforme a quella sopra riportata, ove ha precisato che “ogni tanto” era adibito “ai CP_1
quadri”.
12 Ciò che rileva nel presente giudizio è che il testimone abbia correttamente
“descritto” e non “denominato” le mansioni svolte da lui e dall'appellato, descrizione che collima con quella resa nel citato giudizio previdenziale (in cui il teste, si ribadisce, ha chiarito che le mansioni del quale operatore di Tes_1
impianti consistevano nel controllare il processo ovvero controllare che non vi fossero perdite e anomalie in genere, provvedendo alla “sostituzione dei pezzi in caso di guato (es. il bruciatore quando il forno si ferma): <<il nostro compito era quello di estrarre il bruciatore posizionarlo sul banco pulirlo e cambiare le guarnizioni che servivano per la tenuta del stesso>>” (vd. sent. cit., acquisita agli atti di causa).
Nella medesima sentenza che ha definito il procedimento previdenziale, il giudice ha dato atto che il teste conosceva bene le diverse mansioni svolte dai Tes_1
manutentori e dagli operatori d'impianti: “In merito ai rapporti tra i compiti di un operatore e quelli propri della figura del manutentore, il teste ha inoltre dichiarato che i manutentori intervenivano solo in caso di vera e propria fermata di impianto,
e che invece, in caso di emergenza, incombeva sugli operatori il primo intervento:
<<… era l'operatore in turno cha provvedere alle piccole manutenzioni
necessarie. Ad esempio se una guarnizione si sfrangiava interveniva l'operatore… se il danno era più grosso intervenivano i meccanici oppure le ditte esterne>>…gli operatori erano incaricati della sostituzione dei bruciatori…il teste ha così Tes_1
descritto l'intervento di estrazione del bruciatore: <<pe estrarre il bruciatore occorreva togliere la guarnizione che lo teneva fermo. provvedevamo utilizzando coltello o raschietto. sia le guarnizioni baderne all del erano in amianto>>”.
In definitiva, il teste ha reso dichiarazioni coerenti con le mansioni da lui Tes_1
svolte nei diversi giudizi in cui è stato sentito e soprattutto ha sempre descritto allo stesso modo le mansioni espletate anche dal . CP_1
13 Anche con riferimento ai mezzi di protezione usati dagli operai, il teste Tes_1
sia nel presente giudizio che in quello previdenziale, ha affermato che essi consistevano nei guanti di amianto, visiera in amianto e coperta di amianto, mentre non rileva l'indicazione di altri DPI riferiti dallo stesso testimone in altro procedimento, con riferimento alla protezione dell'esposizione al benzene.
Non vi sono ragioni, quindi, per ritenere il teste non attendibile e compiacente, mentre è rimasta vaga - anche con riferimento all'epoca - e non supportata documentalmente l'assegnazione dell'appellato esclusivamente e continuativamente alle mansioni di quadrista, in contrasto con l'attestazione sulle mansioni rilasciata dalla stessa azienda datrice di lavoro. Peraltro, mentre il teste non appare avere alcun interesse di fatto che possa mettere in discussione Tes_1
la sua attendibilità soggettiva, diversamente potrebbe ritenersi del teste il Tes_2
quale ha dichiarato di essere andato in mobilità nel 2000, fino alla data del pensionamento, fruendo di normativa che gli consentiva di fare entrare in azienda al suo posto il figlio, tuttora dipendente Pt_1
7. Quanto al terzo motivo di gravame, del quale è opportuno anticipare l'esame essendo idoneo a definire il giudizio, questa Corte, tenuto conto delle osservazioni alla relazione peritale svolta nel primo grado formulate dal consulente di parte appellante, ha ritenuto indispensabile, ai fini della decisione, rinnovare la CTU al fine di accertare l'esatta natura della patologia che affligge l'appellato, nonché accertare se essa sia causalmente ascrivibile all'attività lavorativa svolta dal febbraio 1970 al 14.4.1982 alle dipendenze di presso la Controparte_6
raffineria di e dal 15.4.1982 all'1.4.2013 alle dipendenze di CP_3 Parte_1
con mansioni di operatore di impianto fino al 31.3.2001 e poi di operatore
[...]
giornaliero.
Il CTU nominato, dott. , esaminata la copiosa documentazione Persona_3
sanitaria, dato atto dell'ottenimento da parte del dei benefici previdenziali CP_1
14 ex art. 13 comma 8 legge 257/1992 e del riconoscimento da parte dell della CP_2
malattia professionale (“asbestosi polmonare in assenza di ripercussione spirometrica”), dopo aver riferito cenni sull'asbesto e sulla sua presenza nello stabilimento di ove ha lavorato l'appellato - nel quale come ricavato dalla CP_3
relazione del 19.10.2004, il minerale risultava presente oltre CP_7
che sotto forma di cementoamianto (Eternit) a copertura di alcuni edifici dello stabilimento, nonché di indumenti o altri manufatti di protezione contro il calore, anche direttamente come componente di strutture presenti negli impianti di produzione e, in particolare, sotto forma di coibente di tubazioni e serbatoi, interruttori elettrici, trecce e guarnizioni in forni e caldaie -, ha evidenziato che gli operatori di impianto e non solo i manutentori (i quali lo erano massimamente), potevano risultare esposti al minerale in modo diretto o indiretto, in relazione all'espletamento dei compiti e funzioni inerenti alle specifiche mansioni e al reparto ove le stesse venivano espletate (posto che amianto e MCA sono stati sottoposti a bonifica e/o successivo smaltimento da parte di , Parte_1
progressivamente e con le tempistiche indicate dalla stessa azienda, in più riprese e fino all'anno 2003).
Per rispondere poi agli specifici quesiti ricevuti si è soffermato sulla descrizione della patologia “asbestosi”, fornendone la definizione (“fibrosi polmonare diffusa
e progressiva causata dalla inalazione di polveri contenenti amianto”) e chiarendone le cause e la natura “dose dipendente” (“Tale patologia è… causata dalla inalazione continuata e significativa di fibre di asbesto, condizione che si verifica in genere sul luogo di lavoro (a parte eventuali esposizioni extra- professionali, che però solo raramente possono condurre ad asbestosi) e rientra a pieno titolo nel novero delle patologie polmonari definite dalla Medicina del
Lavoro “pneumoconiosi”, cioè malattie causate dall'accumulo di polveri minerali nei polmoni…La malattia è dose dipendente. Ciò nonostante, solo una frazione di
15 qualsiasi coorte esposta a una dose fibrogenica di amianto sviluppa asbestosi, probabilmente in relazione alle variazioni individuali da soggetto a soggetto nella deposizione o nella clearance (rimozione) delle fibre… Conseguenza di ciò è lo sviluppo di una fibrosi interstiziale polmonare e pleurica, dato che le fibre di asbesto sono in grado di raggiungere il rivestimento viscerale e parietale (con formazione di ispessimenti o “placche pleuriche”, spesso in seguito calcificati)…
L'inalazione di fibre di asbesto può quindi determinare la patologia asbestosica, caratterizzata da un lungo intervallo di tempo fra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia;
questo intervallo, chiamato "tempo di latenza", è in genere di 10 anni o più, fino a 20-30 anni…”). Quanto alla sintomatologia e agli strumenti diagnostici, il consulente ha chiarito che essa consta di sintomi vaghi e generici, quali: astenia, dispnea da sforzo, tosse non produttiva, dolore toracico etc. e obiettivamente la patologia può essere pressoché silente, a meno del riscontro di rantoli crepitanti all'auscultazione, a livello delle basi polmonari. Dal punto di vista clinico la malattia è indistinguibile dalle interstiziopatie polmonari di altra natura. Il sospetto diagnostico è, dunque, legato alla pregressa (presunta
o meno) esposizione ad amianto… per la diagnosi ci si avvale dall'esame radiologico del torace, che dovrebbe essere eseguito secondo i criteri fissati dalla classificazione radiologica delle pneumoconiosi dell'ILO 1980 e s.m.i.vi. Nelle rx- grafie di soggetti affetti da asbestosi sono individuabili fini opacità irregolari e/o lineari alle basi polmonari, che nelle fasi avanzate di malattia tendono alla coalescenza determinando quadri definiti a “vetro smerigliato” e/o a “nido
d'ape”. Al giorno d'oggi vengono utilizzati sempre più gli esami radiologici di secondo livello, cioè la tomografia computerizzata (TC) e, in particolare, la TC ad alta risoluzione (HRCT) per la sua maggiore sensibilità. A tale proposito, per standardizzare la refertazione della HRCT nelle pneumoconiosi, è stata introdotta una classificazione internazionale delle HRCT, denominata ICOERDi. In tale
16 classificazione l'imaging HRCT tipico dell'asbestosi comprende l'ispessimento interstiziale intralobulare (cui corrisponde, istologicamente, lafibrosi peri- bronchiolare), l'ispessimento dei setti interlobulari, le lesioni puntiformi sub- pleuriche, le strie curvilinee subpleuriche e le bande parenchimali, che rifletterebbero un ispessimento pleurico viscerale piuttosto che una fibrosi.
Trattasi, in ogni caso, di alterazioni aspecifiche e comuni alle fibrosi polmonari interstiziali idiopatiche o di altra natura;
la contestuale presenza di ispessimenti
(placche) a livello pleurico conferma la possibilità di trovarsi di fronte a un quadro di asbestosi. Dal punto di vista funzionale polmonare, infine, nell'asbestosi le alterazioni fibrotiche dell'interstizio, riducendo riducono l'elasticità del polmone, configurano un quadro funzionale spirometrico di insufficienza ventilatoria di tipo restrittivo, con riduzione consensuale della capacità vitale (CV) e del volume espiratorio massimo nel 1° secondo (VEMS o FEV1), in assenza di alterazioni ostruttive che sono, invece, tipiche delle broncopatie croniche...”.
IL CTU ha quindi ricostruito le mansioni specifiche svolte dall'appellato nello stabilimento di tenendo conto della descrizione dettagliata contenuta nella CP_3
relazione tecnica d'ufficio espletata dall'ing. nel procedimento Persona_4
in contraddittorio con l' , finalizzato ad ottenere i benefici previdenziali CP_5
(conclusosi con la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 397/2013 di accoglimento della domanda, già citata). Tale descrizione coincide sostanzialmente, anche se maggiormente approfondita, con quella riferita dal teste (“L'operatore di Tes_1
impianto/polivalente si occupava non solo di piccola manutenzione ma anche dell'avviamento dell'impianto. Durante la sostituzione del bruciatore, necessario per il buon funzionamento dell'impianto, le guarnizioni di amianto, per essere sostituite, venivano raschiate. Le operazioni sulle parti calde avvenivano attraverso l'utilizzo di guanti contenenti amianto. La frequenza delle operazioni sopra citate era abbastanza alta (1 volta ogni ora) a causa della 'pesantezza' del
17 combustibile usato FUEL OIL (un misto dell'estratto del greggio). Tale olio produceva notevoli quantità di scorie che intasavano i bruciatori. Inoltre, nella fase di passaggio del benzolo e della paraffina, spesso i cuscini di amianto che avvolgevano le valvole si incendiavano e quindi dovevano necessariamente provvedere alla rimozione e sostituzione con nuovi cuscini”).
Il consulente ha rilevato anche che dalle testimonianze assunte in primo grado non
è emerso che nelle operazioni che potenzialmente potevano esporre i lavoratori a polveri contenenti anche fibre di asbesto venissero utilizzati adeguati dispositivi di protezione individuale [che, nella fattispecie, dovevano essere DPI delle vie respiratorie, tipo mascherine filtranti monouso semi-faciali almeno FP2 o, meglio,
FP3], giungendo così alla conclusione secondo cui “è possibile ipotizzare, nelle modalità descritte, una effettiva inalazione delle fibre così aero-disperse” e tale conclusione ha confermato (p.18 della relazione) pur dando atto delle contestazioni mosse dall'appellante alla testimonianza di e alla versione della stessa parte Tes_1
secondo cui le mansioni effettivamente svolte (di quadrista e comunque non di manutentore) avrebbero escluso l'esposizione del lavoratore alla nocività dell'amianto, affermando che “va considerata la possibile esposizione ad amianto del sig. , perlomeno nel periodo iniziale del suo impiego di operatore di CP_1
impianto presso lo stabilimento di , non potendosi escludere una potenziale CP_3
esposizione anche dopo il cambio mansione in quanto non è verosimile che il quadrista lavori confinato in sala-quadri e non possa, invece, intervenire - sia pure occasionalmente - in impianto, a seconda delle necessità”, escludendo una significativa esposizione all'inalazione di fibre di amianto aerodisperse solo per il periodo successivo, di svolgimento delle mansioni di operatore presso il reparto stoccaggio, con assistenza nelle aree esterne e di operatore giornaliero addetto alla change house, per la natura dell'attività lavorativa e l'ambiente di lavoro ove venivano svolte, successivamente all'aprile 2001.
18 Tanto premesso il CTU, preso atto anche delle risultanze della testimonianza di secondo cui le operazioni di sostituzione del bruciatore e Testimone_1
raschiamento delle guarnizioni di amianto effettuate con guanti di amianto - nel corso delle quali poteva ipotizzarsi l'esposizione del lavoratore a dispersione di fibre di asbesto nell'ambiente - erano svolte con elevata frequenza, circa 1 ogni ora, della durata stimata di 15-20 minuti ciascuna, ha rilevato che si trattava comunque di un'attività non continuativa nell'intero turno di lavoro di 8 ore, quantificabile nella durata di tempo pari a circa 1/3 dello stesso e, tenuto conto altresì del valore stimato di esposizione nel corso del procedimento di natura previdenziale, pari a
0,59 ff/cm3 ha concluso che detto risultato “certamente utile per il suddetto riconoscimento previdenziale, non risulta sufficiente a sostenere l'insorgenza di un quadro di asbestosi”, data la natura dose correlata della patologia.
Tali conclusioni risultano rafforzate dall'ulteriore valutazione medico legale del quadro patologico emergente dagli esami di diagnostica per immagini - oggetto di specifico quesito peritale stanti i precisi rilievi del consulente di parte appellante - avendo al riguardo il CTU così osservato: “La diagnostica per immagini del caso in esame, ampiamente rappresentata (ben 12 esami, tra radiografia tradizionale e
TC del torace, dal 2012 al 2024), mette in evidenza esclusivamente un quadro polmonare caratterizzato da una interstiziopatia a carattere reticolo-nodulare a carico dei lobi inferiori di entrambi gli emitoraci con segni di fibrosi polmonare
(cfr. rx-grafie del 17/09/2012, del 03/04/2014 e del 03/04/2017); nella successiva rx-grafia del 06/04/2020 si cita, invece, solo la “accentuazione della trama vascolo-bronchiale da broncopatia” [refertata anche nella precedente del 2107] ma senza altre lesioni pleuro-polmonari in atto. In nessuna delle radiografie esibite da parte appellata, riportate ed elencate al paragrafo 3.3 della presente relazione, si fa cenno di ispessimenti pleurici o della presenza di placche pleuriche”.
19 “Anche negli esami TC del torace si apprezza e conferma il diffuso ispessimento dell'interstizio polmonare con bronchi ispessiti e presenza di noduli e micronoduli calcifici, tendenti alla confluenza, in corrispondenza dei lobi inferiori, disposti in fila o a grappolo (cfr. TC del 26/10/2012, TC HRCT del 23/03/2016, TC del
13/11/2017, TC del 23/09/2022, TC dell'11/09/2023) con aree di addensamento parenchimale a “vetro smerigliato” e bolle di enfisema centro-lobulare (TC del
20/08/2013). Degno di nota è quanto riportato nel referto della TC del torace del
29/05/2019, svolta presso il Servizio di Diagnostica per Immagini dell'Istituto
Ortopedico Villa Salus di Augusta (SR), relativamente ai suddetti noduli calcifici:
“… le numerose micro-calcificazioni bronchiolari diffuse in entrambi i polmoni sono invariate per numero, volume e distribuzione spaziale: esse sono da riferire verosimilmente all'esito di una pregressa bronchiolite diffusa ...”. “Analoga considerazione viene svolta nell'esame TC dell'11/09/2023, eseguita nello stesso
Servizio di Villa Salus: “… Presenza … di diversi micro-noduli calcifici … da riferire verosimilmente a esiti …” e nell'ultimo recente esame TC dell'8/11/2024, sempre effettuato nella stessa unità operativa diagnostica: “… si confermano le numerose micro-nodulazioni a densità calcifica e tendenti alla confluenza localizzati a carico di entrambi i polmoni, specie nei lobi polmonari inferiori, nel lobo medio e nel lobo lingulare, con prevalente distribuzione in sede sub-pleurica
e bronchiolare. Si evidenziano anche sottili strie iperdense, in parte confluenti, in continuità con la pleura. I reperti riscontrati sono sostanzialmente invariati a confronto con esame TC precedente, riconducibili a esiti …”. Va sottolineato, ancora, come in nessuno degli esami di tomografia computerizzata prodotti e acquisiti vengano riferiti segni di interessamento pleurico”.
I due esami spirometrici prodotti agli atti, poi, “manifestano chiaramente una riduzione della ventilazione polmonare a carico dei volumi dinamici, cioè di tipo ostruttivo mentre, come già anticipato nel paragrafo 5.2, nella patologia
20 asbestosica, alterazione di natura fibrotica, si determina sempre e costantemente un quadro spirometrico di tipo restrittivo, con diminuzione dei volumi statici, principalmente la capacità vitale, restando invariato l'indice di Tiffenau. Nel caso di specie, in tutta evidenza, l'alterazione funzionale della ventilazione polmonare
è dovuta alla sussistenza della riconosciuta broncopatia cronica ostruttiva”.
Da tali osservazioni il CTU, richiamando le premesse fatte (sopra riferite) sulle caratteristiche della radiologia tipica dell'asbestosi ed evidenziata l'assenza di ispessimenti e/o placche pleuriche, calcificate o meno, ha concluso per l'esclusione di un quadro di asbestosi, emergendo piuttosto dagli esami diagnostici effettuati con cadenza praticamente annuale a partire dal 2012, una patologia non ascrivibile causalmente al rischio lavorativo da esposizione ad amianto.
Le conclusioni cui è giunto il CTU sono condivise da questa Corte, essendo fondate su un attento esame delle risultanze istruttorie acquisite nel primo grado di giudizio e soprattutto della documentazione sanitaria prodotta agli atti di causa, dalla quale emerge una patologia di “Broncopatia cronica, con lieve deficit della ventilazione polmonare di tipo ostruttivo, in soggetto con segni radiografici e TC di fibrosi polmonare” non compatibile con le caratteristiche proprie delle immagini radiologiche e le limitazioni funzionali proprie dell'asbestosi.
Tali conclusioni non appaiono incise dalle osservazioni del consulente di parte appellata, laddove questi evidenzia la mancanza di un titolo di specializzazione in
Radiologia del CTU, atteso che deve presumersi che il possesso della specializzazione in medicina legale attribuisca la capacità tecnica di esaminare le immagini polmonari (peraltro il dott. ha precisato di essere “Medico Per_3
Autorizzato” ai sensi del D.lgs. 101/2020 - n. 1999 dell'elenco istituito presso il
Ministero del Lavoro - nonché componente della Commissione Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e di Vita dell'Ordine dei Medici di Catania). Né appaiono decisive le ulteriori osservazioni sulle risultanze diagnostiche formulate dal
21 consulente di parte e integralmente confutate dal consulente nominato d'ufficio, con argomenti pienamente condivisibili.
8. In definitiva, assorbiti gli altri motivi, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere rigettato il ricorso proposto da al fine di ottenere la condanna di al CP_1 Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in tesi subìto a causa della malattia (asbestosi) contratta quale conseguenza dell'esposizione ad amianto nei luoghi di lavoro.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell'appellato, per il principio della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di risarcimento del danno da esposizione ad amianto nei luoghi di lavoro proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida per il CP_1
primo grado in € 2.695,00 e per il presente grado in € 2.906,00 oltre spese generali
(15%) iva e cpa.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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