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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1962/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1962/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...], città CP_1 di Esteio, Rio Grande do Sul, CAP 93260-010; , nato il [...], in [...] CP_2 ed ivi residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91755-
124; , nato il [...], in [...] ed ivi residente Controparte_3 in Via São Paulo, numero 345, città di São Leopoldo, Rio Grande do Sul, CAP 93010-170; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini (C.F.: ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio legale sito in Firenze, Via della Bellariva n. 26, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto.
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], Persona_1 comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 27.09.1885 da e Persona_2 Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 4), il quale era emigrato in Brasile ove in data 15.01.1910 aveva sposato Per_4
(cfr. doc. in atti n. 5). Dalla loro unione matrimoniale era nato in [...] in data [...] il
[...] figlio (cfr. doc. in atti n. 6). L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era morto Persona_5 senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 14).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_5
- egli contraeva matrimonio con in data 20.02.1938 (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro Per_6 unione coniugale nasceva il figlio in data 24.05.1939 (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_7
- in data 24.12.1960 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_7 Controparte_5
9) e da questa unione coniugale nascevano i figli: in data 13.01.1962 (cfr. doc. Persona_8 in atti n. 10); in data 13.03.1964 (cfr. doc. in atti n. 10) – odierno ricorrente e CP_1 CP_2
in data 22.01.1977 (cfr. doc. in atti n. 10) - odierno ricorrente;
[...]
- dalla relazione tra e nasceva in data 26.02.1999 Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 11) – odierno ricorrente. Controparte_3
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
10.02.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_4 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli non essendoci prova di
2 quando l'avo italiano si sia trasferito in Brasile e, pertanto, presumendo che sia stato soggetto alla
Grande naturalizzazione Brasiliana del 1889.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20 febbraio 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv.
Antonio Germanò per delega dell'Avv. Sara Brazzini, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore impugnava e contestava la comparsa avversaria in quanto illegittima e infondata. In punto di naturalizzazione, si riportava integralmente alle pronunce delle SS.UU. del
2022 nn. 25317 e 25318, mentre in ordine alla carenza di interesse ad agire, evidenziava che i ricorrenti hanno presentato istanza per il riconoscimento in via amministrativa al Consolato Italiano di Porto Alegre, dove hanno ricevuto il n. d'iscrizione 36385. Sottolineava all'uopo che i tempi di evasione della richiesta amministrativa sono del tutto indefiniti e superiori al termine di 730 giorni, argomentando che il consolato, nell'agosto 2024, aveva comunicato sul proprio sito internet di aver aperto le prenotazioni degli appuntamenti per i soggetti con n. d'iscrizione fra il 15001 e il 16000 mentre nell'agosto 2023 aveva comunicato di aver aperto le prenotazioni degli appuntamenti fra il
12001 e il 13000; ciò emerge dalla nota di deposito del 19/02/2025. Si riportava, pertanto, alla nota depositata e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo. Il
Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante si rinvengano documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliana, nei quali i discendenti dell'avo capostipite siano stati Persona_1
Per_ generalizzati col cognome in luogo di si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi Per_8 delle medesime persone data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile ad errori di grafia del cognome rimasti nel tempo immutati fino agli odierni ricorrenti, contrariamente a quanto avvenuto per le anagrafiche dell'avo , dei suoi genitori e ), Persona_1 Persona_2 Persona_3
3 della moglie ( ), del primo discendente ) e del figlio di questo Persona_4 Persona_5 PE
, che sono state oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati
[...] dall'autorità giudiziaria straniera, rinvenibili nelle certificazioni versate agli atti (cfr. annotazioni in calce ai doc. nn. 5, 6, 7 e 8).
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_6
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo Persona_1
4 Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere
5 interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Hanno documentato, infatti, di essersi messi in lista d'attesa nell'aprile 2024 presso il Consolato italiano a Porto Alegre al fine di essere convocati e, quindi, poter presentare la domanda de qua, ottenendo il numero di iscrizione 36.385 (cfr. doc. in atti n. 15); tuttavia, nell'agosto 2023, il suddetto organo consolare comunicava, sul proprio sito istituzionale, di avere aperto le convocazioni dei soggetti con numero di iscrizione tra il 12.001 e il 13.000 e nell'agosto 2024 il Consolato stava procedendo ancora con le iscrizioni tra il 15.001 e il 16.000 (cfr. doc. in atti “All. A) Convocazioni
Consolato Generale d'Italia di Porto Alegre 2024-2023”, depositato in data 19.02.2025).
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della loro richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis – destinata, dunque, ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato - dovuta alla condizione di sostanziale paralisi in cui
6 versano gli uffici competenti in ragione della mole di domande presentate.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. CP_4
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario, da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlio, senza interruzione, fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, l'avo italiano nato a [...] il [...] da Persona_1 Persona_2
e (cfr. doc. in atti n. 4) ha trasmesso la cittadinanza al figlio , nato il Persona_3 Persona_5
16.08.1912, che sposatosi con (cfr. doc. in atti n. 7), ha dato alla luce nato Per_6 Persona_7 il 24.05.1939 (cfr. doc. in atti n. 8); quest'ultimo, si è unito in matrimonio con in Controparte_5 data 24.12.1960 (cfr. doc. in atti n. 9) e da questa unione sono nati i figli in data Persona_8
13.01.1962 (cfr. doc. in atti n. 9); in data 13.03.1964 (cfr. doc. in atti n. 9) – odierno CP_1 ricorrente e in data 22.01.1977 (cfr. doc. in atti n. 9) -odierno ricorrente. Dalla relazione CP_2
7 tra e era nato in data [...] Persona_8 Persona_9 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 11) – odierno ricorrente.
[...]
Successivamente, moriva in Brasile (cfr. doc. in atti n.
5 - annotazione di morte sul Persona_1 certificato di matrimonio) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data
24.05.2024 dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON CONSTA, fino alla presente data, alcun registro di naturalizzazione a nome di o o , Persona_1 Per_10 Per_11 figlio di e di , nato in [...], nato il [...]”(cfr. doc. Persona_3 Persona_2 in atti n. 14).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio Persona_1 figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_4 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato il 13 CP_1 marzo 1964 in Brasile;
, nato il [...] in [...] e CP_2 Controparte_3
, nato il [...] in [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...] sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
8 - ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 22.03.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1962/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...], città CP_1 di Esteio, Rio Grande do Sul, CAP 93260-010; , nato il [...], in [...] CP_2 ed ivi residente in [...], città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP 91755-
124; , nato il [...], in [...] ed ivi residente Controparte_3 in Via São Paulo, numero 345, città di São Leopoldo, Rio Grande do Sul, CAP 93010-170; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini (C.F.: ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio legale sito in Firenze, Via della Bellariva n. 26, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto.
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], Persona_1 comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 27.09.1885 da e Persona_2 Persona_3
(cfr. doc. in atti n. 4), il quale era emigrato in Brasile ove in data 15.01.1910 aveva sposato Per_4
(cfr. doc. in atti n. 5). Dalla loro unione matrimoniale era nato in [...] in data [...] il
[...] figlio (cfr. doc. in atti n. 6). L'avo italiano, una volta emigrato in Brasile, era morto Persona_5 senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 14).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_5
- egli contraeva matrimonio con in data 20.02.1938 (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro Per_6 unione coniugale nasceva il figlio in data 24.05.1939 (cfr. doc. in atti n. 8); Persona_7
- in data 24.12.1960 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_7 Controparte_5
9) e da questa unione coniugale nascevano i figli: in data 13.01.1962 (cfr. doc. Persona_8 in atti n. 10); in data 13.03.1964 (cfr. doc. in atti n. 10) – odierno ricorrente e CP_1 CP_2
in data 22.01.1977 (cfr. doc. in atti n. 10) - odierno ricorrente;
[...]
- dalla relazione tra e nasceva in data 26.02.1999 Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 11) – odierno ricorrente. Controparte_3
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
10.02.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_4 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli non essendoci prova di
2 quando l'avo italiano si sia trasferito in Brasile e, pertanto, presumendo che sia stato soggetto alla
Grande naturalizzazione Brasiliana del 1889.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20 febbraio 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv.
Antonio Germanò per delega dell'Avv. Sara Brazzini, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore impugnava e contestava la comparsa avversaria in quanto illegittima e infondata. In punto di naturalizzazione, si riportava integralmente alle pronunce delle SS.UU. del
2022 nn. 25317 e 25318, mentre in ordine alla carenza di interesse ad agire, evidenziava che i ricorrenti hanno presentato istanza per il riconoscimento in via amministrativa al Consolato Italiano di Porto Alegre, dove hanno ricevuto il n. d'iscrizione 36385. Sottolineava all'uopo che i tempi di evasione della richiesta amministrativa sono del tutto indefiniti e superiori al termine di 730 giorni, argomentando che il consolato, nell'agosto 2024, aveva comunicato sul proprio sito internet di aver aperto le prenotazioni degli appuntamenti per i soggetti con n. d'iscrizione fra il 15001 e il 16000 mentre nell'agosto 2023 aveva comunicato di aver aperto le prenotazioni degli appuntamenti fra il
12001 e il 13000; ciò emerge dalla nota di deposito del 19/02/2025. Si riportava, pertanto, alla nota depositata e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo. Il
Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante si rinvengano documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliana, nei quali i discendenti dell'avo capostipite siano stati Persona_1
Per_ generalizzati col cognome in luogo di si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi Per_8 delle medesime persone data la corrispondenza della paternità, della maternità, della data e del luogo di nascita e che la discrepanza riscontrata sia sostanzialmente addebitabile ad errori di grafia del cognome rimasti nel tempo immutati fino agli odierni ricorrenti, contrariamente a quanto avvenuto per le anagrafiche dell'avo , dei suoi genitori e ), Persona_1 Persona_2 Persona_3
3 della moglie ( ), del primo discendente ) e del figlio di questo Persona_4 Persona_5 PE
, che sono state oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati
[...] dall'autorità giudiziaria straniera, rinvenibili nelle certificazioni versate agli atti (cfr. annotazioni in calce ai doc. nn. 5, 6, 7 e 8).
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_6
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo Persona_1
4 Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere
5 interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Hanno documentato, infatti, di essersi messi in lista d'attesa nell'aprile 2024 presso il Consolato italiano a Porto Alegre al fine di essere convocati e, quindi, poter presentare la domanda de qua, ottenendo il numero di iscrizione 36.385 (cfr. doc. in atti n. 15); tuttavia, nell'agosto 2023, il suddetto organo consolare comunicava, sul proprio sito istituzionale, di avere aperto le convocazioni dei soggetti con numero di iscrizione tra il 12.001 e il 13.000 e nell'agosto 2024 il Consolato stava procedendo ancora con le iscrizioni tra il 15.001 e il 16.000 (cfr. doc. in atti “All. A) Convocazioni
Consolato Generale d'Italia di Porto Alegre 2024-2023”, depositato in data 19.02.2025).
Ebbene, è evidente che i ricorrenti si trovino in una situazione giuridica di incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della loro richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis – destinata, dunque, ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato - dovuta alla condizione di sostanziale paralisi in cui
6 versano gli uffici competenti in ragione della mole di domande presentate.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. CP_4
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario, da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana viene trasmessa da padre a figlio, senza interruzione, fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, l'avo italiano nato a [...] il [...] da Persona_1 Persona_2
e (cfr. doc. in atti n. 4) ha trasmesso la cittadinanza al figlio , nato il Persona_3 Persona_5
16.08.1912, che sposatosi con (cfr. doc. in atti n. 7), ha dato alla luce nato Per_6 Persona_7 il 24.05.1939 (cfr. doc. in atti n. 8); quest'ultimo, si è unito in matrimonio con in Controparte_5 data 24.12.1960 (cfr. doc. in atti n. 9) e da questa unione sono nati i figli in data Persona_8
13.01.1962 (cfr. doc. in atti n. 9); in data 13.03.1964 (cfr. doc. in atti n. 9) – odierno CP_1 ricorrente e in data 22.01.1977 (cfr. doc. in atti n. 9) -odierno ricorrente. Dalla relazione CP_2
7 tra e era nato in data [...] Persona_8 Persona_9 Controparte_3
(cfr. doc. in atti n. 11) – odierno ricorrente.
[...]
Successivamente, moriva in Brasile (cfr. doc. in atti n.
5 - annotazione di morte sul Persona_1 certificato di matrimonio) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data
24.05.2024 dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia
e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON CONSTA, fino alla presente data, alcun registro di naturalizzazione a nome di o o , Persona_1 Per_10 Per_11 figlio di e di , nato in [...], nato il [...]”(cfr. doc. Persona_3 Persona_2 in atti n. 14).
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio Persona_1 figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_4 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato il 13 CP_1 marzo 1964 in Brasile;
, nato il [...] in [...] e CP_2 Controparte_3
, nato il [...] in [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...] sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
8 - ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 22.03.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
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