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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1107 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2066/2023 emessa dal Tribunale di Bari – Terza a
Sezione Civile, pubblicata il 24/5/2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Monopoli (BA) al Corso Parte_1 C.F._1
Umberto I, n. 18, presso lo studio dell'avv. Christian Vito Montanaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellante-
c/
(C.F. ), in persona del legale RO P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari (BA) alla Via Melo, n. 97, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e
con sede in Bologna, (C.F. ; P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del procuratore ad negotia Dr. , elettivamente domiciliata in Bari (BA) alla Via Controparte_3
De Romita, n. 5, presso lo studio dell'AVV. Maria Stella Schiraldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellati-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta dell'udienza collegiale del 11/6/2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 2066/2023, pubblicata il 24 maggio 2023, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta dai genitori della minore , nei confronti del Parte_1 RO
, con chiamata in causa della Compagnia garante avente ad oggetto
[...] Controparte_2 la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla suddetta minore, la quale, il 19 dicembre 2012, mentre
Pagina 1 frequentava il secondo anno dell'Istituto di istruzione secondaria superiore Liceo Artistico Statale
“Giuseppe De Nittis” in Bari, durante lo svolgimento di esercitazioni pratiche di disegno, veniva colpita da una tavola di disegno incautamente mal posizionata, riportando un “trauma cranico-cervicale non commotivo con cefalea e vertigini” diagnosticato dai sanitari dell'Ospedale Di Venere presso il quale veniva trasportata, nonché postumi di invalidità temporanea e permanente consistiti in: “vertigini e cefalea ad esordio post traumatico”, “cervicodorsalgia funzionale e in crisi similvertiginosa in seguito a trauma cranico accidentale”, “cervico-dorsalgia con limitazione funzionale del collo e severo stato d'ansia con connotati di claustrofobia di tipo post-traumatico”, “disturbo d'ansia con tratti fobici a seguito di trauma cranio-cervicale”, “cervicodorsalgia con limitazione del collo e cefalea”.
In particolare, il Tribunale ha ricondotto la pretesa risarcitoria nell'alveo e tutele della responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico ex art. 1218 c.c. per il “danno cagionato dall'alunno a sé stesso” e, all'esito dell'istruttoria espletata con le prove testimoniali e CTU medico-legale, non ha ravvisato “alcun elemento per affermare una responsabilità ascrivibile a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici”.
Con atto di citazione in appello notificato il 31/7/2023, ha interposto gravame avverso Parte_1 la suddetta sentenza, chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado e la condanna del a risarcire tutti i danni patiti nella RO misura di € 19.086,41, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre a svalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e al pagamento delle spese della CTU espletata in primo grado.
L'appellante, con un unico e articolato motivo, ha censurato la sentenza di primo grado, eccependo il vizio di motivazione, nella parte in cui il giudice di prime cure ha, in base all'istruttoria espletata, ritenuto che l'evento dannoso si fosse verificato esclusivamente a causa del comportamento repentino e imprevedibile dell'alunna e pertanto “provato il caso fortuito eccepito dal e dalla compagnia di CP_1 assicurazioni, come tale idoneo a recidere ogni legame tra la condotta colpevole imputata all'insegnante ed all'Istituto scolastico ed i danni riportati dall'alunna”.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, il Tribunale nell'inquadrare giuridicamente – in modo corretto - la fattispecie oggetto di causa nella responsabilità contrattuale, avrebbe fatto mal governo del principio dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione convenuta.
Si è costituito il , in persona del legale rappresentante pro tempore, RO il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività ex art. 325 c.p.c., deducendo che la Compagnia assicurativa aveva notificato la sentenza oggetto di gravame in data 30 giugno 2023, e che “solo” il 31 luglio 2023, la aveva notificato l'atto di appello;
e nel Parte_1 merito, chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, o in subordine di ridurre il quantum richiesto ex art. 1227 c.c. in considerazione del comportamento tenuto dalla minore, comunque chiedendo di essere tenuta indenne, dalla Compagnia garante, da ogni conseguenza derivante Controparte_2 dall'accoglimento della domanda risarcitoria.
La costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in Controparte_2 fatto e in diritto e, in subordine e nell'ipotesi di accoglimento sia pur parziale dell'appello e della formulata chiesta di manleva, la limitazione dell'indennizzo al massimale indicato in polizza.
All'udienza del 11/06/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
************************************
Pagina 2 L'appello è fondato per quanto di ragione, e deve essere accolto nei termini di seguito ad indicarsi.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, sollevata dal
. RO
Occorre al riguardo rilevare che la sentenza appellata è stata notificata alla -già maggiorenne- Parte_1 in data 30/6/2023, e che i trenta giorni utili per la notifica dell'impugnazione andavano quindi a scadere il
30/7/2023.
Tale data non può comunque ritenersi l'ultimo giorno utile per la notifica dell'appello.
Essendo difatti il giorno 30/7/2023, di domenica, il termine per l'impugnazione deve ritenersi differito al successivo giorno feriale, e quindi al 31/7/2023.
Avendo l'appellante notificato l'appello, a mezzo p.e.c., in data 31/7/2023, deve quindi ritenersi la tempestività dell'impugnazione e l'infondatezza della eccezione di inammissibilità.
Quanto al merito, non possono ritenersi condivisibili le conclusioni tratte dal Giudice di prime cure.
Non è dubitabile né contestato che la fattispecie de qua, sia sussumibile nell'ambito della ipotesi di responsabilità contrattuale, trovando la relativa fonte nel rapporto contrattuale instauratosi tra i genitori del minore e l'istituto scolastico, a seguito della domanda di iscrizione;
il correlato vincolo negoziale, comporta quindi, l'obbligo per l'istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri un danno a sé stesso, imponendo anche al precettore, lo specifico obbligo di protezione e sorveglianza discendente dal “contatto sociale”, assimilabile al rapporto contrattuale
(Cassazione civile sez. III, n. 18615/2015, e n. 36723/2021).
A quanto innanzi consegue l'applicabilità, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno nei confronti dell'istituto scolastico, del regime probatorio ex art. 1218 c.c.; sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante.
Risultava sufficiente, ai predetti fini, fornire, da parte dei genitori dell'allora minore riscontri Parte_1 sull'accadimento -che aveva provocato le conseguenze dannose-, e relativa verificazione durante l'orario scolastico.
Sul convenuto , gravava l'onere di fornire la prova liberatoria, e quindi che l'evento si era CP_1 verificato per causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo di primo grado, si legge “La sig.na [..] frequentava il Parte_1 secondo anno dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, Liceo Artistico Statale 'Giuseppe De Nittis'.
[..] Il corso di studi prevedeva, tra l'altro, lo svolgimento di esercitazioni pratiche di disegno da espletarsi in appositi laboratori, ubicati all'interno dell'Istituto Scolastico. In data 19.12.2012, durante lo svolgimento delle suddette attività, nel corso della prima ora di lezione, la sig.na veniva colpita Parte_1 al capo da una tavola da disegno incautamente mal posizionata”.
Dall'analisi di quanto riferito, emerge la circostanza che la ha subito il danno durante l'orario Parte_1 scolastico.
Non vi è peraltro contestazione al riguardo, da parte del , potendosi in conseguenza ritenere CP_1 adempiuto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata, alla stregua di quanto previsto ex art. 1218
c.c., e quindi ritenere acclarato che l'evento dannoso si è verificato mentre l'alunno era in classe ed era affidato all'istituzione scolastica.
Pagina 3 Il convenuto ha, contestando la configurabilità della ex adverso dedotta responsabilità, CP_1 sostenuto essersi l'evento verificato in maniera repentina ed imprevedibile, e quindi che, viste le modalità dell'accadimento, l'insegnante nulla avrebbe potuto fare per evitare l'infortunio.
E' stata quindi invocata la ricorrenza del caso fortuito, insito nella dinamica del sinistro.
Va al riguardo considerato che tale asserzione non risulta esser comunque stata supportata dal relativo onere probatorio, gravante sul . CP_1
Lo stesso avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di responsabilità in capo all'insegnante; era suo onere, ad esempio, descrivere il contesto dell'infortunio (a titolo esemplificativo: le caratteristiche delle tavole da disegno utilizzate;
il numero delle lezioni che precedevano il giorno del sinistro;
come ed in che termini l'insegnante avesse impartito precise istruzioni sul posizionamento della tavola da disegno;
il numero degli alunni presenti nell'aula di lezione;
la verifica e considerazione delle attitudini e le capacità dell'alunna, sulla base di caratteristiche fisiche e psichiche;
etc.) e fornire la prova positiva del compiuto adempimento dell'obbligo di vigilanza, ovvero delle modalità con cui – in quei momenti – l'insegnante ha garantito l'ordine e l'incolumità dei propri allievi.
Aggiungasi che anche dalle dichiarazioni dei testi -peraltro scarne, generiche e scarsamente descrittive- non si evincono utili elementi a supporto delle asserzioni del Ministero, anche con particolare riferimento alle modalità ed eziologia dell'evento, assumendo quindi valore nella specie la circostanza che la tavola da disegno è caduta sulla testa dello studente nel corso della lezione, ed in ambito scolastico
La teste riferisce: “Io mi trovavo in classe in quel momento, per quel che ricordo la Testimone_1 sig.ra mi chiamava dicendomi che si era fatta male perché le era caduta la tavoletta da disegno Parte_1 posizionata su un cavalletto da pittore sulla stessa”, limitandosi a confermare la dinamica descritta in citazione e non provando nulla in ordine alle modalità e alla vigilanza esercitata sulle attività svolte dagli alunni;
anzi la circostanza che non si accorgesse dell'accaduto, se non in un momento successivo e su sollecito della è valutabile in termini di inadempimento dell'obbligo di vigilanza, non potendosi Parte_1 ritenere avere l'insegnante di specie, tenuto un comportamento conforme al canone di diligenza.
Anche le dichiarazioni di si sono rivelate insufficienti ai fini dei riscontri probatori Testimone_2 richiesti;
la stessa non è, peraltro, teste oculare, e si è limita a confermare che era nel frangente stato prestato soccorso alla Parte_1
Va anche considerato che, sebbene l'evento in sé si sia -in base alla stessa prospettazione attorea- verificato repentinamente, esso non può comunque per ciò stesso ritenersi imprevedibile, né può ragionevolmente affermarsi che l'Amministrazione abbia, rispetto all'accadimento di specie, dimostrato che sia stata esercitata la dovuta vigilanza e l'adempimento dei doveri e obblighi scaturenti dal rapporto instauratosi con i genitori/alunna, e tanto attraverso l'adozione in via preventiva e corrente alle attività scolastiche, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo per gli alunni.
Dovendo, pertanto, ribadirsi che è onere della scuola dimostrare in concreto, anche attraverso presunzioni, che le lesioni riportate dall'allievo siano state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile -e tanto anche in considerazione della condotta del docente-, va, con riferimento al caso di specie, considerato che non sono emersi elementi e riscontri tali da indurre a ritenere che nell'occorso siano state adottate tutte le possibili cautele, e la vigilanza esigibile per consentire di scongiurare l'accaduto.
Nulla è dato sapere sulla verifica, da parte del docente, del corretto posizionamento della tavola da disegno, e sul correlato controllo dopo la sistemazione da parte dello studente, e quindi sulle condizioni di
Pagina 4 eventuale precarietà di un oggetto che si è poi rivelato pericoloso, nel dinamismo (di caduta) sopraggiunto a seguito del presumibile erroneo posizionamento e relativa stabilizzazione.
In mancanza di tali riscontri, non può dirsi e ritenersi adempiuto l'obbligo di vigilanza e protezione gravante sulla scuola, e che da parte degli operatori scolastici, siano state adottate tutte le idonee misure esigibili, potendo solo in caso di riscontri positivi al riguardo, eventualmente configurarsi l'esclusione di responsabilità.
In mancanza della prova sull'esercizio della necessaria vigilanza e sorveglianza sull'allieva appellante, atta ad impedire l'evento, deve desumersi l'addebitabilità dell'occorso alla mancata adozione di opportune misure e all'inadempimento dei doveri di protezione da parte dell'istituto scolastico.
Stante la fondatezza della domanda risarcitoria, all'appellante va riconosciuto il risarcimento del danno biologico tanto permanente quanto temporaneo, nonché la corresponsione delle spese mediche sostenute e documentate.
Con riferimento alle lesioni subite dalla va considerato che dalla consulenza tecnica di ufficio, Parte_1 espletata nel corso del primo grado di giudizio, emerge che la stessa ha riportato, a seguito del sinistro,
“trauma cranico non commotivo con cefalea e vertigini”; “che la durata dell'inabilità assoluta è pari a 0
(zero) giorni, mentre l'inabilità temporanea è a pari a 67 (sessantasette) giorni, 30 (trenta) giorni al
75%, 20 (venti) giorni al 50% e 17 (diciassette) giorni al 25%; che sussiste un danno biologico permanente pari al 1%; [..] che le spese sanitarie ammontano a 875,73 euro e sono da considerare come congrue”.
Quanto oggetto di verifica e valutazione dal Ctu, non risulta esser confutato con idonee e correlate motivazioni ed allegazioni, dovendosi pertanto ritenere le conclusioni raggiunte dal perito officiato, utile riferimento ai fini della determinazione dei danni lamentati dalla appellante.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale si ritiene di utilizzare quale strumento di calcolo le c.d. “tabelle milanesi” vigenti, aggiornate al 2024.
Le stesse, per un danneggiato di età pari a 14 anni, quantificano il danno da invalidità permanente al
1%, nella misura di € 1.303,00.
Le medesime tabelle, quanto al danno da invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 30, prevedono una somma risarcitoria pari ad € 2.587,00; per giorni 20 al 50% una somma di € 1.150, 00 e per giorni 17 al 25% € 488,75.
Può quindi essere riconosciuta a favore della e per quanto occorso alla medesima, la Parte_1 complessiva somma di € 5.528,75, per riflessi di danno biologico.
Alla suddetta somma deve essere aggiunto l'importo di € 875,73 per spese sanitarie riconosciute.
Sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno biologico, già rivalutate all'attualità, vanno, trattandosi di debito di valore, riconosciuti gli interessi compensativi, previa devalutazione alla data dell'evento dannoso (19 dicembre 2012) e con rivalutazione anno per anno sino alla data della presente sentenza;
con la liquidazione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli ulteriori interessi legali al soddisfo (Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
Sulla somma di € 875,73, in quanto non attualizzata, vanno riconosciuti gli interessi e rivalutazione come per legge, dalla data del sinistro, sino alla data della sentenza.
Le somme risultanti dai calcoli di cui sopra, dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali sino dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Vista l'esiguità delle conseguenze dannose riscontrate, non risulta in conseguenza suscettibile di riconoscimento alcuna ulteriore posta di danno, rispetto a quelle testè indicate.
Pagina 5 Alla luce di quanto innanzi esposto, la sentenza di primo grado va riformata e la richiesta di risarcimento del danno deve essere accolta nella misura sopra determinata;
ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita.
La correlata pronuncia di condanna deve essere emessa nei confronti del appellato, destinatario CP_1 della richiesta.
Dovrà quindi esser anche accolta la richiesta di manleva formulata dal nei confronti della CP_1
Compagnia garante tanto con riferimento anche alle spese processuali a liquidarsi per entrambi CP_2
i gradi di giudizio, non essendovi riscontri sul superamento del limite di massimale di riferimento della relativa polizza, oggetto di deduzione da parte della CP_2
All'accoglimento dell'appello, consegue quindi la condanna dell'appellato , secondo il principio CP_1 della soccombenza, al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe previste dal D.M. 147/2022, tenuto conto del criterio del decisum (Cass. n. 10984 del 2021).
La Corte liquida le spese di lite facendo riferimento allo scaglione di € 5.201,00 - € 26.00,00 e ritiene di applicare i parametri minimi, alla luce della bassa complessità della causa e della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno prossima al minimo dello scaglione considerato.
Si ritiene che le spese possano essere integralmente compensate nei rapporti interni tra il e la CP_1
visti gli esiti della vicenda, e non avendo, in sostanza, la Compagnia negato la propria CP_2 posizione di garanzia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione ritualmente notificato in data 31 luglio 2023 nei confronti del RO
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, e della
[...] Controparte_2 in persona procuratore ad negotia Dr. avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. Controparte_3
2066/2023 del 24 maggio 2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata;
1. Condanna il , al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 della somma di € 5.528,75, a titolo di risarcimento dei danni subiti, e di € 875,73 a titolo di spese mediche sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria con le modalità e decorrenza indicate in parte motiva;
2. Condanna il al pagamento a favore della delle spese del doppio grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida:
- per il primo grado di giudizio, in € 2.540,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
- per il secondo grado di giudizio, in € 2.906,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
3. Pone a carico del appellato il pagamento delle spese di CTU espletata in primo grado. CP_1
4. Condanna la a tenere indenne e rimborsare al Controparte_2 [...]
, tutte le somme che il medesimo sarà tenuto a corrispondere in Controparte_4 conseguenza della pronuncia condannatoria di cui innanzi.
5. Compensa integralmente le spese tra Ministero ed Controparte_2
Pagina 6 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 18 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1107 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2066/2023 emessa dal Tribunale di Bari – Terza a
Sezione Civile, pubblicata il 24/5/2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Monopoli (BA) al Corso Parte_1 C.F._1
Umberto I, n. 18, presso lo studio dell'avv. Christian Vito Montanaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellante-
c/
(C.F. ), in persona del legale RO P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari (BA) alla Via Melo, n. 97, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e
con sede in Bologna, (C.F. ; P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del procuratore ad negotia Dr. , elettivamente domiciliata in Bari (BA) alla Via Controparte_3
De Romita, n. 5, presso lo studio dell'AVV. Maria Stella Schiraldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellati-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta dell'udienza collegiale del 11/6/2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 2066/2023, pubblicata il 24 maggio 2023, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta dai genitori della minore , nei confronti del Parte_1 RO
, con chiamata in causa della Compagnia garante avente ad oggetto
[...] Controparte_2 la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla suddetta minore, la quale, il 19 dicembre 2012, mentre
Pagina 1 frequentava il secondo anno dell'Istituto di istruzione secondaria superiore Liceo Artistico Statale
“Giuseppe De Nittis” in Bari, durante lo svolgimento di esercitazioni pratiche di disegno, veniva colpita da una tavola di disegno incautamente mal posizionata, riportando un “trauma cranico-cervicale non commotivo con cefalea e vertigini” diagnosticato dai sanitari dell'Ospedale Di Venere presso il quale veniva trasportata, nonché postumi di invalidità temporanea e permanente consistiti in: “vertigini e cefalea ad esordio post traumatico”, “cervicodorsalgia funzionale e in crisi similvertiginosa in seguito a trauma cranico accidentale”, “cervico-dorsalgia con limitazione funzionale del collo e severo stato d'ansia con connotati di claustrofobia di tipo post-traumatico”, “disturbo d'ansia con tratti fobici a seguito di trauma cranio-cervicale”, “cervicodorsalgia con limitazione del collo e cefalea”.
In particolare, il Tribunale ha ricondotto la pretesa risarcitoria nell'alveo e tutele della responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico ex art. 1218 c.c. per il “danno cagionato dall'alunno a sé stesso” e, all'esito dell'istruttoria espletata con le prove testimoniali e CTU medico-legale, non ha ravvisato “alcun elemento per affermare una responsabilità ascrivibile a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici”.
Con atto di citazione in appello notificato il 31/7/2023, ha interposto gravame avverso Parte_1 la suddetta sentenza, chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado e la condanna del a risarcire tutti i danni patiti nella RO misura di € 19.086,41, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre a svalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e al pagamento delle spese della CTU espletata in primo grado.
L'appellante, con un unico e articolato motivo, ha censurato la sentenza di primo grado, eccependo il vizio di motivazione, nella parte in cui il giudice di prime cure ha, in base all'istruttoria espletata, ritenuto che l'evento dannoso si fosse verificato esclusivamente a causa del comportamento repentino e imprevedibile dell'alunna e pertanto “provato il caso fortuito eccepito dal e dalla compagnia di CP_1 assicurazioni, come tale idoneo a recidere ogni legame tra la condotta colpevole imputata all'insegnante ed all'Istituto scolastico ed i danni riportati dall'alunna”.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, il Tribunale nell'inquadrare giuridicamente – in modo corretto - la fattispecie oggetto di causa nella responsabilità contrattuale, avrebbe fatto mal governo del principio dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione convenuta.
Si è costituito il , in persona del legale rappresentante pro tempore, RO il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività ex art. 325 c.p.c., deducendo che la Compagnia assicurativa aveva notificato la sentenza oggetto di gravame in data 30 giugno 2023, e che “solo” il 31 luglio 2023, la aveva notificato l'atto di appello;
e nel Parte_1 merito, chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, o in subordine di ridurre il quantum richiesto ex art. 1227 c.c. in considerazione del comportamento tenuto dalla minore, comunque chiedendo di essere tenuta indenne, dalla Compagnia garante, da ogni conseguenza derivante Controparte_2 dall'accoglimento della domanda risarcitoria.
La costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato in Controparte_2 fatto e in diritto e, in subordine e nell'ipotesi di accoglimento sia pur parziale dell'appello e della formulata chiesta di manleva, la limitazione dell'indennizzo al massimale indicato in polizza.
All'udienza del 11/06/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
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Pagina 2 L'appello è fondato per quanto di ragione, e deve essere accolto nei termini di seguito ad indicarsi.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, sollevata dal
. RO
Occorre al riguardo rilevare che la sentenza appellata è stata notificata alla -già maggiorenne- Parte_1 in data 30/6/2023, e che i trenta giorni utili per la notifica dell'impugnazione andavano quindi a scadere il
30/7/2023.
Tale data non può comunque ritenersi l'ultimo giorno utile per la notifica dell'appello.
Essendo difatti il giorno 30/7/2023, di domenica, il termine per l'impugnazione deve ritenersi differito al successivo giorno feriale, e quindi al 31/7/2023.
Avendo l'appellante notificato l'appello, a mezzo p.e.c., in data 31/7/2023, deve quindi ritenersi la tempestività dell'impugnazione e l'infondatezza della eccezione di inammissibilità.
Quanto al merito, non possono ritenersi condivisibili le conclusioni tratte dal Giudice di prime cure.
Non è dubitabile né contestato che la fattispecie de qua, sia sussumibile nell'ambito della ipotesi di responsabilità contrattuale, trovando la relativa fonte nel rapporto contrattuale instauratosi tra i genitori del minore e l'istituto scolastico, a seguito della domanda di iscrizione;
il correlato vincolo negoziale, comporta quindi, l'obbligo per l'istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri un danno a sé stesso, imponendo anche al precettore, lo specifico obbligo di protezione e sorveglianza discendente dal “contatto sociale”, assimilabile al rapporto contrattuale
(Cassazione civile sez. III, n. 18615/2015, e n. 36723/2021).
A quanto innanzi consegue l'applicabilità, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno nei confronti dell'istituto scolastico, del regime probatorio ex art. 1218 c.c.; sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante.
Risultava sufficiente, ai predetti fini, fornire, da parte dei genitori dell'allora minore riscontri Parte_1 sull'accadimento -che aveva provocato le conseguenze dannose-, e relativa verificazione durante l'orario scolastico.
Sul convenuto , gravava l'onere di fornire la prova liberatoria, e quindi che l'evento si era CP_1 verificato per causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo di primo grado, si legge “La sig.na [..] frequentava il Parte_1 secondo anno dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, Liceo Artistico Statale 'Giuseppe De Nittis'.
[..] Il corso di studi prevedeva, tra l'altro, lo svolgimento di esercitazioni pratiche di disegno da espletarsi in appositi laboratori, ubicati all'interno dell'Istituto Scolastico. In data 19.12.2012, durante lo svolgimento delle suddette attività, nel corso della prima ora di lezione, la sig.na veniva colpita Parte_1 al capo da una tavola da disegno incautamente mal posizionata”.
Dall'analisi di quanto riferito, emerge la circostanza che la ha subito il danno durante l'orario Parte_1 scolastico.
Non vi è peraltro contestazione al riguardo, da parte del , potendosi in conseguenza ritenere CP_1 adempiuto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata, alla stregua di quanto previsto ex art. 1218
c.c., e quindi ritenere acclarato che l'evento dannoso si è verificato mentre l'alunno era in classe ed era affidato all'istituzione scolastica.
Pagina 3 Il convenuto ha, contestando la configurabilità della ex adverso dedotta responsabilità, CP_1 sostenuto essersi l'evento verificato in maniera repentina ed imprevedibile, e quindi che, viste le modalità dell'accadimento, l'insegnante nulla avrebbe potuto fare per evitare l'infortunio.
E' stata quindi invocata la ricorrenza del caso fortuito, insito nella dinamica del sinistro.
Va al riguardo considerato che tale asserzione non risulta esser comunque stata supportata dal relativo onere probatorio, gravante sul . CP_1
Lo stesso avrebbe dovuto dimostrare l'assenza di responsabilità in capo all'insegnante; era suo onere, ad esempio, descrivere il contesto dell'infortunio (a titolo esemplificativo: le caratteristiche delle tavole da disegno utilizzate;
il numero delle lezioni che precedevano il giorno del sinistro;
come ed in che termini l'insegnante avesse impartito precise istruzioni sul posizionamento della tavola da disegno;
il numero degli alunni presenti nell'aula di lezione;
la verifica e considerazione delle attitudini e le capacità dell'alunna, sulla base di caratteristiche fisiche e psichiche;
etc.) e fornire la prova positiva del compiuto adempimento dell'obbligo di vigilanza, ovvero delle modalità con cui – in quei momenti – l'insegnante ha garantito l'ordine e l'incolumità dei propri allievi.
Aggiungasi che anche dalle dichiarazioni dei testi -peraltro scarne, generiche e scarsamente descrittive- non si evincono utili elementi a supporto delle asserzioni del Ministero, anche con particolare riferimento alle modalità ed eziologia dell'evento, assumendo quindi valore nella specie la circostanza che la tavola da disegno è caduta sulla testa dello studente nel corso della lezione, ed in ambito scolastico
La teste riferisce: “Io mi trovavo in classe in quel momento, per quel che ricordo la Testimone_1 sig.ra mi chiamava dicendomi che si era fatta male perché le era caduta la tavoletta da disegno Parte_1 posizionata su un cavalletto da pittore sulla stessa”, limitandosi a confermare la dinamica descritta in citazione e non provando nulla in ordine alle modalità e alla vigilanza esercitata sulle attività svolte dagli alunni;
anzi la circostanza che non si accorgesse dell'accaduto, se non in un momento successivo e su sollecito della è valutabile in termini di inadempimento dell'obbligo di vigilanza, non potendosi Parte_1 ritenere avere l'insegnante di specie, tenuto un comportamento conforme al canone di diligenza.
Anche le dichiarazioni di si sono rivelate insufficienti ai fini dei riscontri probatori Testimone_2 richiesti;
la stessa non è, peraltro, teste oculare, e si è limita a confermare che era nel frangente stato prestato soccorso alla Parte_1
Va anche considerato che, sebbene l'evento in sé si sia -in base alla stessa prospettazione attorea- verificato repentinamente, esso non può comunque per ciò stesso ritenersi imprevedibile, né può ragionevolmente affermarsi che l'Amministrazione abbia, rispetto all'accadimento di specie, dimostrato che sia stata esercitata la dovuta vigilanza e l'adempimento dei doveri e obblighi scaturenti dal rapporto instauratosi con i genitori/alunna, e tanto attraverso l'adozione in via preventiva e corrente alle attività scolastiche, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo per gli alunni.
Dovendo, pertanto, ribadirsi che è onere della scuola dimostrare in concreto, anche attraverso presunzioni, che le lesioni riportate dall'allievo siano state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile -e tanto anche in considerazione della condotta del docente-, va, con riferimento al caso di specie, considerato che non sono emersi elementi e riscontri tali da indurre a ritenere che nell'occorso siano state adottate tutte le possibili cautele, e la vigilanza esigibile per consentire di scongiurare l'accaduto.
Nulla è dato sapere sulla verifica, da parte del docente, del corretto posizionamento della tavola da disegno, e sul correlato controllo dopo la sistemazione da parte dello studente, e quindi sulle condizioni di
Pagina 4 eventuale precarietà di un oggetto che si è poi rivelato pericoloso, nel dinamismo (di caduta) sopraggiunto a seguito del presumibile erroneo posizionamento e relativa stabilizzazione.
In mancanza di tali riscontri, non può dirsi e ritenersi adempiuto l'obbligo di vigilanza e protezione gravante sulla scuola, e che da parte degli operatori scolastici, siano state adottate tutte le idonee misure esigibili, potendo solo in caso di riscontri positivi al riguardo, eventualmente configurarsi l'esclusione di responsabilità.
In mancanza della prova sull'esercizio della necessaria vigilanza e sorveglianza sull'allieva appellante, atta ad impedire l'evento, deve desumersi l'addebitabilità dell'occorso alla mancata adozione di opportune misure e all'inadempimento dei doveri di protezione da parte dell'istituto scolastico.
Stante la fondatezza della domanda risarcitoria, all'appellante va riconosciuto il risarcimento del danno biologico tanto permanente quanto temporaneo, nonché la corresponsione delle spese mediche sostenute e documentate.
Con riferimento alle lesioni subite dalla va considerato che dalla consulenza tecnica di ufficio, Parte_1 espletata nel corso del primo grado di giudizio, emerge che la stessa ha riportato, a seguito del sinistro,
“trauma cranico non commotivo con cefalea e vertigini”; “che la durata dell'inabilità assoluta è pari a 0
(zero) giorni, mentre l'inabilità temporanea è a pari a 67 (sessantasette) giorni, 30 (trenta) giorni al
75%, 20 (venti) giorni al 50% e 17 (diciassette) giorni al 25%; che sussiste un danno biologico permanente pari al 1%; [..] che le spese sanitarie ammontano a 875,73 euro e sono da considerare come congrue”.
Quanto oggetto di verifica e valutazione dal Ctu, non risulta esser confutato con idonee e correlate motivazioni ed allegazioni, dovendosi pertanto ritenere le conclusioni raggiunte dal perito officiato, utile riferimento ai fini della determinazione dei danni lamentati dalla appellante.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale si ritiene di utilizzare quale strumento di calcolo le c.d. “tabelle milanesi” vigenti, aggiornate al 2024.
Le stesse, per un danneggiato di età pari a 14 anni, quantificano il danno da invalidità permanente al
1%, nella misura di € 1.303,00.
Le medesime tabelle, quanto al danno da invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 30, prevedono una somma risarcitoria pari ad € 2.587,00; per giorni 20 al 50% una somma di € 1.150, 00 e per giorni 17 al 25% € 488,75.
Può quindi essere riconosciuta a favore della e per quanto occorso alla medesima, la Parte_1 complessiva somma di € 5.528,75, per riflessi di danno biologico.
Alla suddetta somma deve essere aggiunto l'importo di € 875,73 per spese sanitarie riconosciute.
Sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno biologico, già rivalutate all'attualità, vanno, trattandosi di debito di valore, riconosciuti gli interessi compensativi, previa devalutazione alla data dell'evento dannoso (19 dicembre 2012) e con rivalutazione anno per anno sino alla data della presente sentenza;
con la liquidazione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli ulteriori interessi legali al soddisfo (Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
Sulla somma di € 875,73, in quanto non attualizzata, vanno riconosciuti gli interessi e rivalutazione come per legge, dalla data del sinistro, sino alla data della sentenza.
Le somme risultanti dai calcoli di cui sopra, dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali sino dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Vista l'esiguità delle conseguenze dannose riscontrate, non risulta in conseguenza suscettibile di riconoscimento alcuna ulteriore posta di danno, rispetto a quelle testè indicate.
Pagina 5 Alla luce di quanto innanzi esposto, la sentenza di primo grado va riformata e la richiesta di risarcimento del danno deve essere accolta nella misura sopra determinata;
ogni ulteriore domanda deve ritenersi assorbita.
La correlata pronuncia di condanna deve essere emessa nei confronti del appellato, destinatario CP_1 della richiesta.
Dovrà quindi esser anche accolta la richiesta di manleva formulata dal nei confronti della CP_1
Compagnia garante tanto con riferimento anche alle spese processuali a liquidarsi per entrambi CP_2
i gradi di giudizio, non essendovi riscontri sul superamento del limite di massimale di riferimento della relativa polizza, oggetto di deduzione da parte della CP_2
All'accoglimento dell'appello, consegue quindi la condanna dell'appellato , secondo il principio CP_1 della soccombenza, al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 liquidate in dispositivo, secondo le tariffe previste dal D.M. 147/2022, tenuto conto del criterio del decisum (Cass. n. 10984 del 2021).
La Corte liquida le spese di lite facendo riferimento allo scaglione di € 5.201,00 - € 26.00,00 e ritiene di applicare i parametri minimi, alla luce della bassa complessità della causa e della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno prossima al minimo dello scaglione considerato.
Si ritiene che le spese possano essere integralmente compensate nei rapporti interni tra il e la CP_1
visti gli esiti della vicenda, e non avendo, in sostanza, la Compagnia negato la propria CP_2 posizione di garanzia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione ritualmente notificato in data 31 luglio 2023 nei confronti del RO
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, e della
[...] Controparte_2 in persona procuratore ad negotia Dr. avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. Controparte_3
2066/2023 del 24 maggio 2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata;
1. Condanna il , al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 della somma di € 5.528,75, a titolo di risarcimento dei danni subiti, e di € 875,73 a titolo di spese mediche sostenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria con le modalità e decorrenza indicate in parte motiva;
2. Condanna il al pagamento a favore della delle spese del doppio grado di CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida:
- per il primo grado di giudizio, in € 2.540,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
- per il secondo grado di giudizio, in € 2.906,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
3. Pone a carico del appellato il pagamento delle spese di CTU espletata in primo grado. CP_1
4. Condanna la a tenere indenne e rimborsare al Controparte_2 [...]
, tutte le somme che il medesimo sarà tenuto a corrispondere in Controparte_4 conseguenza della pronuncia condannatoria di cui innanzi.
5. Compensa integralmente le spese tra Ministero ed Controparte_2
Pagina 6 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 18 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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