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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. rg.804/2024 pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Iafrate;
Parte_1
-appellante-
E
rappresentato e difeso dall' avv. Gianvittorio Marsocci Controparte_1
(C.F.: ) ; C.F._1
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza Tribunale AS n. 51/2024 .
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di AS , , per Parte_1
sentire accogliere in suo danno le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo 2
Giudice adito, per effetto della sentenza emessa dal Tribunale Penale di
AS, n. 1320/2015 depositata il 15.10.2015 a definizione del procedimento n. rg. 358/2012, confermata in grado di appello con sentenza della Corte d'appello di Roma sez. 1^ penale – RG 9383/2016 – sent.
11020/2018 dep. l'08.11.2018, provvedere alla liquidazione del risarcimento dei danni patiti del sig. n.q. persona offesa Controparte_1
del reato di furto nella misura di € 15.000,00 ovvero in quell'altra somma che lo stesso Giudice riterrà di giustizia, oltre alla restituzione delle spese di costituzione di parte civile nel primo grado (€ 2000,00), e, quindi, condannare quindi il sig. al pagamento in favore Parte_1
dell'attore, della somma così quantificata, oltre interessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario” .
Deduceva di aver sporto formale denuncia-querela presso la stazione dei
Carabinieri di Sora nei confronti del , per aver quest'ultimo Pt_1
rinvenuto, presso la stazione carburanti in “Agip” in Sora alla via
Campovarigno, il portafogli smarrito dal senza restituirlo al CP_1
medesimo , appropriandosi del denaro contante in quello contenuto e pari ad
€ 2.500,00; che invero dai filmati delle telecamere insistenti presso la stazione di carburanti, appurava come il portafogli fosse stato rinvenuto dal che provvedeva ad intascarlo e che continuava a negare la Pt_1
circostanza pur dopo essere stato ammonito che il filmato della stazione carburanti lo ritraeva mentre si appropriava del portafogli;
che esercitata azione penale nei confronti dell'odierno convenuto, imputato per il reato ex art 647 cp ed incardinato innanzi al Tribunale penale di AS giudizio rg
358/2012 Rg Trib, in seno al quale il si costituiva parte civile, CP_1
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mentre l'imputato restava contumace (capo di imputazione successivamente modificato, come richiesto dal p.m., in reato furto), con sentenza n.
1320/2015 depositata il 15.10.2015 Tribunale Penale di AS (all.ta), accertava la colpevolezza dell'imputato – Parte_1
odierno convenuto – per il reato contestatogli, e comminava al predetto la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, ed alla refusione delle spese dalla stessa sostenute liquidate in euro 2000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa. Sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Roma
sez. 1* penale – RG 9383/2016 – sent. 11020/2018 .
Si costituiva in giudizio il convenuto , chiedendo Parte_1
il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze professionali sul presupposto “della assenza di prova che all'interno del portafogli di cui il convenuto si era appropriato fosse contenuto del denaro e, in caso positivo
di che somma;
che le dichiarazioni della parte civile hanno un peso nel
processo penale ma non possono mai costituire prova nel processo civile;
che un meccanico che ha riscosso lo stipendio il giorno prima non va in giro
di sera con 2.500,00; che lo stipendio viene pagato a fine mese e non il giorno 11 come sostenuto dal lo stipendio viene pagato con CP_1
bonifico o con assegno circolare e non in contanti;
lo stipendio era di molto inferiore alla somma di cui il lamenta lo smarrimento;
il CP_1 CP_1
non fornisce alcuna prova di tali fatti che si limita ad accertare” .
Il Tribunale di AS espletate le prove per interrogatorio formale dell' attore ed escussione dei testimoni indicati da quest' ultimo , Tes_1
e , con la sentenza n. 51/2024 così statuiva :
[...] Testimone_2
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“accoglie la domanda e, per l'effetto, b) accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 538 e ss. c.p.p., 185 c.p., 651 c.p.c. e 2909 c.c., la responsabilità risarcitoria del convenuto quanto al danno derivato Pt_1
dal reato di furto consumato nei confronti dell'attore ed accertato in sentenza n. 1320/15 emessa dal giudice penale di primo grado e confermata
con sentenza n. 11020/18 emessa dal giudice del gravame;
c) condanna il
convenuto , per quanto in motivazione, a Parte_1
risarcire all'attore € 2.450,00, oltre interessi, quale importo giacente nel portafogli al momento del suo ritrovamento e della conseguente appropriazione ad opera del;
€ 2.000,00, oltre oneri fiscali, a titolo Pt_1
di spese di costituzione di parte civile liquidate e relative al primo grado di giudizio penale, laddove medio tempore non rifuse;
€ 3.000,00, oltre interessi, a titolo di danno non patrimoniale conseguente al fatto di reato;
d) condanna il convenuto al pagamento, in Parte_1
favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 2.552,00 per compenso ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
5.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello il Pt_1
affidato ai seguenti MOTIVI :
1)ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DELLE SPESE DI
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE GIA' RICONOSCIUTE DAL
GIUDICE PENALE IN FAVORE DELL'ATTORE – DIFETTO DI
GIURISDIZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 113 c.p.c. : lamenta l' appellante la condanna a suo carico delle spese di costituzione di parte civile in favore dell'attore nonostante la liquidazione da parte del Giudice Penale
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nella sentenza n. 1320/2015, competente in via esclusiva a statuire sulla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile , con evidente illegittima duplicazione di titoli esecutivi e dell' art. 113 c.p.c.
2) ASSOLUTA MANCANZA DI PROVE IN ORDINE AL CONTENUTO
DEL PORTAFOGLIO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 c.p.c. –
MANCATO RIGETTO DELLA DOMANDA ED ERRATA
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE. : ad avviso dell' appellante il Tribunale aveva confuso il giudicato penale per furto del portafoglio con un giudicato anche del contenuto dello stesso, nonostante che nulla avesse statuito sul punto il giudice penale che invero aveva rimesso al giudice civile l'accertamento del danno subito dal CP_1
costituitosi parte civile. Inoltre in sede civile l' attore non aveva assolto all' onere probatorio gravante sul medesimo tenuto conto delle specifiche contestazioni di controparte relative alla presenza del denaro nel portafoglio
, delle discrasie risultanti dal raffronto delle dichiarazioni testimoniali rese dalla e dal teste e della mancanza di plausibilità Tes_2 Tes_1
della versione dei fatti riferita dall' attore (pagamento stipendio in contanti,
e in data anticipata rispetto alla fine del mese ).
3).VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA IL CHIESTO E IL
PRONUNCIATO – ERRATA LIQUIDAZIONE E QUANTIFICAZIONE
DEL DANNO NON PATRIMONIALE : ad avviso dell' appellante il
Tribunale laddove ha condannato il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 3.000,00, è incorso nella violazione tra il chiesto e il pronunciato, non avendo mai l'attore/ appellato chiesto il danno non patrimoniale. In ogni caso l'attore non ha fornito alcuna prova relativa all'insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva e anche a voler
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ritenere assolto detto onere, la liquidazione è stata eccessiva (superiore al danno patrimoniale) e deve , in via subordinata, essere ridotta a quella equitativa di Euro 1.000,00 .
6. Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame e la conferma CP_1
dell' impugnata sentenza .
7.Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc. che si è tenuta in trattazione scritta , la Corte ha riservato la decisione ai sensi dell' ultimo comma della citata norma .
***
8.L' appello è infondato.
9.Per ragioni di ordine logico si esamina con precedenza il motivo riguardante la mancanza di prova del denaro contenuto nel portafogli sottratto dal . Pt_1
10.La censura è infondata .Il Tribunale dopo aver delineato il perimetro del giudizio civile di danni discendente dalla sentenza di condanna generica emessa dal giudice penale con riferimento al reato di furto ( accertato dal
Tribunale Penale ex art. 651 c.p.p. a carico dell' imputato ) , nel Pt_1
procedere all' accertamento della sua quantificazione ha dato atto che dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da parte attrice, Testimone_1
e , rispettivamente datore di lavoro e moglie del Testimone_2
, era risultato confermato l' assunto attoreo della presenza nel CP_1
portafoglio del denaro sottratto, pari a euro 2.450,00 .
La sentenza è invero in linea con l' orientamento del giudice di legittimità richiamato in motivazione in base al quale La sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen.,
in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua
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commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento
dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel
caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente
a tale categoria (nella specie una truffa a danno di un ente regionale),
l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare
oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla
misura di esso. (Cass. Sez. U., 25/02/2010).Per la preclusione del giudice civile di procedere ad un nuovo accertamento dell'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno , essendo tale accertamento implicito nel giudicato penale di condanna per un reato di danno , potendo esclusivamente accertare il nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli. (Cass. Sez. 3, 05/05/2020, n. 8477 e Cass. n. 23960/2023).
Trattandosi di condanna generica al risarcimento dei danni conseguente alla commissione del reato di furto ovverossia di reato comportante la lesione di un bene giuridico protetto dall' ordinamento ( reato di danno ), il Tribunale ha correttamente proceduto all' accertamento del danno conseguenza mediante l' escussione dei testimoni indotti da parte attrice,
[...]
e , pervenendo alla valutazione positiva Tes_1 Testimone_2
della prova delle conseguenze dannose derivanti dalla commissione del fatto-reato ( ovverossia della sottrazione della somma presente nel portafogli, pari a quella consegnata all' attore dal suo datore di lavoro a titolo di stipendio della mensilità precedente , di euro 3.000,00, decurtata della somma di euro 500,00 che il aveva lasciato alla moglie per CP_1
destinarla all' acquisto di un elettrodomestico ). Invero il teste Tes_1
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ha confermato di aver consegnato al dipendente la somma in contanti di euro
3.000,00 quale stipendio di luglio precisando che le mensilità venivano pagate sempre nella prima quindicina del mese successivo , mentre la teste moglie del , in separazione di beni, ha riferito che il Tes_2 CP_1
marito una volta tornato a casa con lo stipendio , le aveva consegnato la somma di euro 500,00 per l' acquisto di una lavatrice nuova .Le discrasie evidenziate dall'appellante tra la diversa data della consegna dello stipendio
(indicata dal teste nel giorno precedente il furto e dalla teste Tes_1
nello stesso giorno) , possono ritenersi superabili in ragione Tes_2
del lungo tempo trascorso tra la data dei fatti e quella della deposizione (
oltre dieci anni ) e non sono quindi idonee a sminuire la veridicità delle anzidette dichiarazioni . Né-si osserva- la veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni può ritenersi validamente infirmata dalle ulteriori allegazioni svolte dall' appellante riguardanti la non verisimiglianza della consegna del denaro in contanti e la stessa data della consegna ( 13 agosto 2011 invece che fine mese di luglio ) , risultando confermato alla luce delle dichiarazioni rese dal teste la consegna in contanti della somma di euro Tes_1
3.000,00 a titolo di stipendio della mensilità precedente .
In adesione con quanto ritenuto dal Tribunale deve ritenersi provato il danno conseguenza rappresentato dalla sottrazione della somma presente nel portafogli prima della sua sottrazione ed esente dai vizi dedotti dall' appellante la decisione del Tribunale .
9. Non sussiste inoltre alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato in relazione al riconoscimento del danno non patrimoniale avendo parte attrice avanzato espressa domanda di condanna al risarcimento dei danni anche non patrimoniali derivanti dal fatto-reato
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argomentando diffusamente sulle conseguenze di natura non patrimoniale (
turbamento animo ) discendenti dalla commissione del reato di furto ( v. citazione primo grado).
10.Per quanto attiene alla censura riguardante l' asserita duplicazione delle spese di lite deve rilevarsi che dalla lettura del dispositivo si evince che il
Tribunale non ha emesso un nuovo titolo esecutivo di condanna alle spese di lite sostenute dalla parte civile pari a euro 2.000,00 oltre accessori avendo fatto espresso riferimento alle spese liquidate dal giudice penale nel giudizio di primo grado laddove medio tempore non rifuse .
11.In conclusione l' appello deve essere rigettato e confermata integralmente l' impugnata sentenza.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' antistatario che ha reso la dichiarazione di antistatarietà secondo i criteri contenuti nelle tabelle per la determinazione dei compensi per controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore , per valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e il correlativo impegno richiesto nella redazione degli atti difensivi, e con espunzione della voce istruttoria in quanto non espletata .
13. Sussistono i presupposti per la declaratoria della sussistenza dell' obbligo degli appellanti al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull' appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
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sentenza del Tribunale di AS n. 51/2024 , ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione disattese , così provvede:
-rigetta l' appello;
-condanna a rifondere le spese di lite del Parte_1
presente grado che liquida in euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell' antistatario avv. Gianvittorio Marsocci;
-dichiara che l' appellante è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 5/5/2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
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