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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/06/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4461/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4461/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIA Parte_1 C.F._1
ORESTE, elettivamente domiciliato in VIALE GIACOMO MANCINI, PALAZZO IL
QUADRIFOGLIO 87100 COSENZA presso il difensore avv. VIA ORESTE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2 CP_1 dell'avv. ALESSIO NADJA ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._3
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CP_1
CONVENUTO/I
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. QUERCIA VITTORIO e dell'avv. , Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PATERNOSTRO 6 CROTONE presso il difensore avv. QUERCIA VITTORIO
TERZO CHIAMATO
(nuova denominazione sociale di ) con sede in CP_3 Controparte_4
Milano al Viale Certosa n 222, (CF e P.I. ), in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Domenico CP_5
Buono
pagina 1 di 9 OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha evocato in giudizio l'avv. per ottenere il risarcimento Parte_1 CP_1
del danno a lui derivato dalla colpa professionale della convenuta.
L'attore ha premesso di avere conferito alla convenuta, in data 22.12.2015, formale mandato alle liti per esperire un'azione ex art. 2932 c.c. nei confronti della società Controparte_6 per la declaratoria di inadempimento e l'emissione ai sensi dell'art. 2932 c.c. di
[...]
una sentenza di esecuzione in forma specifica, per ottenere il trasferimento in proprio favore della proprietà degli immobili siti in Montalto Uffugo, alla , in catasto al foglio Parte_2
9, p.lla 789, sub 4, il risarcimento dei danni subiti e la trascrizione della sentenza, con vittoria di spese da distrarre.
Il giudizio, iscritto al numero 573/2016 RGAC, aveva esito positivo per l'attore, al quale il
Tribunale, in accoglimento della domanda, trasferiva ex art. 2932 c.c. all'attore i beni immobili di cui al contratto preliminare di compravendita del 27.10.2007, condizionando il trasferimento al pagamento della ulteriore somma di euro 23.000,00.
Accadeva tuttavia che, nelle more del giudizio, in data 14 luglio 2017, procedesse a CP_7
pignoramento immobiliare in danno della società , che aveva prestato garanzia CP_6 ipotecaria, apponendo vincolo anche sull'immobile oggetto del giudizio intentato dal Parte_1
che nel medesimo immobile abitava.
Detto immobile risultava infatti ancora nella disponibilità della società esecutata.
Con successivo giudizio, definito con sentenza n. 1699/2020 dell'8 ottobre 2020, il Parte_1 otteneva da questo tribunale la dichiarazione di efficacia e validità dell'offerta reale – dallo stesso formulata al fine di adempiere al residuo obbligo di pagamento statuito dalla prima sentenza – della somma depositata presso l'agenzia bruzia di ad integrale CP_8
estinzione della propria obbligazione.
Lamenta quindi l'attore che, a causa della omessa trascrizione della domanda relativa al giudizio 573/2016 RGAC, omissione attribuita alla colpa professionale dell'avv. e a CP_1
pagina 2 di 9 dispetto di due pronunce giudiziali a lui favorevoli, egli non è riuscito ad ottenere la proprietà dell'immobile per il quale ha integralmente pagato il prezzo e che era divenuto oggetto di pignoramento immobiliare.
E' dunque, accaduto che, a causa dell'omessa trascrizione della domanda giudiziale (atto di citazione del 22.12.2015, notificato in data 02.02.2016, non essendo andata a buon fine la primigenia notifica del 23.12.2015) spiegata con il patrocinio dell'avv. l'odierno attore CP_1
ha acquistato la proprietà di un immobile, corrispondendone interamente il prezzo, risultato, però, oggetto di pignoramento immobiliare e successivamente sottoposto a vendita giudiziaria.
L'attore inoltre ha lamentato un ulteriore danno a lui derivato dalla condotta dell'avv. CP_1 danno consistito nell'aver dovuto corrispondere, a far data dal mese di gennaio 2021, un canone mensile di euro 150,00 per poter abitare nell'immobile di sua proprietà e di non aver potuto quindi giovarsi di nessuna delle due sentenze emesse in proprio favore, con l'ulteriore negativa conseguenza di vedersi privato della propria abitazione, nella quale aveva profuso importanti investimenti economici e personali.
Chiede pertanto che il Tribunale condanni la convenuta, riconosciutane la responsabilità ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., al risarcimento del danno in suo favore, danno quantificato nella somma di euro 158.000,00 a titolo di danno patrimoniale, nonché al danno morale, da liquidarsi in via equitativa, atteso che, a seguito degli avvenimenti narrati, il ha Parte_1 sviluppato un costante stato d'ansia e turbamento che ha cagionato la rottura del vincolo matrimoniale con la sig.ra e la loro conseguente separazione. Parte_3
Si è costituita in giudizio l'avv. preliminarmente chiamando in manleva CP_1 [...]
e HD assicurazioni spa – la quale ha rilevato le posizioni assicurative di CP_2 CP_4
– e resistendo alla domanda.
[...]
La convenuta proponeva altresì domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attore al risarcimento dei danni cagionati dalla infondata domanda dell'attore, che le aveva cagionato danni fisici consistenti in grave sofferenze psicologiche;
danni professionali ed economici derivanti dal mancato rinnovo delle convenzioni difensive stipulate già a far data dal 2017 con , oggi HD Assicurazioni (revoca dovuta alla Controparte_4 pattuizione contrattuale del requisito, in capo all'avvocato convenzionato, di non avere in corso giudizi per l'accertamento della propria responsabilità professionale;
danni da lesione dell'immagine professionale). pagina 3 di 9 Chiedeva inoltre la condanna dell'attore al risarcimento danni per lite temeraria, quantificando la complessiva somma oggetto della riconvenzionale in euro 145.000,00.
Si costituiva in giudizio , chiedendo preliminarmente dichiararsi Controparte_2
l'inoperatività della polizza azionata dalla convenuta, in quanto, trattandosi di polizza claims- made, il sinistro era stato denunciato quattro anni dopo la cessazione della polizza (avvenuta il 14 gennaio 2018).
Nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurata ai sensi dell'art. 2952 comma 2
c.c. e in subordine concludeva per il rigetto della domanda dell'attore.
Si costituiva altresì HD assicurazioni (già aderendo alle difese della Controparte_4
convenuta e chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Successivamente alla costituzione dei terzi chiamati, ed all'espletamento della CTU grafologica disposta con ordinanza del 6 febbraio 2023 e della prova orale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 13 febbraio 2025 e tratteneva la causa a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso in fatto, la domanda è infondata e dev'essere rigettata.
Pacifico il rapporto professionale intercorso tra le parti, la ripartizione dell'onere probatorio soggiace alle regole fissate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale “il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'avv. abbia efficacemente offerto prova dell'esatto CP_1 adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti dell'attore a seguito del conferimento e dell'accettazione del mandato defensionale.
pagina 4 di 9 Nel costituirsi in giudizio, infatti, la convenuta, nel sottolineare la correttezza professionale della propria condotta e l'esito positivo dei due giudizi patrocinati in favore dell'attore, offriva una diversa rappresentazione dei fatti narrati dall'attore.
In particolare, l'ipoteca sull'immobile abitato dall'attore era stata iscritta in data 28.11.2007 e tale circostanza non era ignota al come comprovato da una serie di incontri tra la Parte_1
convenuta e la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, incontri finalizzati al raggiungimento di un accordo stragiudiziale con l'istituto di credito e che non si raggiunse a causa della ingente esposizione debitoria maturata dalla società costruttrice.
Proprio la circostanza che l'ipoteca fosse stata iscritta nel novembre 2007, conclude la convenuta, è di per sé sufficiente ad escludere qualsiasi colpa professionale, in quanto, anche se si fosse proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale – si rammenta che il giudizio è stato iscritto il 22.12.2015 –, detto adempimento non avrebbe attribuito al giudizio in oggetto alcuna efficacia prenotativa e preferenziale rispetto alla banca creditrice.
Gli assunti della convenuta sul punto sono provati dai documenti versati in atti e dalla prova orale a mezzo del teste all'epoca segretario dello studio dell'avv. e della sua Tes_1 CP_1 attendibilità non si dubita per l'assoluta estraneità alla vicenda contenziosa oggi sub iudice, il Contr quale ha confermato gli incontri stragiudiziali tenutisi tra la convenuta e laddove invece gli stessi testimoni di parte attrice nulla hanno saputo riferire sul punto.
Ad ulteriore sostegno dell'obbligo di informazione gravante sul professionista quale elemento dell'esatto e corretto adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti del cliente, la convenuta ha pure prodotto una scrittura, sottoscritta dall'odierno attore in data 8 febbraio
2016, con la quale il informato della possibilità di procedere alla trascrizione della Parte_1
domanda oggetto del giudizio n. 573/2016, dichiarava di non volervi procedere per mancanza di disponibilità economica.
L'attore ha contestato di aver ricevuto tale informazione dal proprio difensore ed ha disconosciuto la sottoscritta del documento citato.
Tali difese, tuttavia, non colgono nel segno e risultano smentite dall'attività istruttoria espletata.
Quanto alla pretesa omissione dell'obbligo di informazione, convergono, a smentire il le prove orali di parte attrice – rese entrambe da soggetti attendibili in quanto Parte_1
pagina 5 di 9 estranei alla sorte della lite e presente ai fatti – e la prova del contrario offerta non appare idonea a scardinare tali emergenze processuali.
La teste , avvocato che frequentava lo studio della convenuta senza Tes_2
cointeressenze nei giudizi civili, occupandosi la stessa unicamente di alcuni giudizi penali, ha dichiarato di aver assistito personalmente ad un colloquio nel corso del quale la CP_1
rappresentava al la necessità di procedere alla trascrizione della domanda Parte_1
giudiziale e di aver appreso direttamente il rifiuto di questi per impossibilità di sostenerne i relativi costi.
Di diversi colloqui del medesimo tenore ha riferito anche il teste confermando il rifiuto Tes_1
del Parte_1
Come detto, la deposizione dei testimoni di parte attrice non vale a sconfessare quanto sopra.
La teste , avvocato del figlio dell'attore, riferisce che, nel corso di un Testimone_3
incontro finalizzato alla correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n.
1533/2018, l'avv. su sua specifica domanda relativa alla mancata trascrizione della CP_1
domanda, ebbe a rispondere dapprima che non aveva ritenuto opportuno tale adempimento e poi che l'odierno attore, dinanzi a testimoni, aveva rifiutato di procedere all'adempimento per difficoltà economiche e che di tale rifiuto non aveva prova scritta.
Tali dichiarazioni da un lato supportano la prova liberatoria della convenuta – la quale, a tutto voler dire, ebbe a produrre al un adempimento che avrebbe aumentato i costi del Parte_1
giudizio senza avere, per espressa ammissione della convenuta, alcuna reale efficacia prenotativa ed a cui il si sottrasse, per tal via scongiurando un danno concreto, Parte_1 costituito nell'inutile esborso delle somme necessarie a trascrivere la domanda giudiziale – e dall'altro sono irrilevanti, in quanto nessun obbligo aveva la convenuta di rendere edotta del proprio operato e dei documenti in proprio possesso la la quale richiedeva tali Tes_3
informazioni non già nella veste di difensore del ma del di lui figlio. Parte_1
In ogni caso, dirimenti ai fini del decidere sono risultati gli esiti della consulenza grafologica espletata ai sensi degli artt. 214 e ss. c.c. sul documento allegato al n. 2 del fascicolo dell'avvocato convenuto.
pagina 6 di 9 Il nominato CTU, infatti, con un ragionamento esente da vizi, è pervenuto alla conclusione, pienamente condivisa da questo Giudice, che la sottoscrizione ivi apposta è indubitabilmente appartenente alla mano di . Parte_1
La difesa dell'attore ha contestato tale esito sollecitando l'attenzione del Tribunale sullo stato psicologico dell'attore al momento del saggio grafico e caratterizzato da uno stato di forte turbamento emotivo.
Tuttavia tali circostanze non risultano provate né documentate dal CTU, il quale si è limitato a dare atto dell'ondivaga posizione dell'attore in merito alla scrittura che gli veniva sottoposta e che, contestualmente, dichiarava di non aver mai visto, di riconoscerla, poi di non riconoscerla, di non ricordare, fino a dichiarare di riconoscere per autografa esclusivamente la scrittura del cognome.
Non vi è pertanto motivo di disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU anche alla luce delle numerose scritture di comparazione che ha acquisito e che sono state rese al di fuori della sede di inizio delle operazioni peritali, come tali scevre da qualsivoglia asserito turbamento psicologico dell'attore.
La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata, e tale esito consente di ritenere superata l'eccezione preliminare di sia in punto di inoperatività della Controparte_2 polizza sia in riferimento all'asserita prescrizione del diritto dell'assicurata.
Ad analogo esito si deve pervenire esaminando la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta CP_1
Quest'ultima nulla ha provato né relativamente al danno alla salute asseritamente patito, né quanto al danno patrimoniale da revoca degli incarichi fiduciari da parte di / HD CP_4
Assicurazioni.
Non risulta infatti allegato in atti alcun documento idoneo a verificare e quantificare il decremento di tale settore di attività professionale, anzi, la copia della schermata prodotta in allegato al fascicolo di parte attrice col nome “incarichi ” reca solo 10 pratiche senza CP_4
specificare la data del conferito incarico né è possibile da essa inferire se detto decremento si sia verificato, quando ed in quale misura.
Analogamente asseriti e non provati il danno alla salute, avendo sul punto rinunciato parte convenuta all'audizione dell'unico teste, ed il danno da lite temeraria.
pagina 7 di 9 Su quest'ultimo punto giova richiamare la Suprema Corte (cfr sent. 9080/2013), secondo la quale in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod proc. Civ richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “del quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Orbene, se gli atti del giudizio consentono di astrattamente qualificare la condotta dell'attore quantomeno sotto il profilo della colpa lieve – risultando che sin dalla fase stragiudiziale l'avvocato aveva provveduto a rammentargli l'effettivo svolgimento dei fatti, e che CP_1
l'errore, una volta avuta visione del documento da lui stesso firmato lo ha prima disconosciuto e poi, pur avendone infine riconosciuta esclusivamente l'autografia del cognome, non ha comunque inteso aderire al tentativo di conciliazione dinanzi al CTU – nulla è stato provato in punto di quantum, in quanto la liquidazione in via equitativa richiesta al Giudice non può mai spingersi sino al punto da sostituire quest'ultimo alla parte cui incombe l'onere della prova
(cfr. Cass. civ., ordinanza del 26 novembre 2024, n. 30487, secondo la quale “al fine di rendere realmente controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa, occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la liquidazione di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale minimo comune destinato a rimodulare (sotto forma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico- sociale”).
Le spese seguono la reciproca soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda di;
Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale di CP_1
Compensa per un terzo, attesa la reciproca soccombenza e la condotta processuale tenuta dalle parti, le spese di lite tra e e condanna Parte_1 CP_1 Parte_1
pagina 8 di 9 al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate, ai valori Parte_1
medi per causa dal valore indeterminabile e di bassa complessità secondo DM 55/14, in complessivi euro 5077,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge per compensi (somma già decurtata di un terzo) ed euro 759,00 per esborsi.
Compensa le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_2
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di HD Parte_1
Assicurazioni spa, che reputa equo, stante la effettiva attività processuale prestata dalla terza chiamata, liquidare, al minimo tariffario secondo lo scaglione sopra menzionato, nella complessiva somma di euro 3809,00.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Cosenza, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4461/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIA Parte_1 C.F._1
ORESTE, elettivamente domiciliato in VIALE GIACOMO MANCINI, PALAZZO IL
QUADRIFOGLIO 87100 COSENZA presso il difensore avv. VIA ORESTE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2 CP_1 dell'avv. ALESSIO NADJA ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente C.F._3
domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CP_1
CONVENUTO/I
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. QUERCIA VITTORIO e dell'avv. , Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PATERNOSTRO 6 CROTONE presso il difensore avv. QUERCIA VITTORIO
TERZO CHIAMATO
(nuova denominazione sociale di ) con sede in CP_3 Controparte_4
Milano al Viale Certosa n 222, (CF e P.I. ), in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Domenico CP_5
Buono
pagina 1 di 9 OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha evocato in giudizio l'avv. per ottenere il risarcimento Parte_1 CP_1
del danno a lui derivato dalla colpa professionale della convenuta.
L'attore ha premesso di avere conferito alla convenuta, in data 22.12.2015, formale mandato alle liti per esperire un'azione ex art. 2932 c.c. nei confronti della società Controparte_6 per la declaratoria di inadempimento e l'emissione ai sensi dell'art. 2932 c.c. di
[...]
una sentenza di esecuzione in forma specifica, per ottenere il trasferimento in proprio favore della proprietà degli immobili siti in Montalto Uffugo, alla , in catasto al foglio Parte_2
9, p.lla 789, sub 4, il risarcimento dei danni subiti e la trascrizione della sentenza, con vittoria di spese da distrarre.
Il giudizio, iscritto al numero 573/2016 RGAC, aveva esito positivo per l'attore, al quale il
Tribunale, in accoglimento della domanda, trasferiva ex art. 2932 c.c. all'attore i beni immobili di cui al contratto preliminare di compravendita del 27.10.2007, condizionando il trasferimento al pagamento della ulteriore somma di euro 23.000,00.
Accadeva tuttavia che, nelle more del giudizio, in data 14 luglio 2017, procedesse a CP_7
pignoramento immobiliare in danno della società , che aveva prestato garanzia CP_6 ipotecaria, apponendo vincolo anche sull'immobile oggetto del giudizio intentato dal Parte_1
che nel medesimo immobile abitava.
Detto immobile risultava infatti ancora nella disponibilità della società esecutata.
Con successivo giudizio, definito con sentenza n. 1699/2020 dell'8 ottobre 2020, il Parte_1 otteneva da questo tribunale la dichiarazione di efficacia e validità dell'offerta reale – dallo stesso formulata al fine di adempiere al residuo obbligo di pagamento statuito dalla prima sentenza – della somma depositata presso l'agenzia bruzia di ad integrale CP_8
estinzione della propria obbligazione.
Lamenta quindi l'attore che, a causa della omessa trascrizione della domanda relativa al giudizio 573/2016 RGAC, omissione attribuita alla colpa professionale dell'avv. e a CP_1
pagina 2 di 9 dispetto di due pronunce giudiziali a lui favorevoli, egli non è riuscito ad ottenere la proprietà dell'immobile per il quale ha integralmente pagato il prezzo e che era divenuto oggetto di pignoramento immobiliare.
E' dunque, accaduto che, a causa dell'omessa trascrizione della domanda giudiziale (atto di citazione del 22.12.2015, notificato in data 02.02.2016, non essendo andata a buon fine la primigenia notifica del 23.12.2015) spiegata con il patrocinio dell'avv. l'odierno attore CP_1
ha acquistato la proprietà di un immobile, corrispondendone interamente il prezzo, risultato, però, oggetto di pignoramento immobiliare e successivamente sottoposto a vendita giudiziaria.
L'attore inoltre ha lamentato un ulteriore danno a lui derivato dalla condotta dell'avv. CP_1 danno consistito nell'aver dovuto corrispondere, a far data dal mese di gennaio 2021, un canone mensile di euro 150,00 per poter abitare nell'immobile di sua proprietà e di non aver potuto quindi giovarsi di nessuna delle due sentenze emesse in proprio favore, con l'ulteriore negativa conseguenza di vedersi privato della propria abitazione, nella quale aveva profuso importanti investimenti economici e personali.
Chiede pertanto che il Tribunale condanni la convenuta, riconosciutane la responsabilità ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., al risarcimento del danno in suo favore, danno quantificato nella somma di euro 158.000,00 a titolo di danno patrimoniale, nonché al danno morale, da liquidarsi in via equitativa, atteso che, a seguito degli avvenimenti narrati, il ha Parte_1 sviluppato un costante stato d'ansia e turbamento che ha cagionato la rottura del vincolo matrimoniale con la sig.ra e la loro conseguente separazione. Parte_3
Si è costituita in giudizio l'avv. preliminarmente chiamando in manleva CP_1 [...]
e HD assicurazioni spa – la quale ha rilevato le posizioni assicurative di CP_2 CP_4
– e resistendo alla domanda.
[...]
La convenuta proponeva altresì domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attore al risarcimento dei danni cagionati dalla infondata domanda dell'attore, che le aveva cagionato danni fisici consistenti in grave sofferenze psicologiche;
danni professionali ed economici derivanti dal mancato rinnovo delle convenzioni difensive stipulate già a far data dal 2017 con , oggi HD Assicurazioni (revoca dovuta alla Controparte_4 pattuizione contrattuale del requisito, in capo all'avvocato convenzionato, di non avere in corso giudizi per l'accertamento della propria responsabilità professionale;
danni da lesione dell'immagine professionale). pagina 3 di 9 Chiedeva inoltre la condanna dell'attore al risarcimento danni per lite temeraria, quantificando la complessiva somma oggetto della riconvenzionale in euro 145.000,00.
Si costituiva in giudizio , chiedendo preliminarmente dichiararsi Controparte_2
l'inoperatività della polizza azionata dalla convenuta, in quanto, trattandosi di polizza claims- made, il sinistro era stato denunciato quattro anni dopo la cessazione della polizza (avvenuta il 14 gennaio 2018).
Nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurata ai sensi dell'art. 2952 comma 2
c.c. e in subordine concludeva per il rigetto della domanda dell'attore.
Si costituiva altresì HD assicurazioni (già aderendo alle difese della Controparte_4
convenuta e chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Successivamente alla costituzione dei terzi chiamati, ed all'espletamento della CTU grafologica disposta con ordinanza del 6 febbraio 2023 e della prova orale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 13 febbraio 2025 e tratteneva la causa a sentenza con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso in fatto, la domanda è infondata e dev'essere rigettata.
Pacifico il rapporto professionale intercorso tra le parti, la ripartizione dell'onere probatorio soggiace alle regole fissate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, a mente della quale “il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'avv. abbia efficacemente offerto prova dell'esatto CP_1 adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti dell'attore a seguito del conferimento e dell'accettazione del mandato defensionale.
pagina 4 di 9 Nel costituirsi in giudizio, infatti, la convenuta, nel sottolineare la correttezza professionale della propria condotta e l'esito positivo dei due giudizi patrocinati in favore dell'attore, offriva una diversa rappresentazione dei fatti narrati dall'attore.
In particolare, l'ipoteca sull'immobile abitato dall'attore era stata iscritta in data 28.11.2007 e tale circostanza non era ignota al come comprovato da una serie di incontri tra la Parte_1
convenuta e la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, incontri finalizzati al raggiungimento di un accordo stragiudiziale con l'istituto di credito e che non si raggiunse a causa della ingente esposizione debitoria maturata dalla società costruttrice.
Proprio la circostanza che l'ipoteca fosse stata iscritta nel novembre 2007, conclude la convenuta, è di per sé sufficiente ad escludere qualsiasi colpa professionale, in quanto, anche se si fosse proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale – si rammenta che il giudizio è stato iscritto il 22.12.2015 –, detto adempimento non avrebbe attribuito al giudizio in oggetto alcuna efficacia prenotativa e preferenziale rispetto alla banca creditrice.
Gli assunti della convenuta sul punto sono provati dai documenti versati in atti e dalla prova orale a mezzo del teste all'epoca segretario dello studio dell'avv. e della sua Tes_1 CP_1 attendibilità non si dubita per l'assoluta estraneità alla vicenda contenziosa oggi sub iudice, il Contr quale ha confermato gli incontri stragiudiziali tenutisi tra la convenuta e laddove invece gli stessi testimoni di parte attrice nulla hanno saputo riferire sul punto.
Ad ulteriore sostegno dell'obbligo di informazione gravante sul professionista quale elemento dell'esatto e corretto adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti del cliente, la convenuta ha pure prodotto una scrittura, sottoscritta dall'odierno attore in data 8 febbraio
2016, con la quale il informato della possibilità di procedere alla trascrizione della Parte_1
domanda oggetto del giudizio n. 573/2016, dichiarava di non volervi procedere per mancanza di disponibilità economica.
L'attore ha contestato di aver ricevuto tale informazione dal proprio difensore ed ha disconosciuto la sottoscritta del documento citato.
Tali difese, tuttavia, non colgono nel segno e risultano smentite dall'attività istruttoria espletata.
Quanto alla pretesa omissione dell'obbligo di informazione, convergono, a smentire il le prove orali di parte attrice – rese entrambe da soggetti attendibili in quanto Parte_1
pagina 5 di 9 estranei alla sorte della lite e presente ai fatti – e la prova del contrario offerta non appare idonea a scardinare tali emergenze processuali.
La teste , avvocato che frequentava lo studio della convenuta senza Tes_2
cointeressenze nei giudizi civili, occupandosi la stessa unicamente di alcuni giudizi penali, ha dichiarato di aver assistito personalmente ad un colloquio nel corso del quale la CP_1
rappresentava al la necessità di procedere alla trascrizione della domanda Parte_1
giudiziale e di aver appreso direttamente il rifiuto di questi per impossibilità di sostenerne i relativi costi.
Di diversi colloqui del medesimo tenore ha riferito anche il teste confermando il rifiuto Tes_1
del Parte_1
Come detto, la deposizione dei testimoni di parte attrice non vale a sconfessare quanto sopra.
La teste , avvocato del figlio dell'attore, riferisce che, nel corso di un Testimone_3
incontro finalizzato alla correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n.
1533/2018, l'avv. su sua specifica domanda relativa alla mancata trascrizione della CP_1
domanda, ebbe a rispondere dapprima che non aveva ritenuto opportuno tale adempimento e poi che l'odierno attore, dinanzi a testimoni, aveva rifiutato di procedere all'adempimento per difficoltà economiche e che di tale rifiuto non aveva prova scritta.
Tali dichiarazioni da un lato supportano la prova liberatoria della convenuta – la quale, a tutto voler dire, ebbe a produrre al un adempimento che avrebbe aumentato i costi del Parte_1
giudizio senza avere, per espressa ammissione della convenuta, alcuna reale efficacia prenotativa ed a cui il si sottrasse, per tal via scongiurando un danno concreto, Parte_1 costituito nell'inutile esborso delle somme necessarie a trascrivere la domanda giudiziale – e dall'altro sono irrilevanti, in quanto nessun obbligo aveva la convenuta di rendere edotta del proprio operato e dei documenti in proprio possesso la la quale richiedeva tali Tes_3
informazioni non già nella veste di difensore del ma del di lui figlio. Parte_1
In ogni caso, dirimenti ai fini del decidere sono risultati gli esiti della consulenza grafologica espletata ai sensi degli artt. 214 e ss. c.c. sul documento allegato al n. 2 del fascicolo dell'avvocato convenuto.
pagina 6 di 9 Il nominato CTU, infatti, con un ragionamento esente da vizi, è pervenuto alla conclusione, pienamente condivisa da questo Giudice, che la sottoscrizione ivi apposta è indubitabilmente appartenente alla mano di . Parte_1
La difesa dell'attore ha contestato tale esito sollecitando l'attenzione del Tribunale sullo stato psicologico dell'attore al momento del saggio grafico e caratterizzato da uno stato di forte turbamento emotivo.
Tuttavia tali circostanze non risultano provate né documentate dal CTU, il quale si è limitato a dare atto dell'ondivaga posizione dell'attore in merito alla scrittura che gli veniva sottoposta e che, contestualmente, dichiarava di non aver mai visto, di riconoscerla, poi di non riconoscerla, di non ricordare, fino a dichiarare di riconoscere per autografa esclusivamente la scrittura del cognome.
Non vi è pertanto motivo di disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU anche alla luce delle numerose scritture di comparazione che ha acquisito e che sono state rese al di fuori della sede di inizio delle operazioni peritali, come tali scevre da qualsivoglia asserito turbamento psicologico dell'attore.
La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata, e tale esito consente di ritenere superata l'eccezione preliminare di sia in punto di inoperatività della Controparte_2 polizza sia in riferimento all'asserita prescrizione del diritto dell'assicurata.
Ad analogo esito si deve pervenire esaminando la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta CP_1
Quest'ultima nulla ha provato né relativamente al danno alla salute asseritamente patito, né quanto al danno patrimoniale da revoca degli incarichi fiduciari da parte di / HD CP_4
Assicurazioni.
Non risulta infatti allegato in atti alcun documento idoneo a verificare e quantificare il decremento di tale settore di attività professionale, anzi, la copia della schermata prodotta in allegato al fascicolo di parte attrice col nome “incarichi ” reca solo 10 pratiche senza CP_4
specificare la data del conferito incarico né è possibile da essa inferire se detto decremento si sia verificato, quando ed in quale misura.
Analogamente asseriti e non provati il danno alla salute, avendo sul punto rinunciato parte convenuta all'audizione dell'unico teste, ed il danno da lite temeraria.
pagina 7 di 9 Su quest'ultimo punto giova richiamare la Suprema Corte (cfr sent. 9080/2013), secondo la quale in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod proc. Civ richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “del quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Orbene, se gli atti del giudizio consentono di astrattamente qualificare la condotta dell'attore quantomeno sotto il profilo della colpa lieve – risultando che sin dalla fase stragiudiziale l'avvocato aveva provveduto a rammentargli l'effettivo svolgimento dei fatti, e che CP_1
l'errore, una volta avuta visione del documento da lui stesso firmato lo ha prima disconosciuto e poi, pur avendone infine riconosciuta esclusivamente l'autografia del cognome, non ha comunque inteso aderire al tentativo di conciliazione dinanzi al CTU – nulla è stato provato in punto di quantum, in quanto la liquidazione in via equitativa richiesta al Giudice non può mai spingersi sino al punto da sostituire quest'ultimo alla parte cui incombe l'onere della prova
(cfr. Cass. civ., ordinanza del 26 novembre 2024, n. 30487, secondo la quale “al fine di rendere realmente controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa, occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la liquidazione di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale minimo comune destinato a rimodulare (sotto forma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico- sociale”).
Le spese seguono la reciproca soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda di;
Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale di CP_1
Compensa per un terzo, attesa la reciproca soccombenza e la condotta processuale tenuta dalle parti, le spese di lite tra e e condanna Parte_1 CP_1 Parte_1
pagina 8 di 9 al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate, ai valori Parte_1
medi per causa dal valore indeterminabile e di bassa complessità secondo DM 55/14, in complessivi euro 5077,00, oltre accessori, IVA e CPA come per legge per compensi (somma già decurtata di un terzo) ed euro 759,00 per esborsi.
Compensa le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_2
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di HD Parte_1
Assicurazioni spa, che reputa equo, stante la effettiva attività processuale prestata dalla terza chiamata, liquidare, al minimo tariffario secondo lo scaglione sopra menzionato, nella complessiva somma di euro 3809,00.
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Cosenza, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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