TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11264/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.30 sono presenti l'avv. CORDOVA SILVIA per parte ricorrente nonché
l'avv. Marzia Rizzo in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11264 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CORDOVA SILVIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/09/2023 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale l' chiedeva il pagamento di euro CP_2
94.759,92 oltre 2.135,00 a titolo di spese per riscossione di rate di pensione in misura superiore a quella spettante dal 01.01.2006 al 31.07.2013, in capo al sig. Parte_2
, sulla pensione cat. IOART n. 34032133, eliminata per decesso del titolare,
[...]
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della ricorrente avendo rinunciato puramente e semplicemente all'eredità e , nel merito contestando genericamente la fondatezza della pretesa.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso e, in particolare, rappresentando CP_2
che la ricorrente, dichiaratasi erede del signor , ha presentato Parte_2
domanda di ratei di pensione del de cuis con domanda cartacea prot n 0014541 del
28/02/2014, incassando allo sportello, in data 11/12/2014, le rate di pensione del de cuius.
La presentazione della domanda del 28/02/2014 – antecedente all'asserita rinuncia all'eredità avvenuta in data 26/11/2014,- vale a tutti gli effetti come accettazione tacita di eredita' .
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente nessun difetto di legittimazione passiva può essere avanzato dalla ricorrente avendo la stessa, in qualità di erede di , presentato domanda Parte_2
di ratei di pensione del de cuis con domanda cartacea prot n 0014541 del 28/02/2014, incassando allo sportello le rate di pensione del de cuius in data 11/12/2014, prima di avere formulato espressa rinuncia all'eredità.
“Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n.5688/1988) ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come nel caso de quo, l'avere riscosso somme del de cuius.
Qualsiasi atteggiamento e azione che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede esprime la sua volontà di accettare l'eredità.
Nessun dubbio, pertanto, in merito alla qualità di erede della ricorrente.
Passando ad esaminare il merito dell'opposizione, si osserva che nel caso de quo non si rientra nell'ambito dell'indebito assistenziale e/o pensionistico bensì indebito contributivo.
Sul punto giova richiamare l'orientamento interpretativo della Suprema Corte (confermato dalle S.U. intervenute a sanare il contrasto di giurisprudenza esistente sul punto), secondo il quale, in tema di indebito contributivo, nel giudizio instaurato in qualità di attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo a restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto), in base alla corretta applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., è a suo esclusivo carico (Cass.,
S.U., n. 18046/2010; Cass. civ., n. 2032/2006; Cass., n. 198/2011).
Detto onere non è stato assolto dall'opponente.
Per tale motivo il ricorso non merito accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11264/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.30 sono presenti l'avv. CORDOVA SILVIA per parte ricorrente nonché
l'avv. Marzia Rizzo in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11264 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CORDOVA SILVIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/09/2023 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale l' chiedeva il pagamento di euro CP_2
94.759,92 oltre 2.135,00 a titolo di spese per riscossione di rate di pensione in misura superiore a quella spettante dal 01.01.2006 al 31.07.2013, in capo al sig. Parte_2
, sulla pensione cat. IOART n. 34032133, eliminata per decesso del titolare,
[...]
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della ricorrente avendo rinunciato puramente e semplicemente all'eredità e , nel merito contestando genericamente la fondatezza della pretesa.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso e, in particolare, rappresentando CP_2
che la ricorrente, dichiaratasi erede del signor , ha presentato Parte_2
domanda di ratei di pensione del de cuis con domanda cartacea prot n 0014541 del
28/02/2014, incassando allo sportello, in data 11/12/2014, le rate di pensione del de cuius.
La presentazione della domanda del 28/02/2014 – antecedente all'asserita rinuncia all'eredità avvenuta in data 26/11/2014,- vale a tutti gli effetti come accettazione tacita di eredita' .
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente nessun difetto di legittimazione passiva può essere avanzato dalla ricorrente avendo la stessa, in qualità di erede di , presentato domanda Parte_2
di ratei di pensione del de cuis con domanda cartacea prot n 0014541 del 28/02/2014, incassando allo sportello le rate di pensione del de cuius in data 11/12/2014, prima di avere formulato espressa rinuncia all'eredità.
“Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n.5688/1988) ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come nel caso de quo, l'avere riscosso somme del de cuius.
Qualsiasi atteggiamento e azione che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede esprime la sua volontà di accettare l'eredità.
Nessun dubbio, pertanto, in merito alla qualità di erede della ricorrente.
Passando ad esaminare il merito dell'opposizione, si osserva che nel caso de quo non si rientra nell'ambito dell'indebito assistenziale e/o pensionistico bensì indebito contributivo.
Sul punto giova richiamare l'orientamento interpretativo della Suprema Corte (confermato dalle S.U. intervenute a sanare il contrasto di giurisprudenza esistente sul punto), secondo il quale, in tema di indebito contributivo, nel giudizio instaurato in qualità di attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo a restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata (ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto), in base alla corretta applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., è a suo esclusivo carico (Cass.,
S.U., n. 18046/2010; Cass. civ., n. 2032/2006; Cass., n. 198/2011).
Detto onere non è stato assolto dall'opponente.
Per tale motivo il ricorso non merito accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio