TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/12/2024, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magi- strati: dr.ssa LA ET Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2334 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] Parte_1
(POLONIA) il 28/06/1977 (cf: ), rap- C.F._1
presentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. DI GATI
CLAUDIA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] _1
(PA) il 05/07/1963 (cf: ), rappresen- C.F._2
Tribunale di Palermo sez. I civile tato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. GIUNTA FRAN-
CESCO;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso
(cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: All'udienza “cartolare” del
13/11/2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favo- revole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo , pre- Parte_1
messo di aver contratto matrimonio nel Comune di Termini
Imerese (PA) in data 01.09.2005 con e che _1
dal matrimonio sono nati due figli ( , nato a [...]- Persona_1
mini Imerese il 28/05/2006, e , nata a [...] Persona_2
Imerese il 22/06/2007), ha esposto che “la vita matrimoniale si
è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibi- lità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza, da alcuni anni, a seguito di contrasti insorti, tra i coniugi non vi è più una comunione affettiva e sentimentale”; ciò in quanto il è dedito all'alcol ed ha trasformato la sua CP_1
- 2 - piccola attività commerciale, “un tempo florido negozio e punto di riferimento della zona”, in “luogo di ritrovo per soggetti poco affida- bili”; inoltre, “lui stesso è sempre ubriaco e al limite della lucidità, torna spesso a casa ubriaco ed è aggressivo verbalmente con la ricor- rente e talvolta anche coi figli”.
La ricorrente ha precisato di non lavorare in quanto “le è proibito”, fatto salvo, in passato, qualche lavoretto di pulizie, mentre il resistente lavora nella sua attività commerciale ed è percettore di reddito di cittadinanza.
Dichiarando di voler cumulare le domande di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo ri-
[...]
spetto.
1 I figli minori sono affidati alla madre in modo prevalente.
2 I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istru- zione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, ca- pacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei ge- nitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3 I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del loro preminente interesse trascorre- ranno con la madre:
- 3 - - 5 giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì;
-Alternativamente coi i genitori: le Vacanze Pasquali o Natalizie;
con il padre: i fine settimana;
- durante il periodo estivo un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per ulteriori e più specifiche indicazioni circa il riparto dell'affida- mento congiunto si fa rinvio al piano genitoriale di base in allegato alla presente istanza.
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € tre- cento (300), ovvero centocinquanta (150) rispettivamente per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contri- buirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordi- narie per il mantenimento dei figli. Il Sig. corrisponderà al CP_1
coniuge Sig.ra l'importo mensile di € 200, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTA;
5. La casa coniugale resterà in uso alla ex coniuge, che vi risiederà stabilmente con i figli.
6. Il padre, rinuncerà all'assegno unico familiare in favore dell'al- tro genitore.
(…) decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separa- zione, si pronunci sentenza di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- 4 - i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo ri- spetto.
I figli minori sono affidati alla madre in modo prevalente.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istru- zione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, ca- pacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei ge- nitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i ge- nitori che tengano conto del loro preminente interesse trascorreranno con la madre:
- 5 giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì;
- Alternativamente coi genitori: le Vacanze Pasquali o Natalizie;
i fine settimana;
Con il padre durante il periodo estivo un periodo da concordarsi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per ulteriori e più specifiche indicazioni circa il riparto dell'affida- mento congiunto si fa rinvio al piano genitoriale di base in allegato alla presente istanza.
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € tre- cento (300), ovvero centocinquanta (150) rispettivamente per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contri-
- 5 - buirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordi- narie per il mantenimento dei figli. Il Sig. corrisponderà al CP_1
coniuge Sig.ra l'importo mensile di € 200, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTA;
5. La casa coniugale resterà in uso alla ex coniuge, che vi risiederà stabilmente con i figli.
6. Il padre, rinuncerà all'assegno unico familiare in favore dell'al- tro genitore”.
Si è costituito contestando fermamente _1
le deduzioni di parte ricorrente e rappresentando che la fine dell'unione coniugale è da imputare esclusivamente alla con- dotta della ricorrente, che “tiene un comportamento inadeguato verso il coniuge, fatto di eccessi, minacce, insulti nonché di immotivate negazioni di aiuto materiale e spirituale (…)”, “è stata sempre restia
a contribuire ai bisogni della famiglia, utilizzando per se stessa i pro- venti delle prestazioni di collaboratrice domestica (…) e si occupa poco dei figli, preferendo vivere la maggior parte della giornata fuori casa
(spesso recandosi a Palermo), con frequentazioni a dir poco discuti- bili”.
quindi, ha chiesto addebitarsi la separa- _1
zione alla ricorrente (per “violazione dei doveri coniugali”, “ri- fiuto dei rapporti sessuali” e “frequentazione di terze persone”) e l'af- fidamento esclusivo dei figli, rassegando le seguenti conclu-
- 6 - sioni: “- dichiarare la separazione personale e la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, con addebito di colpa della Signora
[...]
; Parte_2
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli al resistente Sig.
[...]
Controparte_2
- disporre se, quando e con quali modalità dovranno avere luogo eventuali incontri dei figli con la madre;
- rigettare la domanda di erogazione di assegno divorziale in favore della moglie, in quanto non dovuto;
- non determinare alcun assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli in quanto lo stesso li tiene con sé e provvede in toto alle loro esigenze;
- con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, at- tesa la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse;
- ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile compe- tente”.
Con ordinanza del 30/4/2024 il Giudice delegato, all'esito del tentativo di conciliazione svolto, con esito negativo, all'udienza del 18/1/2024, e dell'audizione dei figli minori della coppia all'udienza dell'8/2/2024, ha disposto: l'affida- mento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
[...]
, nato il [...] a [...], e Persona_3 [...]
, nata il [...] a [...], con Persona_4
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione
- 7 - del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniu- gale alla ricorrente;
l'obbligo, in capo al , di corri- CP_1
spondere mensilmente alla ricorrente Parte_3
un assegno complessivo, da rivalutare annualmente se-
[...]
condo gli indici Istat-FOI, di euro 450,00, di cui euro 300,00
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori PE
e ed euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento _1
della ricorrente.
Rigettate le istanze istruttorie articolate dal convenuto, la causa è stata rinviata, per la discussione, all'udienza indicata in epigrafe.
***
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di sepa- razione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci- mento del ménage il contrasto che traspare dalle rispettive di- fese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza del 18/1/2024.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valu- tazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
- 8 - In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accerta- mento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri na- scenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti viola- zione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convi- venza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito con- senta di verificare se la violazione accertata a carico di un co- niuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita fami- liare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione perso- nale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
- 9 - violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, es- sendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto ef- ficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intol- lerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungi- mento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la se- parazione senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre
2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, non vi è prova alcuna della viola- zione, da parte di alcuno dei coniugi, dei doveri nascenti dal matrimonio.
La parte convenuta, infatti, non è riuscita a fornire elementi dai quali desumere con certezza che la responsabilità della in- tollerabilità della convivenza sia imputabile alla ricorrente (sul punto va confermata l'ordinanza del Giudice delegato del
3/4/2024, con cui non sono state ammesse le prove orali arti- colate dal resistente).
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi dalla coppia sono nati due figli: _1
nato il [...] a [...], e
[...] PE
, nata il [...] a [...], di cui la
[...]
ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso e il resistente
- 10 - l'affidamento esclusivo.
Premesso che va dichiarata cessata la materia del conten- dere quanto al figlio (divenuto maggiorenne il _1
28/5/2024), va osservato che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, succes- sivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, impone al
Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione priorita- ria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'af- fidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi ec- cezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'inte- resse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del mi- nore come «diritto» a mantenere un rapporto equilibrato e con- tinuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter (“Provvedimenti riguardo ai figli”) in- trodotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che
“La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo, che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater,
- 11 - “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'al- tro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene ri- Pt_4
conosciuto un vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affida- mento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previ- sione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualita- tivi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella mag- giore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati, i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza pre- valente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, non- ché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di
- 12 - affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale con- dividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co- mune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso della minore Per_5
, nata il [...] a [...], con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto dell'età della minore (diciassette anni compiuti il 22/6/2024), esso va rimesso alla libera determinazione delle parti, compatibil- mente con le esigenze scolastiche della minore e fatti salvi di- versi accordi liberamente stretti dalle parti.
In considerazione della convivenza con la figlia minorenne e con il figlio (maggiorenne ma non economica- PE _1
mente autosufficiente) va accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale spiegata dalla ricorrente, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti figli dell'habitat domestico, inteso come
- 13 - il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Venendo all'esame delle ulteriori domande di contenuto economico va rilevato, preliminarmente, che Parte_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché a titolo di contributo al mantenimento dei figli (all'epoca dell'introdu- zione del procedimento entrambi minorenni).
Ora, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di sepa- razione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno ten- denzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile con- dizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle cir- costanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156) consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'one- rato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.06.2006, n. 14840; Cass. 24.04.2007, n.
9915; Cass. 11.07.2013, n. 17199).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mante- nimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita
- 14 - dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permet- tano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separa- zione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurispru- denza di legittimità, la valutazione delle condizioni economi- che delle parti non richiede la determinazione dell'esatto im- porto dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati nu- merici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una at- tendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimo- niali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possi- bile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più de- bole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass., 12.06.2006, n. 13592; Cass., 07.12.2007, n.
25618).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro profi- cuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della deter- minazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., 25.08.2006, n. 18547; Cass.,
- 15 - 13.02.2013, n. 3502).
Con riferimento al tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della crisi coniugale, che costituisce il pa- rametro principale per la determinazione degli eventuali ob- blighi di mantenimento, va inoltre sottolineato, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge se- parato, che il tenore di vita che quest'ultimo ha diritto di man- tenere non è quello di fatto consentitogli dall'altro coniuge prima della separazione, ma quello che l'altro coniuge avrebbe dovuto consentirgli in base alle sue sostanze.
Pertanto, occorrerà fare riferimento al tenore di vita corri- spondente a quello che ragionevolmente avrebbe potuto per- mettere la posizione economica complessiva della famiglia, indipendentemente dal tenore di vita tollerato prima della se- parazione (Cass. 18 agosto 1994, n. 7437).
Nella quantificazione della misura dell'assegno di manteni- mento va, infine, valutata altresì la durata del matrimonio, cir- costanza che se, per un verso, non può assumere efficacia pre- clusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, può assumere rilievo ai fini della determinazione della sua misura (cfr., ex plurimis, Cass.,
16 dicembre 2004, n. 23378).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al manteni- mento dei figli minori della coppia, inoltre, si deve osservare
- 16 - brevemente che, a seguito della separazione personale tra co- niugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esi- genze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposi- zione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le neces- sità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate poten- zialità reddituali (cfr. Cass. VI, 13.12.2016, n. 25531; Cass.,
19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al manteni- mento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la
- 17 - possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un asse- gno periodico al fine di realizzare il principio di proporziona- lità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità
è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò non- dimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun ge- nitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla norma- tiva in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di manteni- mento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun co- niuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata
- 18 - l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al sod- disfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferi- mento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun geni- tore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori ac- quisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudi- mento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valuta- zione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussi- stenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compar- tecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e dalla scarna documentazione prodotta risulta che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, mentre il resistente gestisce un ne- gozio di frutta e verdura in un locale condotto in locazione dal
Comune di Termini Imerese.
Alla luce di tali dati e considerata l'effettiva misura dell'ap- porto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esi- genze dei figli (entrambi conviventi con la madre), appare
- 19 - equo fissare il contributo da porre a carico di Parte_5
per il mantenimento dei figli (maggiorenne ma
[...] _1
non economicamente autosufficiente) e (minorenne) in PE
€ 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), da corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun mese e Parte_1
da rivalutare annualmente secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il medesimo deve essere, inoltre, dichiarato tenuto al paga- mento del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in conformità al protocollo vigente presso questo Tribunale.
Deve inoltre ritenersi una situazione di effettiva sperequa- zione tra le condizioni economiche dei coniugi. Conseguente- mente, alla luce dei dati economici fin qui evidenziati, della durata della convivenza coniugale (circa diciotto anni), degli oneri di accudimento dei figli gravanti sulla ricorrente e della capacità lavorativa della stessa, appare congruo fissare l'am- montare dell'assegno di mantenimento dovuto dal CP_1
nei confronti della nella misura di euro 150,00, Pt_1
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalu- tarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
***
In considerazione della domanda congiunta di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., con separata or- dinanza la causa va rimessa sul ruolo istruttorio del Giudice
Delegato, per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili
- 20 - del matrimonio.
La regolamentazione delle spese di lite va demandata all'esito della statuizione di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...]- Parte_1
LONIA) il 28/06/1977, e , nato a _1
TERMINI IMERESE (PA) il 05/07/1963, i quali hanno con- tratto matrimonio in TERMINI IMERESE (PA) in data
1/9/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del mede- simo Comune al n. 78, parte II serie A, dell'anno 2005; rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di _1 [...]
; Parte_1
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di affidamento del figlio della coppia , nato il Persona_1
28/5/2006 a Termini Imerese (PA), divenuto maggiorenne nelle more del giudizio;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia , nata il [...] a [...] Persona_2
(PA), ad entrambi i genitori;
dispone che la predetta minore abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio materno;
- 21 - dispone che il regime di vita della predetta minore venga determinato come in parte motiva;
assegna la casa coniugale alla ricorrente Parte_1
[...]
pone a carico di l'obbligo di corrispon- _1
dere in favore di la complessiva Parte_1
somma di euro 450,00 mensili, di cui euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (euro 150,00 ciascuno) ed euro 150,00 a titolo di mantenimento della ricor- rente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% _1
delle spese straordinarie mediche sostenute in favore dei figli, da individuarsi come in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia au- tentica al competente ufficiale dello stato civile per gli incom- benti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice Delegato, ai fini della pronun- cia sulla domanda di divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale di Termini Imerese, nella camera di consiglio del
28/11/2024.
Il Presidente est.
Dr.ssa LA ET
- 22 -
- 23 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magi- strati: dr.ssa LA ET Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2334 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] Parte_1
(POLONIA) il 28/06/1977 (cf: ), rap- C.F._1
presentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. DI GATI
CLAUDIA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] _1
(PA) il 05/07/1963 (cf: ), rappresen- C.F._2
Tribunale di Palermo sez. I civile tato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. GIUNTA FRAN-
CESCO;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso
(cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: All'udienza “cartolare” del
13/11/2024 le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favo- revole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo , pre- Parte_1
messo di aver contratto matrimonio nel Comune di Termini
Imerese (PA) in data 01.09.2005 con e che _1
dal matrimonio sono nati due figli ( , nato a [...]- Persona_1
mini Imerese il 28/05/2006, e , nata a [...] Persona_2
Imerese il 22/06/2007), ha esposto che “la vita matrimoniale si
è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibi- lità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza, da alcuni anni, a seguito di contrasti insorti, tra i coniugi non vi è più una comunione affettiva e sentimentale”; ciò in quanto il è dedito all'alcol ed ha trasformato la sua CP_1
- 2 - piccola attività commerciale, “un tempo florido negozio e punto di riferimento della zona”, in “luogo di ritrovo per soggetti poco affida- bili”; inoltre, “lui stesso è sempre ubriaco e al limite della lucidità, torna spesso a casa ubriaco ed è aggressivo verbalmente con la ricor- rente e talvolta anche coi figli”.
La ricorrente ha precisato di non lavorare in quanto “le è proibito”, fatto salvo, in passato, qualche lavoretto di pulizie, mentre il resistente lavora nella sua attività commerciale ed è percettore di reddito di cittadinanza.
Dichiarando di voler cumulare le domande di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo ri-
[...]
spetto.
1 I figli minori sono affidati alla madre in modo prevalente.
2 I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istru- zione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, ca- pacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei ge- nitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3 I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del loro preminente interesse trascorre- ranno con la madre:
- 3 - - 5 giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì;
-Alternativamente coi i genitori: le Vacanze Pasquali o Natalizie;
con il padre: i fine settimana;
- durante il periodo estivo un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per ulteriori e più specifiche indicazioni circa il riparto dell'affida- mento congiunto si fa rinvio al piano genitoriale di base in allegato alla presente istanza.
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € tre- cento (300), ovvero centocinquanta (150) rispettivamente per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contri- buirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordi- narie per il mantenimento dei figli. Il Sig. corrisponderà al CP_1
coniuge Sig.ra l'importo mensile di € 200, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTA;
5. La casa coniugale resterà in uso alla ex coniuge, che vi risiederà stabilmente con i figli.
6. Il padre, rinuncerà all'assegno unico familiare in favore dell'al- tro genitore.
(…) decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separa- zione, si pronunci sentenza di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- 4 - i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo ri- spetto.
I figli minori sono affidati alla madre in modo prevalente.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istru- zione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, ca- pacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei ge- nitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i ge- nitori che tengano conto del loro preminente interesse trascorreranno con la madre:
- 5 giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì;
- Alternativamente coi genitori: le Vacanze Pasquali o Natalizie;
i fine settimana;
Con il padre durante il periodo estivo un periodo da concordarsi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
Per ulteriori e più specifiche indicazioni circa il riparto dell'affida- mento congiunto si fa rinvio al piano genitoriale di base in allegato alla presente istanza.
4. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € tre- cento (300), ovvero centocinquanta (150) rispettivamente per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contri-
- 5 - buirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordi- narie per il mantenimento dei figli. Il Sig. corrisponderà al CP_1
coniuge Sig.ra l'importo mensile di € 200, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTA;
5. La casa coniugale resterà in uso alla ex coniuge, che vi risiederà stabilmente con i figli.
6. Il padre, rinuncerà all'assegno unico familiare in favore dell'al- tro genitore”.
Si è costituito contestando fermamente _1
le deduzioni di parte ricorrente e rappresentando che la fine dell'unione coniugale è da imputare esclusivamente alla con- dotta della ricorrente, che “tiene un comportamento inadeguato verso il coniuge, fatto di eccessi, minacce, insulti nonché di immotivate negazioni di aiuto materiale e spirituale (…)”, “è stata sempre restia
a contribuire ai bisogni della famiglia, utilizzando per se stessa i pro- venti delle prestazioni di collaboratrice domestica (…) e si occupa poco dei figli, preferendo vivere la maggior parte della giornata fuori casa
(spesso recandosi a Palermo), con frequentazioni a dir poco discuti- bili”.
quindi, ha chiesto addebitarsi la separa- _1
zione alla ricorrente (per “violazione dei doveri coniugali”, “ri- fiuto dei rapporti sessuali” e “frequentazione di terze persone”) e l'af- fidamento esclusivo dei figli, rassegando le seguenti conclu-
- 6 - sioni: “- dichiarare la separazione personale e la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, con addebito di colpa della Signora
[...]
; Parte_2
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli al resistente Sig.
[...]
Controparte_2
- disporre se, quando e con quali modalità dovranno avere luogo eventuali incontri dei figli con la madre;
- rigettare la domanda di erogazione di assegno divorziale in favore della moglie, in quanto non dovuto;
- non determinare alcun assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli in quanto lo stesso li tiene con sé e provvede in toto alle loro esigenze;
- con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, at- tesa la infondatezza delle domande e la temerarietà delle stesse;
- ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile compe- tente”.
Con ordinanza del 30/4/2024 il Giudice delegato, all'esito del tentativo di conciliazione svolto, con esito negativo, all'udienza del 18/1/2024, e dell'audizione dei figli minori della coppia all'udienza dell'8/2/2024, ha disposto: l'affida- mento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
[...]
, nato il [...] a [...], e Persona_3 [...]
, nata il [...] a [...], con Persona_4
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione
- 7 - del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniu- gale alla ricorrente;
l'obbligo, in capo al , di corri- CP_1
spondere mensilmente alla ricorrente Parte_3
un assegno complessivo, da rivalutare annualmente se-
[...]
condo gli indici Istat-FOI, di euro 450,00, di cui euro 300,00
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori PE
e ed euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento _1
della ricorrente.
Rigettate le istanze istruttorie articolate dal convenuto, la causa è stata rinviata, per la discussione, all'udienza indicata in epigrafe.
***
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di sepa- razione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci- mento del ménage il contrasto che traspare dalle rispettive di- fese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza del 18/1/2024.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valu- tazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
- 8 - In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accerta- mento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri na- scenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti viola- zione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convi- venza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito con- senta di verificare se la violazione accertata a carico di un co- niuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita fami- liare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione perso- nale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
- 9 - violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, es- sendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto ef- ficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intol- lerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungi- mento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la se- parazione senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre
2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, non vi è prova alcuna della viola- zione, da parte di alcuno dei coniugi, dei doveri nascenti dal matrimonio.
La parte convenuta, infatti, non è riuscita a fornire elementi dai quali desumere con certezza che la responsabilità della in- tollerabilità della convivenza sia imputabile alla ricorrente (sul punto va confermata l'ordinanza del Giudice delegato del
3/4/2024, con cui non sono state ammesse le prove orali arti- colate dal resistente).
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi dalla coppia sono nati due figli: _1
nato il [...] a [...], e
[...] PE
, nata il [...] a [...], di cui la
[...]
ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso e il resistente
- 10 - l'affidamento esclusivo.
Premesso che va dichiarata cessata la materia del conten- dere quanto al figlio (divenuto maggiorenne il _1
28/5/2024), va osservato che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, succes- sivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, impone al
Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affidamento condiviso come soluzione priorita- ria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'af- fidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi ec- cezionale e cioè connessa alla sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'inte- resse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del mi- nore come «diritto» a mantenere un rapporto equilibrato e con- tinuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter (“Provvedimenti riguardo ai figli”) in- trodotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che
“La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo, che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater,
- 11 - “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'al- tro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene ri- Pt_4
conosciuto un vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affida- mento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previ- sione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualita- tivi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella mag- giore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati, i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza pre- valente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, non- ché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di
- 12 - affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale con- dividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co- mune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso della minore Per_5
, nata il [...] a [...], con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto dell'età della minore (diciassette anni compiuti il 22/6/2024), esso va rimesso alla libera determinazione delle parti, compatibil- mente con le esigenze scolastiche della minore e fatti salvi di- versi accordi liberamente stretti dalle parti.
In considerazione della convivenza con la figlia minorenne e con il figlio (maggiorenne ma non economica- PE _1
mente autosufficiente) va accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale spiegata dalla ricorrente, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti figli dell'habitat domestico, inteso come
- 13 - il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Venendo all'esame delle ulteriori domande di contenuto economico va rilevato, preliminarmente, che Parte_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché a titolo di contributo al mantenimento dei figli (all'epoca dell'introdu- zione del procedimento entrambi minorenni).
Ora, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di sepa- razione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno ten- denzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile con- dizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle cir- costanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156) consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'one- rato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.06.2006, n. 14840; Cass. 24.04.2007, n.
9915; Cass. 11.07.2013, n. 17199).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mante- nimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita
- 14 - dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permet- tano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separa- zione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurispru- denza di legittimità, la valutazione delle condizioni economi- che delle parti non richiede la determinazione dell'esatto im- porto dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati nu- merici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una at- tendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimo- niali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possi- bile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più de- bole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass., 12.06.2006, n. 13592; Cass., 07.12.2007, n.
25618).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro profi- cuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della deter- minazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., 25.08.2006, n. 18547; Cass.,
- 15 - 13.02.2013, n. 3502).
Con riferimento al tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del verificarsi della crisi coniugale, che costituisce il pa- rametro principale per la determinazione degli eventuali ob- blighi di mantenimento, va inoltre sottolineato, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge se- parato, che il tenore di vita che quest'ultimo ha diritto di man- tenere non è quello di fatto consentitogli dall'altro coniuge prima della separazione, ma quello che l'altro coniuge avrebbe dovuto consentirgli in base alle sue sostanze.
Pertanto, occorrerà fare riferimento al tenore di vita corri- spondente a quello che ragionevolmente avrebbe potuto per- mettere la posizione economica complessiva della famiglia, indipendentemente dal tenore di vita tollerato prima della se- parazione (Cass. 18 agosto 1994, n. 7437).
Nella quantificazione della misura dell'assegno di manteni- mento va, infine, valutata altresì la durata del matrimonio, cir- costanza che se, per un verso, non può assumere efficacia pre- clusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, può assumere rilievo ai fini della determinazione della sua misura (cfr., ex plurimis, Cass.,
16 dicembre 2004, n. 23378).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al manteni- mento dei figli minori della coppia, inoltre, si deve osservare
- 16 - brevemente che, a seguito della separazione personale tra co- niugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esi- genze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposi- zione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le neces- sità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate poten- zialità reddituali (cfr. Cass. VI, 13.12.2016, n. 25531; Cass.,
19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al manteni- mento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la
- 17 - possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un asse- gno periodico al fine di realizzare il principio di proporziona- lità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità
è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò non- dimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun ge- nitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla norma- tiva in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di manteni- mento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun co- niuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata
- 18 - l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al sod- disfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferi- mento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun geni- tore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori ac- quisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudi- mento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valuta- zione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussi- stenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compar- tecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e dalla scarna documentazione prodotta risulta che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, mentre il resistente gestisce un ne- gozio di frutta e verdura in un locale condotto in locazione dal
Comune di Termini Imerese.
Alla luce di tali dati e considerata l'effettiva misura dell'ap- porto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esi- genze dei figli (entrambi conviventi con la madre), appare
- 19 - equo fissare il contributo da porre a carico di Parte_5
per il mantenimento dei figli (maggiorenne ma
[...] _1
non economicamente autosufficiente) e (minorenne) in PE
€ 300,00 mensili (euro 150,00 ciascuno), da corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun mese e Parte_1
da rivalutare annualmente secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il medesimo deve essere, inoltre, dichiarato tenuto al paga- mento del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in conformità al protocollo vigente presso questo Tribunale.
Deve inoltre ritenersi una situazione di effettiva sperequa- zione tra le condizioni economiche dei coniugi. Conseguente- mente, alla luce dei dati economici fin qui evidenziati, della durata della convivenza coniugale (circa diciotto anni), degli oneri di accudimento dei figli gravanti sulla ricorrente e della capacità lavorativa della stessa, appare congruo fissare l'am- montare dell'assegno di mantenimento dovuto dal CP_1
nei confronti della nella misura di euro 150,00, Pt_1
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalu- tarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
***
In considerazione della domanda congiunta di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., con separata or- dinanza la causa va rimessa sul ruolo istruttorio del Giudice
Delegato, per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili
- 20 - del matrimonio.
La regolamentazione delle spese di lite va demandata all'esito della statuizione di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata a [...]- Parte_1
LONIA) il 28/06/1977, e , nato a _1
TERMINI IMERESE (PA) il 05/07/1963, i quali hanno con- tratto matrimonio in TERMINI IMERESE (PA) in data
1/9/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del mede- simo Comune al n. 78, parte II serie A, dell'anno 2005; rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di _1 [...]
; Parte_1
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di affidamento del figlio della coppia , nato il Persona_1
28/5/2006 a Termini Imerese (PA), divenuto maggiorenne nelle more del giudizio;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia , nata il [...] a [...] Persona_2
(PA), ad entrambi i genitori;
dispone che la predetta minore abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio materno;
- 21 - dispone che il regime di vita della predetta minore venga determinato come in parte motiva;
assegna la casa coniugale alla ricorrente Parte_1
[...]
pone a carico di l'obbligo di corrispon- _1
dere in favore di la complessiva Parte_1
somma di euro 450,00 mensili, di cui euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (euro 150,00 ciascuno) ed euro 150,00 a titolo di mantenimento della ricor- rente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% _1
delle spese straordinarie mediche sostenute in favore dei figli, da individuarsi come in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia au- tentica al competente ufficiale dello stato civile per gli incom- benti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice Delegato, ai fini della pronun- cia sulla domanda di divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale di Termini Imerese, nella camera di consiglio del
28/11/2024.
Il Presidente est.
Dr.ssa LA ET
- 22 -
- 23 -