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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 897/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio in VIA PIAZZETTA PESCHERIA
14, 30082 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio in VIA PIAZZETTA PESCHERIA
14, 30082 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Valvasone Arzene (PN) il
07/05/1994, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati consensualmente con verbale del 11/02/2015 e omologato con decreto
1 del 20/02/2015 Cron. n. 1868/2015 – R.G. 4388/2014 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con il seguente figlio: , nato a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 08/09/1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/05/2025 e cioè “
1 - Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Arzene (PN) in data 07/05/1994, ordinando all'Ufficiale di Stato CP_1
Civile di quel Comune di apportare le conseguenti annotazioni.-
2 - Porsi a carico del OR , a titolo di contributo nel Parte_1
mantenimento della ORa , un assegno mensile di Euro 150= da CP_1
versare alla stessa in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (primo adeguamento marzo
2026);
3 - Dichiararsi cessato l'obbligo del padre di contribuire nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio , ora maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
4 - Spese di lite ad integrale carico del OR ”. Parte_1
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14/05/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 30/05/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Valvasone Arzene (PN), in data 07/05/1994;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALVASONE ARZENE
(PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 2, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le
3 parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
prende atto che le spese del procedimento saranno a carico di Parte_1
come da accordi tra le parti.
Così deciso in Pordenone, in data 16/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 897/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio in VIA PIAZZETTA PESCHERIA
14, 30082 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio in VIA PIAZZETTA PESCHERIA
14, 30082 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Valvasone Arzene (PN) il
07/05/1994, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati consensualmente con verbale del 11/02/2015 e omologato con decreto
1 del 20/02/2015 Cron. n. 1868/2015 – R.G. 4388/2014 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con il seguente figlio: , nato a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 08/09/1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/05/2025 e cioè “
1 - Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Arzene (PN) in data 07/05/1994, ordinando all'Ufficiale di Stato CP_1
Civile di quel Comune di apportare le conseguenti annotazioni.-
2 - Porsi a carico del OR , a titolo di contributo nel Parte_1
mantenimento della ORa , un assegno mensile di Euro 150= da CP_1
versare alla stessa in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (primo adeguamento marzo
2026);
3 - Dichiararsi cessato l'obbligo del padre di contribuire nel mantenimento ordinario e straordinario del figlio , ora maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
4 - Spese di lite ad integrale carico del OR ”. Parte_1
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 14/05/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 30/05/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Valvasone Arzene (PN), in data 07/05/1994;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VALVASONE ARZENE
(PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 2, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le
3 parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
prende atto che le spese del procedimento saranno a carico di Parte_1
come da accordi tra le parti.
Così deciso in Pordenone, in data 16/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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