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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/09/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 875/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 875/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Penne alla via Pultone Parte_1 C.F._1
n.15 presso e nello studio degli Avv.ti GIOIOSO ANTONIO e GIOIOSO ERICA che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla via Controparte_1 C.F._2
Notturno n. 15 presso lo studio dell'Avv. PISCIONE FABRIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 04.06.2000 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 CP_1
in Catignano (PE), come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Penne
[...]
Per_ (PE), atto n. 10, parte II, serie B, uff. 2, anno 1995, dalla cui unione nascevano due figlie, (Penne,
13.01.2003) e (Penne, 26.08.2006). Per_2
2. Con ricorso depositato in data 14.03.2025 la sig.ra proponeva nei confronti del coniuge la Pt_1 seguente domanda: “a- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stesse e accertata
[...]
l'impossibilità di ricostruire l'unione materiale e spirituale della famiglia;
b-Di conseguenza ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Catignano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio del 4 giugno 2000, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune nell'anno 2000, al numero 10, parte II, serie B . C-Nel merito condannare il sig.
al pagamento in favore di di un assegno di mantenimento pari a euro Controparte_1 Parte_1
1.500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre euro 1000,00 per il Per_ mantenimento e euro 1000,00 per il mantenimento della figlia;
D-) Accertare e Per_2 dichiarare il diritto di alla liquidazione della sua quota di partecipazione alla società Parte_1
e , ammessa idonea CTU valutativa, determinare il valore Parte_2 della quota spettante alla ricorrente oltre che i crediti maturati nei confronti della predetta società a titolo di utili societari nel periodo 2020/2023; -Per l'effetto condannare ai relativi Controparte_1 pagamenti, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda al saldo. E-Assegnare alla moglie l'autovettura Peugeot 108 con targa FJ941J e la moto Guzzi V7 con targa FK2535. vinte.” CP_2
3. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ma si opponeva alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente per i motivi versati in atti.
4. All'udienza del 10 settembre 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo alle condizioni riportate nel relativo verbale d'udienza. In data 11.09.2025 veniva depositato l'allegato contenente l'elenco dei beni strumenti facente parte integrante dell'accordo suddetto.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono pagina 2 di 6 verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
“ACCORDO DI CONVERSIONE DELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN CONSENSUALE CON
CONTESTUALE TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI BENI STRUMENTALI”
Preliminarmente le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per separazione dei coniugi il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà di beni. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le presenti attribuzioni patrimoniali con relativo trasferimento da parte di e in Controparte_1 favore di della proprietà di beni strumentali descritti nei successivi articoli. Tutto ciò Parte_1 premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) ivi residente in C.da Controparte_1 C.F._2
Ponte Sant'Antonio, n. 56 cede e trasferisce alla moglie nata a [...] l'[...], Parte_1
(C.F. residente in [...], che accetta ed acquista C.F._1 con ogni garanzia di legge piena proprietà dei beni strumentali meglio descritti nell'Allegato ni 1, facente parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI
I beni in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.
ARTICOLO 3 – GARANZIE
La parte alienante dichiara e garantisce: • che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione.
ARTICOLO 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che: oltre alla cessione dei beni strumentali suindicata, Controparte_1 provvederà alle spese universitarie e logistiche necessarie e documentate, concordate per la continuazione degli studi delle figlie fuori sede. a fronte della cessione da parte di Parte_1
pagina 3 di 6 dei beni strumentali meglio descritti supra e dell'accollo delle spese universitarie Controparte_1 fuori sede per le figlie rinuncia alle proprie domande contenute nel ricorso per separazione dei coniugi;
pertanto, il trasferimento mobiliare avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro
ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi di legge e la risoluzione di tutte le controversie fatte valere in sede di separazione coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI
Le parti, prendono atto che il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico. Ogni altra domanda e/o richiesta contenute nei rispettivi atti difensivi sono sostituite dalle disposizioni del presente accordo.
7. Le attribuzioni patrimoniali oggetto del presente accordo riguardano i beni strumentali di seguito specificati, come da documentazione depositata in atti:
− Carro Attrezzi Iveco daily 65C18 (FC855AT)
− Banco di Riscontro Spanesi
− Sollevatore a forbici 3000 Flaps Fortis
− Mini banco di riscontro Spanesi
− Ponte sollevatore a forbici Mondiallift modello Panda 30/07
− Zona di preparazione Color Sistem
− Cabina verniciatura Nova Verta Prestige
− Compressore Aspirapolvere Grizzly
− Lampada a raggi infrarossi
− Saldatrice a filo continuo Prima Mig 210
− Puntatrice Prima Braccio BLA 5000 Festool
− Idropulitrice Storm-20 T120M
− Puntone di tiro completo di accessori
− Plasma 3100
− Lucidatrice Milwaukee
− Lucidatrice Mirka
− Lucidatrice Festool Rap 150-14FE
pagina 4 di 6 − Lucidatrice Shine Mate EX620
− Armadio plastica
− Cricco idraulico
− Aerografo Sata Jet 5000
− Aerografo Sata Jet 5000
− Aerografo Devilbis 1.3
− Aerografo Devilbis 1.3
− Computer
− Aspiratore Mirka
− Aspiratore Festool
− Stazione di ricarica aria condizionata Texa 707R
− Stazione di ricarica aria condizionata Ecotechnics
− Lavasciuga Numatic
− Smonta ammortizzatori Coil Spring Compressor
− SpotterGyspot Expert 400
− Carrello porta utensili con set di chiavi
− Mobili+Scrivania+Cassetti+Allungo
− Diagnosi Auto Brain-Bee Connex.
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni conformi all'interesse delle parti medesime e non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
9. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati Parte_1 Controparte_1 in Catignano (PE) il 04.06.2000 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Penne al n. 10, parte II, serie B, anno 2000), alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 5 di 6 Così deciso in Pescara, lì 18 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 875/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Penne alla via Pultone Parte_1 C.F._1
n.15 presso e nello studio degli Avv.ti GIOIOSO ANTONIO e GIOIOSO ERICA che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla via Controparte_1 C.F._2
Notturno n. 15 presso lo studio dell'Avv. PISCIONE FABRIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 04.06.2000 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1 CP_1
in Catignano (PE), come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal comune di Penne
[...]
Per_ (PE), atto n. 10, parte II, serie B, uff. 2, anno 1995, dalla cui unione nascevano due figlie, (Penne,
13.01.2003) e (Penne, 26.08.2006). Per_2
2. Con ricorso depositato in data 14.03.2025 la sig.ra proponeva nei confronti del coniuge la Pt_1 seguente domanda: “a- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stesse e accertata
[...]
l'impossibilità di ricostruire l'unione materiale e spirituale della famiglia;
b-Di conseguenza ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Catignano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio del 4 giugno 2000, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune nell'anno 2000, al numero 10, parte II, serie B . C-Nel merito condannare il sig.
al pagamento in favore di di un assegno di mantenimento pari a euro Controparte_1 Parte_1
1.500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre euro 1000,00 per il Per_ mantenimento e euro 1000,00 per il mantenimento della figlia;
D-) Accertare e Per_2 dichiarare il diritto di alla liquidazione della sua quota di partecipazione alla società Parte_1
e , ammessa idonea CTU valutativa, determinare il valore Parte_2 della quota spettante alla ricorrente oltre che i crediti maturati nei confronti della predetta società a titolo di utili societari nel periodo 2020/2023; -Per l'effetto condannare ai relativi Controparte_1 pagamenti, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda al saldo. E-Assegnare alla moglie l'autovettura Peugeot 108 con targa FJ941J e la moto Guzzi V7 con targa FK2535. vinte.” CP_2
3. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ma si opponeva alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente per i motivi versati in atti.
4. All'udienza del 10 settembre 2025 le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo alle condizioni riportate nel relativo verbale d'udienza. In data 11.09.2025 veniva depositato l'allegato contenente l'elenco dei beni strumenti facente parte integrante dell'accordo suddetto.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono pagina 2 di 6 verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
“ACCORDO DI CONVERSIONE DELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN CONSENSUALE CON
CONTESTUALE TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI BENI STRUMENTALI”
Preliminarmente le parti danno atto di essere a conoscenza che, trattandosi di udienza in procedimento per separazione dei coniugi il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà di beni. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le presenti attribuzioni patrimoniali con relativo trasferimento da parte di e in Controparte_1 favore di della proprietà di beni strumentali descritti nei successivi articoli. Tutto ciò Parte_1 premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) ivi residente in C.da Controparte_1 C.F._2
Ponte Sant'Antonio, n. 56 cede e trasferisce alla moglie nata a [...] l'[...], Parte_1
(C.F. residente in [...], che accetta ed acquista C.F._1 con ogni garanzia di legge piena proprietà dei beni strumentali meglio descritti nell'Allegato ni 1, facente parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI
I beni in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.
ARTICOLO 3 – GARANZIE
La parte alienante dichiara e garantisce: • che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione.
ARTICOLO 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che: oltre alla cessione dei beni strumentali suindicata, Controparte_1 provvederà alle spese universitarie e logistiche necessarie e documentate, concordate per la continuazione degli studi delle figlie fuori sede. a fronte della cessione da parte di Parte_1
pagina 3 di 6 dei beni strumentali meglio descritti supra e dell'accollo delle spese universitarie Controparte_1 fuori sede per le figlie rinuncia alle proprie domande contenute nel ricorso per separazione dei coniugi;
pertanto, il trasferimento mobiliare avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro
ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi di legge e la risoluzione di tutte le controversie fatte valere in sede di separazione coniugale.
ARTICOLO 9 – EFFETTI
Le parti, prendono atto che il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico. Ogni altra domanda e/o richiesta contenute nei rispettivi atti difensivi sono sostituite dalle disposizioni del presente accordo.
7. Le attribuzioni patrimoniali oggetto del presente accordo riguardano i beni strumentali di seguito specificati, come da documentazione depositata in atti:
− Carro Attrezzi Iveco daily 65C18 (FC855AT)
− Banco di Riscontro Spanesi
− Sollevatore a forbici 3000 Flaps Fortis
− Mini banco di riscontro Spanesi
− Ponte sollevatore a forbici Mondiallift modello Panda 30/07
− Zona di preparazione Color Sistem
− Cabina verniciatura Nova Verta Prestige
− Compressore Aspirapolvere Grizzly
− Lampada a raggi infrarossi
− Saldatrice a filo continuo Prima Mig 210
− Puntatrice Prima Braccio BLA 5000 Festool
− Idropulitrice Storm-20 T120M
− Puntone di tiro completo di accessori
− Plasma 3100
− Lucidatrice Milwaukee
− Lucidatrice Mirka
− Lucidatrice Festool Rap 150-14FE
pagina 4 di 6 − Lucidatrice Shine Mate EX620
− Armadio plastica
− Cricco idraulico
− Aerografo Sata Jet 5000
− Aerografo Sata Jet 5000
− Aerografo Devilbis 1.3
− Aerografo Devilbis 1.3
− Computer
− Aspiratore Mirka
− Aspiratore Festool
− Stazione di ricarica aria condizionata Texa 707R
− Stazione di ricarica aria condizionata Ecotechnics
− Lavasciuga Numatic
− Smonta ammortizzatori Coil Spring Compressor
− SpotterGyspot Expert 400
− Carrello porta utensili con set di chiavi
− Mobili+Scrivania+Cassetti+Allungo
− Diagnosi Auto Brain-Bee Connex.
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni conformi all'interesse delle parti medesime e non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
9. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati Parte_1 Controparte_1 in Catignano (PE) il 04.06.2000 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Penne al n. 10, parte II, serie B, anno 2000), alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 5 di 6 Così deciso in Pescara, lì 18 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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