Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 178/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 178/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 19.2.2025, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia agli stessi, e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a Potenza in [...] Parte_1 C.F._1
8.2.1960 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSADELE GIUGLIANO (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Brescia n. 26 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
6.5.1970, residente in [...];
-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
1
CONCLUSIONI: per parte ricorrente come rassegnate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con scadenza in data
19.2.2025; per il Pubblico Ministero come risultante in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla Parte_1
moglie con la quale aveva contratto matrimonio in LV (PZ) Controparte_1 il 5.1.1991, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli Per_1
(4.2.1991), (21.4.1993), (11.5.1996) e
[...] Persona_2 Persona_3
(13.11.2001). , all'epoca del deposito del ricorso per Persona_4 Per_4
separazione personale minorenne, era studente, mentre gli altri figli erano maggiorenni ed economicamente autosufficienti ( aveva costituito un proprio nucleo Per_2
familiare e aveva raggiunto una propria indipendenza economica;
lavorava Per_1
presso una ricevitoria SNAI a Potenza;
svolgeva lavori occasionali presso locali Per_3
di ristorazione).
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che per gravi incomprensioni non aveva più un'unione affettiva e sentimentale con la moglie, «era venuta meno la loro comunione materiale e spirituale;
la convivenza era divenuta intollerabile e (lui e la moglie) si erano separati di fatto già da alcuni mesi: la moglie era rimasta a vivere nell'abitazione familiare con i tre figli maschi, mentre lui si era trasferito in altra abitazione», e che «[…] non erano riusciti a trovare una intesa sulle condizioni di separazione».
Ha altresì rappresentato di svolgere attività lavorativa di Vigile del Fuoco, mentre la moglie effettuava lavori occasionali nel settore della ristorazione. E che, per far fronte alle esigenze familiari, in passato aveva contratto una serie di debiti che stava onorando con pagamento rateale con esborso mensile di circa euro 700,00.
Per l'effetto, il ricorrente ha formulato all'intestato Tribunale la seguente domanda:
«dichiari la separazione personale dei coniugi, disponendo altresì che
-La casa familiare con mobilio ed arredi rimanga assegnata in uso esclusivo alla moglie che continuerà ad abitarvi insieme al figlio il quale è ancora Per_4
minorenne, nonché agli altri due figli maggiorenni, e se essi lo Per_1 Per_3
vorranno;
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-Il figlio rimanga collocato presso la madre e il padre possa visitarlo e Per_4
frequentarlo regolarmente;
-il ricorrente versi alla moglie un assegno di mantenimento mensile per lei e per il figlio minorenne dell'importo di Euro 400,00 (di cui Euro 200,00 per la Per_4
moglie e Euro 200,00 per il figlio);
-il ricorrente versi mensilmente direttamente la somma di Euro 100,00 a ciascuno dei due figli maschi maggiorenni, e , i quali, pur Persona_3 Persona_1 svolgendo un'attività lavorativa non hanno ancora raggiunto la piena autonomia economica, quale contributo al loro mantenimento;
-i coniugi provvedano al 50% delle spese straordinarie eventualmente necessarie per
i figli, disponendo che esse siano preventivamente concordate ove sia possibile;
continui a provvedere al pagamento dei debiti contratti per far fronte Parte_1
alle esigenze familiari e dunque a pagare i ratei mensili di estinzione dei finanziamenti posti in essere.
-Si chiede la condanna della controparte alle spese e competenze di causa in caso di resistenza».
II Con ordinanza del 17.4.2018, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione all'udienza presidenziale della resistente, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c., ordinando al ricorrente di notificare l'ordinanza presidenziale alla resistente non comparsa in udienza entro il 10.5.2018 ai sensi dell'art. 709, comma 1, c.p.c.
III In data 21.4.2018 è stata depositata memoria integrativa dalla difesa del ricorrente.
All'udienza dell'11.10.2018 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e la causa è stata rinviata all'udienza del 12.6.2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In data 15.11.2018 è stata depositata dalla difesa del ricorrente memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
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Dopo rinvii giustificati dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'udienza del 9.12.2020 è stata dichiarata la contumacia della resistente, è stato ammesso l'interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente e il ricorrente è stato onerato di notificare l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale alla controparte ai sensi dell'art. 292 c.p.c., fissando l'udienza del 22.9.2021 per l'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente.
In data 22.7.2021 è stata depositata dalla difesa del ricorrente documentazione attestante la regolare notificazione alla resistente dell'ordinanza resa a verbale all'udienza del 9.12.2020 ammissiva dell'interrogatorio formale della contumace.
All'udienza del 22.9.2021 è comparsa di persona la resistente e, attesa la dichiarata pendenza di accordo tra le parti sulle condizioni di separazione, come rappresentato dalla difesa del ricorrente e confermato dalla resistente comparsa, la causa
è stata rinviata al dì 19.1.2022.
All'udienza del 19.1.2022, atteso che le parti non erano addivenute ad un accordo di separazione, la causa è stata rinviata al dì 20.5.2022 per l'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente, con onere a carico del ricorrente di notificare l'ordinanza resa a verbale alla controparte.
In data 24.2.2022 è stata depositata dalla difesa del ricorrente documentazione provante la rituale notificazione alla resistente dell'ordinanza resa a verbale all'udienza del 19.1.2022.
All'udienza del 20.5.2022, assunto l'interrogatorio formale della resistente, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 17.3.2023.
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalenti nel tempo, all'udienza del
19.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IV Sulla domanda di separazione personale.
Preliminarmente, deve essere confermata la dichiarazione di contumacia della resistente, come da ordinanza del 9.12.2020.
Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta posto che è indubbia l'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante
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l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro e l'assoluta indisponibilità delle parti alla riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(vedasi in tal senso le dichiarazioni rese dalla resistente in sede di interrogatorio formale relativamente ai capitoli nn. 8 e 9 nella memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
V Sul mantenimento della prole e della moglie e sulla casa coniugale.
V.1 In primis deve osservarsi che nessun provvedimento deve essere adottato con riguardo all'affidamento, al collocamento e al regime di frequentazione relativamente al figlio , poiché quest'ultimo nelle more del processo ha raggiunto la maggiore Per_4
età.
V.2 Con riguardo alla contribuzione a titolo di mantenimento posta a carico del ricorrente in favore dei figli , e con l'ordinanza presidenziale Per_1 Per_3 Per_4
del 17.4.2018, si evidenzia quanto segue.
a) È indubbio, alla luce delle dichiarazioni emerse in sede di interrogatorio formale all'udienza del 20.5.2022, che il figlio , già maggiorenne al tempo Persona_1
di deposito del ricorso per separazione personale, abbia raggiunto l'indipendenza economica. Invero, come già esposto dal padre in sede di ricorso, , Per_1
attualmente di anni 34, svolge attività lavorativa per il centro scommesse sito in
Potenza presso il supermercato IperFutura. In sede di interrogatorio formale, la resistente ha dichiarato che lavorava -alla data del 20.5.2022- già da circa Per_1
tre/quattro anni, dunque era già occupato al momento del deposito del ricorso per separazione personale e già lavoratore da tempo come allegato dal padre nell'atto introduttivo. Ne discende che va revocato il contributo di mantenimento posto in capo al padre-ricorrente e in favore del figlio , disposto con l'ordinanza Per_1
presidenziale depositata il 17.4.2018, e che deve essere dichiarato -altresì- cessato l'obbligo di mantenimento per il detto figlio in capo a entrambi i genitori.
b) Circa il figlio attualmente di anni 28, alla luce degli elementi Persona_3
presenti in atti, deve presumersi che abbia raggiunto un'adeguata capacità lavorativa sicché è in grado di provvedere al proprio sostentamento. Invero, in sede di interrogatorio formale la resistente ha dichiarato: «Mio figlio ha lavorato a Per_3
Torino per circa un anno, poi è rientrato a casa a causa della pandemia e ora non
5 R.G. N. 178/2018 lavora. Da circa un mese è partito per Milano per trovare lavoro». A parere di questo Collegio, le dichiarazioni materne confermano le deduzioni paterne effettuate in ricorso circa l'aver intrapreso il figlio attività lavorativa, in quanto Per_3 Per_3
risulta aver lavorato per un anno a Torino e recatosi lontano dal luogo di residenza familiare e dalla casa coniugale per rinvenire lavoro. L'indicato comportamento è segno di una capacità occupazionale che impone di dichiarare, anche con riguardo a cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi i genitori. Per_3
c) A quanto sostenuto ai punti precedenti con riguardo ai figli e si Per_1 Per_3
aggiunga quanto segue.
È ormai pacifico in giurisprudenza (Cass. civ., sez. I, 22.11.2024, n. 30179) che il genitore convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente sia legittimato iure proprio a richiedere il versamento dell'assegno di mantenimento.
Invero, sussiste la legittimazione concorrente del genitore convivente, discendente direttamente dal dovere sancito in capo a ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni, finché non raggiungano l'indipendenza economica. Tale legittimazione sussiste sempre che concorrano i relativi presupposti, ossia la convivenza e la mancanza di indipendenza economica del figlio, dovendosi ritenere che, in presenza di tali requisiti, il genitore abbia un vero e proprio diritto ad agire iure proprio per ottenere dal coniuge non solo il rimborso di quanto già erogato a titolo di mantenimento, ma anche a richiedere il versamento preventivo di tale contribuzione qualora il figlio non eserciti autonomamente il proprio diritto (in tal senso Cass. civ., 27.7.2012, n. 4021; Cass. civ., 16.6.2011 n. 13814). Come chiarito più volte dalla Suprema Corte, il genitore - che agisce per ottenere il rimborso o il concorso dell'altro genitore per le spese di mantenimento del figlio maggiorenne- è titolare di una pretesa creditoria autonoma da quella che avrebbe potuto far valere il figlio stesso (Cass. civ., 8.9.1998, n. 8868).
Avuto riguardo al caso concreto, essendo i figli e già maggiorenni al Per_1 Per_3
tempo di deposito del ricorso per separazione e non essendosi costituita in giudizio la madre-resistente, convivente con i detti figli almeno all'origine del processo, si osserva che non è stata proposta domanda di mantenimento dal genitore al quale spettava la legittimazione -iure proprio- a richiedere il versamento dell'assegno di mantenimento relativamente ai detti figli. Né sono intervenuti in giudizio i figli
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e per domandare il mantenimento in loro favore nei confronti del Per_1 Per_3
padre.
Quanto sostenuto non può essere messo in dubbio dalla questione sul sé il giudice, in difetto di espressa domanda in tal senso, possa o debba provvedere d'ufficio per il mantenimento del figlio maggiorenne. Non vi è dubbio, dal punto di vista processuale, che il figlio maggiorenne sia legittimato -secondo le regole ordinarie- nei confronti dei genitori che si sottraggano all'obbligo del mantenimento, nonché a intervenire nel giudizio contenzioso di separazione o di divorzio o, ancora, nel procedimento di revisione delle relative condizioni. In difetto dell'esercizio della relativa azione, v'è da chiedersi se il giudice sia vincolato o meno alla proposizione di una domanda, posto che ai giudici è attribuito il potere di provvedere d'ufficio per il mantenimento dei figli minori. Ebbene, i provvedimenti officiosi non possono che riguardare i soli figli minori, in quanto i figli maggiorenni -pur non autosufficienti- sono titolari di un proprio diritto al mantenimento, che sono liberi di esercitare o non esercitare, talché deve ritenersi, in conformità a quanto sostenuto dai giudici di legittimità, che l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti è governato dal principio della domanda e, pertanto, la relativa richiesta deve essere veicolata (e coltivata) all'interno del processo in ossequio alle regole generali.
d) Per quanto concerne il mantenimento per il figlio ultimogenito , Persona_4 all'epoca di introduzione del giudizio minorenne e attualmente maggiorenne, risulta in atti che percepisca redditi propri. Infatti, è stata depositata busta paga del mese di ottobre 2022 del figlio , dalla quale emerge che lavori come Per_4 Per_4
magazziniere per la s.r.l.s. Gestione Magazzini con retribuzione mensile pari a euro
1.252,09. È -poi- in atti scrittura di , nella quale il figlio ha attestato di Per_4
lavorare per la poc'anzi indicata s.r.l.s. in Tito Scalo come magazziniere da settembre
2022 sino alla data di formazione della scrittura (17.1.2023), con retribuzione mensile di euro 1.200,00 e, dunque, di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento. Per tali ragioni, va revocato il contributo paterno a favore del figlio
, che il ricorrente era tenuto a corrispondere alla resistente in virtù Per_4 dell'ordinanza presidenziale, essendo stato accertato che -a decorrere dal Per_4
mese di settembre 2022- è occupato. Conseguentemente, anche con riguardo a deve essere dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento in capo a entrambi Per_4
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i genitori, a far data dal mese di settembre 2022, fermi restando per il passato i provvedimenti assunti in merito con l'ordinanza presidenziale (sicché, il padre era tenuto a corrispondere il mantenimento -ordinario e straordinario- per il figlio sino a tutto il mese di agosto 2022). Per_4
V.3 Sull'assegnazione della casa coniugale va dichiarato il non luogo a provvedere.
Invero, atteso la raggiunta autosufficienza economica anche dell'ultimo figlio , Per_4
come sopra esposto, è venuto meno il presupposto per disporre -come richiesto dal ricorrente- l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, che sarà regolata dalle norme di diritto comune (secondo titolarità e/o godimento).
È noto che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal
Legislatore nell'interesse della prole, per consentire ai figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti. Nel caso di specie, alla luce dell'occupazione lavorativa del figlio ultimogenito
, l'enunciata funzione difetta. Per_4
V.4 Passando a esaminare la questione del contributo al mantenimento per la moglie, nell'ordinanza presidenziale determinato in euro 200,00 al mese e posto a carico del marito-ricorrente, necessita osservare che nella specie non è stata formulata domanda in tal senso dall'interessata. La moglie-resistente, non essendosi costituita in giudizio, non ha proposto domanda di mantenimento per sé. E, la iniziale disponibilità del ricorrente di versare alla moglie euro 200,00 al mese, come si evince dalla lettura e dalle conclusioni di cui al ricorso, è venuta meno. Invero, il ricorrente ha precisato le conclusioni rappresentando dell'assenza della domanda in esame nel caso di specie e chiedendo che il Tribunale disponga che ogni coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento.
Orbene, atteso che la domanda di mantenimento per la moglie non appartiene al patrimonio processuale, si ritiene che vada revocato il relativo contributo posto in capo al ricorrente e a favore proprio della resistente disposto con ordinanza presidenziale.
Le eventuali somme versate dal marito alla moglie a titolo di mantenimento, qui richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32914 dell'8.11.2022, devono considerarsi irripetibili atteso l'esiguo importo, per il quale -secondo l'esperienza pratica- deve presumersi che le dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal coniuge, attesa la condizione di lavoratrice
8 R.G. N. 178/2018 saltuaria in cui versava la moglie, risultante dalla condotta istruttoria. Ciò valga anche con riferimento alle eventuali somme corrisposte dal padre ai figli e Per_1 Per_3
VI Sulle spese di lite.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite atteso il contegno processuale del ricorrente, che si è dichiarato disponibile a versare le somme indicate in ricorso a beneficio dei figli e della moglie, nonché a ragione della sostanziale assenza di soccombenza per le motivazioni sopra circa le domande appartenenti al patrimonio processuale e i provvedimenti provvisori assunti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 178 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra e , e con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] in data [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto N. 7, P.
II, S. B);
3) revoca il contributo di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale del
17.4.2018 in favore del figlio (4.2.1991); Persona_1
4) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento per il figlio Persona_1
(4.2.1991) in capo a entrambi i genitori e Parte_1 [...]
; CP_1
5) revoca il contributo di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale del
17.4.2018 in favore del figlio (11.5.1996); Persona_3
6) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento per il figlio Persona_3
(11.5.1996) in capo a entrambi i genitori e Parte_1 [...]
; CP_1
9 R.G. N. 178/2018
7) revoca il contributo di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale del
17.4.2018 in favore del figlio (13.11.2001), a decorrere Persona_4
dal mese di settembre 2022;
8) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento per il figlio Per_4
(13.11.2001) in capo a entrambi i genitori
[...] Parte_1
e , a decorrere dal mese di settembre 2022; Controparte_1
9) dichiara il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, sita in
Potenza alla via Robert Mallet n. 8;
10) revoca il contributo di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale del
17.4.2018 in favore della moglie;
Controparte_1
11) compensa le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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